Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge
domiciliato.

    Contro la Regione Calabria in persona del presidente della giunta
regionale   pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  commi  1,  2,  3, 4, 5 e 6, 7 e 8 della
legge  regionale  della  Calabria n. 13 del 17 agosto 2005 pubblicata
sul  B.U.R.  n. 3  del  20  agosto 2005 in base alla deliberazione 14
ottobre  2005  del  Consiglio dei ministri che unitamente al presente
ricorso verra' depositata.
    La  legge regionale n. 13 del 2005 della Regione Calabria recante
«Provvedimento   generale   recante   norme   di  tipo  ordinamentale
finanziario  (collegato  alla manovra di assestamento di bilancio per
l'anno  2005,  ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4
febbraio  2003,  n. 8»  presenta  alcuni  profili  di  illegittimita'
costituzionale  contenuti  negli  articoli  14 comma 5, in materia di
spoil  system,  14,  comma  5,  33  comma  2  in materia di emergenza
rifiuti, e 24 in materia di nomine universitarie.
    La  legge presenta profili di illegittimita' costituzionale per i
seguenti motivi:
        1.  -  L'articolo  14,  comma  3, in materia di spoil system,
risulta   illegittima   nella  parte  in  cui  prevede  la  decadenza
automatica  delle  nomine effettuate dai direttori generali delle Asl
nei  confronti  dei  direttori amministrativi e sanitari, nonche' dei
responsabili  dei  dipartimenti  sanitari e amministrativi, oltre che
dei  responsabili dei distretti sanitari territoriali, per violazione
dei  principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione,
di cui all'art. 97 Cost.
    La  decadenza  automatica, infatti, esclude qualsiasi valutazione
tecnica  circa  la  professionalita'  delle  persone  decadute  ed e'
suscettibile  di  pregiudicare l'imparzialita' dell'amministrazione e
di   incidere  anche  sull'efficacia  e  sull'efficienza  dell'azione
amministrativa, inficiando quindi il principio del buon andamento. Si
precisa,  altresi',  che  tali nomine non sono effettuate dall'organo
politico,  ma  dal  direttore  generale  delle  aziende  sanitarie ed
ospedaliere.
    La   norma,   inoltre,   incidendo  su  rapporti  precedentemente
instaturatisi,   il   cui   termine  e'  stabilito  contrattualmente,
determina,  da  un  lato, la lesione del principio di affidamento del
cittadino   nella   libera   esplicazione  dell'autonomia  negoziale,
tutelato   dagli   artt. 2   e   41  della  Costituzione,  dall'altro
l'invasione  della  competenza  in  materia  di «ordinamento civile»,
riservata   alla   potesta'   legislativa   esclusiva   dello   Stato
dall'art. 117, comma 2, lett. i) Cost., che pertanto risulta violata.
        2.  -  L'articolo  14,  comma  5 e l'articolo 33, comma 2, in
materia  di  emergenza  rifiuti.  Prevede  che la regione sospenda la
realizzazione  del  raddoppio  del  termovalorizzatore di Gioia Tauro
(art. 14,  comma 5) e la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di
smaltimento  e  stoccaggio  dei  rifiuti  di Reggio Calabria (art. 3,
comma 2),   di   cui   all'ordinanza  del  commissario  delegato  per
l'emergenza  ambientale, nominato a seguito della dichiarazione dello
stato  d'emergenza  nella  regione,  in  attesa  dell'approvazione ed
attuazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti.
    Lo  stato  d'emergenza nella Regione Calabria e' stato dichiarato
ai  sensi dell'art. 5, comma l, legge n. 225/1992 con d.P.C.m. del 12
settembre  1997  e prorogato, da ultimo, con d.P.C.m. del 23 dicembre
2004,  fino  al  31 dicembre 2005. Durante tale stato d'emergenza, il
commissario   delegato  e'  preposto  ad  effettuare  gli  interventi
necessari  al  superamento  dell'emergenza ambientale nel settore sia
delle acque che dei rifiuti.
    Le disposizioni di cui sopra, pertanto:
        a) eccedono dalle competenze legislative regionali in materia
di  protezione  civile,  ai  sensi  dell'articolo 117, comma 3, della
Costituzione,  violandone  i  principi fondamentali di cui alla legge
n. 225/1992 (in particolare gli articoli 2, 5 e 12);
        b)  violano  l'articolo  117, comma 1, della Costituzione, in
riferimento   ai   vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,
nonche'  l'articolo  117,  comma  2,  lett. s) della Costituzione, in
quanto i Piani di gestione dei rifiuti sono predisposti dalle regioni
come previsto dalla direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, dalla direttiva
91/689/  CEE  sui rifiuti pericolosi e dalla direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi   e   sui  rifiuti  di  imballaggio,  attuate  dal  d.lgs.
n. 22/1997.   L'articolo   22,  comma  8,  di  quest'ultimo,  prevede
espressamente  che  in  caso  di  inerzia  della  regione il Ministro
dell'ambiente  adotta  in  via  sostitutiva i provvedimenti necessari
alla  elaborazione  del  piano.  La  sospensione adottata della legge
regionale  di  fatto  blocca le iniziative intraprese dal commissario
delegato e viola i principi costituzionali da ultimo richiamati;
        c)  violano  il  principio  di  leale  collaborazione, di cui
all'articolo  120,  secondo  comma,  della  Costituzione in quanto la
vigente  normativa di protezione civile (d.l. n. 343/2001, convertito
con  modificazioni, dalla legge n. 401/2001) dispone che le ordinanze
di protezione civile debbano essere emanate d'intesa tra il Governo e
la   regione   interessata,   proprio   allo  scopo  di  evitare  che
disposizioni,  pur  se eccezionali, possano porre in essere invasione
delle  competenze  reciproche.  Con  la  norma  in  esame, quindi, la
regione,  sospendendo  unilateralmente  gli  effetti di provvedimenti
adottati    previa   intesa,   viola   il   principio   della   leale
collaborazione.
        3. - L'articolo 24, con riferimento, in particolare, ai commi
3,  5  e  6,  in  materia di nomine universitarie, nello stabilire le
modalita'  con cui gli organi di indirizzo politico della regione (il
presidente  della  giunta ovvero del consiglio) procedono alle nomine
per  le  quali  sono  previsti  il concerto ovvero l'intesa con altre
autorita'  o amministrazioni, appare censurabile laddove prevede, che
l'autorita'  regionale  competente, da un lato, possa prescindere dal
gradimento  delle predette autorita' o amministrazioni sulla proposta
di  una  terna di nomi indicati solo dalla regione, senza considerare
alcuna controproposta, qualora la preferenza non venga espressa entro
il  termine previsto ovvero non sia adeguatamente motivata (commi 3 e
6) e che, dall'altro, debba precedere all'individuazione di una nuova
terna  di  nomi  solo  se  uno  o tutti i nominativi proposti vengono
rifiutati  per  mancanza  dei  soli  requisiti  di professionalita' e
competenza (comma 5).
        4. - Le suddette disposizioni violano, in particolare:
          l'art. 4,  comma  2, del d.lgs. n. 571 del 1999; laddove si
stabilisce  il  principio  fondamentale per cui il direttore generale
dell'azienda  ospedaliero-universitaria  e'  nominato  dalla regione,
acquisita l'intesa con il rettore dell'universita'. La suddetta norma
statale,  prevedendo  l'intesa tra regioni e rettore sulla nomina del
direttore    generale    (cfr.   sent.   Corte   cost.   n. 351/1991,
sull'accezione  «forte»  del concetto di intesa), pone i due soggetti
coinvolti  nel  procedimento  in  esame  su  di  un piano di assoluta
parita'.  L'art. 24  della legge regionale in esame ed in particolare
nel  comma  5,  elude  il principio dell'intesa nella parte in cui il
ruolo  svolto dal rettore di codeterminazione del contenuto dell'atto
di  nomina  connessa  all'intesa  sembra  sostanziarsi  in  una  mera
«attivita'  consultiva  non vincolante» (cfr. sent. Corte cost. n. 27
del  2004),  venendo  meno  quella  posizione assolutamente paritaria
necessaria  affinche'  possa  parlarsi  di  intesa.  Da  ultimo,  con
sentenza  n. 378/2005,  la Corte costituzionale ha affermato «... Che
l'esigenza  di  leale cooperazione, insita nell'intesa, non esclude a
priori  la  possibilita'  di  meccanismi idonei a superare l'ostacolo
che,   alla   conclusione   del   procedimento,   oppone  il  mancato
raggiungimento  di  un'accordo  sul  contenuto  del  provvedimento da
adottare;   anzi,  la  vastita'  delle  materie  oggi  di  competenza
legislativa concorrente comporta comunque, specie quando la rilevanza
degli  interessi  pubblici e' tale da rendere imperiosa l'esigenza di
provvedere, l'opportunita' di prevedere siffatti meccanismi, fermo il
loro  carattere  sussidiario  rispetto  all'impegno leale delle parti
nella  ricerca di una soluzione condivisa. Tali meccanismi, quale che
ne  sia  la  concreta  configurazione,  debbono  in  ogni caso essere
rispettosi   delle   esigenze   insite   nella  scelta,  operata  dal
legislatore   costituzionale,   con  il  disciplinare  la  competenza
legislativa  in  quella  data  materia:  e pertanto deve trattarsi di
meccanismi  che  ....  non declassino l'attivita' di codeterminazione
connessa  all'intesa  di una mera attivita' consultiva; che prevedano
l'allocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi
di   sussidiarieta',   differenziazione   ed   adeguatezza   di   cui
all'art. 118  Cost.».  Tali  precetti  possono essere applicati anche
alle  intese  tra regione e universita' in ragione della riconosciuta
autonomia  di quest'ultima che deve conformarsi ai soli «limiti delle
leggi  stabilite  dallo  Stato»,  ai  sensi  dell'articolo  33  della
Costituzione.
          l'art. 1,  comma  2,  lett. b) del d.lgs. n. 517/1999, come
attuato dall'art. 6 del d.P.C.m. 24 maggio 2001, recante «Linee guida
concernenti  i  protocolli  di  intesa  da  stipulare  tra  regioni e
universita'  per  lo  svolgimento delle attivita' assistenziali delle
universita'  nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai
sensi  dell'art. 1,  comma  2  del  d.lgs.  21 dicembre 1999, n. 517.
Intesa,  ai  sensi  dell'art. 8  della  legge  15 marzo 1997, n. 59»,
laddove  si  prescrive  che  i  rapporti  tra  il  servizio sanitario
regionale  e le universita' siano informati al rispetto del principio
della leale collaborazione.
    La  norma censurata, riducendo l'intesa ad un mero parere, da cui
puo' prescindersi al decorrere del tempo e che non mette in posizione
paritaria i due soggetti che devono addivenire all'intesa finisce col
ledere  l'autonomia  universitaria,  tutelata dall'articolo 33, sesto
comma,   Costituzione,  la  potesta'  legislativa  concorrente  nelle
materie  della  tutela  della  salute  e  della ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
e  viola i principi fondamentali contenuti nel d.lgs. n. 517/1999 (in
particolare  l'articolo  4,  comma  2) nonche' della legge n. 419 del
1998   (in  particolare  l'articolo  6)  ed  il  principio  di  leale
collaborazione  tra  autonomie  costituzionalmente garantite ai sensi
dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.