IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. Sull'accordo delle parti il giudice dispone che il verbale di udienza sia redatto soltanto in forma riassuntiva. Preliminarmente l'avv. Marco Enrico rileva quanto segue (vedi memoria prodotta). Eccezione di costituzionalita' riguardante la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' sollevata e contenuta nella memoria di data 2 luglio 2005 relativa all'art. 20, d.lgs. n. 274/2000 in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede a pena di nullita', che l'atto di citazione a giudizio contenga l'avviso di cui all'art. 35 stesso decreto in tema estinzione del reato conseguente a condotta riparatoria. Il p.m. ritiene che la questione possa essere posta alla valutazione della Corte costituzionale e si rimette al giudice. Il giudice, esaminata la richiesta del difensore dell'imputata, volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per vedere riconosciuta la illegittimita' dell'art. 20 e 35 del d.lgs. n. 274/2000. Ritenuto che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 87. Rilevato che la sollevata eccezione riguarda norme rilevanti per la decisione finale. Letti, l'art. 24, legge 11 marzo 1957, n. 87 e l'art. 1 legge 9 febbraio 1948.