ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli articoli 10, 11 e
12  della  delibera  legislativa  approvata  dall'Assemblea regionale
siciliana  il  22 febbraio  2005  (disegno  di legge n. 792), recante
«Interventi  per  la  rimozione  delle  carcasse  di animali morti in
allevamenti  o  abbandonati.  Misure  finanziarie urgenti e norme per
l'assetto  idrogeologico», promosso con ricorso del Commissario dello
Stato   per   la  Regione  Siciliana,  notificato  il  2 marzo  2005,
depositato  in  cancelleria  il 9 marzo 2005 ed iscritto al n. 36 del
registro ricorsi 2005;
    Udito  nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 marzo 2005 e depositato
il  successivo  9  marzo,  il  Commissario dello Stato per la Regione
Siciliana  ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli
articoli 10,   11   e   12   della   delibera  legislativa  approvata
dall'Assemblea  regionale  siciliana  il 22 febbraio 2005 (disegno di
legge n. 792), recante «Interventi per la rimozione delle carcasse di
animali  morti  in  allevamenti  o  abbandonati.  Misure  finanziarie
urgenti e norme per l'assetto idrogeologico»;
        che,  secondo  il  ricorrente, l'art. 10 del disegno di legge
n. 792, attraverso il quale viene esclusa l'applicabilita' in Sicilia
dell'art. 3,  comma 9,  ultimo  capoverso,  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n. 502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria,  a  norma  dell'articolo 1  della  legge  23 ottobre 1992,
n. 421)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  violerebbe  gli
artt. 3   e   97   della   Costituzione,  giacche'  consentirebbe  la
contestuale  titolarita'  ed esercizio, in capo al medesimo soggetto,
della  carica  di  direttore generale di una Azienda USL operante nel
territorio siciliano e di un rapporto di lavoro dipendente, ancorche'
in regime di aspettativa senza assegni, con la stessa USL;
        che, ad avviso del Commissario dello Stato, la sola esistenza
di  un  contestuale rapporto di lavoro dipendente, seppure interrotto
temporaneamente    dall'aspettativa,   costituisce   una   potenziale
menomazione  dell'imparzialita'  richiesta  per  l'esercizio  di  una
funzione  di  cosi' elevata responsabilita' quale quella di direttore
generale, con inevitabili influenze sul suo corretto esercizio;
        che,   peraltro,   sussisterebbe  disparita'  di  trattamento
rispetto  ai  dipendenti  delle  Aziende sanitarie locali delle altre
Regioni    italiane,    per    i    quali    rimarrebbe   applicabile
l'incompatibilita'  prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992,
in   assenza,   peraltro,   di   qualsivoglia  motivazione  circa  la
peculiarita' della situazione siciliana;
        che,   quanto   alla  denuncia  dell'art. 11  della  medesima
delibera  legislativa,  la  disposizione,  nell'estendere  al coniuge
convivente  l'indennita',  prevista dall'art. 7 della legge regionale
1° agosto  1990, n. 20 (Interventi in materia di talassemia) a favore
dei  talassemici,  in  caso di morte del beneficiario, violerebbe gli
articoli 3  e  97 della Costituzione, in quanto supererebbe i «limiti
oggettivi connaturati alla materia disciplinata»;
        che,  difatti,  l'art. 7 della legge regionale n. 20 del 1990
prevede   l'erogazione  di  un'indennita'  vitalizia  in  favore  del
portatore  di  talassemia,  indipendentemente  dal  reddito posseduto
dallo stesso, quale contributo di solidarieta' per le spese derivanti
dalle  cure  mediche  e  ristoro  per  i  disagi  e gli inconvenienti
connessi a queste ultime;
        che,  pertanto,  la  concessione di tale beneficio al coniuge
superstite   convivente   in   caso   di  decesso  del  titolare  non
corrisponderebbe alle finalita' perseguite dall'originario intervento
legislativo,  in  quanto  si  risolverebbe  in  una  «incondizionata»
estensione  del vitalizio, il quale, per sua natura, e' «strettamente
connesso  allo  stato  di malattia e alle precarie condizioni di vita
del destinatario»;
        che,   del   resto,   neppure   dai  lavori  parlamentari  si
evincerebbero particolari ragioni a giustificazione della concessione
di   un  nuovo  vitalizio  in  favore  di  un  soggetto  (il  coniuge
superstite)   che,   fino  a  prova  contraria,  non  e'  affetto  da
talassemia;
        che,  inoltre,  lo  stesso  art. 11  contrasterebbe anche con
l'art. 81,  comma  quarto, della Costituzione, perche' l'introduzione
di  una  nuova  potenziale  categoria  di beneficiari dell'indennita'
comporterebbe   «una   nuova  maggiore  spesa  che  non  trova  nella
disposizione ne' quantificazione ne' copertura»;
        che,   infine,   il  Commissario  dello  Stato  denuncia,  in
riferimento  agli articoli 3 e 97 della Costituzione, l'art. 12 della
stessa  delibera  legislativa,  il  quale  sostituisce  l'espressione
«distanti oltre 20 chilometri», contenuta nel comma terzo dell'art. 7
della legge regionale n. 20 del 1990, con la parola «diversi»;
        che,  secondo  il ricorrente, tale modifica rimetterebbe alla
discrezionalita'      dell'amministrazione      la     corresponsione
dell'indennita'  chilometrica  ai  talassemici  soggetti  a  cure  in
localita' diverse da quella di residenza;
        che,  inoltre, la mancata indicazione di un termine certo per
acquisire  il  diritto  all'indennita'  potrebbe vanificare l'intento
originario   del  legislatore,  rimettendone  la  soddisfazione  alla
valutazione  di  elementi  non direttamente connessi alla titolarita'
del   diritto  stesso,  svuotandolo  del  suo  contenuto,  rendendolo
difficilmente esercitabile.
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana  ha  promosso,  in  riferimento agli articoli 3, 81, quarto
comma,   e   97   della   Costituzione,   questione  di  legittimita'
costituzionale  degli articoli 10, 11 e 12 della delibera legislativa
approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  22 febbraio 2005
(disegno di legge n. 792), recante «Interventi per la rimozione delle
carcasse  di  animali  morti  in  allevamenti  o  abbandonati. Misure
finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico»;
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
Siciliana 9 marzo  2005, n. 3, con omissione di tutte le disposizioni
oggetto di censura;
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita  necessariamente  in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente
la  possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di  promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche efficacia,
privando  cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale
(sentenza n. 351 del 2003);
        che  pertanto,  in  conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte  (ordinanze  n. 32 e n. 131 del 2004; ordinanze n. 169 e n. 293
del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.