ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 15-quater,
15-quinquies  e  15-sexies  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria, a norma
dell'art.  1  della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1 del
decreto  legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di
opzione  per  il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari),
promosso  con ordinanza del 16 giugno 2004 dal Tribunale di Bari, nel
procedimento  civile  vertente tra Agea Leopoldo e la A.U.S.L. Bari 3
iscritta  al  n. 26  del  registro  ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 7,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 ottobre 2005 il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Bari ha sollevato - in riferimento
agli  artt. 3, 35 e 97 della Costituzione - questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 15-quater,  15-quinquies e 15-sexies del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,  n. 502  (Riordino  della
disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre  1992,  n. 421),  e  dell'art. 1  del  decreto legislativo
2 marzo  2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo
19  giugno 1999,  n. 229,  concernenti  il  termine di opzione per il
rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari);
        che secondo il giudice rimettente «non risulta manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale» avente ad
oggetto le norme suddette, cosi' come «specificata in atti di causa»;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,    rilevando   che   l'ordinanza   di   rimessione   «contiene
esclusivamente  l'indicazione  delle  norme censurate e dei parametri
costituzionali   violati,   omettendo   qualsiasi  descrizione  della
fattispecie  concreta  alla  quale  inerisce  la  norma  impugnata  e
qualsiasi   motivazione  su  profili  della  rilevanza  e  della  non
manifesta    infondatezza    della    questione    di    legittimita'
costituzionale,  limitandosi  ad allegare il ricorso giudiziale della
parte»;
        che   non  essendo  «sanabili»  gli  evidenziati  difetti  di
motivazione  in  virtu'  del  mero rinvio per relationem agli atti di
causa,   la   difesa   erariale   -  richiamato  il  principio  della
«autosufficienza»   della   ordinanza  di  rimessione -  ha  concluso
affinche' la questione sollevata dal Tribunale di Bari sia dichiarata
inammissibile.
    Considerato   che   il  tribunale  di  Bari  ha  sollevato  -  in
riferimento  agli  artt. 3, 35 e 97 della Costituzione - questione di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 15-quater,  15-quinquies e
15-sexies  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1 del decreto legislativo
2 marzo  2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo
19  giugno 1999,  n. 229,  concernenti  il  termine di opzione per il
rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari);
        che merita, peraltro, accoglimento la pregiudiziale eccezione
di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura generale dello Stato;
        che,   infatti,   quando  «la  questione  sollevata»  -  come
avvenuto,  appunto,  nel  caso  in esame - «difetta della descrizione
della  fattispecie oggetto del giudizio a quo ed e' del tutto carente
di  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza  e  alla  non  manifesta
infondatezza»,  non  puo'  «valere  a colmare tali lacune il semplice
rinvio  alle  richieste  della  difesa»,  giacche'  «il  giudice deve
rendere  esplicite  le  ragioni  che  lo  portano  a  dubitare  della
costituzionalita'  della  norma  con una motivazione autosufficiente»
(cosi', tra le ultime, l'ordinanza n. 312 del 2005);
        che  alla  stregua di tali principi deve, quindi, dichiararsi
la   manifesta   inammissibilita'   della   presente   questione   di
legittimita' costituzionale.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.