ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli articoli 1 e 2
della   legge  della  Regione  Abruzzo  del  1°  aprile  2004,  n. 14
(Disposizioni  urgenti in materia di zootecnia), promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 giugno 2004
e  depositato  in  cancelleria il 17 giugno 2004 ed iscritto al n. 58
del registro ricorsi 2004.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  27 settembre  2005 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Paolo Cosentino per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Sandro  Pasquali per la
Regione Abruzzo.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 9 giugno 2004 e depositato il
17 giugno  del  2004,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 1° aprile
2004,  n. 14  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di zootecnia), per
violazione   dell'art. 117,   primo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione   al   contrasto   con  la  direttiva  n. 2000/1975/CE  del
20 novembre 2000 (Direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni
specifiche  relative  alle  misure  di  lotta e di eradicazione della
febbre  catarrale degli ovini), nonche' dell'art. 117, secondo comma,
lettere q) e s), Cost.
    Secondo  il  ricorrente,  la  legge regionale in questione, nelle
parti  in cui prevede (all'art. 1) la sospensione sino al 31 dicembre
2004  della campagna di profilassi della febbre catarrale degli ovini
(«blue  tongue»)  e  consente  per  lo stesso periodo (all'art. 2) la
movimentazione,  la commercializzazione e la macellazione nell'ambito
del  territorio regionale dei capi animali non vaccinati, si porrebbe
in contrasto, in particolare, con gli obblighi comunitari posti dalla
direttiva citata, «interrompendo e modificando le procedure stabilite
per  la  profilassi  della  febbre  catarrale  degli  ovini  senza il
consenso  della Commissione europea», violando altresi' la competenza
legislativa   esclusiva   dello   Stato  in  materia  di  «profilassi
internazionale»  ed  incidendo  su  aspetti  concernenti  la  «tutela
dell'ambiente   e   dell'ecosistema»,   come   sarebbe   stato   gia'
riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 12 del 2004.
    2.  -  Con memoria depositata il 29 giugno 2004, si e' costituita
in  giudizio  la  Regione  Abruzzo,  chiedendo  che  il  ricorso  sia
dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.
    La  Regione ricostruisce in via preliminare il quadro delle fonti
normative comunitarie e nazionali rilevanti nella materia della lotta
alla   febbre   catarrale   degli   ovini,  dalle  quali  emerge,  in
particolare,  l'esistenza di prescrizioni relative all'individuazione
di  zone  soggette  all'obbligo  della vaccinazione obbligatoria e di
restrizioni   concernenti   la   movimentazione   del  bestiame.  Con
riferimento  alla  normativa  italiana,  la  Regione evidenzia che la
legge  28 dicembre  2001,  n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002),
all'art. 66, prevede «la possibilita' di erogazione e di indennizzi e
la   predisposizione,   a  tale  scopo,  di  un  apposito  Fondo  per
l'emergenza   blue   tongue  di  nuova  istituzione».  In  attuazione
dell'ordinanza  del  Ministero  della  salute dell'11 maggio 2001, in
base  alla  quale  le Province abruzzesi sono state individuate quali
zone   di  protezione  sottoposte  all'obbligo  di  vaccinazione,  la
resistente  riferisce  di  aver  emanato  la deliberazione n. 281 del
24 aprile  2003,  con  cui  sono  state  impartite  disposizioni  per
l'attuazione di detto obbligo.
    La  Regione avrebbe successivamente approvato la legge oggetto di
censura  «in  risposta  all'allarme  sollevato  dagli allevatori, dai
veterinari   e  dai  Direttori  dei  servizi  veterinari  delle  AUSL
abruzzesi, in relazione ai pericoli dovuti ai ritardi per la campagna
di  vaccinazione 2004»,  provvedendo  a sospendere temporaneamente la
procedura di vaccinazione esclusivamente per il periodo dal 14 aprile
al  31 dicembre  2004  e  a consentire la movimentazione del bestiame
solo all'interno del territorio della Regione.
    La  resistente  sostiene  di  aver  esercitato  legittimamente la
propria  potesta'  legislativa,  poiche'  la  disciplina in questione
rientrerebbe  nell'ambito della materia dell'agricoltura e tutela del
proprio  patrimonio  armentizio  e  nelle  materie della tutela della
salute  e  alimentazione,  «peraltro in applicazione del principio di
precauzione  di  cui all'art. 174 del Trattato istitutivo dell'Unione
Europea»  (recte:  Trattato  istitutivo  della comunita' europea), in
considerazione  dei  «pericoli  che  avrebbe  comportato una campagna
vaccinale iniziata con eccessivo ritardo».
    Le  disposizioni  impugnate  sarebbero pertanto, sempre ad avviso
della  Regione,  espressione  del  legittimo esercizio della potesta'
legislativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e del patrimonio
armentizio,  risultando inoltre corretta l'applicazione del principio
di precauzione supportato da adeguati elementi scientifici al fine di
disporre  di  «una  strategia  di  gestione  del rischio temporanea e
rispondente a principi di ragionevolezza».
    Quanto  specificamente  ai  motivi  di  doglianza prospettati nel
ricorso,  la  Regione  ritiene  insussistente  il  contrasto  con  la
direttiva  comunitaria  n. 2000/75/CE,  dal  momento che in essa «non
viene  assolutamente  imposto  alcun  obbligo  di vaccinazione per la
Regione Abruzzo»; la censura, peraltro, sarebbe inammissibile perche'
la direttiva risulterebbe «citata in maniera del tutto generica senza
specificare  quali  norme della stessa siano state disattese». Ne' la
disciplina  censurata  potrebbe  essere  considerata  incidente sulla
materia  della  «profilassi  internazionale», in quanto la stessa non
avrebbe effetti al di fuori del territorio regionale e, comunque, non
integrerebbe  «un  provvedimento  sostitutivo  o  modificativo  della
disciplina   statale,   finalizzato  a  bloccare  in  via  definitiva
l'attuazione   della  campagna  di  vaccinazione»  (in  proposito  la
resistente invoca a sostegno della propria tesi la sentenza di questa
Corte n. 222 del 2003). Infine, non vi sarebbe alcuna violazione «del
principio   di   tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,  poiche'
l'intervento   sarebbe   stato  motivato  «proprio  dall'esigenza  di
scongiurare  il rischio di una recrudescenza della malattia dovuta ad
una somministrazione tardiva del vaccino».
    3. - Nella memoria depositata in data 6 aprile 2005 la difesa del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nel  ribadire  le proprie
istanze,  fa osservare che nella sentenza n. 12 del 2004 questa Corte
avrebbe  ricondotto  l'influenza catarrale dei ruminanti alla materia
«profilassi  internazionale»  di  cui  all'art. 117,  secondo  comma,
lettera q),  Cost.,  sottolineandone  lo stretto rapporto con profili
incidenti  sulla  materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di
cui alla lett. s) della medesima disposizione.
    La  violazione  dell'art. 117,  primo comma, Cost. e quindi degli
obblighi  comunitari  posti  dalla direttiva n. 2000/1975/CE, sarebbe
ravvisabile,  sempre secondo la difesa dello Stato, nell'interruzione
della  vaccinazione  nel  territorio  regionale  disposta dalle norme
censurate,  cosi'  «modificando le procedure definite nella direttiva
per  la  profilassi  della  febbre  catarrale  degli ovini e senza il
consenso  della  Commissione  europea  secondo  quanto previsto nella
procedura   di   cui  all'art. 20»;  quanto,  invece,  alla  disposta
eliminazione  delle  restrizioni  concernenti  la  movimentazione del
bestiame, la legge impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 8
e  9  della  citata  direttiva,  nonche' con l'art. 11 per il mancato
rispetto della procedura ivi prevista.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha proposto
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 1 e 2 della
legge  della  Regione  Abruzzo  1° aprile  2004,  n. 14 (Disposizioni
urgenti in materia di zootecnia), per violazione dell'art. 117, primo
comma,   Cost.,   in   relazione   al   contrasto  con  la  direttiva
n. 2000/1975/CE  del  20 novembre  2000  (Direttiva del Consiglio che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di
eradicazione   della   febbre   catarrale   degli   ovini),   nonche'
dell'art. 117,  secondo  comma, lettere q) e s), Cost., per contrasto
con  la  competenza  legislativa  esclusiva dello Stato in materia di
«profilassi    internazionale»   e   di   «tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema».
    L'art. 1   della   legge  regionale  n.14  del  2004  prevede  la
sospensione  sino  al  31 dicembre  2004 della campagna di profilassi
della  «blue  tongue» (febbre catarrale degli ovini), mentre l'art. 2
consente  per  lo  stesso periodo, «in deroga ad ogni altra contraria
disposizione»,   la   movimentazione,  la  commercializzazione  e  la
macellazione,  nell'ambito del territorio regionale, dei capi animali
non   vaccinati.  Queste  prescrizioni,  secondo  il  ricorrente,  si
porrebbero  in  esplicito  contrasto  con la normativa comunitaria in
materia  e  con  i  relativi  atti  attuativi e comunque sarebbero il
frutto  dell'esercizio  da  parte della Regione di poteri legislativi
ricadenti in materie di esclusiva competenza del legislatore statale.
    2.   -   Deve  preliminarmente  essere  respinta  l'eccezione  di
inammissibilita'  formulata  dalla  difesa  regionale in relazione al
primo  profilo  di  censura  concernente la violazione dell'art. 117,
primo  comma,  Cost.,  in  ragione  della assoluta genericita' con la
quale  il  ricorrente  avrebbe  fatto  riferimento al contrasto delle
norme    legislative   impugnate   con   la   direttiva   comunitaria
n. 2000/1975/CE  del  20 novembre 2000 «senza specificare quali norme
della stessa siano state disattese».
    E'  pur  vero  che  soltanto  nella  memoria  depositata in vista
dell'udienza  pubblica  l'Avvocatura  dello  Stato  ha  provveduto ad
identificare   esplicitamente   alcune   disposizioni   della  citata
direttiva,  nei  confronti  delle  quali  si  sarebbe  determinato il
contrasto  della  disciplina impugnata con gli obblighi comunitari, e
che  tale  specificazione  successiva  non  potrebbe  valere a sanare
l'eventuale  vizio  originario circa la corretta prospettazione della
questione  di  legittimita' costituzionale (cfr., da ultimo, sentenza
n. 423  del 2004). Tuttavia, va osservato che il ricorso introduttivo
del  giudizio  contiene in proposito i requisiti argomentativi minimi
per   identificare   i   termini   della  censura,  facendo  espresso
riferimento   alla  interruzione  e  modificazione  delle  «procedure
stabilite  per la profilassi della febbre catarrale degli ovini senza
il  consenso  della  Commissione  europea»,  e  consentendo  pertanto
l'individuazione degli obblighi comunitari asseritamente violati.
    3.  -  La  questione  relativa  alla  violazione  del primo comma
dell'art. 117 Cost. e' fondata.
    La  direttiva n. 2000/1975/CE prevede una molteplicita' di misure
precauzionali in presenza di sospetti relativamente alla presenza del
virus  catarrale  degli  ovini  ed,  in  particolare,  ove si abbiano
documentate  conferme  di animali affetti dal virus, disciplina - tra
l'altro   -  la  delimitazione  di  zone  di  protezione  e  zone  di
sorveglianza,   il   censimento   degli   animali  morti,  infetti  o
suscettibili  di  essere  infetti,  il divieto di movimento di questi
animali,  la possibilita' di abbattimenti di capi, la distruzione dei
loro cadaveri, la possibilita' di vaccinazioni obbligatorie.
    L'attuazione  della  direttiva  e'  in  larga parte affidata alla
Commissione,  anche  secondo  quanto previsto dagli artt. 5 e 7 della
decisione  n. 1999/468/CE del 28 giugno 1999 (Decisione del Consiglio
recante  modalita'  per  l'esercizio  delle  competenze di esecuzione
conferite  alla  Commissione)  -  cui espressamente rinvia l'art. 20,
comma 2,  della  stessa  direttiva  -,  ed in parte allo Stato membro
(cfr.,  in  particolare,  l'art. 9  della direttiva, che si riferisce
anche   alla   possibilita'   che  lo  Stato  membro  possa  assumere
l'iniziativa  di  un programma di vaccinazione degli animali, nonche'
l'art. 22).
    La  suddetta  direttiva  e'  stata  in  effetti  attuata  da  una
molteplicita'  di  atti  comunitari  di esecuzione, in corrispondenza
alle  diverse fasi di diffusione della malattia, ed in particolare da
una  serie  di  decisioni  della Commissione europea (per il presente
giudizio  si  veda  la decisione n. 2003/828/CE del 25 novembre 2003,
Decisione  della  Commissione  che istituisce zone di protezione e di
sorveglianza   per  la  febbre  catarrale  degli  ovini,  piu'  volte
successivamente   integrata),   che   disciplinano   i   limiti  alla
possibilita'  di  movimento degli animali o di loro parti, nonche' le
possibili  eccezioni. In quest'ambito, parti del territorio abruzzese
sono state individuate come sottoposte a queste limitazioni.
    In riferimento alle vaccinazioni, la decisione n. 2001/141/CE del
20 febbraio 2001 (Decisione della Commissione relativa all'attuazione
di  un  programma  di  vaccinazione  contro la febbre catarrale degli
ovini   in  alcune  parti  della  zona  di  protezione  in  Italia  e
all'acquisto  di  vaccini  a  tale  scopo da parte della comunita) ha
previsto  che lo Stato italiano realizzi un programma di vaccinazione
nelle  aree  nelle  quali  erano  stati  rilevati  focolai  di febbre
catarrale degli ovini e l'ordinanza 11 maggio 2001 del Ministro della
sanita'  (Misure  urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro
la  febbre  catarrale  degli  ovini - Blue tongue) ha disciplinato la
vaccinazione  obbligatoria  degli  ovini  nei  territori  indicati in
allegato  alla stessa ordinanza o successivamente individuati tramite
appositi  decreti  dirigenziali. Per cio' che interessa il territorio
abruzzese,  sono  intervenuti  il  decreto dirigenziale 608/BT/14 del
7 gennaio   2003   (per   la   provincia  di  L'Aquila),  il  decreto
dirigenziale  608/BT/1241  dell'8 aprile  2003  (per  le  Province di
L'Aquila,   Chieti,   Pescara,   Teramo),   il  decreto  dirigenziale
608/BT/1242 dell'8 aprile 2003 (per la Provincia di Chieti).
    Non  vi  e'  quindi  dubbio  che la sospensione della campagna di
profilassi  obbligatoria  contro  la febbre catarrale degli ovini, ai
sensi dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2004, e
la possibilita' che nello stesso periodo i capi non vaccinati possano
essere   movimentati,   commercializzati   e   macellati,   ai  sensi
dell'art. 2  della medesima legge, si pongano in palese contrasto con
alcune delle prescrizioni fondamentali della normativa europea di cui
alla  direttiva  n. 2000/75/CE  del  20 novembre  2000, cosi' ponendo
anche a rischio la complessiva opera di profilassi a livello europeo.
Ne'  e' certo sostenibile - come argomentato dalla difesa regionale -
che   la  disapplicazione  all'interno  di  un'area  regionale  della
normativa  sopranazionale non incida sulla sua complessiva efficacia,
che  evidentemente  presuppone  una  uniformita' di comportamenti per
ridurre i rischi di contagio.
    D'altronde  non  puo'  essere condiviso il tentativo della difesa
regionale  di  utilizzare  il principio comunitario di precauzione di
cui  all'art. 174 del Trattato istitutivo della comunita' europea per
giustificare  la  disciplina legislativa impugnata: questo principio,
infatti,   rappresenta   un  criterio  direttivo  che  deve  ispirare
l'elaborazione,   la   definizione  e  l'attuazione  delle  politiche
ambientali  della  comunita'  europea  sulla base di dati scientifici
sufficienti  e attendibili valutazioni scientifiche circa gli effetti
che possono essere prodotti da una determinata attivita', ma non puo'
certo  essere addotto dai destinatari di una normativa comunitaria ad
esso ispirata per negarle attuazione.
    4.  - Le disposizioni impugnate devono essere pertanto dichiarate
costituzionalmente illegittime, restando assorbito ogni altro profilo
di censura.