LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 8865/03 (depositato il 23 giugno 2003 avverso cartella di pagamento n. 0712003 00026025 70 Irpef 1996, contro Agenzia Entrate - Ufficio Napoli 4, proposto dal ricorrente: Biondi Bruno, viale dei Pini n. 15 - 80059 Torre Del Greco (Napoli), via N. Sauro 17 - 80100 Napoli. L'avv. Biondi Bruno, nato ad Ercolano (Napoli) e residente in Torre del Greco (Napoli), al viale dei Pini n. 15, codice fiscale n. BND BRN 35H10H243S, elettivamente domiciliato in Portici (Napoli), via Liberta' n. 67, presso lo studio dell'avv. Ciro Gaudino, con ricorso all'Agenzia delle Entrate di Napoli 4 ed al Servizio riscossione tributi per la Provincia di Napoli, in data 24 maggio 2003, depositato in data 23 giugno 2003 presso questa Commissione Tributaria Provinciale, che lo ha iscritto al n. 8865/03, ha chiesto l'annullamento della cartella esattoriale n. 071 2003 00026026025-70, emessa dal Concessionario del Servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Napoli - Commissione Governativa Esaban S.p.a., via Nazario Sauro n. 17, dell'importo complessivo di Euro 687,92, notificata in data 26 marzo 2003, per interessi e sanzioni pecuniarie conseguenti a tardivo versamento di acconti IRPEF e C.S.S.N. dell'anno 1996, riscontrato dal Centro di Servizio di Salerno in sede di controllo, ex art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione dei redditi mod. 760/1996, presentata nel 1997. Il ricorrente ha posto a fondamento della richiesta il difetto di motivazione, violazione di legge ed intervenuta decadenza della cartella di pagamento, notificata in data 26 marzo 2003, e, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 9, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha prorogato al 31 dicembre 2000 il termine di decadenza previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre, soggiunge il ricorrente, qualora l'Ufficio avesse voluto considerare la cartella impugnata il frutto di un accertamento ordinario, anche in questo caso si dovra' concludere per la decadenza in quanto, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 «gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Per quanto concerne il merito ha poi rilevato che i dati contenuti nella cartella non gli consentivano di trarre contezza dei conteggi effettuati dall'Ufficio. Ha chiesto, infine, la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio, la discussione in pubblica udienza e la sospensione cautelare dell'esecutivita' della cartella. Non si e' costituito l'Ufficio. La Commissione premette che all'udienza del 10 novembre 2003 e' stata rigettata la domanda di sospensione cautelare. All'udienza odierna, presente il ricorrente, che si riporta, sostanzialmente, a quanto eccepito con il ricorso, richiama, al fine di pervenire alla decisione del caso, l'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente per le dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 1999, che recita: «Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati per il visto di esecutivita' all'intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale a sua volta dispone che «gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione». Richiama, inoltre, l'art. 9 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in base al quale «il termine per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni dal 1994 al 1998, ai fini delle imposte sui redditi e per l'esecutivita' dei relativi ruoli scade il 31 dicembre 2000». In considerazione delle prescrizioni sopra riportate, quindi, il ricorso in esame potrebbe facilmente essere accolto qualora si assumesse, nella considerazione della recettizieta' degli atti impositivi, cioe' della relativa produzione degli effetti dopo la conoscenza avutane dal contribuente, che il termine di decadenza suddetto, riguardante l'esecutivita' dei ruoli, avesse implicitamente fatto riferimento anche all'obbligo di portarli a conoscenza del contribuente con la notifica. Tale ipotizzata considerazione, pero', non e' stata condivisa dalla suprema Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 7662 del 19 luglio 1999 ha escluso che entro il termine fissato dal legislatore nell'art. 43 del d.P.R. 600/1973, debba essere effettuata anche la notifica al contribuente della cartella esattoriale. Questa commissione non ha motivi per non condividere quanto statuito dal supremo Collegio giudicante. Ma, ai fini del decidere sulla domanda di decadenza della cartella di pagamento impugnata, posta dal ricorrente, in quanto la cartella medesima e' stata notificata oltre il termine quinquennale previsto, mediante rinvio all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 17, primo comma del d.P.R. n. 602 del 1973, rileva che l'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, riguardante la notifica della cartella di pagamento, non fissa, nella versione novellata dall'art. 1 del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, alcun termine per tale notifica. Cosi', mentre da' modo di confermare la legittimita' della cartella impugnata, pone in evidenza che l'accertamento formale, ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, puo', a rigore, essere utilmente e legittimamente portato a conoscenza dell'interessato entro il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 del codice civile. Emergono, pertanto, profili di lesione di principi costituzionali, in quanto la normativa richiamata, in particolare l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non prevedendo un termine di notifica, genera una ingiustificata disparita' di trattamento tra il contribuente soggetto all'accertamento ordinario, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, aI quale entro il termine quinquennale deve tassativamente essere notificata la cartella esattoriale, ed il contribuente soggetto all'accertamento ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R n. 602 del 1973, al quale non e' previsto che venga notificata la cartella stessa nel quinquennio ne' in altro termine, incidendo, pertanto, sull'art. 3 della Costituzione. Cosicche', sia nel caso che i ruoli, resi esecutivi entro il termine decadenziale, non vengano comunicati tempestivamente al concessionario, sia nel caso che i medesimi ruoli non vengano comunicati, da questi, con altrettanta tempestivita', al contribuente, come nel caso di specie, viene pretermesso anche il principio di certezza del diritto, che deve essere riconosciuto ad ogni contribuente. Consegue, ancora, una disparita' di garanzie, di cui risulta destinatario il contribuente sottoposto ai rilievi formali con l'accertamento previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, rispetto a tutti gli altri contribuenti, ai quali viene garantita la comunicazione degli accertamenti in rettifica entro i termini di cui all'art. 43 dello stesso d.P.R., fissati, secondo i casi in esso previsti, in quattro o cinque anni, a pena di decadenza. Appaiono, pertanto, violati, con evidenza, il principio di uguaglianza (art. 3) della Costituzione, il principio della certezza nell'adempimento degli obblighi tributari (art. 23) per il fatto che nessun termine viene garantito al contribuente per la conoscenza della richiesta della prestazione patrimoniale tributaria.