LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 901/01, depositato il 29 gennaio 2001, avverso la sentenza n. 542/41/1999, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Contro comune di Napoli, proposto dal ricorrente Sollauto S.r.l., in persona del legale rappresentante, via Palermo, 21 - 80100 Napoli, difeso da avv. Vicinanza Raffaele, via Bologna, 49 - 80100 Napoli. Atti impugnati: cartella di pagamento n. 8027607, smalt. rifiuti 1995; cartella di pagamento n. 8027607, smalt. rifiuti 1996; cartella di pagamento n. 8027607, smalt. rifiuti 1997; avviso di mora n. 4922369, smalt. rifiuti 1995; avviso di mora n. 4922369, smalt. rifiuti 1996; avviso di mora n. 4922369, smalt. rifiuti 1997. Svolgimento del processo Con ricorsi notificati il 25 febbraio e il 20 luglio 1998 la Societa' Sollauto S.r.l., con sede in Napoli alla via Palermo n. 21, in persona dell'amministratore unico Sollo Salvatore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Vicinanza, impugnava l'iscrizione a ruolo n. 8027607 e il successivo avviso di mora n. 4922369, notificati il 22 gennaio e l'11 giugno 1998, con i quali si chiedeva il pagamento di L. 27.102.000 per TARSU relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, con soprattassa di interessi. Eccepiva la ricorrente l'illegittimita' degli avvisi perche' non preceduti da accertamento contestava l'iscrizione nei ruoli suppletivi, consentita solo per tributi definitivi, faceva presente di non avere disponibilita' di locali ed aree tassabili e, quindi, di non dovere nulla. Replicava il comune di Napoli, con note di costituzione in giudizio del 12 giugno 1998, comunicando che da sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale risultava un deposito di autovetture della predetta societa' in via G. Pascale n. 23, e che il relativo avviso di accertamento n. 2342 era stato notificato il 18 novembre 1997; esibiva copia di tali atti e chiedeva dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso, stante la possibilita' di impugnare gli atti di cui sopra solo per vizi propri. A seguito di tali precisazioni la societa' ricorrente proponeva querela di falso contro l'avviso di accertamento, redatto sulla scorta degli elementi emersi dai sopralluoghi. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, sez. n. 41, con sentenza del 15 dicembre 1999 n. 542, depositata il 17 gennaio 2000, riuniva e ricorsi e, ritenuto che la cartella esattoriale e l'avviso di mora, essendo stati preceduti dalla notifica dell'avviso di accertamento, potevano essere impugnati solo per vizi propri, li dichiarava inammissibili compensando le spese. Contro tale decisione proponeva appello la predetta societa', rappresentata e difesa come sopra, con atto notificato l'8 gennaio 2001, eccependo, tra l'altro, l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 546/92, avendo rilevato che il comune di Napoli aveva depositato le controdeduzioni al ricorso, notificato il 25 febbraio 1998, solo in data 12 giugno 1998 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto da tale norma. O s s e r v a La Commissione che l'appellante ha sollevato nel gravame questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - in relazione all'art. 22 dello stesso decreto - nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inammissibilita' della costituzione del resistente, che non avvenga - mediante deposito nella segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione - nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso. L'art. 22 del citato decreto, invece, prevede l'inammissibilita' del ricorso se la costituzione del ricorrente non avvenga nel termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso stesso. La questione e' certamente rilevante nella specie, in quanto la illegittimita' costituzionale dell'art. 23 comporterebbe l'inammissibilita' della costituzione del comune di Napoli e di tutta la documentazione prodotta, non escluso l'avviso di accertamento n. 2342 del 18 novembre 1997, posto a base dei successivi atti impugnati. Della legittimita' costituzionale della norma di cui sopra puo', ad avviso del Collegio, fondatamente dubitarsi, perche' sembra porsi in contrasto con gli articoli 3 e 111 della costituzione. Il contrasto con l'art. 3 puo' ravvisarsi nell'ingiustificato privilegio concesso nel processo tributario alla parte resistente, la cui costituzione in giudizio - atto del tutto analogo a quello della costituzione del ricorrente - non viene sanzionata se effettuata dopo il termine di sessanta giorni previsti dalla legge, determinando una indubbia disparita' di trattamento tra ricorrente e resistente. La nuova formulazione dell'art. 111, inoltre, commi 1 e 2 (introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), che ha elevato al rango costituzionale i principi del giusto processo e delle condizioni di parita' delle parti nel contraddittorio - principi applicabili in ogni tipo di processo e non solo in quello penale - sembra accentuare il contrasto dell'art. 23 con le norme costituzionali. L'art. 111 della Costituzione, infatti, adeguando il sistema processuale al fondamentale precetto di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ha sancito il principio del giusto processo che deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parita'. In particolare, con riferimento al caso concreto prospettato, la norma dell'art. 23 sembra in contrasto con il principio della parita' processuale delle parti, dal momento che la costituzione in giudizio del resistente e' regolata in modo diverso da quella del ricorrente.