IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunziato la seguente ordinanza.
    Letto il ricorso promosso dal sig. Albisinni Ferdinando, da Roma,
rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Izzo, del Foro di Matera,
con  studio  in  Policoro,  alla via Medaglia D'Oro Sinisi, n. 45, ex
articoli  22  e  seguenti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, ed
iscritto   al   n. 218/C/04  del  ruolo  generale  affari  civili  di
quest'ufficio;
    Letti  ed  esaminati  gli  atti  ed i verbali del fascicolo della
causa;
    Premesso che con ricorso ex art. 204-bis del codice della strada,
depositato  in  questo  ufficio  in  data  9 ottobre  2004,  il  sig.
Albisinni   Ferdinando,   assistito  dall'avv.  Ferdinando  Izzo,  ha
prodotto    opposizione   avverso   il   verbale   di   contestazione
n. 209886710,  serie 21003, n. 1098867, elevato dai Carabinieri della
Stazione di Rotondella, il giorno 13 agosto 2004, alle ore 16,45, con
cui  si  contestava  la  violazione  dell'art. 172,  comma  1 e 8 del
c.d.s.,  e  si  irrogava  la sanzione amministrativa di euro 68,25 in
quanto   il  predetto  «circolava  senza  fare  uso  della  cintura»,
contestualmente  notificando  che la violazione comportava la perdita
di  5  punti  dalla  patente  di  guida  del conducente, autore della
violazione, ai sensi dell'art. 126-bis c.d.s. sollevando una serie di
eccezioni;
    Nel  corso  del  giudizio, il ricorrente, dopo aver contestato le
deduzioni    dell'ufficio    accertatore,   sollevava   sospetto   di
incostituziona  dell'art. 172  citato,  rilevando la violazione degli
articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, oltre che del principio di
ragionevolezza della produzione legislativa.
    In  data  27 aprile  2005,  la  questione  veniva approfondita e,
all'esito   della   discussione,   questo  giudice  si  riservava  di
provvedere   sull'eccezione   di   incostituzionalita'  avanzata  dal
ricorrente.
    Tanto  premesso,  sciogliendo  la  riserva  di cui al verbale che
precede,    questo    giudice,    ritiene    che    l'eccezione    di
incostituzionalita'   proposta   dal   ricorrente  meriti  di  essere
attentamente vagliata.
    Innanzi  tutto,  deve  rilevarsi  che  il  dubbio di legittimita'
costituzionale  sollevato dal ricorrente avverso la sanzione irrogata
in  applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 172, dcreto
legislativo  n. 285/1992 e 126-bis del decreto legislativo n. 9/2002,
come   modificato   dal   d.l.   n. 151/2003,   convertito  in  legge
n. 214/2004,  del  1° agosto  2003  -  in vigore dal 13 agosto 2003 -
rende  rilevante  la soluzione della questione ai fini dell'esito del
procedimento de quo.
    Inoltre,   l'esame   delle   doglianze  portano  a  ritenere  non
manifestamente infondata la questione.
    Ed invero:
        Il  principio  generale di ragionevolezza che deve in formare
le  leggi,  risulta evidentemente leso la' dove, con la novita' della
«patente  a  punti»,  il  mancato  uso delle cinture e' colpito dalla
perdita  addirittura di 5 punti, con la sanzione ulteriore, giusta il
decreto  legge  n. 151/2003 ora confermato dalla legge di conversione
n. 214/2003,  della  sospensione della patente per quindici giorni in
caso di reiterazione.
        In  tal  modo  il  legislatore  ha sottoposto la condotta del
guidatore che circola senza cinture ad una sanzione notevolmente piu'
rigorosa,  di  altre quali la retromarcia in autostrada, l'inversione
di marcia in curva, la circolazione contromano, il mancato fermo dopo
aver  provocato  un incidente, per le quali e' prevista una penalita'
di  soli  4  punti. Tale incoerente regime di proporzionalita' sembra
collidere  con  i  principi  dettati  in  materia  di uguaglianza dei
cittadini,  specialmente sotto il profilo della mancata previsione di
sanzioni  simili  in  situazioni di rischio assimilabili. Infatti, la
norma impone le cinture di sicurezza sui veicoli e non le prevede per
la  marcia  degli autobus, laddove non si puo' spiegare la diversita'
del   regolamento   normativo,   a  fronte  di  situazioni  di  fatto
assimilabili;