ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli articoli 2, 3 e 4
della   legge   della   Regione   Toscana 28 settembre   2004,  n. 50
(Disposizioni    regionali   in   materia   di   libere   professioni
intellettuali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri,  notificato  il  2 dicembre 2004, depositato in cancelleria
l'11 successivo ed iscritto al n. 110 del registro ricorsi 2004.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2005 il giudice relatore
Fernanda Contri;
    Uditi   l'avvocato  dello  Stato  Ignazio  F.  Caramazza  per  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri e gli avvocati Lucia Bora e
Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con ricorso
notificato  il 2 dicembre 2004 e depositato il successivo 11 dicembre
2004,  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale degli
articoli 2,  3  e  4  della  legge della Regione Toscana 28 settembre
2004,  n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni
intellettuali), in riferimento agli articoli 33 e 117, secondo comma,
lettere g) e l), della Costituzione.
    Ad  avviso del ricorrente, l'art. 2 della legge regionale citata,
nel  prevedere  che  «per i fini della presente legge gli Ordini ed i
Collegi professionali costituiscono propri coordinamenti regionali» e
che  tali  coordinamenti «sono strutture operative degli Ordini e dei
Collegi    professionali    dotate    d'autonomia   organizzativa   e
finanziaria», si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma,
lettera g),  della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza
esclusiva  in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
    Secondo l'Avvocatura, infatti, le disposizioni censurate incidono
sulla  struttura  organizzativa  degli Ordini e Collegi professionali
che,  pacificamente,  hanno natura di enti pubblici nazionali, natura
che,  precisa  il ricorrente, non viene meno nelle loro articolazioni
territoriali.
    Nella   medesima   violazione   dell'art. 117,   secondo   comma,
lettera g),  della Costituzione incorrerebbe anche l'articolo 3 della
stessa   legge   regionale,   nella   parte  in  cui  attribuisce  ai
coordinamenti  regionali,  organi  illegittimamente costituiti per le
ragioni  che  si  sono  esposte, il potere di promuovere attivita' di
formazione  e aggiornamento professionale e di proporre iniziative di
formazione e aggiornamento per i professionisti.
    Tale  disposizione,  peraltro, «quantomeno nella parte in cui non
specifica  che  l'attivita'  formativa  prevista  attiene ad una fase
successiva  al  conseguimento  del titolo abilitante», si porrebbe in
contrasto  anche  con  l'articolo 33  della Costituzione, che riserva
allo  Stato  - mediante regolazione dell'accesso all'esame di Stato -
la   disciplina   della   formazione   finalizzata  all'accesso  alle
professioni regolamentate.
    Con riferimento all'articolo 4 della legge della Regione Toscana,
il   ricorrente   rileva   come  tale  articolo,  che  disciplina  la
istituzione  e  la  composizione  della  Commissione  regionale delle
professioni  e  delle  associazioni  professionali, prevedendo che ne
facciano  parte  tanto  i  rappresentanti dei coordinamenti regionali
quanto  associazioni  professionali  non  meglio  identificate  e che
possono   essere   dunque   tanto   associazioni  tra  professionisti
appartenenti  a  categorie  non  regolamentate  attraverso  organi  e
collegi,   quanto   associazioni  sindacali  fra  professionisti,  si
porrebbe  in  contrasto  con  l'art. 117,  secondo comma, lettera g),
della  Costituzione.  In primo luogo, perche' attribuisce funzioni ad
un  organo  - il coordinamento regionale - illegittimamente istituito
e,  in  secondo luogo, in quanto, equiparando, in un organo misto, il
coordinamento con soggetti di natura privata snatura ulteriormente la
natura pubblica dell'Ordine o Collegio rappresentato.
    Ad  avviso  del  ricorrente, la disposizione censurata violerebbe
altresi'  l'art. 117,  secondo comma, lettera l), della Costituzione,
in quanto la disciplina delle associazioni professionali e delle loro
articolazioni  territoriali  rientra  nell'ordinamento  civile che e'
materia di competenza esclusiva dello Stato.
    2.  - Con memoria depositata il 21 dicembre 2004 si e' costituita
la  Regione Toscana che, riservandosi ulteriori deduzioni, chiede che
la  questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata, in
quanto  la  Regione  avrebbe  legittimamente  esercitato  le  proprie
competenze in materia di professioni e di formazione professionale.
    3.  -  Nell'imminenza  dell'udienza  pubblica,  il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  ha  depositato  una memoria con la quale ha
ribadito   i  motivi  formulati  nell'atto  introduttivo  e  aggiunto
ulteriori osservazioni.
    In  ordine  all'articolo 2  della legge regionale n. 50 del 2004,
l'Avvocatura  osserva che, per giurisprudenza costante, gli Ordini ed
i  Collegi  professionali  sono  qualificati Enti pubblici nazionali;
pertanto,  il  loro  ordinamento  e  la  loro organizzazione ricadono
nell'ambito della competenza esclusiva statale.
    Per  quanto  riguarda  l'articolo 3,  nel  ribadire le censure in
riferimento    all'art. 117,   secondo   comma,   lettera g),   della
Costituzione,  l'Avvocatura  precisa che la norma, almeno nella parte
in  cui  non  specifica che l'attivita' formativa prevista attiene ad
una  fase  successiva al conseguimento del titolo abilitante, sarebbe
in  contrasto  con  l'articolo 33  della  Costituzione,  poiche' ogni
disposizione  concernente lo status dei professionisti e delle libere
professioni   non  puo'  che  essere  ricondotta  alla  citata  norma
costituzionale.
    Ad  avviso  del  ricorrente,  peraltro,  anche qualora si volesse
accogliere  la  ricostruzione  prospettata  dalla Regione, secondo la
quale   la   legge  impugnata  sarebbe  riconducibile  alla  potesta'
legislativa  concorrente  in  materia  di  «professioni», la potesta'
legislativa   regionale   dovrebbe  comunque  rispettare  i  principi
fondamentali della materia fissati dal legislatore statale, principi,
che,   in  assenza  di  una  nuova  disciplina  vanno  desunti  dalla
legislazione statale in vigore.
    In   riferimento  all'articolo 4,  l'Avvocatura,  nel  confermare
quanto sostenuto nell'atto introduttivo, sottolinea che la disciplina
delle  associazioni  professionali  deve  soggiacere  al  limite  del
diritto  privato,  essendo possibile ricondurre dette associazioni al
piu' ampio genere delle associazioni non riconosciute.
    4. - Con memoria depositata il 22 giugno 2005, la Regione Toscana
ha   ribadito   l'infondatezza   della   questione   di  legittimita'
costituzionale ed ha ulteriormente articolato le sue difese.
    In   particolare,   in  riferimento  all'articolo 2  della  legge
regionale impugnata, la Regione precisa che i coordinamenti regionali
costituiscono solo uno strumento operativo di intervento degli Ordini
e  dei  Collegi nei rapporti con la Regione, «una forma organizzativa
privata  degli  stessi  per  meglio  rispondere  alle  esigenze della
societa».
    Peraltro,  secondo  la Regione, la norma censurata si limiterebbe
ad   «istituzionalizzare»  cio'  che  nella  realta'  gia'  e'  stato
istituito per rispondere ad esigenze organizzative.
    Ad   avviso   della   Regione,   l'infondatezza  della  questione
deriverebbe   anche   dalla   natura   della   norma   regionale  che
attribuirebbe una mera facolta' agli Ordini e ai Collegi.
    La   facoltativita'   dei   coordinamenti   regionali  troverebbe
ulteriori  conferme:  nella  circostanza  che l'articolo 2 prevede la
costituzione   dei   coordinamenti  regionali  secondo  le  procedure
stabilite  dai  rispettivi  Ordini  e  Collegi  e, pertanto, ove tali
procedure   non  fossero  previste,  i  coordinamenti  non  sarebbero
costituiti;  nella  circostanza che l'onere finanziario relativo alla
costituzione  ed al funzionamento dei coordinamenti e' posto a carico
esclusivamente   degli  Ordini  e  dei  Collegi  che  partecipano  al
coordinamento;  e,  infine,  nel  fatto  che  la Regione non ha alcun
potere  di  controllo sui coordinamenti regionali, dal momento che la
legge  prevede  esclusivamente che della effettiva costituzione venga
data comunicazione alla Regione per l'organizzazione del lavoro della
Commissione prevista dalla legge.
    Per  quanto riguarda l'articolo 3 della legge regionale n. 50 del
2004,  la  Regione  osserva  che  la legge si limita esclusivamente a
prevedere  possibili attivita' formative sia per i professionisti che
gia'  operano  sia  per  i  soggetti che durante il tirocinio possono
svolgere   ulteriore   attivita'   formativa,   che,   tuttavia,  non
interferisce  in  nulla  con  i  contenuti  e le regole dell'esame di
Stato.
    Relativamente  all'articolo 4, la Regione rileva che e' del tutto
infondata la tesi che la commissione in un unico organo farebbe venir
meno  la  natura  pubblica  degli  Ordini e dei Collegi: innanzitutto
perche'  l'istituzione  della  Commissione  costituisce un importante
momento  che  consolida  il  lavoro  intrapreso  e  realizzato  con i
protocolli   di   intesa   e   poi   perche'  i  coordinamenti  «sono
articolazioni territoriali organizzati in strutture private».
    In  riferimento  all'ultimo  profilo  di  impugnativa, secondo la
difesa   regionale,  gia'  sulla  base  dell'articolo 14  del  d.P.R.
24 luglio  1977  n. 616  (Attuazione  della  delega di cui all'art. 1
della  legge 22 luglio 1975, n. 382) e' stato attribuito alle Regioni
il  riconoscimento  delle  persone  giuridiche  private  operanti  in
materie di competenza regionale.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 2, 3 e 4
della   legge   della   Regione   Toscana 28 settembre   2004,  n. 50
(Disposizioni    regionali   in   materia   di   libere   professioni
intellettuali), che definisce le modalita' di raccordo tra la Regione
e  le  professioni intellettuali regolamentate con la costituzione di
Ordini   o  Collegi  e  istituisce  la  Commissione  regionale  delle
professioni  e  delle associazioni professionali, in riferimento agli
articoli 33   e   117,   secondo   comma,   lettere g)  e  l),  della
Costituzione.
    Il  ricorrente  censura  l'art. 2  della  citata legge regionale,
perche',  nel  prevedere  la costituzione da parte degli Ordini e dei
Collegi  professionali  di  propri  «coordinamenti regionali», che si
atteggiano  come  vere  e proprie «strutture operative degli Ordini e
dei   Collegi   territoriali   dotate   d'autonomia  organizzativa  e
finanziaria»,  si  porrebbe  in contrasto con l'articolo 117, secondo
comma,  lettera g), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la
competenza   legislativa  esclusiva  in  materia  di  «ordinamento  e
organizzazione  amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti pubblici
nazionali».
    Nella  stessa violazione della Costituzione incorrerebbe anche il
successivo  art. 3  perche', prevedendo che i predetti «coordinamenti
regionali» abbiano facolta' di organizzare «attivita' di formazione e
aggiornamento  professionale»  nonche'  di  «proporre  iniziative  di
formazione»,  attribuirebbe  ad un organo illegittimamente costituito
il  potere  di  promuovere attivita' di formazione e di aggiornamento
per i professionisti.
    La previsione dell'art. 3 della legge regionale censurata sarebbe
altresi'  in  contrasto con l'art. 33 della Costituzione, che riserva
allo  Stato, mediante regolazione dell'accesso all'esame di Stato, la
formazione finalizzata all'accesso alle professioni regolamentate.
    Viene anche censurato l'art. 4, che disciplina l'istituzione e la
composizione  della  Commissione  regionale delle professioni e delle
associazioni   professionali,   organo   consultivo   della  Regione,
prevedendo   che   ne  facciano  parte  tanto  i  rappresentanti  dei
coordinamenti  regionali  quanto associazioni professionali: la norma
censurata  si  porrebbe  in  contrasto con l'art. 117, secondo comma,
lettera g), della Costituzione: in primo luogo, in quanto attribuisce
funzioni ad un organo illegittimamente istituito ed in secondo luogo,
in  quanto  priverebbe  della  natura  pubblica  l'Ordine  o Collegio
rappresentato  «attraverso  la  sua  equiordinazione, in un organismo
misto,  con soggetti privati». La norma censurata violerebbe altresi'
l'articolo 117,  secondo  comma,  lettera l), della Costituzione, che
riserva   allo   Stato   la  materia  «ordinamento  civile»,  perche'
detterebbe  una  disciplina  delle associazioni professionali e delle
loro articolazioni territoriali.
    2. - La questione e' fondata.
    Non vi e' dubbio che la normativa regionale censurata, prevedendo
la  costituzione  obbligatoria  dei coordinamenti (art.2), disponendo
che  tali  coordinamenti  debbano essere finanziati con il contributo
degli  iscritti  agli  Ordini o Collegi (art. 2), attribuendo ad essi
funzioni  finora  svolte  dagli  Ordini  o  dai  Collegi (art. 3), e,
infine,  prevedendo che tali coordinamenti abbiano un ruolo nella neo
istituita  Commissione  per  le  professioni, organo consultivo della
Regione  (art. 4),  ha  inciso sull'ordinamento e sull'organizzazione
degli Ordini e dei Collegi.
    La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi risponde
all'esigenza  di  tutelare  un  rilevante  interesse  pubblico la cui
unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici
requisiti  di  accesso  e  ad  istituire  appositi  enti  pubblici ad
appartenenza  necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta
degli  albi  nonche'  di  controllare il possesso e la permanenza dei
requisiti  in  capo a coloro che sono gia' iscritti o che aspirino ad
iscriversi.  Cio'  e',  infatti,  finalizzato a garantire il corretto
esercizio   della   professione   a   tutela  dell'affidamento  della
collettivita'.
    Dalla  dimensione  nazionale  -  e  non  locale  - dell'interesse
sotteso  e dalla sua infrazionabilita' deriva che ad essere implicata
sia  la  materia  «ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
Stato  e  degli  enti  pubblici  nazionali»,  che l'art. 117, secondo
comma,   lettera g),   della  Costituzione  riserva  alla  competenza
esclusiva  dello Stato, piuttosto che la materia «professioni» di cui
al  terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione, evocata
dalla   resistente.  L'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,
invero,  attribuisce  alle Regioni la competenza a disciplinare - nei
limiti  dei  principi  fondamentali  in  materia  e  della competenza
statale  all'individuazione  delle  professioni  (sentenze n. 355 del
2005,  n. 319  del 2005 e n. 353 del 2003) - tanto le professioni per
il  cui  esercizio  non  e'  prevista  l'iscrizione  ad  un  Ordine o
Collegio, quanto le altre, per le quali detta iscrizione e' prevista,
peraltro  limitatamente  ai  profili non attinenti all'organizzazione
degli Ordini e Collegi.
    Per  tali  motivi,  gli  impugnati  articoli 2  e  3  della legge
regionale,   in  quanto  istituiscono  e  attribuiscono  funzioni  ai
coordinamenti   regionali,   devono   dichiararsi  costituzionalmente
illegittimi.     Da    tale    illegittimita'    consegue    altresi'
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 4  della  medesima legge,
perche',  pur  istituendo un organo regionale con compiti consultivi,
prevede  in  esso  la  partecipazione  di rappresentanti dei predetti
coordinamenti, come sopra ritenuti illegittimamente costituiti.
    Questa  Corte  non  puo',  infine,  omettere  di  rilevare che le
restanti   disposizioni   della   legge   regionale   si  pongono  in
inscindibile  connessione  con  quelle  specificamente  impugnate dal
ricorrente.
    Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita'    costituzionale    deve    estendersi,    in   via
consequenziale,   anche   alle   restanti  disposizioni  della  legge
impugnata.