LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso n. 481/2004, depositato il 14 aprile 2004, avverso avviso di accertamento n. RJT030100013 IVA+IRPEG+IRAP 1998. Contro Agenzia entrate - Ufficio Ragusa proposto dal ricorrente CISA S.r.l. e per essa il legale rappresentante Sgariotto Emanuele anche in proprio, c/da Bettafilava s.s. 115, km 316,8 - 97100 Ragusa, difeso da dott. Firrito Angelo, viale dei Platani n. 91 - 97100 Ragusa. La Societa' Cisa S.r.l., con sede in Ragusa, in persona del legale rappresentante, ricorre a questa commissione con atto depositato il 14 aprile 2004 avverso l'avviso di accertamento notificato in data 31 dicembre 2003 dall'Agenzia delle entrate di Ragusa, che contesta alla societa' ricorrente per l'anno di imposta 1998 numerose violazioni: a) l'indebita contabilizzazione di costi non di competenza per l'importo di L. 181.638.000, di costi non inerenti per L. 17.606.000 e di altri costi ed oneri per L. 741.972.000, per un importo complessivo di L. 941.215.000, che viene recuperato a tassazione ai fini IRPEG; b) in materia di sostituto d'imposta: ritenute non operate (viaggi e trasferte nell'ambito dello stesso comune), per l'imponibile di L. 1.999.343; c) materia di IVA: omessa atturazione, con IVA di L. 879.398; e indebita detrazione di costi non inerenti, con IVA di L. 128.500.000. In conseguenza di quanto sopra il reddito imponibile IRPEG passa da L. 2.525.176.000 a L. 3.471.788.000 e la base imponibile IRAP da L. 5.451.069 a L. 6.397.681.000. I rilievi traggono origine del p.v.c. in data 19 dicembre 1999 della G.d.F. - Nucleo regionale di Polizia tributaria di Palermo, in possesso della parte dalla stessa data. In via pregiudiziale il ricorrente dichiara che la presentazione tardiva del ricorso, che ne comporterebbe l'inammissibilita', e' giustificata dalla «caotica e spesso disarmonica legislazione straordinaria relativa ai cosiddetti "condoni fiscali" di cui alla legge n. 289/2002 e successive proroghe e modifiche, in particolare d.l. n. 269/2003 e legge n. 350/2004 (cosiddetta Finanziaria 2004).» Dato il carattere pregiudiziale della questione, in sede di trattazione orale del ricorso il Presidente ha ritenuto di stralciare la pregiudiziale, a sensi dell'art. 279, comma 1, n. 2 c.p.c., ed invitato il difensore a limitarsi, in questa fase, ad esporre gli argomenti relativi, senza entrare nel merito dei rilievi. Le parti hanno aderito. Il ricorrente rileva che il susseguirsi delle disposizioni, non chiare e determinanti conseguenze diverse per controversie relative al medesimo anno d'imposta, ha creato una situazione di obbiettiva incertezza sulla sospensione dei termini, che a prima vista sembrava sussistere anche per la fattispecie de quo. Rileva altresi' che questa situazione viola i principi della legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. «Statuto del contribuente») ed in particolare l'art. 2; disposizioni che, come detta l'art. 1, non possono essere derogate o modificate da leggi speciali, in quanto emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione. In particolare invoca l'art. 10, comma 3 della citata legge n. 212, che esclude l'applicazione di sanzioni nel caso in cui «la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria»; nella fattispecie, ritiene il ricorrente, l'inammissibilita' del ricorso sarebbe equiparabile alla sanzione e pertanto non dovrebbe essere pronunciata in presenza delle predette «condizioni di incertezza» sulla sussistenza della sospensione dei termini processuali. L'Ufficio, respingendo la tesi del ricorrente, ribadisce la tardivita' del ricorso e l'irrilevanza della diversa ed errata convinzione del ricorrente sulla sussistenza della sospensione dei termini, per cui chiede ne sia pronunciata l'inammissibilita'. La Commissione, visti gli atti, sentite le parti, osserva: 1. - L'art. 15, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1, prevedeva la possibilita' di accedere alla definizione per condono, secondo le modalita' previste dalla stessa legge, dei seguenti atti: a) avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della legge non erano spirati i termini per il ricorso; b) inviti al contraddittorio di cui al d.lgs. 19 giugno 1997 non ancora definiti alla stessa data; c) processi verbali di constatazione per i quali alla stessa data non era stato emesso avviso di accertamento o ricevuto invito al contraddittorio; All'uopo, e fino al 19 aprile 2004 (termine cosi' prorogato con successive modifiche), stabiliva la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso avverso gli accertamenti di cui al comma 1. 2. - In base al combinato disposto dell'art. 34, comma 1, lett. c) d.l. 30 settembre 2003, n. 269 e dell'art. 2, comma 48 ultimo paragrafo della legge 24 dicembre 2003, n. 350, risultavano altresi' sospesi fino al 19 aprile 2004 i termini per ricorrere contro i seguenti atti: a) avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta anteriori al 2002 per i quali i termini per ricorrere erano in corso al 1° gennaio 2003; b) avvisi di accertamento relativi all'anno 2002 per i quali i termini per ricorrere erano in corso al 1° gennaio 2004. Rimanevano pertanto fuori della sospensione gli accertamenti per gli anni d'imposta anteriori al 2002, ma notificati dopo l'entrata in vigore della legge n. 289 e fino al 31 dicembre 2003, sebbene per tali atti rimanesse possibile la definizione ex art. 15, legge n. 289/2002, se preceduti da un processo verbale di constatazione notificato anteriormente al 1° gennaio 2003. Conseguentemente, l'accertamento per l'anno 1998 notificato il 31 dicembre 2003 rientrava nel condono, perche' il processo verbale di constatazione dal quale traeva origine era anteriore al 1° gennaio 2003, ma non beneficiava della sospensione dei termini per ricorrere, con cio' venendosi a creare una ingiustificata - ed anzi contraddittoria - disparita' di trattamento rispetto agli avvisi di accertamento per il medesimo anno 1998 i cui termini per ricorrere erano in corso al 1° gennaio 2003, i quali, a sensi del comma 8 dell'art. 15, legge n. 289/2002, erano ugualmente ammessi al condono ed usufruivano della sospensione fino al 19 aprile 2004. Si e' venuta cosi' a creare una situazione per la quale - per il medesimo anno di imposta - per l'accertamento notificato prima (i cui termini per ricorrere erano in corso al 1° gennaio 2003), operava una sospensione di almeno un anno, quattro mesi e diciannove giorni, mentre per quello notificato dopo (come nel caso presente) valeva il normale termine di sessanta giorni, pur rientrando entrambe le ipotesi, per le dette ragioni, nell'ambito del condono. Cio' rilevato, ritenuto che non puo' procedersi alla trattazione del ricorso se prima non venga risolta la questione pregiudiziale emersa, la Commissione solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, legge n. 289/2002 e 2, comma 48, legge n. 350/2003, in quanto non hanno previsto la sospensione dei termini per ricorrere anche per gli accertamenti dei periodi di imposta anteriori al 2002 notificati dopo l'entrata in vigore della legge n. 289, sebbene anche questi rientrassero nel condono ex art. 15, legge n. 289/2002, con riferimento a processi verbali di constatazione non ancora sfociati in avviso di accertamento alla data di entrata in vigore della stessa legge (1° gennaio 2003). La norma costituzionale violata e' quella dell'art. 3, stante la discriminazione che si determina per effetto del mancato coordinamento delle disposizioni di legge, tra cittadini che versano in condizioni simili ed ammessi ad usufruire dello stesso condono fiscale, ma con modalita' ingiustificatamente diverse, peggiori per chi si vede ristretto lo spatium deliberandi: e' evidente, infatti, che la sospensione dei termini fino al 19 aprile 2004 costituisce uno spatium deliberandi sufficientemente ampio per gli accertamenti i cui termini per ricorrere erano in corso al 1° gennaio 2003, mentre e' ingiustificatamente limitato il normale termine di sessanta giorni per i contribuenti ai quali l'accertamento e' stato notificato successivamente o persino, come nella fattispecie, l'ultimo giorno dell'anno. Tutto cio' sebbene, invece, a favore dell'amministrazione finanziaria l'art. 10 della legge n. 289 cit. abbia previsto una proroga generalizzata dei termini di due anni con riferimento, com'e logico, soltanto ai periodi di imposta accertabili.