ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), promosso con ordinanza del 16 giugno 2004 dal Tribunale di Bari, nel procedimento civile vertente tra Agea Leopoldo e la A.U.S.L. Bari 3 iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta; Ritenuto che il Tribunale di Bari ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari); che secondo il giudice rimettente «non risulta manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale» avente ad oggetto le norme suddette, cosi' come «specificata in atti di causa»; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che l'ordinanza di rimessione «contiene esclusivamente l'indicazione delle norme censurate e dei parametri costituzionali violati, omettendo qualsiasi descrizione della fattispecie concreta alla quale inerisce la norma impugnata e qualsiasi motivazione su profili della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, limitandosi ad allegare il ricorso giudiziale della parte»; che non essendo «sanabili» gli evidenziati difetti di motivazione in virtu' del mero rinvio per relationem agli atti di causa, la difesa erariale - richiamato il principio della «autosufficienza» della ordinanza di rimessione - ha concluso affinche' la questione sollevata dal Tribunale di Bari sia dichiarata inammissibile. Considerato che il tribunale di Bari ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari); che merita, peraltro, accoglimento la pregiudiziale eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura generale dello Stato; che, infatti, quando «la questione sollevata» - come avvenuto, appunto, nel caso in esame - «difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed e' del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza», non puo' «valere a colmare tali lacune il semplice rinvio alle richieste della difesa», giacche' «il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalita' della norma con una motivazione autosufficiente» (cosi', tra le ultime, l'ordinanza n. 312 del 2005); che alla stregua di tali principi deve, quindi, dichiararsi la manifesta inammissibilita' della presente questione di legittimita' costituzionale. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.