ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2
e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dall'art. 3, comma 19, del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge
1° agosto 2003, n. 214, promosso dal Giudice di pace di Cividale del
Friuli, nel procedimento civile vertente tra Leone Luigi e il
Prefetto di Udine con ordinanza del 29 ottobre 2004, iscritta al
n. 84 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice
relatore Francesco Amirante;
Ritenuto che il Giudice di pace di Cividale del Friuli, nel corso
di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, con
ordinanza emessa il 29 ottobre 2004, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato
dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni ed integrazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;
che all'opponente, invalido civile con riduzione dell'80 per
cento della capacita' lavorativa, nonche' titolare unicamente di una
pensione sociale di 229,00 euro mensili, secondo quanto espone il
giudice a quo, era stato sequestrato un ciclomotore a bordo del quale
egli era stato sorpreso a circolare senza la prescritta copertura
assicurativa per responsabilita' civile, intervenuta dopo quattordici
giorni;
che, argomenta il remittente, la disponibilita' del veicolo
e' condizione essenziale per lo svolgimento di una ancorche' minima
vita sociale e di relazione, ma la norma impugnata, fondata sul
presupposto della tutela preventiva dei danni causati dalla
circolazione stradale, non distingue tra i diversi veicoli che devono
essere assicurati, apparendo evidente la minore pericolosita' insita
nella circolazione di un ciclomotore rispetto a quella di autotreni o
potenti automezzi;
che infine, conclude il Giudice di pace, la confisca del
veicolo - utilizzato quale mezzo principale per lo svolgimento della
vita di relazione - in danno di persona invalida e non abbiente e
quindi non in grado di pagare una sanzione di 687,75 euro,
determinerebbe un'ingiusta discriminazione tra cittadini in ragione
delle condizioni personali ed economiche;
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
preliminarmente eccependo l'inammissibilita' della questione per
omessa motivazione sulla rilevanza nonche' in ordine alla non
manifesta infondatezza e concludendo nel merito per la non
fondatezza;
che l'Avvocatura osserva come il legislatore abbia previsto
numerose agevolazioni fiscali nel settore auto per i portatori di
handicap e come la possibilita' di riduzione della sanzione, ove
l'assicurazione sia stata resa operativa nei quindici giorni dalla
scadenza, configuri una vera e propria sanatoria, tale da escludere
ogni discriminazione tra cittadini in ragione delle loro
disponibilita' economiche.
Considerato che il Giudice di pace di Cividale del Friuli ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e
3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), in quanto prevede il sequestro e la confisca del ciclomotore
che circoli senza la copertura assicurativa per la responsabilita'
civile;
che, secondo il remittente, tale normativa e' altresi'
irragionevole e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto
equipara i ciclomotori, che hanno modeste potenzialita' lesive di
persone o cose, ad altri veicoli quali, ad esempio, autotreni o
automobili idonee a raggiungere alte velocita';
che tale irragionevolezza sarebbe evidente qualora, come nel
caso oggetto del giudizio a quo, il ciclomotore sia condotto da un
invalido civile, per di piu' non abbiente e percio' non in grado di
pagare la sanzione pecuniaria, con la conseguenza della confisca del
veicolo;
che in tale ipotesi le norme violano anche l'art. 2 Cost., in
quanto comprimono diritti fondamentali dell'invalido come quelli
inerenti allo svolgimento di un lavoro ed alla vita di relazione;
che il giudice a quo non specifica se la censura sia rivolta
all'obbligo assicurativo concernente i ciclomotori in quanto tali,
per una loro presunta, minore pericolosita' rispetto ad altri
veicoli, ovvero se l'illegittimita' costituzionale sia prospettata
solo in riferimento all'ipotesi di ciclomotore condotto da un
invalido civile;
che, peraltro, il remittente non impugna il comma 4 del
citato art. 193 del d.lgs. n. 285 del 1992, concernente la confisca,
pur censurando la previsione di tale misura, ne' precisa se
sussistano i presupposti per l'applicabilita' della stessa,
limitandosi ad una generica doglianza circa l'onerosita' della
sanzione pecuniaria;
che, quindi, sotto tutti i profili, la questione e'
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.