IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza. Letto il ricorso promosso dal sig. Albisinni Ferdinando, da Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Izzo, del Foro di Matera, con studio in Policoro, alla via Medaglia D'Oro Sinisi, n. 45, ex articoli 22 e seguenti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, ed iscritto al n. 218/C/04 del ruolo generale affari civili di quest'ufficio; Letti ed esaminati gli atti ed i verbali del fascicolo della causa; Premesso che con ricorso ex art. 204-bis del codice della strada, depositato in questo ufficio in data 9 ottobre 2004, il sig. Albisinni Ferdinando, assistito dall'avv. Ferdinando Izzo, ha prodotto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 209886710, serie 21003, n. 1098867, elevato dai Carabinieri della Stazione di Rotondella, il giorno 13 agosto 2004, alle ore 16,45, con cui si contestava la violazione dell'art. 172, comma 1 e 8 del c.d.s., e si irrogava la sanzione amministrativa di euro 68,25 in quanto il predetto «circolava senza fare uso della cintura», contestualmente notificando che la violazione comportava la perdita di 5 punti dalla patente di guida del conducente, autore della violazione, ai sensi dell'art. 126-bis c.d.s. sollevando una serie di eccezioni; Nel corso del giudizio, il ricorrente, dopo aver contestato le deduzioni dell'ufficio accertatore, sollevava sospetto di incostituziona dell'art. 172 citato, rilevando la violazione degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, oltre che del principio di ragionevolezza della produzione legislativa. In data 27 aprile 2005, la questione veniva approfondita e, all'esito della discussione, questo giudice si riservava di provvedere sull'eccezione di incostituzionalita' avanzata dal ricorrente. Tanto premesso, sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, questo giudice, ritiene che l'eccezione di incostituzionalita' proposta dal ricorrente meriti di essere attentamente vagliata. Innanzi tutto, deve rilevarsi che il dubbio di legittimita' costituzionale sollevato dal ricorrente avverso la sanzione irrogata in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 172, dcreto legislativo n. 285/1992 e 126-bis del decreto legislativo n. 9/2002, come modificato dal d.l. n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2004, del 1° agosto 2003 - in vigore dal 13 agosto 2003 - rende rilevante la soluzione della questione ai fini dell'esito del procedimento de quo. Inoltre, l'esame delle doglianze portano a ritenere non manifestamente infondata la questione. Ed invero: Il principio generale di ragionevolezza che deve in formare le leggi, risulta evidentemente leso la' dove, con la novita' della «patente a punti», il mancato uso delle cinture e' colpito dalla perdita addirittura di 5 punti, con la sanzione ulteriore, giusta il decreto legge n. 151/2003 ora confermato dalla legge di conversione n. 214/2003, della sospensione della patente per quindici giorni in caso di reiterazione. In tal modo il legislatore ha sottoposto la condotta del guidatore che circola senza cinture ad una sanzione notevolmente piu' rigorosa, di altre quali la retromarcia in autostrada, l'inversione di marcia in curva, la circolazione contromano, il mancato fermo dopo aver provocato un incidente, per le quali e' prevista una penalita' di soli 4 punti. Tale incoerente regime di proporzionalita' sembra collidere con i principi dettati in materia di uguaglianza dei cittadini, specialmente sotto il profilo della mancata previsione di sanzioni simili in situazioni di rischio assimilabili. Infatti, la norma impone le cinture di sicurezza sui veicoli e non le prevede per la marcia degli autobus, laddove non si puo' spiegare la diversita' del regolamento normativo, a fronte di situazioni di fatto assimilabili;