IL GIUDICE DI PACE

    A  scioglimento  della riserva espressa nell'udienza in Camera di
consiglio  nel  procedimento  R.G.  n. 19/05  per  la  convalida  del
provvedimento   del  Questore  di  Ferrara  di  accompagnamento  alla
frontiera   del  cittadino  ucraino  sig.  Shcherbatyuk  Vasyl  sulla
eccezione   di   incostituzionalita',  avanzata  dal  suo  difensore,
dell'art.  1,  comma  8,  lettera  a)  della  legge  n. 222/2002  per
violazione   dell'art. 3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
discrimina lo straniero immigrato destinatario di un provvedimento di
espulsione con accompagnamento alla frontiera mediante forza pubblica
dall'immigrato  destinatario  di  un  provvedimento di espulsione per
motivi  diversi  dal  mancato  rinnovo  di permesso di soggiorno, non
concedendo al primo la possibilita' di aver revocato il provvedimento
in   presenza  di  circostanze  obiettive  riguardanti  l'inserimento
sociale.

                           P r e m e s s o

    Nell'anno 2003 diverse situazioni individuali, tra cui rientra il
caso   del  sig.  Shcherbatyuk  Vasyl,  hanno  legittimato  stranieri
clandestini  a poter richiedere ed ottenere la sanatoria con rilascio
del  permesso  di  soggiorno  ai  sensi del decreto-legge 9 settembre
2002, n. 195, convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222.
    In  pratica  e' stata concessa l'opportunita' ai datori di lavoro
che   avessero   occupato  alle  proprie  dipendenze,  nei  tre  mesi
antecedenti   la   data   di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge
n. 195/2002  lavoratori  extracomunitari  in posizione irregolare, di
sanare la propria posizione sotto l'aspetto penale ed amministrativo,
con   l'impegno   di   stipulare  un  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato o comunque non inferiore ad un anno ex art. 1, comma 3,
lettera a), legge n. 222/2002.
    Contestualmente  veniva  data la possibilita' anche al lavoratore
extra  comunitario di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di
lavoro   subordinato,  regolarizzando  definitivamente  la  posizione
amministrativa in Italia.
      Sulla  scorta di tali provvedimenti numerosi stranieri sanavano
la  loro  posizione  ottenendo importanti contratti di lavoro a tempo
indeterminato, stabilizzando la loro posizione lavorativa e familiare
nel nostro Paese.
    Tali  provvedimenti  venivano  adottati  senza  che  le  questure
effettuassero   i  rilievi  fotadattiloscopici  nei  confronti  degli
stranieri interessati.
      Tutti  i  permessi,  rilasciati  con  sanatoria  ai sensi della
richiamata  legge, nel corso del 2004 dovevano essere rinnovati dalle
questure.
    In  tale  occasione,  pero' doveva essere applicato il meccanismo
previsto  dall'art. 5,  comma  2-bis  della  legge  n. 286/1998  come
modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede che «lo straniero che
richiede   il   permesso   di   soggiorno  e'  sottoposto  a  rilievi
fotodattiloscopici».
    A  seguito di tali esami emergevano a carico di numerosi soggetti
gia' «sanati» vecchie espulsioni di diverse tipologie.
    Alcune    espulsioni,    infatti   erano   state   eseguite   con
accompagnamento  alla  frontiera, prassi eccezionale sotto la vigenza
della  legge  n. 286/1998,  altre,  che  prevedevano  la consegna del
provvedimento  allo  straniero  con  termine  di  quindici  giorni al
soggetto per uscire dal territorio nazionale, non eseguite.
    Con   la   conseguenza,  in  quest'ultimo  caso,  che  moltissimi
stranieri   hanno   continuato   a   trattenersi   nel  nostro  Paese
illegittimamente.
    A  favore  di questi, tuttavia, l'art. 1, comma 8, lett. a) della
legge  n. 222/2002,  che  oggi viene sottoposto al vaglio della Corte
costituzionale,  dopo  aver prescritto che la sanatoria non si poteva
applicare  «nei  confronti  (degli stranieri) verso i quali sia stato
emesso  un provvedimento di espulsione per motivi diversi del mancato
rinnovo del permesso di soggiorno» aggiunge «salvo, che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze
obiettive riguardanti l'inserimento sociale».
    Quest'ultima   salvaguardia  si  e'  tradotta,  di  fatto,  nella
possibilita',  da  parte  delle Questure competenti (su direttiva del
Ministero  dell'interno), di invalidare le espulsioni non eseguite di
far  ottenere  ai  destinatari di tali provvedimenti, clandestini, il
rinnovo del permesso di soggiorno con la «sanatoria».
    Al   contrario  chi,  ex  art. 1,  comma  8,  lettera  a),  legge
n. 222/2002  risulta  «destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante  accompagnamento  la frontiera mediante forza pubblica» -- e
questo  e'  il caso che ha dato origine al provvedimento del Questore
di Ferrara, sottoposto a convalida - si vede e si vedra' annullare il
proprio permesso di soggiorno e verra' riaccompagnato alla frontiera.
    Su   questo   punto  il  giudicante  ritiene  che  la  norma  sia
irragionevole  e contemporaneamente violi il principio di eguaglianza
presentando   una  disparita'  di  trattamento  nei  confronti  degli
stranieri espulsi con accompagnamento alla frontiera.
    E cio' per diversi motivi:
        l'espulsione  eseguita  con accompagnamento alla frontiera e'
un provvedimento amministrativo, limitativo della liberta' personale,
assolutamente  equivalente  al provvedimento di espulsione notificato
allo  straniero  al  quale viene intimato di lasciare il nostro Paese
entro il termine di quindici giorni;
        chi  e'  rientrato  in  Italia  dopo  l'accompagnamento  alla
frontiera,  ha  commesso  una violazione di legge allo stesso modo di
chi, espulso, si e' trattenuto clandestinarnente in Italia;
        tutti   i   clandestini   «sanati»   a  seguito  della  legge
n. 222/2002 svolgevano documentata attivita' lavorativa con contratti
di  lavoro  a tempo indeterminato ed avevano raggiunto un sostanziale
radicamento socio-lavorativo nel nostro Paese.
    E  cio' senza contare che l'allontanamento forzoso ricadrebbe non
solo   sullo   stesso  cittadino  straniero  che  sarebbe  costretto,
rientrando  nel  paese  d'origine,  ad  una  vita  di emarginazione e
poverta',  con  tutte  le  conseguenze  del  caso,  ma anche sui suoi
familiari  legittimamente  residenti  nel  nostro  paese che, oltre a
vedere  disgregato  il proprio nucleo, vedrebbero perdute le fonti di
guadagno  e  di modesto benessere acquisiti, facendo ricadere, tutti,
in  una  situazione di emarginazione da cui avevano tentato di uscire
lasciando il proprio Paese.
    Cio'  stante,  sulla base delle considerazioni sopra evidenziate,
ritiene   che  non  sia  manifestamente  infondata  la  questione  di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 8, lett. a) della
legge  n. 222/2002  nella  parte  in  cui  non  estende la revoca del
provvedimento  di  espulsione agli stranieri con espulsione eseguita,
che  sono,  allo stato, inseriti ottimamente nel contesto sociale con
discreti   impieghi  lavorativi,  per  violazione  dell'art. 3  della
Costituzione,  ai  cui  principi  di  uguaglianza e di ragionevolezza
debbono  ispirarsi  le  scelte  normative,  che,  invece,  cosi' come
espresse,  pongono  in  essere  una  ingiustificata  ed irragionevole
disparita' di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche.