IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Sull'accordo  delle  parti  il  giudice dispone che il verbale di
udienza sia redatto soltanto in forma riassuntiva.
    Preliminarmente  l'avv.  Marco  Enrico  rileva quanto segue (vedi
memoria prodotta).
    Eccezione  di  costituzionalita'  riguardante  la  non  manifesta
infondatezza  della  questione  di legittimita' sollevata e contenuta
nella  memoria  di  data  2  luglio 2005 relativa all'art. 20, d.lgs.
n. 274/2000  in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, terzo
comma  della  Costituzione,  nella parte in cui non prevede a pena di
nullita', che l'atto di citazione a giudizio contenga l'avviso di cui
all'art. 35 stesso decreto in tema estinzione del reato conseguente a
condotta riparatoria.
    Il  p.m.  ritiene  che  la  questione  possa  essere  posta  alla
valutazione della Corte costituzionale e si rimette al giudice.
    Il  giudice,  esaminata la richiesta del difensore dell'imputata,
volta   a   provocare   la   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
costituzionale per vedere riconosciuta la illegittimita' dell'art. 20
e 35 del d.lgs. n. 274/2000.
    Ritenuto che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 23, legge
11 marzo 1957, n. 87.
    Rilevato  che la sollevata eccezione riguarda norme rilevanti per
la decisione finale.
    Letti,  l'art.  24, legge 11 marzo 1957, n. 87 e l'art. 1 legge 9
febbraio 1948.