ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8, comma 7,
legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita'
e  di ricerca scientifica e tecnologica), promossi con n. 3 ordinanze
del  3 febbraio  2004  dal  Tribunale  amministrativo regionale della
Campania, rispettivamente iscritte ai nn. 518, 519 e 666 del registro
ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 23 e 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visto l'atto di costituzione di Raffaele Caserta;
    Udito  nell'udienza  pubblica dell'11 ottobre 2005 e nella Camera
di consiglio del 12 ottobre 2005 il giudice relatore Annibale Marini;
    Udito l'avv. Vincenzo Cocozza per Raffaele Caserta.
    Ritenuto   che   il   Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania,  con  tre  ordinanze di contenuto analogo, ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  97  della  Costituzione,  questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 8,   comma 7,  della  legge
19 ottobre  1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di
ricerca  scientifica  e tecnologica), nella parte in cui - prevedendo
che e' legittimamente conseguita l'idoneita' alla nomina a professore
associato  da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10,
penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in
servizio  al  1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi
giudizi   di  idoneita'  per  effetto  di  ordinanze  di  sospensione
dell'efficacia  di  atti  preclusivi  alla partecipazione, emesse dal
giudice  amministrativo, li abbiano superati - limita la sanatoria ai
suddetti  tecnici  laureati,  «senza considerare la diversa categoria
dei   medici   interni   universitari   con   compiti   assistenziali
(M.I.U.C.A.)»;
        che,  in  punto  di  rilevanza,  il  rimettente  espone che i
ricorrenti,  nella  loro  qualita' di M.I.U.C.A., avevano a suo tempo
fatto istanza di partecipazione al giudizio di idoneita' a professore
associato,  in  conseguenza della sentenza della Corte costituzionale
n. 89  del 1986, che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 50, comma primo, numero 3, del decreto del Presidente della
Repubblica   11 luglio   1980,   n. 382,   nella  parte  in  cui  non
contemplava,  tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita',
gli   aiuti  e  gli  assistenti  dei  policlinici  e  delle  cliniche
universitarie  nominati  in  base  a pubblico concorso e che avessero
svolto  per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attivita'
didattica  e  scientifica,  ed a seguito del conseguente annullamento
del   bando   di  concorso  applicativo  della  normativa  dichiarata
illegittima;
        che  gli  stessi  ricorrenti avevano poi impugnato dinanzi al
giudice  amministrativo  i  provvedimenti  di  rigetto delle suddette
istanze,  ottenendo  ordinanze  di  sospensiva  in  forza delle quali
avevano partecipato ai giudizi di idoneita', superandoli;
        che    le   suddette   impugnative   erano   state   tuttavia
successivamente  rigettate,  nel  merito,  con  sentenze  passate  in
giudicato,  «per ragioni relative alla tempestivita' della domanda di
partecipazione al giudizio»;
        che  nei  giudizi  a  quibus  i  ricorrenti  impugnano  ora i
provvedimenti rettoriali di rigetto delle domande di inquadramento da
essi  presentate  ai  sensi  della  precitata  legge n. 370 del 1999,
invocando  l'applicazione della norma di sanatoria di cui all'art. 8,
comma 7;
        che  tuttavia  -  ad  avviso  del rimettente - tale norma, in
quanto   espressamente  riferita  alla  sola  categoria  dei  tecnici
laureati,  sarebbe insuscettibile di interpretazione estensiva per il
suo   evidente  carattere  di  eccezionalita',  cosicche'  i  ricorsi
dovrebbero essere rigettati;
        che  peraltro  la norma stessa, proprio in quanto trascura di
includere   tra   i   destinatari  del  beneficio  i  medici  interni
universitari  assunti  con concorso e svolgenti attivita' didattica e
scientifica,  sarebbe  in  contrasto  con  gli  artt. 3  e  97  della
Costituzione, per la irragionevole disparita' di trattamento che essa
determina  tra  categorie  gia' equiparate dalla Corte costituzionale
(cfr.  sentenza  n. 89 del 1986) e per il conseguente pregiudizio che
ne  deriva  al buon andamento della pubblica amministrazione, privata
della  possibilita' di avvalersi, nel ruolo dei professori associati,
di  personale  fornito  della  medesima  professionalita' dei tecnici
laureati;
        che,  nel procedimento iscritto al n. 666 del r. o. del 2004,
si  e'  costituito  in  giudizio  Raffaele  Caserta,  ricorrente  nel
giudizio  a  quo,  concludendo  per l'accoglimento della questione di
legittimita' costituzionale.
    Considerato,  preliminarmente,  che  i  tre  giudizi,  avendo  ad
oggetto   la   medesima   questione,   vanno   riuniti   per   essere
congiuntamente decisi;
        che il rimettente, pur dando atto che le impugnative proposte
dai  ricorrenti  avverso  i  provvedimenti  con  i  quali erano state
respinte  le  loro  istanze di partecipazione ai giudizi di idoneita'
sono  state  rigettate nel merito, con sentenze passate in giudicato,
in  ragione  della  tardivita' delle istanze stesse, omette qualsiasi
motivazione  a  sostegno  dell'implicito  assunto  - decisivo ai fini
della  valutazione  di rilevanza - secondo il quale l'efficacia della
norma  di  sanatoria  non  incontrerebbe il limite, pur desumibile in
astratto  dai  principi  generali,  rappresentato  dall'esistenza del
giudicato  sulla  legittimita' dei suddetti provvedimenti di diniego;
giudicato  che,  oltre ad aver comportato la conseguente caducazione,
ad  ogni  effetto,  delle  sospensive  concesse,  si e' formato su un
motivo  -  quale  il  mancato  rispetto  dei  termini previsti per la
presentazione  delle  istanze  -  del tutto estraneo alla ratio della
norma di sanatoria;
        che  la questione stessa va percio' dichiarata manifestamente
inammissibile.