ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 94, commi 3 e
4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  promosso  con  ordinanza  del 23 agosto 2004 dal Giudice di
pace di Osimo, nel giudizio civile vertente tra Tramannoni Paolo e il
Prefetto  di Ancona, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del 23 agosto 2004, il Giudice di
pace  di  Osimo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 94,
commi 3  e  4,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice  della  strada),  nella  parte  in  cui  non prevede «distinte
sanzioni  in relazione alle violazioni distintamente e specificamente
previste  nelle  disposizioni  precettive contenute nei commi primo e
secondo della predetta norma»;
        che  il  remittente  e' chiamato a decidere sull'opposizione,
proposta  dall'acquirente  di  una  autovettura,  avverso  il verbale
elevato  nei  suoi  confronti  dalla  Polizia  stradale  per non aver
ottemperato a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 94 del codice
della  strada  e  con  il  quale  gli  vengono  comminate le sanzioni
previste dai commi 3 e 4 della stessa disposizione;
        che,   come  riferisce  il  giudice  a  quo,  l'opponente  ha
regolarmente  trascritto  il  trasferimento  del  veicolo al Pubblico
registro   automobilistico,  mentre  ha  omesso  di  segnalarlo  alla
Motorizzazione  civile  (ora  Dipartimento per i trasporti terrestri)
per   «una   banale   dimenticanza,   dovuta  fra  l'altro  ...  alla
sovrapposizione di procedure di carattere simile»;
        che,  secondo  il  remittente,  non  vi  sarebbe dubbio che i
commi 1  e  2  dell'art. 94  del  codice della strada individuino una
duplice  attivita',  consistente,  da  un  lato,  nella  richiesta di
trascrizione    al   competente   ufficio   del   Pubblico   registro
automobilistico    dell'avvenuto    trasferimento   di   autoveicoli,
motoveicoli  e rimorchi e, dall'altro, nella richiesta per il rinnovo
o l'aggiornamento della carta di circolazione;
        che,  si argomenta ancora nell'ordinanza, all'inosservanza di
entrambe dette attivita' corrisponderebbe la sanzione amministrativa,
unica  ed  indistinta,  di  cui  al  successivo  comma 3  e  cioe' il
pagamento  di  una  somma  da Euro 516,46 ad Euro 2.582,28 (recte: da
lire   1.064  a  lire  5.320.000,  quale  sanzione  edittale  vigente
all'epoca  della  violazione  oggetto  di cognizione del remittente),
oltre  all'ulteriore  sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
successivo  comma 4,  anch'essa  unica  ed indistinta, in conseguenza
della  circolazione  di  veicoli  per i quali non sia stato richiesto
l'aggiornamento  o  il  rinnovo  della  carta  di  circolazione e del
certificato di proprieta';
        che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, proprio «nell'unicita'
delle   previsioni  sanzionatorie  in  precedenza  individuate  (che,
irragionevolmente,  cumulano  precetti distinti e non necessariamente
ed  eziologicamente  dipendenti)»  risiederebbe  «una  disparita'  di
trattamento  tra  coloro  che  non  adempiono  a  nessuna  delle  due
prescrizioni  e  coloro  che  (come  e' avvenuto nel caso di specie),
invece, adempiono ad una sola di esse»;
        che,  peraltro,  una  tale  disparita' di trattamento sarebbe
aggravata anche dal fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della
legge  27 dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza  pubblica),  nel  caso  di  trasferimento  di  residenza,  la
violazione   non   potrebbe   piu'   realizzarsi   «dal  momento  che
l'aggiornamento   della   carta   di   circolazione   e'   effettuato
automaticamente  per il tramite dei comuni e, per di piu', in maniera
del tutto gratuita»;
        che, pertanto, le norme denunciate si porrebbero in contrasto
con gli artt. 3 e 111 della Costituzione;
        che  sarebbe  infatti violato il principio di uguaglianza dei
cittadini  davanti  alla  legge,  in quanto le disposizioni di cui ai
commi 1  e  2 dell'art. 94 del codice della strada, in relazione alle
sanzioni  previste  nei  successivi  commi 3  e  4, darebbero luogo a
disparita' di trattamento tra cittadini «che hanno violato entrambi i
precetti»  e  cittadini «che ne hanno violato uno solo (come nel caso
di  specie)»  e  che sono soggetti «alle uniche e indistinte sanzioni
previste nei richiamati commi 3 e 4»;
        che  inoltre  sussisterebbe  la  violazione del principio del
giusto processo (art. 111 Cost.), giacche', secondo il giudice a quo,
il  giusto  processo dovrebbe riguardare non soltanto l'approntamento
di  rimedi  organizzativi  finalizzati  ad assicurare una ragionevole
durata  del  processo ma, anche e soprattutto, «offrire una giustizia
sostanziale  nella  quale  i  precetti  e  le relative sanzioni siano
ispirati  ad un effettivo e concreto parametro di giustizia nel senso
che  alla  violazione  di  un  precetto  corrisponda  una determinata
sanzione  e  a  violazioni di due precetti corrispondano due distinte
sanzioni  o,  quanto  meno,  una  sanzione diversa e piu' grave della
prima»;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la questione venga dichiarata inammissibile o
comunque infondata;
        che  la  difesa  erariale osserva preliminarmente che i primi
due  commi  della  norma impugnata, nell'imporre all'acquirente di un
veicolo  l'obbligo  di  trascrivere  il  passaggio  di  proprieta' in
entrambi  i  registri  nel  termine  di sessanta giorni, rispondono a
finalita'  diverse,  rilevando,  da  una  parte,  «motivi  di  ordine
pubblico»  e  la «necessita' di risalire con certezza al responsabile
della    circolazione»    e,    dall'altra,    «motivi    di   ordine
giuridico-patrimoniale connessi con la proprieta' dei veicoli»;
        che,  argomenta  ancora  l'Avvocatura, l'aver adempiuto, come
nella  fattispecie  all'esame  del  giudice a quo, una sola delle due
formalita'  non puo' costituire una «attenuante» e non puo' essere un
motivo  per  graduare le sanzioni, in quanto l'omissione anche di uno
solo  dei  due  obblighi  crea  «disallineamento  dei  due  archivi»,
rendendo  difficoltoso  «lo  svolgimento  coerente  dell'azione della
P.A.»;
        che,  peraltro,  le  «procedure  previste  dai  commi 1  e  2
dell'art. 94»  sono  state «di fatto rese inoperanti» dall'emanazione
del  d.P.R.  19 settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante norme per
la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai
passaggi  di  proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli,
dei  motoveicoli  e dei rimorchi), il quale decreto, nel disciplinare
il   c.d.   «sportello   telematico   dell'automobilista»,  cosi'  da
permettere di accedere ad un unico sportello per l'espletamento delle
formalita'  relative  ai  veicoli  e per l'emissione dei documenti di
circolazione   e   di   proprieta',   ha  raggiunto  l'obiettivo  del
contestuale  aggiornamento  sia  dell'archivio nazionale dei veicoli,
che del Pubblico registro automobilistico.
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Osimo  ha denunciato
l'art. 94,  commi 3  e  4,  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992,
n. 285  (Nuovo  codice  della strada) «nella parte in cui non prevede
distinte  sanzioni  in  relazione  alle  violazioni  distintamente  e
specificamente  previste  nelle disposizioni precettive contenute nei
commi primo e secondo della predetta norma»;
        che  l'art. 94  del  codice  della strada prevede, al primo e
secondo  comma,  due  distinte  attivita'  in  capo all'acquirente di
«autoveicoli,  motoveicoli e rimorchi» in caso di trasferimento della
proprieta'  del  bene:  da  una  parte (comma 1), la richiesta, entro
sessanta  giorni  dalla  data  di autenticazione della sottoscrizione
dell'atto,  della  trascrizione  al Pubblico registro automobilistico
del trasferimento; dall'altra (comma 2), l'ulteriore richiesta, entro
lo  stesso  termine  di  60  giorni,  al Dipartimento per i trasporti
terrestri, del «rinnovo» o «aggiornamento della carta di circolazione
che tenga conto dei mutamenti» di cui al comma 1;
        che,  in  base  al successivo comma 3, il mancato adempimento
delle  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 2 era punito, all'epoca dei
fatti oggetto di cognizione del giudice remittente, con l'irrogazione
di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da lire 1.064.000 a lire
5.320.000  (attualmente, a seguito dell'aggiornamento recato dal d.m.
22 dicembre  2004,  da  euro  600 a euro 3.003), laddove, inoltre, il
comma 4  prevedeva,  sempre al momento dei fatti oggetto del giudizio
principale,  l'ulteriore  sanzione  pecuniaria da lire 532.000 a lire
2.660.000  (attualmente, a seguito dell'aggiornamento recato dal d.m.
22 dicembre 2004, da euro 300 a euro 1.501) per «chiunque circoli con
un veicolo per il quale non e' stato richiesto, nel termine stabilito
dai  commi 1  e  2,  l'aggiornamento  o  il  rinnovo  della  carta di
circolazione e del certificato di proprieta»;
        che, ad avviso del giudice a quo, la previsione, da parte dei
commi 3 e 4 dell'art. 94 denunciato, di una sanzione pecuniaria unica
ed  indistinta  per  la  violazione dei differenti precetti posti dai
precedenti  commi 1  e  2  dello  stesso  art. 94, contrasterebbe con
l'art. 3   della   Costituzione,  per  ingiustificata  disparita'  di
trattamento  tra  «cittadini  che  hanno  violato entrambi i precetti
contenuti  nelle  individuate  disposizioni  e cittadini che ne hanno
violato uno solo (come nel caso di specie)»;
        che  sarebbe  altresi'  vulnerato  il  principio  del  giusto
processo  posto dall'art. 111 della Costituzione, che mirerebbe anche
«ad  offrire  una  giustizia  sostanziale nella quale i precetti e le
relative sanzioni siano ispirati ad un effettivo e concreto parametro
di   giustizia,   nel  senso  che  alla  violazione  di  un  precetto
corrisponda  una  determinata sanzione e a violazioni di due precetti
corrispondano  due  distinte  sanzioni  o,  quanto meno, una sanzione
diversa e piu' grave della prima»;
        che,  sotto  questo  ultimo  profilo,  la  prospettazione del
remittente,  sebbene  evochi un parametro non conferente, deve essere
tuttavia  intesa  come  volta  a  denunciare l'irragionevolezza delle
disposizioni   impugnate,   giacche'   imperniata   sull'addebito  al
legislatore  di  non  aver  seguito, nell'apprestamento dell'apparato
sanzionatorio,  un  criterio di «giustizia sostanziale», che, secondo
lo  stesso  giudice  a quo, andrebbe ravvisato nella diversificazione
delle sanzioni a fronte di distinte fattispecie precettive;
        che, come questa Corte ha piu' volte precisato, rientra nella
discrezionalita'  del legislatore sia l'individuazione delle condotte
punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni:
discrezionalita'  che  puo'  essere  oggetto  di  censura, in sede di
scrutinio  di  costituzionalita',  soltanto  ove  il suo esercizio ne
rappresenti  un  uso  distorto  o arbitrario, cosi' da confliggere in
modo  manifesto  con  il  canone  della ragionevolezza (da ultimo, si
vedano:  sentenza  n. 144 del 2005; ordinanze n. 262 del 2005, n. 212
del 2004, n. 109 del 2004 e n. 234 del 2003);
        che,   nel   caso  delle  norme  denunciate,  la  scelta  del
legislatore  si  e'  tradotta  nella previsione di due fattispecie di
illecito  amministrativo  le  quali  stabiliscono, ciascuna, un'unica
sanzione  pecuniaria  da  applicarsi, indifferentemente, nell'ipotesi
della  violazione  di uno soltanto o di entrambi i precetti posti dai
commi 1  e  2  dello  stesso  art. 94,  concernenti, rispettivamente,
l'obbligo   di   richiedere,   nel  termine  di  60  giorni,  sia  la
trascrizione,  al  Pubblico  registro  automobilistico, dell'avvenuto
trasferimento  di  proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,
sia  il  rinnovo  o  l'aggiornamento  della  carta di circolazione al
Dipartimento per i trasporti;
        che  tuttavia  le sanzioni poste dai commi 3 e 4 dell'art. 94
del  codice  della  strada  non  sono individuate in misura fissa, ma
tramite   una  «forbice»  edittale,  la  cui  significativa  ampiezza
consente  di  irrogarle  tenendo  conto delle particolarita' del caso
concreto, cosi' da poterne adeguare la misura alla effettiva gravita'
dell'infrazione,  la  quale  ben  puo'  essere  apprezzata  anche  in
riferimento  al  grado  di  inadempimento  dei  precetti definiti dai
commi 1 e 2 dell'art. 94 denunciato;
        che,  pertanto,  proprio  a motivo del consistente margine di
adeguamento  delle  sanzioni  che  le disposizioni denunciate rendono
possibile,   la  scelta  legislativa  censurata  non  puo'  reputarsi
palesemente  irragionevole,  ne' e' tale da determinare la disparita'
di trattamento prospettata dal remittente;
        che    la   questione,   dunque,   deve   essere   dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.