Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

    Contro   la   Regione   Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona  del
Presidente  della  giunta  regionale pro tempore, con sede in Trieste
per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento
della  legge  regionale  del  18 agosto 2005, n. 21 (pubbl. in B.U.R.
n. 17  del  22  agosto  2005)  recante  «Norme  di semplificazione in
materia  di  igiene,  medicina  del lavoro e sanita' pubblica e altre
disposizioni  per  il  settore  sanitario  e  sociale;  con specifico
riguardo  all'art. 2,  comma  1, lett. b), c), d), e), f), i) e k) di
tale  legge,  per  contrasto  con gli artt. 5, punto 16 e 6, punto 2,
della  legge  costituzionale  n. 1/1963,  117,  secondo  comma  della
Costituzione  nonche'  coi  principi  fondamentali della legislazione
statale  nelle  materie  in  essi  trattate; e a cio' a seguito ed in
forza  della  determinazione del Consiglio dei ministri di impunativa
della  predetta  legge  regionale assunta nella seduta del 14 ottobre
2005.
    Nel  B.U.R. n. 17 del 22 agosto 2005 della Regione Friuli-Venezia
Giulia  risulta  pubblicata la epigrafata legge regionale n. 21/2005,
con  cui  sono  state dettate «norme di semplificazione in materia di
igiene,  medicina  del lavoro e sanita' pubblica e altre disposizioni
per il settore sanitario e sociale».
    Avverso  tale  legge, con specifico riguardo all'art. 2, comma 1,
lett.  b),  c),  d), e), f), i), e k) in quanto ritenuti contrastanti
con  il vigente riparto costituzionale delle competenze in materie di
legislazione   concorrente  (o  ripartita)  e  quindi  violative  dei
principi  dettati  o  desumibili  dalla  legislazione  statale  nelle
materie  da  essi trattate, il Presidente del Consiglio ministri, con
il  presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127, primo comma, della
Costituzione  (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87
(come  sostituito  dall'art. 9,  comma  1, della legge 5 giugno 2003,
n. 131)  a  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  per  chiedere  la
declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale,    e   quindi
l'annullamento,  della  epigrafata  legge  regionale,  con  specifico
riguardo  alle  disposizioni  dell'art. 2, comma 1, lett. b), c), d),
e), f), i), e k) e cio' sulla base delle motivazioni e considerazioni
che seguono.
    Ad  avviso  del  ricorrente,  alcune disposizioni della legge qui
impugnata,  recante  norme  di  semplificazione in materia di igiene,
medicina del lavoro e sanita' pubblica nonche' altre disposizioni per
il  settore sanitario e sociale, eccedono dalle competenze statutarie
regionali  previste agli artt. 5, punto 16, e 6, punto 2, della legge
costituzionale   n. 1/1963,  incidendo,  per  un  verso,  su  materie
riservate  dalla Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato
e,   per  altro  verso,  su  principi  fondamentali  stabiliti  dalla
normativa  statale  in  materia  di  salute  e tutela e sicurezza del
lavoro.  La  legge  regionale  presenta,  in  particolare, i seguenti
profili di illegittimita' costituzionale:
        l'art. 2,  comma  1,  lett.  b),  nel  prevedere l'abolizione
dell'obbligo  di presentare il certificato di idoneita' fisica per lo
svolgimento  del  servizio civile, si pone in contrasto con l'art. 5,
comma 4, della legge n. 64 del 2001 («Istituzione del servizio civile
nazionale»),  e correlato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002,
attuativo  della  legge  teste'  citata,  laddove  si  statuisce  che
l'ammissione  al  servizio  civile  e'  subordinata,  tra l'altro, al
possesso  del  requisito  della  idoneita'  fisica  certificata dagli
organi  del  Servizio  sanitario  nazionale.  In forza della suddetta
previsione,   la   norma   regionale  in  oggetto  appare,  pertanto,
censurabile  in  quanto invade una materia, quale quella del servizio
civile  nazionale,  riservata  alla  legislazione  esclusiva  statale
essendo  riconducibile alla materia «difesa e sicurezza dello Stato»,
di  cui  all'art. 117,  comma 2, lett. d), Costituzione (cfr., in tal
senso, la sentenza della Corte cost. n. 228 del 2004).
        l'art. 2,  comma  1,  lett.  d),  nel  prevedere l'abolizione
dell'obbligo  di  presentare  il  certificato di idoneita' fisica per
l'assunzione  di insegnanti, si pone in contrasto con l'art. 2, comma
1,  punto  3  del  d.P.R. n. 487 del 1994 «(Regolamento recante norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici  impieghi»),  laddove  e'
stabilito  il  principio  secondo  il  quale  possono  accedere  agli
impieghi  civili  delle  pubbliche  amministrazioni  i  soggetti  che
posseggono,  tra  gli  altri  requisiti,  anche quello dell'idoneita'
fisica   all'impiego.   Di   talche',   la   norma  regionale  incide
illegittimamente   nelle   materie,   «ordinamento  e  organizzazione
amministrativa  dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme
generali  sull'istruzione»  che  la  Costituzione  riserva,  ai sensi
dell'art. 117,  comma  2,  lett.  g)  e n), alla competenza esclusiva
dello Stato.
        l'art. 2,  comma  1, lett. e) ed f), abolendo l'obbligo della
presentazione  del  certificato  di idoneita' fisica per l'assunzione
dei  minori  e degli apprendisti minori, incide su normativa relativa
ai  livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro e,
in  particolare,  sul  principio di cui all'art. 8 della legge n. 977
del  1967  che  stabilisce  che  i  minori «possono essere ammessi al
lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui
saranno   adibiti   a   seguito   di   visita   medica»   e  relativa
certificazione.  Principio,  questo, la cui inosservanza da parte del
datore  di lavoro e' sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 6 della
stessa  legge.  Per  i motivi appena esposti, la suddetta norma e' da
ritenersi  illegittima  in  quanto  contrastante,  da  un  lato,  con
l'art. 117,  comma  2,  lett. m), Cost. e, dall'altro, con i principi
fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro,
di cui all'art. 117, comma 3, Cost.
        l'art. 2,  comma  1, lett. e), i) e k), che elimina l'obbligo
della    presentazione   del   certificato   di   idoneita'   fisica,
rispettivamente,  per  l'operatore all'impiego di gas tossici, per il
mestiere  di  fochino  e  per  l'operatore adibito alla conduzione di
generatori  a  vapore, riferendosi ad attivita' esposte a particolari
rischi, incide sulla normativa riguardante i livelli essenziali delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali in materia di
salute  e  di  tutela  e sicurezza del lavoro, violando l'art. 16 del
d.lgs.  n. 626  del  1994, secondo il quale gli accertamenti sanitari
dei  lavoratori  «comprendono  esami  clinici  e biologici e indagini
diagnostiche   mirati   al  rischio  ritenuti  necessari  dal  medico
competente». In particolare, poi, per la specifica attivita' inerente
il  mestiere  di  fochino  l'accertamento  del possesso dei requisiti
fisici  indispensabili e' prevista dall'art. 27 del d.P.R. n. 302 del
1956. Mentre, per l'attivita' di conduzione di generatori a vapore il
certificato  di  idoneita'  psicofisica  e' richiesto dall'art. 3 del
d.m.  1°  marzo  1974  (Gazzetta  Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974)
quale   indispensabile   per   l'abilitazione   alla  conduzione  dei
generatori  stessi.  La norma in parola appare, pertanto, censurabile
in  quanto contrastante, per un verso, con l'art. 117, comma 2, lett.
m),  Cost. e, per altro verso, con i principi fondamentali in materia
di  salute  e  di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117,
comma 3, Cost.