Il sottoscritto difensore di Laganis Remigio a sostegno dell'eccezione di legittimita' costituzionale sollevato nell'udienza del 9 giugno 2005, espone: una delle innovazioni piu' pregnanti del codice di procedura penale del 1988 e' stato l'introduzione dei riti alternativi attraverso i quali l'ordinamento, nel perseguimento di un fine deflattivo, accorda all'imputato, alla cui insindacabile volonta' e' rimessa la scelta del rito alternativo, effetti premiali. Per consentire all'imputato una valutazione approfondita e meditata sull'opportunita' e convenienza di richiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento o di essere ammesso all'oblazione, il codice di procedura stabilisce che il decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica debba contenere, e pena di nullita', l'avviso della facolta' di richiedere il rito alternativo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 552, comma 1, lett. f), comma 2). Il giudizio penale davanti al giudice di pace introdotto con d.lgs. n. 274/2000, a differenza della disciplina prevista per il processo davanti al tribunale, non ha previsto che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace, debba contenere l'avviso che l'imputato possa chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno; ne' ha previsto che l'ommissione di una tale avvertenza comporti la nullita' del decreto di citazione. La diversa disciplina tra il rito davanti al tribunale monocratico e quello davanti al giudice di pace, si traduce in una violazione dell'art. 3 della Costituzione perche' provoca ingiustificata disparita' di trattamento e discriminazione dell'imputato chiamato in giudizio davanti al giudice di pace, che non riceve l'avviso rispetto all'imputato chiamato in giudizio davanti al tribunale monocratico. Nel giudizio davanti al tribunale monocratico, l'imputato infatti, ricevendo l'avviso di cui alla lettera f) dell'art. 552, comma 1 (prescritto a pena di nullita' dal comma 2), sin dalla notifica del decreto di citazione viene posto nella condizione di valutare, ai fini della presentazione della relativa istanza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la possibilita' di accedere al giudizio abbreviato o all'applicazione della pena su richiesta (che presuppongono l'assunzione della responsabilita' del reato addebitato e in virtu' di cio importano benefici, cosi' come le condotte riparatorie e/o risarcitorie, previste dall'art. 33, d.lgs. n. 274/2000. Discriminazione che e' tanto piu' grave se si considera che, ai sensi dell'art. 2, d.lgs n. 274/2000 leffere f) e g), le disposizioni di cui agli artt. 438 e 444 c.p.p., non si applicano al procedimento davanti al giudice di pace e che l'estinzione del reato, a seguito delle condotte riparatorie e/o risarcitorie, costituisce la modalita', attraverso cui l'imputato, al quale ne e' rimessa l'iniziativa, pua' tentare una definizione alternativa del procedimento. La particolare regolamentazione prevista sul punto dal d.lgs. n. 274/2000, configura altresi' contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione, comma secondo, perche' determina a compressione del diritto di difesa, non ponendo l'imputato in condizioni di essere informato sull'alternativa difensiva (rispetto al normale corso del processo), dall'esito definitoriom, attesa la declaratoria di estinzione del reato cui tende; scelta, in gran parte tecnica, che non puo' essergli, del tutto, rimessa. Infine l'omessa previsione dell'avviso, nel decreto di citazione, della possibilita' di chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di aver proceduto, primo della comparizione, alla riparazione del danno determina violazione dell'art 111 della Costituzione, comma terzo, in quanto la mancata previsione di un tempestivo avviso della possibilita' di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274/2000, significa non consentire una consapevole e cosciente valutazione, unitamente al difensore, dell'opportunita' di porre in essere condotte riparatorie e/o risarcitorie, a fini definitori estintivi, nonche' di stimare e proporre, per tempo, prima dell'udienza di comparizione, una congrua soluzione alla persona offesa. Tanto piu' che il termine libero minimo previsto per legge, tra la notifica del decreto della P.G. (gg. 30) ovvero del ricorso della persona offesa (gg. 20) non agevola l'utile espletamento dell'attivita' riparatoria e/o risarcitoria, ma e' pur sempre possibile richiedere al giudice ed ottenere, con piu' fondamento a condotte riparatorie iniziate, una proroga fino a tre mesi. Per dovere di lealta' va riconosciuto che la Corte cosituzionale, in passato, ha gia' respinto l'eccezione di legittimita' costituzionale come sopra esposta. Cio' peraltro non ha impedito al giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, di riproporla con l'ordinanza del 3 gennaio 2005 che la difesa ha depositato nella precedente udienza. Invero, l'ordinanza di rigetto della questione di legittimita' costituzionale ha effetto solo in relazione al giudizio in cui e' stata sollevata e non preclude la riproposizione della stessa questione in altro diverso giudizio. Del resto sono numerosi i casi in ordine ai quali la Corte, dopo essersi pronunciata negativamente su una determinata norma, abbia, in seguito, riconosciuta fondata la questione di legittimita' costituzionale e ne abbia dichiarato l'incostituzionalita'. Fra tutte si ricordano le norme sull'adulterio e sul concubinato relativamente alle quali le questioni di costituziortalita' erano state respinte piu' volte, per essere poi dichiarate in contrasto con la Costituzione nel 1968 e nel 1969. Si confida, pertanto, che ill.mo giudice di pace di Trieste, voglia dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, d.lgs. 274/2000 nella parte in cui non prevede (comma 2) che nel decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace da parte della P.G., debba essere contenuto l'avviso, a pena di nullita', che l'imputato puo' chiedere la dichiarazione di estinzione del reato ove dimostri di aver proceduto, prima della comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato e laddove non annovera detto avviso tra i requisiti previsti dal comma 2, la cui mancanza comporti la nullita' della citazione (comma 6) perche' la norma e' in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Per l'effetto voglia il giudice di pace disporre la sospensione del giudizio disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Trieste, addi' 14 luglio 2005 Avv. Raffaele Esti 05C1092