LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
    Ha   emesso   la   seguente   ordinanza  sull'appello  n. 901/01,
depositato  il  29  gennaio 2001, avverso la sentenza n. 542/41/1999,
emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
    Contro comune di Napoli, proposto dal ricorrente Sollauto S.r.l.,
in persona del legale rappresentante, via Palermo, 21 - 80100 Napoli,
difeso da avv. Vicinanza Raffaele, via Bologna, 49 - 80100 Napoli.
    Atti impugnati:
        cartella di pagamento n. 8027607, smalt. rifiuti 1995;
        cartella di pagamento n. 8027607, smalt. rifiuti 1996;
        cartella di pagamento n. 8027607, smalt. rifiuti 1997;
        avviso di mora n. 4922369, smalt. rifiuti 1995;
        avviso di mora n. 4922369, smalt. rifiuti 1996;
        avviso di mora n. 4922369, smalt. rifiuti 1997.

                      Svolgimento del processo

    Con  ricorsi  notificati  il  25  febbraio e il 20 luglio 1998 la
Societa'  Sollauto S.r.l., con sede in Napoli alla via Palermo n. 21,
in persona dell'amministratore unico Sollo Salvatore, rappresentata e
difesa  dall'avv.  Raffaele Vicinanza, impugnava l'iscrizione a ruolo
n. 8027607  e  il successivo avviso di mora n. 4922369, notificati il
22  gennaio  e l'11 giugno 1998, con i quali si chiedeva il pagamento
di  L. 27.102.000 per TARSU relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, con
soprattassa di interessi.
    Eccepiva  la ricorrente l'illegittimita' degli avvisi perche' non
preceduti   da   accertamento   contestava   l'iscrizione  nei  ruoli
suppletivi,  consentita  solo per tributi definitivi, faceva presente
di non avere disponibilita' di locali ed aree tassabili e, quindi, di
non dovere nulla.
    Replicava  il  comune  di  Napoli,  con  note  di costituzione in
giudizio   del  12  giugno  1998,  comunicando  che  da  sopralluoghi
effettuati   dalla   polizia  municipale  risultava  un  deposito  di
autovetture della predetta societa' in via G. Pascale n. 23, e che il
relativo  avviso  di  accertamento n. 2342 era stato notificato il 18
novembre  1997;  esibiva  copia  di  tali atti e chiedeva dichiararsi
l'inammissibilita'  del  ricorso, stante la possibilita' di impugnare
gli atti di cui sopra solo per vizi propri.
    A  seguito  di tali precisazioni la societa' ricorrente proponeva
querela  di  falso  contro  l'avviso  di  accertamento, redatto sulla
scorta degli elementi emersi dai sopralluoghi.
    La  Commissione tributaria provinciale di Napoli, sez. n. 41, con
sentenza  del 15 dicembre 1999 n. 542, depositata il 17 gennaio 2000,
riuniva  e ricorsi e, ritenuto che la cartella esattoriale e l'avviso
di  mora,  essendo  stati  preceduti  dalla  notifica  dell'avviso di
accertamento,  potevano  essere  impugnati  solo  per vizi propri, li
dichiarava inammissibili compensando le spese.
    Contro  tale  decisione  proponeva  appello la predetta societa',
rappresentata  e  difesa  come sopra, con atto notificato l'8 gennaio
2001,   eccependo,   tra   l'altro,  l'illegittimita'  costituzionale
dell'articolo  23  del decreto legislativo n. 546/92, avendo rilevato
che  il  comune  di  Napoli  aveva  depositato  le controdeduzioni al
ricorso,  notificato il 25 febbraio 1998, solo in data 12 giugno 1998
e,  quindi,  oltre  il  termine  di  sessanta giorni previsto da tale
norma.

                            O s s e r v a

    La   Commissione   che  l'appellante  ha  sollevato  nel  gravame
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 23 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - in relazione all'art. 22 dello
stesso  decreto  -  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  sanzione
dell'inammissibilita'  della  costituzione  del  resistente,  che non
avvenga  - mediante deposito nella segreteria della commissione adita
del  proprio  fascicolo  contenente  le controdeduzioni e i documenti
offerti  in  comunicazione  -  nel  termine  di sessanta giorni dalla
notificazione del ricorso.
    L'art. 22  del citato decreto, invece, prevede l'inammissibilita'
del ricorso se la costituzione del ricorrente non avvenga nel termine
di trenta giorni dalla proposizione del ricorso stesso.
    La  questione  e' certamente rilevante nella specie, in quanto la
illegittimita'      costituzionale     dell'art. 23     comporterebbe
l'inammissibilita' della costituzione del comune di Napoli e di tutta
la  documentazione  prodotta,  non  escluso  l'avviso di accertamento
n. 2342  del  18  novembre  1997,  posto  a  base dei successivi atti
impugnati.
    Della  legittimita' costituzionale della norma di cui sopra puo',
ad  avviso del Collegio, fondatamente dubitarsi, perche' sembra porsi
in contrasto con gli articoli 3 e 111 della costituzione.
    Il  contrasto  con  l'art. 3  puo' ravvisarsi nell'ingiustificato
privilegio concesso nel processo tributario alla parte resistente, la
cui  costituzione in giudizio - atto del tutto analogo a quello della
costituzione del ricorrente - non viene sanzionata se effettuata dopo
il  termine di sessanta giorni previsti dalla legge, determinando una
indubbia disparita' di trattamento tra ricorrente e resistente.
    La  nuova  formulazione  dell'art. 111,  inoltre,  commi  1  e  2
(introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), che ha
elevato  al  rango  costituzionale  i  principi del giusto processo e
delle  condizioni  di  parita'  delle  parti  nel  contraddittorio  -
principi  applicabili  in  ogni tipo di processo e non solo in quello
penale  -  sembra  accentuare  il contrasto dell'art. 23 con le norme
costituzionali.
    L'art. 111  della  Costituzione,  infatti,  adeguando  il sistema
processuale   al   fondamentale  precetto  di  cui  all'art. 6  della
Convenzione  europea  per  la  salvaguardia dei diritti dell'uomo, ha
sancito  il  principio  del  giusto  processo  che deve svolgersi nel
contraddittorio tra le parti in condizioni di parita'.
    In  particolare, con riferimento al caso concreto prospettato, la
norma dell'art. 23 sembra in contrasto con il principio della parita'
processuale  delle parti, dal momento che la costituzione in giudizio
del resistente e' regolata in modo diverso da quella del ricorrente.