ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 7, legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica), promossi con n. 3 ordinanze del 3 febbraio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, rispettivamente iscritte ai nn. 518, 519 e 666 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di costituzione di Raffaele Caserta; Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2005 e nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il giudice relatore Annibale Marini; Udito l'avv. Vincenzo Cocozza per Raffaele Caserta. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con tre ordinanze di contenuto analogo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica), nella parte in cui - prevedendo che e' legittimamente conseguita l'idoneita' alla nomina a professore associato da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi di idoneita' per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dal giudice amministrativo, li abbiano superati - limita la sanatoria ai suddetti tecnici laureati, «senza considerare la diversa categoria dei medici interni universitari con compiti assistenziali (M.I.U.C.A.)»; che, in punto di rilevanza, il rimettente espone che i ricorrenti, nella loro qualita' di M.I.U.C.A., avevano a suo tempo fatto istanza di partecipazione al giudizio di idoneita' a professore associato, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1986, che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50, comma primo, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplava, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita', gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie nominati in base a pubblico concorso e che avessero svolto per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attivita' didattica e scientifica, ed a seguito del conseguente annullamento del bando di concorso applicativo della normativa dichiarata illegittima; che gli stessi ricorrenti avevano poi impugnato dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti di rigetto delle suddette istanze, ottenendo ordinanze di sospensiva in forza delle quali avevano partecipato ai giudizi di idoneita', superandoli; che le suddette impugnative erano state tuttavia successivamente rigettate, nel merito, con sentenze passate in giudicato, «per ragioni relative alla tempestivita' della domanda di partecipazione al giudizio»; che nei giudizi a quibus i ricorrenti impugnano ora i provvedimenti rettoriali di rigetto delle domande di inquadramento da essi presentate ai sensi della precitata legge n. 370 del 1999, invocando l'applicazione della norma di sanatoria di cui all'art. 8, comma 7; che tuttavia - ad avviso del rimettente - tale norma, in quanto espressamente riferita alla sola categoria dei tecnici laureati, sarebbe insuscettibile di interpretazione estensiva per il suo evidente carattere di eccezionalita', cosicche' i ricorsi dovrebbero essere rigettati; che peraltro la norma stessa, proprio in quanto trascura di includere tra i destinatari del beneficio i medici interni universitari assunti con concorso e svolgenti attivita' didattica e scientifica, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, per la irragionevole disparita' di trattamento che essa determina tra categorie gia' equiparate dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 89 del 1986) e per il conseguente pregiudizio che ne deriva al buon andamento della pubblica amministrazione, privata della possibilita' di avvalersi, nel ruolo dei professori associati, di personale fornito della medesima professionalita' dei tecnici laureati; che, nel procedimento iscritto al n. 666 del r. o. del 2004, si e' costituito in giudizio Raffaele Caserta, ricorrente nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale. Considerato, preliminarmente, che i tre giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi; che il rimettente, pur dando atto che le impugnative proposte dai ricorrenti avverso i provvedimenti con i quali erano state respinte le loro istanze di partecipazione ai giudizi di idoneita' sono state rigettate nel merito, con sentenze passate in giudicato, in ragione della tardivita' delle istanze stesse, omette qualsiasi motivazione a sostegno dell'implicito assunto - decisivo ai fini della valutazione di rilevanza - secondo il quale l'efficacia della norma di sanatoria non incontrerebbe il limite, pur desumibile in astratto dai principi generali, rappresentato dall'esistenza del giudicato sulla legittimita' dei suddetti provvedimenti di diniego; giudicato che, oltre ad aver comportato la conseguente caducazione, ad ogni effetto, delle sospensive concesse, si e' formato su un motivo - quale il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze - del tutto estraneo alla ratio della norma di sanatoria; che la questione stessa va percio' dichiarata manifestamente inammissibile.