Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato,  contro Regione
Sardegna,  in  persona  del  Presidente  della  giunta  regionale pro
tempore,   per   la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art.  11,  comma  3,  della  l.r. Sardegna 2 agosto 2005, n. 12,
pubblicata nel B.U.R. 13 agosto 2005, n. 25.

    La legge regionale n. 12 del 2 agosto 2005 (pubblicata nel B.U.R.
9  febbraio 2005, n. 2) «Norme per le unioni di comuni e le comunita'
montane:  ambiti  adeguati  per  l'esercizio  associato  di funzioni.
Misura  di  sostegno  per  i  piccoli  comuni» - nei suoi 32 articoli
disciplina  le  caratteristiche  e le modalita' di costituzione delle
unioni  di comuni e delle comunita' montane per l'esercizio associato
di funzioni e servizi comunali.
    Piu'   precisamente,  il  richiamato  art. 11,  prevede  che  «Le
comunita'   montane   istituite   con  le  leggi  regionali  elencate
nell'allegata tabella A operano fino al novantesimo giorno successivo
alla  pubblicazione  del  piano di riordino degli ambiti territoriali
ottimali  di  cui all'art. 2. A decorrere dal novantunesimo giorno si
intendono  abrogate  le  leggi  e  le disposizioni regionali elencate
nell'allegata   tabella  A  e  le  medesime  comunita'  montane  sono
soppresse».
    Al  comma  2 precisa che sessanta giorni prima della scadenza del
termine  di  cui  al  comma  1  i  presidenti delle comunita' montane
comunicano   all'assessore   degli   enti  locali:  a)  lo  stato  di
consistenza  dei  beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi; b) la situazione di bilancio; c)
l'elenco  dei  procedimenti  in  corso;  d)  le tabelle organiche, la
composizione  degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e
ogni altra indicazione utile a definire la posizione giuridica.
    Il  terzo  comma in particolare dispone che «Qualora i presidenti
delle   comunita'   montane  non  provvedano  entro  il  termine,  il
presidente della regione nomina un commissario ad acta».
    Tale  ultima  disposizione appare costituzionalmente illegittima,
sotto  i profili che vengono ora evidenziati, e pertanto il Governo -
giusta  delibera  del  5 ottobre 2005 del Consiglio dei ministri (che
per  estratto  si  produce  sub-1 ) - ai sensi dell'art. 127 Cost. la
impugna con il presente ricorso per i seguenti

                             M o t i v i

    Violazione degli artt. 117 e 120 Cost.
    1. - Con il menzionato art. 11, comma 3, viene previsto il potere
sostitutivo  della  regione  in  quanto  si dispone che il presidente
della  regione  nomini  un  commissario  ad acta qualora i presidenti
delle  comunita'  montane in via di soppressione non provvedano entro
un   termine  stabilito  ad  espletare  gli  adempimenti  di  cui  al
precedente comma 2.
    La  previsione  di  un  potere  sostitutivo  in capo alla Regione
Sardegna,  pur  essendo  legittima  in  quanto  la regione stessa, in
quanto  regione a statuto speciale, dispone di competenza legislativa
esclusiva  in  materia  di  ordinamento  degli  enti  locali  e delle
relative circoscrizioni, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) dello
statuto  di autonomia, non e' peraltro essere subordinata al rispetto
di apposite garanzie procedimentali.
    In  particolare non si dispone che vi sia previa consultazione da
parte  del  presidente  della  regione degli organi nei cui confronti
opera  il  potere sostitutivo e quindi la norma viola il principio di
leale  collaborazione  di  cui all'art. 120 Cost., il cui rispetto e'
stato  qualificato  dalla  Corte  costituzionale,  insieme  ad  altri
requisiti,  come  condizione  necessaria  per  l'esercizio dei poteri
sostitutivi regionali.
    Al  riguardo  si  osserva che le comunita' montane si qualificano
come  «un  caso  speciale  di  unioni  di  comuni» (Corte cost. sent.
n. 244/2005) costituite per la valorizzazione delle zone montane allo
scopo  di realizzare particolari forme di cooperazione fra comuni che
consentano  l'esercizio  piu' adeguato di funzioni proprie e funzioni
conferite.
    La competenza attribuita in materia alle regioni e' da ricondurre
alla  competenza,  legislativa regionale residuale ex art. 117, Cost.
quarto  comma,  della  Costituzione «nell'esercizio di tale potere le
regioni  peraltro  dovranno  rispettare ovviamente la Costituzione, i
vincoli  derivanti  dagli  obblighi internazionali e dall'ordinamento
comunitario,  nonche' le prerogative costituzionali degli enti locali
(art. 114  Cost. ), tenendo anche conto delle indicazioni che possono
trarsi  in  materia dagli artt. 123 u.c. e 44 u.c. della Costituzione
(parere Consiglio di Stato n. 1506/2002-2003)».
    Pertanto  pur  riconoscendo  che  le  regioni  hanno il potere di
disciplinare  la materia afferente alle comunita' montane e quindi e'
legittimo  l'esercizio del potere sostitutivo regionale nei confronti
dei  predetti  enti,  tuttavia  tale  esercizio  deve sottostare agli
stessi  limiti che la Corte costituzionale con le sentenze n. 43/2004
e  seguenti,  ha  posto  per l'esercizio dei poteri sostitutivi delle
regioni nei confronti degli enti locali di cui all'art. 114 Cost.
    Tali  poteri  sostitutivi  infatti  afferma  la  Corte,  sono  da
considerarsi  eccezionali  dal momento che il loro esercizio comporta
una  modificazione sia pure temporanea, dell'assetto delle competenze
e una limitazione delle autonomie locali.
    In  particolare  la  giurisprudenza  costituzionale ha ribadito i
seguenti principi:
        1)  le  ipotesi  di  esercizio  dei poteri sostitutivi devono
essere previste e disciplinate dalla legge;
        2)  la  sostituzione  puo'  essere prevista solo per compiere
atti o attivita' prive di discrezionalita' nell'an;
        3)  il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo
di governo della regione o sulla base di una decisione di questo;
        4)  la  legge deve predisporre idonee garanzie procedimentali
per  l'esercizio  del potere sostitutivo, in conformita' al principio
di leale collaborazione.
    La  disciplina  regionale  in  questione  non  risponde a tutti i
requisiti  indicati dalla Corte costituzionale affinche' possa essere
legittimamente  configurato  un  potere  sostitutivo  regionale,  con
riferimento alle comunita' montane.
    Nel  testo  della  norma in esame infatti, non e' prevista alcuna
procedura  per  l'esercizio  dei  poteri  di  cui  trattasi  ne',  in
conformita'  al  principio di leale collaborazione e' previsto «alcun
meccanismo  di  collaborazione  con l'ente inadempiente» (Corte cost.
n. 69/2004).
    Peraltro,  la  stessa  Corte  evidenzia,  nella  recente sentenza
n. 244/2005  proprio  in  materia di comunita' montane, che tali enti
dispongono  di  un'autonomia  fortemente garantita come dimostra, tra
l'altro,   «l'espressa   attribuzione   agli  stessi  della  potesta'
statutaria regolamentare (art. 4, comma 5, legge n. 131/2003 recante:
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)».
    Alla  stregua  di quanto esposto, la norma regionale de qua viola
il  principio  costituzionale  di  leale collaborazione, in quanto la
predetta   autonomia  statutaria  ed  organizzativa  delle  comunita'
montane  deve essere, comunque, salvaguardata da parte delle regioni,
ponendo  in  essere  norme  che prevedano un procedimento in grado di
garantire,   e   non   di   mortificare,   la  partecipazione  ed  il
coinvolgimento delle comunita' montane nell'ambito della procedura di
esercizio dei poteri sostitutivi.
    In  tal  senso e' l'insegnamento della Corte nella giurisprudenza
ricordata.