ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 619, 163,
numero  7,  164,  comma primo, e combinato disposto degli artt. 166 e
167,  comma  secondo,  del  codice  di procedura civile, promosso con
ordinanza   del  12 settembre  2002  dal  Tribunale  di  Venezia  nel
procedimento  civile  vertente  tra  Solaris  One  S.r.l. contro ETRO
S.p.A.  ed  altra,  iscritta  al n. 624 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003.
    Visti l'atto di costituzione di Solaris One S.r.l. nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  24 maggio  2005  il  giudice
relatore Romano Vaccarella;
    Udito  l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza 12 settembre 2002, il Tribunale di
Venezia,   in   sede   di   decisione   di  un'opposizione  di  terzo
all'esecuzione,  ha  sollevato  -  in  riferimento  all'art. 3  della
Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 619
cod.  proc.  civ.,  nella  parte  in  cui  non dispone che il ricorso
introduttivo   di  tale  procedimento  debba  contenere,  a  pena  di
nullita',  l'invito  all'opposto  a  costituirsi nel termine di venti
giorni  prima  dell'udienza  fissata  dal giudice dell'esecuzione con
pedissequo  decreto  ovvero,  al piu' tardi, alla stessa udienza, con
l'avvertimento  che  la costituzione oltre i suddetti termini implica
le  decadenze  di  cui  all'art. 167  cod. proc. civ.; dell'art. 163,
numero  7,  cod.  proc.  civ.  nella  parte in cui non dispone che il
ricorso  introduttivo  per  opposizione  di  terzo  all'esecuzione ex
art. 619  cod.  proc.  civ.,  debba  contenere l'invito all'opposto a
costituirsi  nel  termine  di venti giorni prima dell'udienza fissata
dal  giudice  dell'esecuzione  con pedissequo decreto ovvero, al piu'
tardi,  alla  stessa  udienza, con l'avvertimento che la costituzione
oltre  i  suddetti  termini  implica le decadenze di cui all'art. 167
cod.  proc.  civ.; dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., nella
parte  in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione
di terzo all'esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ. sia nullo qualora
manchi  l'avvertimento all'opposto che la costituzione avvenuta oltre
il  termine  di  venti  giorni prima dell'udienza fissata dal giudice
dell'esecuzione   con   pedissequo   decreto,   o  comunque  avvenuta
successivamente   a  detta  udienza,  implica  le  decadenze  di  cui
all'art. 167  cod. proc. civ.; del combinato disposto degli artt. 166
e  167,  secondo  comma,  cod.  proc.  civ.,  nella  parte in cui non
dispongono che, nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 cod.
proc.  civ.,  l'opposto,  a  pena  di  decadenza,  debba  proporre le
eventuali  domande  riconvenzionali  nella  comparsa  di risposta, da
depositarsi  almeno  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  dal
giudice  dell'esecuzione  con  pedissequo  decreto,  ovvero - al piu'
tardi - alla stessa udienza;
        che  il giudizio, nel corso del quale le questioni sono state
sollevate,   e'   iniziato  con  ricorso  per  opposizione  di  terzo
all'esecuzione,  proposto  il  4 marzo 1998 dalla S.r.l. Solaris One,
avanti  al  pretore di Venezia, sez. dist. di Mestre, con riferimento
al  pignoramento  di  alcuni  capi di abbigliamento, asseritamente di
proprieta'  dell'opponente,  eseguito  dalla creditrice Etro S.p.A. a
carico  della  debitrice S.r.l. Calle Legrenzi, cedente di un'azienda
commerciale  avente  ad  oggetto  la  vendita  al  minuto  di  quegli
articoli;
        che   l'adito   pretore   sospendeva  inaudita  altera  parte
l'esecuzione,  fissando avanti a se' l'udienza di comparizione per il
giorno 31 marzo  1998, e che in quella sede si costituiva soltanto la
creditrice   opposta   la   quale,   contestata   la  titolarita'  in
capo all'opponente  dei  beni  pignorati,  chiedeva  la  revoca della
sospensione dell'esecuzione e nel merito il suo rigetto;
        che,  autorizzato  lo  scambio  di  scritti  illustrativi, la
creditrice   opposta   nella   propria  memoria  chiedeva  rigettarsi
l'opposizione;
        che  il  pretore, all'esito dell'espletamento di un'ulteriore
udienza,  confermato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione,
rimetteva  le  parti  avanti  al Tribunale di Venezia, competente per
valore  sul  merito  della  controversia,  ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 619 cod. proc. civ.;
        che, riassunto il giudizio dall'opponente Solaris One S.r.l.,
si  costituiva la sola creditrice Etro, la quale, oltre a ribadire le
difese  gia'  proposte  nella  precedente  fase processuale, svolgeva
domanda     riconvenzionale    per    l'ipotesi    di    accoglimento
dell'opposizione,  chiedendo che l'opponente Solaris One, in veste di
obbligata in solido, quale cessionaria dell'azienda, con la debitrice
esecutata  (cedente)  fosse  condannata  a  corrisponderle  la somma,
oggetto   del   precetto,  dovutale  e  sollecitando  l'emissione  di
ordinanza  anticipatoria  ex  art. 186-bis  e/o  ex art. 186-ter cod.
proc. civ.;
        che  l'opponente  Solaris,  richiamandosi  alla  norma di cui
all'art. 185  disp. att. cod. proc. civ., dichiarava di non accettare
il  contraddittorio sulla riconvenzionale, assumendone la tardivita',
atteso  che neppure all'udienza di prima comparizione nell'ambito del
giudizio  di  cognizione  ordinaria  instaurato  con  il  ricorso  ex
art. 619  cod.  proc.  civ. e tenutasi innanzi al pretore il 31 marzo
1998, alcuna domanda riconvenzionale era stata dispiegata;
        che,  rigettate  le  istanze  ex  artt. 186-bis  e  186-ter e
trattenuta  la  causa  in decisione, il Tribunale sollevava d'ufficio
questione  di legittimita' costituzionale relativamente alle medesime
norme  e con riferimento allo stesso parametro, ora, rispettivamente,
censurate ed evocato;
        che,  con  ordinanza  del  6 marzo  2002, n. 46, questa Corte
dichiarava  manifestamente  inammissibile  la questione, evidenziando
che la domanda riconvenzionale era stata proposta dall'opposta per la
sola  ipotesi di accoglimento dell'opposizione ex art. 619 cod. proc.
civ.,  laddove  il  rimettente  non si era pronunciato in ordine alla
fondatezza  del  predetto  mezzo,  e  non  aveva  quindi  chiarito se
sussistessero   o   meno  le  condizioni  alle  quali  l'esame  della
riconvenzionale era stato espressamente subordinato; il che implicava
difetto di motivazione sulla rilevanza della questione;
        che,  riattivata la causa davanti al giudice a quo, le parti,
nel  precisare  le  conclusioni, davano atto dell'avvenuto, integrale
pagamento,  da parte della debitrice Calle Legrenzi S.r.l., di quanto
dovuto alla creditrice Etro S.p.A., insistendo, ciascuna di esse, per
una  pronuncia  di  cessazione  della  materia del contendere, ma con
statuizione sulle spese a se' favorevole;
        che,  dovendo  decidere  sul  punto  secondo i principi della
soccombenza  virtuale,  il  Tribunale  ha  riproposto la questione di
legittimita'  costituzionale,  rilevante  nel  giudizio a quo perche'
essa  investe la ritualita' della proposizione di una opposizione che
il Tribunale ritiene fondata nel merito;
        che,  infatti,  pur  essendo stata la domanda riconvenzionale
proposta,  nella  fase  del  giudizio  conseguente alla riassunzione,
prima dei venti giorni antecedenti l'udienza di comparizione indicata
nella  comparsa  di  riassunzione,  essa sarebbe tuttavia tardiva (e,
quindi,  inammissibile)  in relazione a quanto disposto dall'art. 185
disp. att. cod. proc. civ.;
        che tale norma - rimasta immodificata a seguito della riforma
di  cui  alla  legge  26 novembre  1990,  n. 353  ed al decreto-legge
18 ottobre  1995,  n. 432,  convertito  con modificazioni nella legge
20 dicembre  1995,  n. 534  -  disciplina la fase processuale, che si
svolge   innanzi   al  giudice  dell'esecuzione,  anteriormente  alla
riassunzione del processo davanti al tribunale competente per valore,
come  quella  iniziale  (art. 180  cod.  proc.  civ.) del giudizio di
cognizione  ordinaria,  e non gia' come «momento meramente prodromico
rispetto alla compiuta instaurazione» di questo;
        che,  conseguentemente,  poiche' la creditrice opposta non ha
svolto la riconvenzionale nel momento in cui si e' costituita davanti
al  giudice  dell'esecuzione  con  la comparsa depositata il 28 marzo
1998,  l'eccezione  di  tardivita'  formulata dall'opponente dovrebbe
ritenersi fondata;
        che,  peraltro,  nei  procedimenti  che iniziano con ricorso,
quali  quello  ex  art. 619  cod.  proc.  civ.,  non potrebbe trovare
applicazione  ne'  il  disposto  del secondo comma dell'art. 167 cod.
proc.   civ.,   «stante   l'assenza   di  uno  specifico  riferimento
normativo»,  ne'  quindi  il  disposto di cui all'art. 163, numero 7,
cod. proc. civ.;
        che, in effetti, il legislatore non ha previsto la necessita'
di  formulare nel ricorso introduttivo ex art. 619 cod. proc. civ. un
avvertimento  del genere, di quello disciplinato dall'art. 163, n. 7,
cod.  proc. civ., cui consegua la decadenza della parte opposta dalla
facolta' di proporre l'eventuale domanda riconvenzionale almeno venti
giorni  prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con il
decreto  steso  in  calce al ricorso ex art. 619 o almeno all'udienza
stessa,   in   quanto   «di  regola  il  termine  perentorio  per  la
notificazione  del ricorso e del decreto e' assai breve», non essendo
necessario   il   rispetto   dei   termini   a   comparire   di   cui
all'art. 163-bis cod. proc. civ.;
        che,  d'altra  parte,  anche qualora si ritenesse applicabile
analogicamente  al  ricorso  ex  art. 619 il combinato disposto degli
artt. 163,  numero  7, 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., non
potrebbe  giungersi  ad  estendere  ad  un  caso non disciplinato dal
legislatore  la  sanzione  della  nullita' della citazione, comminata
dall'art. 164,    primo    comma,    per   l'ipotesi   di   omissione
dell'avvertimento  di  cui  all'art. 163,  numero  7,  «poiche'  cio'
costituirebbe violazione del principio di tassativita' delle nullita'
dettato dall'art. 156, primo comma, c.p.c.»;
        che,  conseguentemente,  in  caso del ricorso ex art. 619 non
contenente,  come  nella  fattispecie,  il  suddetto avvertimento, si
determinerebbe  un'irragionevole  disparita'  di  trattamento, lesiva
dell'art. 3  Cost.,  tra il procedimento cosi' introdotto e quello di
cognizione  ordinaria  proposto con citazione, tenuto conto del fatto
che  il  giudizio  di opposizione ex art. 619 e' configurato «come un
procedimento  di cognizione a rito ordinario, disciplinato in tutto e
per  tutto  dagli  artt. 180  e  seguenti  cod. proc. civ., ancorche'
introdotto con ricorso»;
        che,   peraltro,  a  differenza  del  rito  del  lavoro,  ove
l'operativita'  delle  preclusioni  senza  alcun  avvertimento non e'
stata   ritenuta   dal   Giudice   delle   leggi  lesiva  dell'ordine
costituzionale  in  considerazione  della  specialita' della relativa
disciplina   (e   a  differenza,  ancora,  del  rito  divorzile),  la
disparita'  di  trattamento  sarebbe irragionevole con riferimento ai
giudizi  di  opposizione del debitore o del terzo all'esecuzione, nei
quali,  ad  una  fase  introdotta  con  ricorso,  segue  una  fase di
trattazione  e  istruzione  concepita  secondo lo schema dell'atto di
citazione;
        che  del  resto,  a  parere  del Tribunale, un'ingiustificata
disparita'  di trattamento fra il procedimento ex art. 619 cod. proc.
civ.  e  quello  ordinario  di cognizione sussisterebbe in ogni caso,
perche' o sarebbe avvantaggiata la parte opposta, potendo proporre la
domanda riconvenzionale anche dopo l'udienza di prima comparizione ex
art. 180  tenutasi  avanti  al  giudice dell'esecuzione, o lo sarebbe
l'opponente,   giacche'   la  decadenza  dalla  proponibilita'  della
riconvenzionale  opererebbe  a  carico  della  controparte  anche  in
mancanza   dell'avvertimento,   non  comportando  essa  una  nullita'
dell'atto introduttivo;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile,  o  comunque  manifestamente  infondata,  la sollevata
questione, rilevando che sulla stessa la Corte si e' gia' pronunciata
con  l'ordinanza n. 46 del 2002 e che il giudice a quo non ha addotto
nuove  e  diverse  argomentazioni, rispetto a quelle gia' a suo tempo
prospettate;
        che   si   e'   costituita  l'opponente  Solaris  One  S.r.l.
osservando  che  il  rimettente  avrebbe  inammissibilmente esteso il
petitum    alla    disciplina   ordinaria   assunta   quale   tertium
comparationis,  avendo  chiesto  alla  Corte una pronuncia additiva e
manipolativa  degli artt. 163, numero 7, 164, primo comma, 166 e 167,
secondo  comma,  cod.  proc. civ., relativi all'ordinario processo di
cognizione,  nella  parte  in cui non estendono la propria disciplina
anche al procedimento ex art. 619 cod. proc. civ.;
        che,  inoltre,  l'inserimento  dell'invito a costituirsi, con
l'avvertimento  di  cui  all'art. 163,  numero  7,  cod.  proc. civ.,
potrebbe  rivelarsi  del  tutto  inutile nel procedimento ex art. 619
cod.  proc.  civ.  «a  fronte  di  un termine per la notifica [...] a
ridosso dell'udienza», che e' fissato dal giudice dell'esecuzione;
        che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore
gode  della  piu'  ampia  discrezionalita'  nella conformazione degli
istituti processuali, salvo il limite della ragionevolezza, che nella
fattispecie  non  appare  superato, in considerazione dell'ontologica
diversita'  tra  processo di cognizione e procedimento di opposizione
ex  art. 619  cod.  proc.  civ.  nonche'  delle  peculiarita' proprie
dell'intero processo esecutivo, la cui disciplina e' stata improntata
dal  legislatore  alla  massima  celerita',  in  vista  della  rapida
riscossione del credito;
        che  il  giudice  a quo non si e' limitato a chiedere la mera
trasposizione,  nel  testo  del  ricorso ex art. 619 cod. proc. civ.,
dell'avvertimento di cui all'art. 163, numero 7, cod. proc. civ., ma,
prospettando  come  contenuto  dell'intervento  additivo  della Corte
l'inserimento  dell'invito  all'opposto a costituirsi, nel termine di
venti  giorni  prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione
«ovvero,  al  piu'  tardi,  all'udienza  stessa»,  ha dimenticato che
l'obbligo di proporre eventuali domande riconvenzionali nella propria
comparsa  di risposta e' gia' sancito dall'art. 167 cod. proc. civ. e
che l'avvertimento di cui all'art. 163 si riferisce esclusivamente al
termine  di  costituzione da osservarsi dal convenuto nel giudizio di
cognizione;
        che la tardivita' della riconvenzionale e' stata, infatti, da
essa esponente eccepita con riferimento alla sua mancata proposizione
nella  comparsa  di  risposta  davanti  al pretore e non alla mancata
costituzione di Etro venti giorni prima dell'udienza di comparizione,
anche perche' l'atto di riassunzione del processo e' volto unicamente
a consentire la prosecuzione del giudizio gia' pendente e non certo a
dare inizio a un nuovo procedimento;
        che,  per  le esposte considerazioni, l'interveniente Solaris
One  S.r.l.  insiste  affinche'  la  Corte  dichiari inammissibile o,
comunque,   manifestamente   infondata  la  questione  sollevata  dal
Tribunale di Venezia.
    Considerato  che  il  Tribunale di Venezia dubita, in riferimento
all'art. 3  della  Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale
degli  articoli:  a)  619  cod.  proc.  civ.,  nella parte in cui non
dispone   che  il  ricorso  introduttivo  dell'opposizione  di  terzo
all'esecuzione   debba  contenere,  a  pena  di  nullita',  «l'invito
all'opposto»   a  costituirsi  nel  termine  di  venti  giorni  prima
dell'udienza  fissata  dal  giudice  dell'esecuzione  con  pedissequo
decreto,  ovvero,  al piu' tardi, in tale udienza, con l'avvertimento
che  la  costituzione  oltre tali termini implica le decadenze di cui
all'art. 167 cod. proc. civ; b) 163, numero 7, cod. proc. civ., nella
parte  in  cui  non  dispone  che il suddetto ricorso debba contenere
l'invito  e  l'avvertimento  in  questione; c) 164, primo comma, cod.
proc. civ., nella parte in cui non dispone la nullita' del ricorso ex
art. 619  cod.  proc.  civ.,  carente  dell'avvertimento medesimo; d)
nonche'  del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma,
cod.  proc.  civ., nella parte in cui non dispongono che nel giudizio
di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. l'opposto debba, a pena di
decadenza,   proporre  le  eventuali  domande  riconvenzionali  nella
comparsa  di  risposta,  da  depositarsi  almeno  venti  giorni prima
dell'udienza  di  comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione, o
al piu' tardi nella stessa udienza;
        che    la   questione   e'   manifestamente   infondata   per
l'apoditticita'   della   premessa   dalla  quale  muove  il  giudice
rimettente,  e  cioe' che - in forza dell'applicabilita' «all'udienza
davanti   al   giudice   dell'esecuzione   fissata   a   norma  [...]
dell'art. 619»  dell'art. 183  cod. proc. civ., sancita dall'art. 185
disp.  att.  cod.  proc.  civ. e dovendo tale udienza essere in tutto
equiparata  all'udienza di prima comparizione di cui all'art. 180 del
codice di procedura civile - sarebbero applicabili, a ritroso, sia il
termine  decadenziale  di  cui  all'art. 167,  secondo  comma, per la
proponibilita'  della  domanda  riconvenzionale sia, prima ancora, la
norma (art. 163, numero 7, in relazione all'art. 164 cod. proc. civ.)
secondo  la  quale  il convenuto deve essere avvertito dall'attore in
opposizione dell'esistenza di detto termine;
        che  tale  impostazione e' inaccettabile, anche a prescindere
dalla  manifesta  erroneita' delle conseguenze che se ne traggono, in
quanto  il  rimettente sembra presupporre che sia coperto da garanzia
costituzionale,  quale  modello  tendenzialmente  vincolante  per  il
legislatore,  il  processo  ordinario  di  cognizione,  i cui singoli
istituti  dovrebbero  essere  rinvenibili  anche  nei procedimenti di
cognizione diversamente articolati dalla legge;
        che  il  giudice  rimettente  - sostenendo che il processo di
cognizione, al quale da' luogo l'opposizione di terzo all'esecuzione,
avrebbe  inizio  con  la  udienza  de  qua  -  omette  totalmente  di
considerare  la  peculiarita'  di  tale  udienza,  la quale si svolge
davanti  ad  un giudice individuato dal legislatore esclusivamente in
ragione della sua qualita' di giudice dell'esecuzione, e pertanto del
tutto  a prescindere dall'eventualita' che egli sia competente per il
merito  dell'opposizione,  da  lui  soltanto  delibabile sia, ai fini
della sospensione, sotto il profilo del fumus boni juris, sia al fine
di verificare la propria o altrui competenza a deciderla nel merito;
        che  il rimettente, inoltre, omette totalmente di considerare
che  l'art. 185  disp.  att.  e'  norma  rimasta inalterata dal 1942,
sicche'  il rinvio all'art. 183 del codice non puo' - per le numerose
modifiche  da  allora,  ed  in  vario  senso,  apportate alla fase di
trattazione     -     essere     inteso     altrimenti    che    come
materiale--recettizio, e quindi al contenuto sostanziale di una norma
che,  all'epoca,  prevedeva esclusivamente la facolta' di «modificare
le  domande,  eccezioni  e  conclusioni precedentemente formulate», e
pertanto  una  facolta'  necessariamente  esercitabile  soltanto  dal
ricorrente in opposizione;
        che,  infine,  la circostanza che una norma (art. 163, numero
7) preveda la necessita' dell'avviso al convenuto, a pena di nullita'
(art. 164), dell'esistenza di un termine decadenziale - peraltro, non
inseribile,   quale  previsto  dall'art. 166  cod.  proc.  civ.,  nel
procedimento  de  quo  -  non comporta certamente che debba ritenersi
costituzionalmente  dovuta  identica,  o  analoga,  disciplina  anche
relativamente   a   procedimenti   diversamente  strutturati,  quando
l'omessa previsione di quell'avviso non renda - com'e' evidente nella
specie - la diversa disciplina manifestamente irragionevole.