IL GIUDICE DI PACE

    Nel  ricorso  iscritto  al  n. 1375/c/05  del  R.G. del G.d.p. di
Catanzaro  emesso  dal  Prefetto di Catanzaro in data 23 giugno 2005,
con  il quale si decreta l'espulsione della ricorrente dal territorio
nazionale,  con  contestuale  disposizione  di  accompagnamento  alla
frontiera,   ai  sensi  dell'art.  13,  n. 2,  d.lgs.  n. 286/1998  e
successive integrazioni e modifiche, nonche' il provvedimento n. cat.
A 11/2005/1°  Sez.  emesso  in  pari data dal Questore di Catanzaro e
notificato il 23 giugno 2005, con il quale si ordina al ricorrente di
lasciare  il  territorio  dello  Stato  entro  5 giorni dalla data di
notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, 5-ter
e 5-quater del richiamato d.lgs.
    Vista  la  documentazione  in  atti,  ascoltato il difensore e il
rappresentante della prefettura;

                            O s s e r v a

    Sembrano permanere seri dubbi sulla legittimita' del procedimento
di  opposizione  al decreto di espulsione amministrativa disposta dal
prefetto  nei  casi  previsti  dall'art. 13,  n. 2,  lett. a), b) del
d.lgs.   n. 286/1998   in  relazione  all'ordine  consequenziale  del
questore  di  lasciare  il  territorio  nazionale entro il termine di
cinque giorni a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dove non e' prevista
nessuna  forma  di convalida, come invece nei casi di cui ai commi 4,
,5  e  5-bis  del richiamato art. 13, sostituito con l'art. 5-bis nel
d.l.  n. 241  del  14  settembre  2004,  nel quale si legge «nei casi
previsti  ai  commi  4,  5  (dell'art.  13,  d.l. n. 286) il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione,
al g.d.p., territorialmente competente, il provvedimento con il quale
e'   disposto  l'accompagnamento  alla  frontiera.  L'esecuzione  del
provvedimento  del  questore,  di  allontanamento  dal  territorio e'
sospesa fino alla decisione sulla convalida».
    Permangono  dubbi  anche sull'applicazione dell'art. 13, comma 7,
legge   n. 286/1998,  laddove  e'  previsto  che  tutti  i  documenti
interessanti  l'espulsione dello straniero debbano essere tradotti in
una  lingua  a  lui conosciuta o, in mancanza, in francese, inglese e
spagnolo.
    Il  su  citato  art. 13 prevede che il decreto sia immediatamente
esecutivo,  anche  se  sottoposto  a  gravame o impugnazione da parte
dell'interessato,  restando esclusa la possibilita' per il g.d.p., di
poter adottare, interinalmente, un provvedimento di sospensione.
    L'immediata  esecuzione  costituisce  una misura che incide sulla
liberta'  personale  dello  straniero,  che  viene assoggettato ad un
potere  esterno  e  viene  privato  di  autodeterminazione,  senza il
controllo  preventivo  di  legittimita' del giudice, benche', a mente
dell'art. 13  della Costituzione, la liberta' personale, inviolabile,
possa  essere  limitata  soltanto  in  forza  di  un  atto, motivato,
dall'autorita'  giudiziaria e sulla base di una espressa disposizione
di legge.
    La   sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 222/2004  che  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis,
della  legge  n. 286/1998,  novellato  dalla  legge  n. 106,  proprio
perche'  la  precedente  disciplina  non  prevedeva  il  giudizio  di
convalida  del  provvedimento  di  espulsione, ha prescritto che esso
provvedimento  si svolgesse in contraddittorio, prima dell'esecuzione
del provvedimento, con le garanzie della difesa.
    Non  e'  stato,  pero',  novellato  il comma n. 2, lett. a) b) e,
poiche'  sul  decreto  di espulsione emesso dal questore, e' previsto
l'immediato  accompagnamento  alla  frontiera entro cinque giorni, lo
straniero  che  si  presentasse all'udienza relativa all'impugnazione
del  provvedimento,  sarebbe suscettibile di incriminazione penale ai
sensi dell'art. 14, comma 5-ter della stessa norma.
    Da tutto cio' discende che viene vanificata la garanzia contenuta
nel  terzo comma dell'art. 13 della Costituzione, e cioe', la perdita
di  effetti  del  provvedimento  in  caso  di  diniego  o  di mancata
convalida dell'autorita' giudiziaria.
    E,  insieme  alla liberta' personale, quindi, viene anche violato
il  diritto di difesa: non prevede, la disposizione censurata, che lo
straniero possa essere ascoltato dal giudice.
      La  legge  attuale  consente,  art.  13,  comma  7,  del d.lgs.
n. 286/1998,  la  traduzione  dei  vari  decreti  che  interessano lo
straniero,  in  una  delle lingue previste da detto articolo e cioe',
inglese, francese, spagnolo, anche se non note allo straniero.
    Tale norma si pone in contrasto con il piu' generale principio di
garanzia  che impone la conoscibilita' degli atti giuridici per tutti
e  la stessa Corte costituzionale con sentenze nn. 198 e 227 del 2000
ha  sottolineato  che  le autorita' preposte ad emanare provvedimenti
restrittivi  della  liberta',  devono  fare in modo che i destinatati
siano  messi  in  condizione  di capire contenuto e significato delle
disposizioni  che  li  riguardino,  per  la  salvaguardia, ancora una
volta, del diritto di difesa sancito dalla Costituzione italiana.