IL GIUDICE DI PACE Nel ricorso iscritto al n. 1375/c/05 del R.G. del G.d.p. di Catanzaro emesso dal Prefetto di Catanzaro in data 23 giugno 2005, con il quale si decreta l'espulsione della ricorrente dal territorio nazionale, con contestuale disposizione di accompagnamento alla frontiera, ai sensi dell'art. 13, n. 2, d.lgs. n. 286/1998 e successive integrazioni e modifiche, nonche' il provvedimento n. cat. A 11/2005/1° Sez. emesso in pari data dal Questore di Catanzaro e notificato il 23 giugno 2005, con il quale si ordina al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, 5-ter e 5-quater del richiamato d.lgs. Vista la documentazione in atti, ascoltato il difensore e il rappresentante della prefettura; O s s e r v a Sembrano permanere seri dubbi sulla legittimita' del procedimento di opposizione al decreto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei casi previsti dall'art. 13, n. 2, lett. a), b) del d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'ordine consequenziale del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dove non e' prevista nessuna forma di convalida, come invece nei casi di cui ai commi 4, ,5 e 5-bis del richiamato art. 13, sostituito con l'art. 5-bis nel d.l. n. 241 del 14 settembre 2004, nel quale si legge «nei casi previsti ai commi 4, 5 (dell'art. 13, d.l. n. 286) il questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione, al g.d.p., territorialmente competente, il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore, di allontanamento dal territorio e' sospesa fino alla decisione sulla convalida». Permangono dubbi anche sull'applicazione dell'art. 13, comma 7, legge n. 286/1998, laddove e' previsto che tutti i documenti interessanti l'espulsione dello straniero debbano essere tradotti in una lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in francese, inglese e spagnolo. Il su citato art. 13 prevede che il decreto sia immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnazione da parte dell'interessato, restando esclusa la possibilita' per il g.d.p., di poter adottare, interinalmente, un provvedimento di sospensione. L'immediata esecuzione costituisce una misura che incide sulla liberta' personale dello straniero, che viene assoggettato ad un potere esterno e viene privato di autodeterminazione, senza il controllo preventivo di legittimita' del giudice, benche', a mente dell'art. 13 della Costituzione, la liberta' personale, inviolabile, possa essere limitata soltanto in forza di un atto, motivato, dall'autorita' giudiziaria e sulla base di una espressa disposizione di legge. La sentenza della Corte costituzionale n. 222/2004 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, della legge n. 286/1998, novellato dalla legge n. 106, proprio perche' la precedente disciplina non prevedeva il giudizio di convalida del provvedimento di espulsione, ha prescritto che esso provvedimento si svolgesse in contraddittorio, prima dell'esecuzione del provvedimento, con le garanzie della difesa. Non e' stato, pero', novellato il comma n. 2, lett. a) b) e, poiche' sul decreto di espulsione emesso dal questore, e' previsto l'immediato accompagnamento alla frontiera entro cinque giorni, lo straniero che si presentasse all'udienza relativa all'impugnazione del provvedimento, sarebbe suscettibile di incriminazione penale ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter della stessa norma. Da tutto cio' discende che viene vanificata la garanzia contenuta nel terzo comma dell'art. 13 della Costituzione, e cioe', la perdita di effetti del provvedimento in caso di diniego o di mancata convalida dell'autorita' giudiziaria. E, insieme alla liberta' personale, quindi, viene anche violato il diritto di difesa: non prevede, la disposizione censurata, che lo straniero possa essere ascoltato dal giudice. La legge attuale consente, art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, la traduzione dei vari decreti che interessano lo straniero, in una delle lingue previste da detto articolo e cioe', inglese, francese, spagnolo, anche se non note allo straniero. Tale norma si pone in contrasto con il piu' generale principio di garanzia che impone la conoscibilita' degli atti giuridici per tutti e la stessa Corte costituzionale con sentenze nn. 198 e 227 del 2000 ha sottolineato che le autorita' preposte ad emanare provvedimenti restrittivi della liberta', devono fare in modo che i destinatati siano messi in condizione di capire contenuto e significato delle disposizioni che li riguardino, per la salvaguardia, ancora una volta, del diritto di difesa sancito dalla Costituzione italiana.