IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso n. 225 del registro generale dell'anno 2004, presentato da Cons. prov Dr. Klotz Eva, nonche' i coniugi P, W. e A. P. R, in qualita' di genitori della loro figlia minorenne R. P., i coniugi O. F, e U. R., in qualita' di genitori del loro figlio minorenne C., i coniugi O. F. e H. S. in qualita' di genitori della loro figlia minorenne J., i coniugi S. CI., e I. B. in qualita' di genitori del loro figlio minorenne P. R. C., nonche' M. K. in qualita' di genitori della loro figlia minorenne M., rappresentati e difesi tutti dall'avv. Karl Schwienbacher con domicilio eletto nello studio del medesimo in Bolzano, via Grappoli 50/38, come da mandato in calce al ricorso, ricorrente; Contro la giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della Giunta provinciale pro tempore, dott. Luis Durnwalder, che sta in giudizio in forza della delibera di Giunta provinciale n. 3481 dd. 25 settembre 2000, rappresentato e difeso dagli avvocati Renate von Guggenberg, Laura Fadanelli e Stephan Beikircher domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi 3, come da mandato a margine della comparsa di costituzione, resistente, per l'annullamento: I) della delibera di Giunta provinciale n. 3000 dd. 30 agosto 2004, con la quale veniva a) approvato il «Programma d'insegnamento di Italiano - lingua seconda per la prima classe della scuola elementare di lingua tedesca di cui all'allegato a), che costituisce parte integrante della presente deliberazione»; b) integrato l'art. 2, comma 2 lettera b), del decreto del presidente della Giunta provinciale dd. 5 settembre 2000 n. 4/16.1 come segue: "lingua seconda - 34 ore nella prima classe obbligatorie per tutti" c) sostituito l'art. 5, comma 1 del decreto del presidente della Giunta provinciale dd. 5 settembre 2000 n. 4/1.1 come segue: "l'orario obbligatorio annuale complessivo delle attivita' didattiche ha la durata minima di 884 (=26x34) ore nelle prime classi delle scuole elementari in lingua tedesca", e con la quale il presidente della Giunta provinciale veniva autorizzato all'emanazione del relativo decreto; II) del decreto del presidente della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano n. 572/16.1/16.2 del 31 agosto 2004 ad oggetto:«Programma e monte ore annuale di insegnamento di Italiano - lingua seconda per la prima classe della scuola elementare di lingua tedesca». III) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso anche se non espressamente citato. Visto il ricorso notificato il 16 settembre 2004 e depositato con i relativi allegati il 16 settembre 2004; Vista la comparsa di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano del 1° ottobre 2004; Viste le memorie delle parti; Vista la propria ordinanza n. 185/2004 del 5 ottobre 2004, con la quale e' stata respinta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato; Vista la decisione del Consiglio di Stato, VI sezione, n. 5568 del 19 novembre 2004, con la quale e' stato respinto l'appello proposto dai ricorrenti avverso la citata ordinanza n. 185/2004; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 20 aprile 2005, il Consigliere Anton Widmair; Uditi l'avv. K. Schwienbacher per i ricorrenti e l'avv. S. Beikircher per la Provincia autonoma di Bolzano; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato il 16 settembre 2004 i ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi: 1) Illegittimita' per violazione dell'art. 19 dello Statuto di Autonomia (DPR 31 agosto 1972, n. 670) e dell'art. 6, comma 2 del DPR 10 febbraio 1983, n. 89 concernente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano. L'art. 19 dello statuto citato dispone l'obbligo in Provincia di Bolzano dell'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari e secondarie, con inizio dalla seconda o dalla terza classe elementare, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato. Ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione nelle scuole elementari e secondarie in lingua tedesca e' obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana. L'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell'art. 19 dello Statuto; 2) Violazione dell'art. 103 dello statuto - difetto di potere ed incompetenza assoluta della Giunta provinciale, da cui risulta la nullita' della delibera n. 3000/2004 della Giunta provinciale come pure del decreto del presidente della Giunta provinciale n. 572/16.1/16.2 del 31 agosto 2004. A norma dell'art. 103 dello statuto ogni modifica e' soggetta al procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. Per i suesposti motivi si chiede l'annullamento ovvero la dichiarazione di nullita' dei provvedimenti impugnati, con i quali veniva introdotto a partire dall'anno scolastico 2004/2005 l'insegnamento obbligatorio dall'italiano in misura di 34 ore annuali in tutte le prime classi delle scuole elementari in lingua tedesca e ne veniva stabilito il programma didattico. La Provincia autonoma di Bolzano si e' regolarmente costituita in giudizio chiedendo, con memoria scritta, la reiezione del ricorso in quanto infondato. In via preliminare viene eccepito difetto di legittimazione attiva in capo alla consigliere provinciale dott. Eva Klotz, con riferimento alla sentenza n. 263/2004 di questo Tribunale, con la quale una tale eccezione era stata in precedenza riconosciuta legittima. La difesa della Provincia autonoma di Bolzano richiama inoltre la disposizione dell'art. 2-bis della legge provinciale 30 dicembre 1988 n. 64 a fondamento della delibera di Giunta provinciale n. 3000 del 30 agosto 2004 qui impugnata nonche' dell'altrettanto impugnato decreto n. 572/16.1.116.2. del 31 agosto 2004 del presidente della Giunta provinciale. Su questa base la difesa dei ricorrenti solleva questione di legittimita' costituzionale su quanto disposto dall'art. 2-bis della legge provinciale n. 64/1988 per violazione dell'art. 16, comma 2, nonche' degli articoli 19 e 103 dello statuto con riferimento a quanto disposto dall'art. 116, comma 1 della Costituzione. La richiesta sospensione cautelare e' stata respinta il 5 ottobre 2004 con ordinanza di questo Tribunale. L'ordinanza e' stata confermata del Consiglio di Stato, sezione VI, il 19 novembre 2004 (delibera n. 5568). All'esito della pubblica udienza di discussione del 20 aprile 2005 la vertenza e' passata in decisione. D i r i t t o Nella premessa della delibera di Giunta provinciale n. 3000 del 30 agosto 2004 qui impugnata viene rilevato che: a) «L'articolo 2-bis della legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64 e successive modifiche, relativa ai «Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano» prevede che con decorrenza all'entrata in vigore della legge provinciale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004) nella prima classe della scuola elementare in lingua tedesca viene introdotto l'insegnamento di Italiano - lingua seconda nella misura di un'ora settimanale. Inoltre nel piano dell'offerta formativa puo' essere prevista, per singole classi o per tutte le classi una seconda ora settimanale di insegnamento di Italiano - lingua seconda. Per le classi, per le quali viene prevista tale seconda ora, la frequenza e' obbligatoria per tutte le alunne e tutti gli alunni delle classi interessate. b) Ai sensi del comma 2 del sopramenzionato articolo 2-bis della legge provinciale n. 64/1988 il programma di insegnamento e l'orario obbligatorio annuale complessivo delle attivita' didattiche vanno stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa delibera della Giunta provinciale. c) Il Consiglio scolastico provinciale il 25 agosto 2004 ha espresso il suo parere favorevole in merito alla bozza del programma di insegnamento di Italiano - lingua seconda e alla modifica dell'orario di insegnamento. d) Anche il Ministero dell'istruzione, Universita' e Ricerca e' stato sentito con nota del 27 luglio 2004 in ordine al programma e all'orario di insegnamento per Italiano - lingua seconda nelle prime classi delle scuole elementari in lingua tedesca. e) Ai sensi del sopramenzionato articolo 2-bis, comma 2 della legge provinciale n. 64/1988 e' pertanto necessario approvare con la presente deliberazione il programma di insegnamento di Italiano - lingua seconda per la prima classe della scuola elementare in lingua tedesca, integrare il monte ore armuale delle singole discipline della scuola elementare in lingua tedesca, che e' previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 settembre 2000, n. 4/16.1, nonche' adeguare l'orerio obbligatorio annuale complessivo delle attivita' didattiche, il quale e' stabilito dall'articolo 5, comma 1 del menzionato decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 settembre 2000, n. 4/16.1.» Con decreto del presidente della Giunta provinciale 31 agosto 2004 n. 572/16.1./16.2 il programma d'insegnamento di Italiano - seconda lingua per la prima classe della scuola elementare in lingua tedesca di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso decreto, e' stato approvato. Il decreto ha altresi' introdotto l'obbligatorieta' per tutti, ad integrazione del decreto del presidente della Giunta provinciale 5 settembre 2000 n. 4/16.1, dell'insegnamento della «lingua seconda - 34 ore nella prima classe». Nella delibera n. 3000/2004 della Giunta provinciale e nel decreto n. 572/2004 qui impugnati, si rimanda quindi all'art. 2 legge provinciale 30 dicembre 1988 n. 64, recentemente introdotto con legge finanziaria n. 1/2004, con il quale viene appunto introdotto nella prima classe l'insegnamento di Italiano - seconda lingua in misura di un'ora settimanale. Nonostante i provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe abbiano fondamento legislativo, ne viene richiesto l'annullamento per illegittimita' e viene sollevata questione di legittimita' costituzionale avverso l'art. 2-bis della legge provinciale 30 dicembre 1988 n. 64 per violazione dell'art. 16, comma 2, e degli articoli 19 e 103 dello statuto. Questo Tribunale si e' occupato in precedenza di tale fattispecie e con sentenza n. 263 del 13 maggio 2004 ha cosi' deciso: Secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 1 dello statuto e dall'art. 6 delle norme di attuazione, entrambe norme di rango costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 353 del 7 novembre 2001 e n. 520 del 21 novembre 2000), l'insegnamento obbligatorio della seconda lingua nelle scuole elementari inizia nella seconda o terza classe, secondo quanto stabilito con legge provinciale. Non vi e' alcun accenno alla possibilita' di iniziare fin dalla prima classe. Su questa base il ricorso e' stato accolto ed i provvedimenti amministrativi che introducevano l'insegnamento obbligatorio di Italiano - seconda lingua in tutte le prime classi delle scuole elementari sono stati annullati. La reiterazione di questi provvedimenti amministrativi sostanzialmente uguali, viene ora sostenuta sulla base di una legge ordinaria rappresentata dal citato art. 2-bis della legge provinciale 30 dicembre 1988 n. 64 (cosi' introdotto dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004 n. 1, legge finanziaria 2004). Gli odierni ricorrenti lamentano nuovamente l'illegittimita' manifesta dei provvedimenti impugnati per violazione dei citati articoli 19 dello statuto e 6, comma 2 delle norme di attuazione e pongono, come detto, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis. Assumono i ricorrenti che, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, il Consiglio provinciale sia competente, su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, soltanto a far iniziare l'insegnamento della seconda lingua esclusivamente dalla seconda o terza classe. La lettera dell'art. 19 prevede che l'insegnamento obbligatorio della seconda lingua a partire dalla prima classe della scuola elementare tedesca non possa assolutamente essere stabilito con mera legge provinciale. Nonostante i provvedimenti impugnati con ricorso in epigrafe abbiano cosi' ottenuto fondamento giuridico, ne viene in ogni caso richiesto l'annullamento per illegittimita', ponendo la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis della legge provinciale 30 dicembre 2988 n. 64 per violazione dell'art. 16, comma 2 e degli artt. 19 e 103 dello statuto. Vanno innanzitutto citate in entrambe le lingue le norme cui attiene l'interpretazione: 1) decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1992 n. 670 dello statuto; art. 19, comma 1 - omissis - «in den Grundschulen, von der zweiten oder dritten Klasse an, je nachdem, wie es mit Landesgesetz auf bindenden Vorschlag der betreffenden Sprachgruppe festgelegt wird, und in den Sekundarschulen ist der Unterricht der zweiten Sprache Pflicht» - «nelle scuole elementari con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie e' obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che e' impartito da docenti per i quali tale lingua e' quella materna». 2) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 norme di attuazione; art. 6, comma 2 «der Unterricht der zweiten Sprache, der italienischen oder der deutschen, beginnt im Sinne des Art. 19, Absatz 1 des Statutes von der zweiten oder dritten KJasse an, je nachdem, wie es mit Landesgesetz festgelegt wird» - «l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell'art. 19 dello Statuto». 3) legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1: Dopo l'art. 2 della legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64 viene inserito il seguente articolo: «Art. 2-bis. Insegnamento di Italiano - lingua seconda - 1. Con decorrenza dall'entrata in vigore della legge provinciale con la quale viene inserito il presente articolo, nella scuola elementare in lingua tedesca viene introdotto nella prima classe l'insegnamento di Italiano - lingua seconda nella misura di un'ora settimanale. Inoltre nel piano dell'offerta formativa puo' essere prevista, per singole classi o per tutte le classi, una seconda ora settimanale di insegnamento di Italiano - lingua seconda. Per le classi per le quali viene prevista tale seconda ora la frequenza e' obbligatoria per tutti gli alunni e tutte le alunne delle classi interessate. 1. Il programma di insegnamento e l'orario obbligatorio annuale complessivo delle attivita' didattiche vanno stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa delibera della Giunta provinciale». Controversa e' l'interpretazione delle norme dello statuto (strettamente collegate) sopra citate testualmente e delle relative norme di attuazione. Mentre per i ricorrenti la lettera della legge appare chiara («der Unterricht beginnt - l'insegnamento ha inizio»), la controparte ritiene che le norme statutarie citate non vietino affatto la possibilita' di istituire l'obbligo dell'insegnamento della seconda lingua nella scuola elementare a partire dalla prima classe, In questo senso si e' espresso anche il Consiglio di Stato, sezione II, nel proprio parere del 22 luglio 1992. Scopo e compito dell'art. 19, comma 1 rispettivamente dell'art. 6 comma 2 sarebbe quello di garantire l'inizio dell'insegnamento della seconda lingua al piu' tardi nella seconda o terza classe della scuola elementare. Soltanto questa interpretazione sarebbe conforme alla normativa europea. L'Unione europea infatti prevede gia' nella prima infanzia la padronanza di tre lingue. I tentativi della difesa della Provincia autonoma di Bolzano di sostenere l'interpretazione nel senso di «al piu' tardi» non convincono questo Collegio. E' pur vero che nell'interpretazione della norma vada necessariamente ricercata la reale volonta' del legislatore, ma in ogni caso vale la lettera della legge. Va rilevato inoltre, per quanto riguarda l'art. 19, che l'intenzione del legislatore, cioe' quella di consolidare innanzitutto e soprattutto la conoscenza della madrelingua, si manifesta dal contesto. La struttura normativa, ovvero la lettera ed il nesso sistematico del citato art. 19, appaiono chiari ed in suscettibili di diverse opzioni ermeneutiche a questo Collegio: l'insegnamento della seconda lingua inizia nella seconda o terza classe, secondo come stabilito con legge provinciale. E' risaputo che interpretando la legge deve darsi prevalenza alle espressioni letterali, tanto piu' quando appaiono chiare, come nel caso di specie. Non vi e' traccia di altra previsione, neppure per analogia. La disposizione dell'art. 2-bis legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64 non puo' essere giustificata su base statutaria. Se si', soltanto de jure condendo sul piano costituzionale, atteso che ad un'interpretazione conforme allo statuto osta la chiara ed univoca lettera della norma. Questo collegio nutre pertanto dubbi sulla costituzionalita' di questo articolo di legge e ritiene necessario rimettere davanti alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis legge provinciale 31 dicembre 1988 n. 64 e succ. mod. e integr. con riferimento agli artt. 19 e 103 dello statuto (d.P.R. 10 febbraio1983, n. 89). La rilevanza della questione sollevata e' manifesta, in quanto l'incostituzionalita' del citato art. 2-bis comporta la illegittimita' dei provvedimenti impugnati per violazione di legge (motivi n. 1 e 2). Il ricorso in epigrafe va quindi sospeso e gli atti inviati alla Corte Costituzionale. Tutto cio' premesso e