ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice
di  procedura penale promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 2004
dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nel procedimento penale a carico
di Gravagna Francesco, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 2004
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 33, 1ª
serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che,  con ordinanza del 30 gennaio 2004, il giudice per
le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di Catania, nell'ambito di
un'udienza  preliminare  a  carico  di un soggetto imputato di alcune
estorsioni,  e  nei  confronti  del  quale, sempre in sede di udienza
preliminare,  aveva rigettato la richiesta di applicazione della pena
concordata  tra  le  parti,  ha  sollevato  questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 34   del   codice   di   procedura  penale
(Incompatibilita'  determinata  da atti compiuti nel procedimento) in
riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione;
        che,  secondo  il  remittente,  detta questione non si poneva
prima  della  legge  8 aprile 1993, n. 105 (Modifica all'art. 425 del
codice  di  procedura  penale,  in materia di sentenza di non luogo a
procedere)  -  che  ha eliminato l'aggettivo «evidente» nell'art. 425
cod.  proc.  pen.  -  e  soprattutto prima della introduzione, con la
legge  16 dicembre  1999,  n. 479  (Modifiche  alle  disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche  al  codice  di  procedura  penale.  Modifiche al codice di
procedura  penale  e  all'ordinamento  giudiziario.  Disposizioni  in
materia  di  contenzioso  civile pendente, di indennita' spettanti al
giudice  di pace e di esercizio della professione forense), del nuovo
sistema   che  ha  inciso  profondamente  sulla  natura  dell'udienza
preliminare;
        che,   prima   di  tali  riforme,  l'udienza  preliminare  si
configurava  come  una  «verifica che opera su un piano squisitamente
processuale,  essendo  il  giudice  chiamato a decidere non sul pieno
merito  della  res  iudicanda,  ma  sull'ammissibilita'  o meno della
domanda di giudizio rivolta dal pubblico ministero»;
        che, a seguito delle citate riforme, la situazione si sarebbe
invece  «letteralmente  rovesciata»,  dal momento che l'apprezzamento
del giudice del merito, ormai privo di quei caratteri di sommarieta',
che   prima   delle   riforme   erano   tipici   di  una  delibazione
tendenzialmente  circoscritta  allo  stato  degli atti, sarebbe ormai
pieno;
        che,  d'altro  canto,  sul  versante dell'art. 444 cod. proc.
pen.,  sin  dal  1992,  la  Corte  costituzionale  avrebbe  affermato
l'incompatibilita'   del,   che   abbia   respinto  la  richiesta  di
applicazione  di  pena  concordata  ex  art. 444  cod.  proc. pen., a
partecipare all'udienza dibattimentale, o al giudizio abbreviato;
        che,  secondo il rimettente, fino ad oggi sarebbe prevista la
causa  d'incompatibilita'  nell'ipotesi in cui, dopo il rigetto della
richiesta  ex  art. 444  cod.  proc. pen., si proceda con il giudizio
abbreviato,  sulla  base  del  testuale  disposto dell'art. 34, primo
comma,   cod.   proc.   pen.,   mentre   qualche  dubbio  emergerebbe
nell'ipotesi  in  cui  si  proceda  a  giudizio  ordinario, in quanto
sarebbe necessario verificare se la pienezza del giudizio conseguente
all'udienza   preliminare   in  assenza  di  riti  alternativi,  come
affermato dalla Corte costituzionale nelle piu' recenti pronunce, sia
ormai assimilabile a quella propria del giudizio abbreviato;
        che, pertanto, secondo il giudice a quo, la questione sarebbe
meritevole  di  ricevere  il  vaglio  della  Corte  costituzionale in
quanto,  sulla base dell'attuale natura dell'udienza preliminare alla
luce  delle riforme e dell'evoluzione giurisprudenziale, «sembrerebbe
che  il giudizio conseguente sia dotato di pienezza, non diversamente
dal  dibattimento  o  dal giudizio abbreviato e conseguentemente che,
accanto  alle  sopra indicate ipotesi di incompatibilita' conseguenti
al  rigetto  dell'applicazione della pena, sia da annoverare anche il
giudizio  scaturente  dall'udienza  preliminare  in  generale  e  non
soltanto a seguito di giudizio abbreviato».
    Considerato  che  il  giudice  per  le  indagini  preliminari del
Tribunale di Catania dubita, in riferimento agli artt. 25 e 101 della
Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34  del
codice   di   procedura  penale,  nella  parte  in  cui  non  prevede
l'incompatibilita'  a partecipare all'udienza preliminare del giudice
che   abbia   rigettato  la  richiesta  di  applicazione  della  pena
concordata tra le parti nel corso dell'udienza preliminare;
        che  la  questione e' manifestamente inammissibile per omessa
motivazione  in  ordine  ai  parametri di cui si deduce la violazione
(cfr. ordinanze nn. 23, 126, 149 e 197 del 2005).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.