IL TRIBUNALE Nella causa civile iscritta al n. 1118/04 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 2 marzo 2004 cron. n. 3592 U.N.E.P. di Udine, da Luigi Osso, con il difensore e dom. avvocato R. Sartor, per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore; Contro comune di Pavia di Udine, in persona del sindaco pro tempore, con il difensore e dom. avvocato S. Placidi, per procura speciale a margine della comparsa di risposta, convenuto. Rilevato che l'attore chiede la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni connessi alla perdita del diritto di proprieta' su alcuni terreni occupati in forza di provvedimento che dichiarava di pubblica utilita' un'opera poi effettivamente realizzata (con irreversibile trasformazione dei beni durante l'efficacia del provvedimento di occupazione provvisoria), ma senza che fosse mai intervenuto il decreto di esproprio; Ritenuto che, nella fattispecie (c.d. occupazione acquisitiva), si prospetta un'ipotesi di mero comportamento illecito della pubblica amministrazione, senza che venga in rilievo alcun profilo di illegittimita' e di impugnazione di specifici atti amministrativi (v. Cass., s.u., 22 novembre 2004, n. 21944); Ritenuto che, in tale ipotesi, gli artt. 102 e 103 della Costituzione vietano al legislatore ordinario di attribuire alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi anche «controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita - nemmeno mediatamente, e cioe' valendosi della facolta' di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere» (Corte cost. 6 luglio 2004, n. 2004); Ritenuto che, nel caso di specie, dovrebbe trovare tuttavia applicazione l'art. 53, comma 1, del d.lgs. dell'8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita), secondo il quale «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico». Ritenuto che tale disposizione, nella parte in cui fa riferimento anche alle controversie aventi ad oggetto «i comportamenti» delle amministrazioni pubbliche riproduce la norma che - nel piu' ampio ambito della «materia urbanistica ed edilizia - era contenuta nel novellato art. 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e che e' gia' stata dichiarata illegittima con la citata sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale; Ritenuto che l'identita' di contenuto tra le due disposizioni - una delle quali gia' dichiarata incostituzionale - sostanzia abbondantemente il requisito della non manifesta infondatezza della questione anche con riferimento all'art. 53, comma 1, del d.lgs. dell'8 giugno 2001, n. 325, al punto che alcune autorita' giudiziarie hanno addirittura concluso nel senso della gia' intervenuta implicita cancellazione anche di tale norma, per effetto della stessa sentenza n. 204 del 2004 (Tribunale amministrativo regionale Sicilia, Palermo, sez. I, 29 novembre 2004, in www.lexitalia.it e Tribunale amministrativo regionale Reggio di Calabria, 9 agosto 2004, in www.altalex.com); Ritenuto, tuttavia, di non potere aderire a tale ultima opinione, essendo riservata alla sola Corte costituzionale ogni statuizione in ordine all'incostituzionalita' di atti aventi forza di legge, anche quando l'illegittimita' derivi come conseguenza delle proprie decisioni (v. art. 27, seconda parte, legge 11 marzo 1953, n. 87), sicche' i precedenti della Corte possono certo essere utilizzati per motivare la sussistenza della non manifesta fondatezza, ma non possono esimere il giudice dal vincolo di subordinazione alla legge non ancora dichiarata illegittima; Ritenuto che l'individuazione della giurisdizione competente e' pregiudiziale a qualsiasi pronuncia sul merito della domanda proposta dall'attore, sicche' la questione di incostituzionalita' dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, oltre che non manifestamente infondata, e' anche rilevante nel presente processo, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla fondatezza o meno della domanda medesima;