Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, con sede in Trieste per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge regionale del 18 agosto 2005, n. 21 (pubbl. in B.U.R. n. 17 del 22 agosto 2005) recante «Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanita' pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale; con specifico riguardo all'art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e), f), i) e k) di tale legge, per contrasto con gli artt. 5, punto 16 e 6, punto 2, della legge costituzionale n. 1/1963, 117, secondo comma della Costituzione nonche' coi principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in essi trattate; e a cio' a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impunativa della predetta legge regionale assunta nella seduta del 14 ottobre 2005. Nel B.U.R. n. 17 del 22 agosto 2005 della Regione Friuli-Venezia Giulia risulta pubblicata la epigrafata legge regionale n. 21/2005, con cui sono state dettate «norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanita' pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale». Avverso tale legge, con specifico riguardo all'art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e), f), i), e k) in quanto ritenuti contrastanti con il vigente riparto costituzionale delle competenze in materie di legislazione concorrente (o ripartita) e quindi violative dei principi dettati o desumibili dalla legislazione statale nelle materie da essi trattate, il Presidente del Consiglio ministri, con il presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127, primo comma, della Costituzione (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131) a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la declaratoria di illegittimita' costituzionale, e quindi l'annullamento, della epigrafata legge regionale, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e), f), i), e k) e cio' sulla base delle motivazioni e considerazioni che seguono. Ad avviso del ricorrente, alcune disposizioni della legge qui impugnata, recante norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanita' pubblica nonche' altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, eccedono dalle competenze statutarie regionali previste agli artt. 5, punto 16, e 6, punto 2, della legge costituzionale n. 1/1963, incidendo, per un verso, su materie riservate dalla Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato e, per altro verso, su principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di salute e tutela e sicurezza del lavoro. La legge regionale presenta, in particolare, i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: l'art. 2, comma 1, lett. b), nel prevedere l'abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneita' fisica per lo svolgimento del servizio civile, si pone in contrasto con l'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001 («Istituzione del servizio civile nazionale»), e correlato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, attuativo della legge teste' citata, laddove si statuisce che l'ammissione al servizio civile e' subordinata, tra l'altro, al possesso del requisito della idoneita' fisica certificata dagli organi del Servizio sanitario nazionale. In forza della suddetta previsione, la norma regionale in oggetto appare, pertanto, censurabile in quanto invade una materia, quale quella del servizio civile nazionale, riservata alla legislazione esclusiva statale essendo riconducibile alla materia «difesa e sicurezza dello Stato», di cui all'art. 117, comma 2, lett. d), Costituzione (cfr., in tal senso, la sentenza della Corte cost. n. 228 del 2004). l'art. 2, comma 1, lett. d), nel prevedere l'abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneita' fisica per l'assunzione di insegnanti, si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1, punto 3 del d.P.R. n. 487 del 1994 «(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»), laddove e' stabilito il principio secondo il quale possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono, tra gli altri requisiti, anche quello dell'idoneita' fisica all'impiego. Di talche', la norma regionale incide illegittimamente nelle materie, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme generali sull'istruzione» che la Costituzione riserva, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. g) e n), alla competenza esclusiva dello Stato. l'art. 2, comma 1, lett. e) ed f), abolendo l'obbligo della presentazione del certificato di idoneita' fisica per l'assunzione dei minori e degli apprendisti minori, incide su normativa relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro e, in particolare, sul principio di cui all'art. 8 della legge n. 977 del 1967 che stabilisce che i minori «possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica» e relativa certificazione. Principio, questo, la cui inosservanza da parte del datore di lavoro e' sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 6 della stessa legge. Per i motivi appena esposti, la suddetta norma e' da ritenersi illegittima in quanto contrastante, da un lato, con l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e, dall'altro, con i principi fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117, comma 3, Cost. l'art. 2, comma 1, lett. e), i) e k), che elimina l'obbligo della presentazione del certificato di idoneita' fisica, rispettivamente, per l'operatore all'impiego di gas tossici, per il mestiere di fochino e per l'operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore, riferendosi ad attivita' esposte a particolari rischi, incide sulla normativa riguardante i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, violando l'art. 16 del d.lgs. n. 626 del 1994, secondo il quale gli accertamenti sanitari dei lavoratori «comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente». In particolare, poi, per la specifica attivita' inerente il mestiere di fochino l'accertamento del possesso dei requisiti fisici indispensabili e' prevista dall'art. 27 del d.P.R. n. 302 del 1956. Mentre, per l'attivita' di conduzione di generatori a vapore il certificato di idoneita' psicofisica e' richiesto dall'art. 3 del d.m. 1° marzo 1974 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974) quale indispensabile per l'abilitazione alla conduzione dei generatori stessi. La norma in parola appare, pertanto, censurabile in quanto contrastante, per un verso, con l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e, per altro verso, con i principi fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117, comma 3, Cost.