IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  ricorso n. 225 del
registro  generale dell'anno 2004, presentato da Cons. prov Dr. Klotz
Eva, nonche' i coniugi P, W. e A. P. R, in qualita' di genitori della
loro  figlia minorenne R. P., i coniugi O. F, e U. R., in qualita' di
genitori  del  loro  figlio  minorenne C., i coniugi O. F. e H. S. in
qualita'  di  genitori  della  loro figlia minorenne J., i coniugi S.
CI.,  e I. B. in qualita' di genitori del loro figlio minorenne P. R.
C., nonche' M. K. in qualita' di genitori della loro figlia minorenne
M.,  rappresentati  e  difesi  tutti dall'avv. Karl Schwienbacher con
domicilio  eletto  nello studio del medesimo in Bolzano, via Grappoli
50/38, come da mandato in calce al ricorso, ricorrente;
    Contro la giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano,
in persona del presidente della Giunta provinciale pro tempore, dott.
Luis  Durnwalder,  che  sta  in  giudizio  in forza della delibera di
Giunta  provinciale  n. 3481  dd.  25 settembre 2000, rappresentato e
difeso  dagli  avvocati  Renate  von  Guggenberg,  Laura  Fadanelli e
Stephan Beikircher domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in
Bolzano,  via  Crispi  3, come da mandato a margine della comparsa di
costituzione, resistente, per l'annullamento:
        I) della delibera di Giunta provinciale n. 3000 dd. 30 agosto
2004,  con  la quale veniva a) approvato il «Programma d'insegnamento
di  Italiano  -  lingua  seconda  per  la  prima  classe della scuola
elementare  di lingua tedesca di cui all'allegato a), che costituisce
parte   integrante   della   presente  deliberazione»;  b)  integrato
l'art. 2, comma 2 lettera b), del decreto del presidente della Giunta
provinciale  dd.  5  settembre  2000  n. 4/16.1  come  segue: "lingua
seconda  -  34  ore  nella  prima  classe  obbligatorie per tutti" c)
sostituito  l'art. 5, comma 1 del decreto del presidente della Giunta
provinciale  dd.  5  settembre  2000  n. 4/1.1  come segue: "l'orario
obbligatorio  annuale  complessivo  delle  attivita' didattiche ha la
durata  minima  di  884  (=26x34) ore nelle prime classi delle scuole
elementari  in  lingua  tedesca",  e con la quale il presidente della
Giunta  provinciale  veniva  autorizzato  all'emanazione del relativo
decreto;
        II)  del  decreto del presidente della Giunta della Provincia
Autonoma   di   Bolzano   n. 572/16.1/16.2  del  31  agosto  2004  ad
oggetto:«Programma  e monte ore annuale di insegnamento di Italiano -
lingua  seconda per la prima classe della scuola elementare di lingua
tedesca».
        III)  di  ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque
connesso anche se non espressamente citato.
        Visto il ricorso notificato il 16 settembre 2004 e depositato
con i relativi allegati il 16 settembre 2004;
        Vista la comparsa di costituzione della Provincia autonoma di
Bolzano del 1° ottobre 2004;
        Viste le memorie delle parti;
        Vista  la  propria  ordinanza n. 185/2004 del 5 ottobre 2004,
con  la  quale  e' stata respinta la domanda di sospensione cautelare
del provvedimento impugnato;
        Vista  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato,  VI sezione,
n. 5568  del  19  novembre  2004,  con  la  quale  e'  stato respinto
l'appello   proposto  dai  ricorrenti  avverso  la  citata  ordinanza
n. 185/2004;
        Visti gli atti tutti della causa;
        Relatore,  alla  pubblica  udienza  del  20  aprile  2005, il
Consigliere Anton Widmair;
        Uditi  l'avv.  K.  Schwienbacher per i ricorrenti e l'avv. S.
Beikircher per la Provincia autonoma di Bolzano;
        Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con   ricorso  notificato  il  16  settembre  2004  i  ricorrenti
impugnano  i  provvedimenti indicati in epigrafe deducendo i seguenti
motivi:
        1)  Illegittimita'  per violazione dell'art. 19 dello Statuto
di  Autonomia (DPR 31 agosto 1972, n. 670) e dell'art. 6, comma 2 del
DPR  10  febbraio  1983,  n. 89 concernente norme di attuazione dello
statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige in materia di
ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.
        L'art. 19 dello statuto citato dispone l'obbligo in Provincia
di  Bolzano  dell'insegnamento  della  seconda  lingua  nelle  scuole
elementari  e  secondarie,  con  inizio  dalla  seconda o dalla terza
classe   elementare,   secondo   quanto  sara'  stabilito  con  legge
provinciale   su   proposta   vincolante   del   gruppo   linguistico
interessato.
        Ai  sensi  dell'art. 6 delle norme di attuazione nelle scuole
elementari   e   secondarie   in   lingua   tedesca  e'  obbligatorio
l'insegnamento  della  lingua  italiana. L'insegnamento della seconda
lingua  nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza
classe,  secondo  quanto  sara'  stabilito  con legge provinciale, ai
sensi del primo comma dell'art. 19 dello Statuto;
        2) Violazione dell'art. 103 dello statuto - difetto di potere
ed  incompetenza assoluta della Giunta provinciale, da cui risulta la
nullita'  della  delibera  n. 3000/2004 della Giunta provinciale come
pure   del   decreto   del   presidente   della   Giunta  provinciale
n. 572/16.1/16.2  del  31  agosto  2004.  A norma dell'art. 103 dello
statuto  ogni  modifica  e'  soggetta al procedimento stabilito dalla
Costituzione per le leggi costituzionali.
    Per  i  suesposti  motivi  si  chiede  l'annullamento  ovvero  la
dichiarazione  di  nullita'  dei provvedimenti impugnati, con i quali
veniva   introdotto   a   partire   dall'anno   scolastico  2004/2005
l'insegnamento obbligatorio dall'italiano in misura di 34 ore annuali
in  tutte le prime classi delle scuole elementari in lingua tedesca e
ne veniva stabilito il programma didattico.
    La Provincia autonoma di Bolzano si e' regolarmente costituita in
giudizio  chiedendo, con memoria scritta, la reiezione del ricorso in
quanto  infondato.  In  via  preliminare  viene  eccepito  difetto di
legittimazione  attiva in capo alla consigliere provinciale dott. Eva
Klotz, con riferimento alla sentenza n. 263/2004 di questo Tribunale,
con  la quale una tale eccezione era stata in precedenza riconosciuta
legittima.
    La difesa della Provincia autonoma di Bolzano richiama inoltre la
disposizione dell'art. 2-bis della legge provinciale 30 dicembre 1988
n. 64  a  fondamento della delibera di Giunta provinciale n. 3000 del
30  agosto  2004  qui  impugnata  nonche'  dell'altrettanto impugnato
decreto  n. 572/16.1.116.2.  del  31 agosto 2004 del presidente della
Giunta provinciale.
    Su  questa  base  la  difesa  dei ricorrenti solleva questione di
legittimita'  costituzionale su quanto disposto dall'art. 2-bis della
legge  provinciale  n. 64/1988  per violazione dell'art. 16, comma 2,
nonche'  degli  articoli  19  e  103  dello statuto con riferimento a
quanto   disposto  dall'art. 116,  comma  1  della  Costituzione.  La
richiesta  sospensione  cautelare e' stata respinta il 5 ottobre 2004
con ordinanza di questo Tribunale.
    L'ordinanza  e'  stata confermata del Consiglio di Stato, sezione
VI, il 19 novembre 2004 (delibera n. 5568).
    All'esito  della  pubblica  udienza  di discussione del 20 aprile
2005 la vertenza e' passata in decisione.

                            D i r i t t o

    Nella  premessa  della delibera di Giunta provinciale n. 3000 del
30 agosto 2004 qui impugnata viene rilevato che:
        a)  «L'articolo  2-bis  della  legge  provinciale 30 dicembre
1988,  n. 64 e successive modifiche, relativa ai «Programmi didattici
per  la  scuola  primaria della provincia di Bolzano» prevede che con
decorrenza  all'entrata  in  vigore della legge provinciale n. 1/2004
(legge  finanziaria  2004) nella prima classe della scuola elementare
in  lingua  tedesca  viene  introdotto  l'insegnamento  di Italiano -
lingua  seconda nella misura di un'ora settimanale. Inoltre nel piano
dell'offerta formativa puo' essere prevista, per singole classi o per
tutte  le  classi  una  seconda  ora  settimanale  di insegnamento di
Italiano - lingua seconda. Per le classi, per le quali viene prevista
tale  seconda ora, la frequenza e' obbligatoria per tutte le alunne e
tutti gli alunni delle classi interessate.
        b)  Ai  sensi  del comma 2 del sopramenzionato articolo 2-bis
della  legge  provinciale  n. 64/1988  il programma di insegnamento e
l'orario  obbligatorio annuale complessivo delle attivita' didattiche
vanno  stabiliti  con  decreto del Presidente della Provincia, previa
delibera della Giunta provinciale.
        c)  Il  Consiglio scolastico provinciale il 25 agosto 2004 ha
espresso  il suo parere favorevole in merito alla bozza del programma
di  insegnamento  di  Italiano  -  lingua  seconda  e  alla  modifica
dell'orario di insegnamento.
        d)  Anche il Ministero dell'istruzione, Universita' e Ricerca
e' stato sentito con nota del 27 luglio 2004 in ordine al programma e
all'orario  di insegnamento per Italiano - lingua seconda nelle prime
classi delle scuole elementari in lingua tedesca.
        e) Ai sensi del sopramenzionato articolo 2-bis, comma 2 della
legge  provinciale n. 64/1988 e' pertanto necessario approvare con la
presente  deliberazione  il  programma  di insegnamento di Italiano -
lingua  seconda per la prima classe della scuola elementare in lingua
tedesca,  integrare  il  monte  ore  armuale delle singole discipline
della   scuola   elementare   in  lingua  tedesca,  che  e'  previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Giunta  provinciale  5  settembre  2000,  n. 4/16.1, nonche' adeguare
l'orerio obbligatorio annuale complessivo delle attivita' didattiche,
il quale e' stabilito dall'articolo 5, comma 1 del menzionato decreto
del Presidente della Giunta provinciale 5 settembre 2000, n. 4/16.1.»
    Con  decreto  del  presidente  della Giunta provinciale 31 agosto
2004  n. 572/16.1./16.2  il  programma  d'insegnamento  di Italiano -
seconda  lingua per la prima classe della scuola elementare in lingua
tedesca di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante dello
stesso decreto, e' stato approvato. Il decreto ha altresi' introdotto
l'obbligatorieta'   per   tutti,  ad  integrazione  del  decreto  del
presidente  della  Giunta  provinciale  5  settembre  2000 n. 4/16.1,
dell'insegnamento della «lingua seconda - 34 ore nella prima classe».
    Nella  delibera  n. 3000/2004  della  Giunta  provinciale  e  nel
decreto n. 572/2004 qui impugnati, si rimanda quindi all'art. 2 legge
provinciale 30 dicembre 1988 n. 64, recentemente introdotto con legge
finanziaria  n. 1/2004,  con  il quale viene appunto introdotto nella
prima classe l'insegnamento di Italiano - seconda lingua in misura di
un'ora settimanale.
    Nonostante  i  provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe
abbiano fondamento legislativo, ne viene richiesto l'annullamento per
illegittimita'   e   viene   sollevata   questione   di  legittimita'
costituzionale   avverso  l'art. 2-bis  della  legge  provinciale  30
dicembre  1988  n. 64  per  violazione dell'art. 16, comma 2, e degli
articoli 19 e 103 dello statuto.
    Questo Tribunale si e' occupato in precedenza di tale fattispecie
e  con  sentenza  n. 263  del 13 maggio 2004 ha cosi' deciso: Secondo
quanto  disposto  dall'art. 19,  comma  1 dello statuto e dall'art. 6
delle  norme  di  attuazione,  entrambe norme di rango costituzionale
(cfr. Corte Costituzionale n. 353 del 7 novembre 2001 e n. 520 del 21
novembre  2000),  l'insegnamento  obbligatorio  della  seconda lingua
nelle  scuole elementari inizia nella seconda o terza classe, secondo
quanto  stabilito con legge provinciale. Non vi e' alcun accenno alla
possibilita' di iniziare fin dalla prima classe.
    Su  questa  base  il  ricorso e' stato accolto ed i provvedimenti
amministrativi   che  introducevano  l'insegnamento  obbligatorio  di
Italiano  -  seconda  lingua  in  tutte  le prime classi delle scuole
elementari sono stati annullati.
    La    reiterazione   di   questi   provvedimenti   amministrativi
sostanzialmente  uguali,  viene ora sostenuta sulla base di una legge
ordinaria rappresentata dal citato art. 2-bis della legge provinciale
30  dicembre  1988  n. 64  (cosi' introdotto dall'art. 18 della legge
provinciale 8 aprile 2004 n. 1, legge finanziaria 2004).
    Gli  odierni  ricorrenti  lamentano  nuovamente  l'illegittimita'
manifesta  dei  provvedimenti  impugnati  per  violazione  dei citati
articoli  19  dello  statuto e 6, comma 2 delle norme di attuazione e
pongono,   come   detto,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2-bis.
    Assumono  i  ricorrenti che, ai sensi dell'art. 19 dello statuto,
il  Consiglio  provinciale sia competente, su proposta vincolante del
gruppo    linguistico    interessato,   soltanto   a   far   iniziare
l'insegnamento  della  seconda  lingua esclusivamente dalla seconda o
terza  classe.  La  lettera  dell'art. 19  prevede che l'insegnamento
obbligatorio  della seconda lingua a partire dalla prima classe della
scuola  elementare  tedesca  non possa assolutamente essere stabilito
con mera legge provinciale.
    Nonostante  i  provvedimenti  impugnati  con  ricorso in epigrafe
abbiano  cosi'  ottenuto  fondamento giuridico, ne viene in ogni caso
richiesto  l'annullamento  per  illegittimita',  ponendo la questione
della   legittimita'   costituzionale   dell'art. 2-bis  della  legge
provinciale 30 dicembre 2988 n. 64 per violazione dell'art. 16, comma
2 e degli artt. 19 e 103 dello statuto.
    Vanno  innanzitutto  citate  in  entrambe  le lingue le norme cui
attiene l'interpretazione:
        1)  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1992
n. 670   dello  statuto;  art. 19,  comma  1  -  omissis  -  «in  den
Grundschulen, von der zweiten oder dritten Klasse an, je nachdem, wie
es   mit   Landesgesetz  auf  bindenden  Vorschlag  der  betreffenden
Sprachgruppe  festgelegt  wird,  und  in  den Sekundarschulen ist der
Unterricht  der  zweiten  Sprache Pflicht» - «nelle scuole elementari
con  inizio  dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara'
stabilito  con  legge  provinciale  su proposta vincolante del gruppo
linguistico  interessato,  e  in  quelle  secondarie  e' obbligatorio
l'insegnamento della seconda lingua che e' impartito da docenti per i
quali tale lingua e' quella materna».
        2)  decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89  norme  di  attuazione;  art. 6,  comma  2  «der Unterricht der
zweiten  Sprache,  der  italienischen  oder der deutschen, beginnt im
Sinne des Art. 19, Absatz 1 des Statutes von der zweiten oder dritten
KJasse  an,  je  nachdem,  wie es mit Landesgesetz festgelegt wird» -
«l'insegnamento  della  seconda  lingua,  italiana  o  tedesca, nelle
scuole  elementari  ha  inizio  dalla  seconda  o dalla terza classe,
secondo  quanto  sara'  stabilito con legge provinciale, ai sensi del
primo comma dell'art. 19 dello Statuto».
        3) legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1: Dopo l'art. 2 della
legge  provinciale 30 dicembre 1988, n. 64 viene inserito il seguente
articolo: «Art. 2-bis. Insegnamento di Italiano - lingua seconda - 1.
Con  decorrenza dall'entrata in vigore della legge provinciale con la
quale viene inserito il presente articolo, nella scuola elementare in
lingua  tedesca viene introdotto nella prima classe l'insegnamento di
Italiano - lingua seconda nella misura di un'ora settimanale. Inoltre
nel  piano  dell'offerta  formativa puo' essere prevista, per singole
classi  o  per  tutte  le  classi,  una  seconda  ora  settimanale di
insegnamento di Italiano - lingua seconda. Per le classi per le quali
viene  prevista  tale  seconda  ora  la frequenza e' obbligatoria per
tutti  gli  alunni  e tutte le alunne delle classi interessate. 1. Il
programma di insegnamento e l'orario obbligatorio annuale complessivo
delle attivita' didattiche vanno stabiliti con decreto del Presidente
della Provincia, previa delibera della Giunta provinciale».
    Controversa   e'  l'interpretazione  delle  norme  dello  statuto
(strettamente  collegate)  sopra citate testualmente e delle relative
norme di attuazione.
    Mentre  per  i  ricorrenti  la  lettera della legge appare chiara
(«der Unterricht beginnt - l'insegnamento ha inizio»), la controparte
ritiene  che  le  norme  statutarie  citate  non  vietino  affatto la
possibilita'  di  istituire l'obbligo dell'insegnamento della seconda
lingua  nella  scuola  elementare  a  partire  dalla prima classe, In
questo  senso si e' espresso anche il Consiglio di Stato, sezione II,
nel proprio parere del 22 luglio 1992.
    Scopo e compito dell'art. 19, comma 1 rispettivamente dell'art. 6
comma  2 sarebbe quello di garantire l'inizio dell'insegnamento della
seconda  lingua  al  piu'  tardi  nella  seconda o terza classe della
scuola  elementare.  Soltanto questa interpretazione sarebbe conforme
alla  normativa  europea. L'Unione europea infatti prevede gia' nella
prima  infanzia la padronanza di tre lingue. I tentativi della difesa
della  Provincia  autonoma  di Bolzano di sostenere l'interpretazione
nel  senso  di «al piu' tardi» non convincono questo Collegio. E' pur
vero   che  nell'interpretazione  della  norma  vada  necessariamente
ricercata  la reale volonta' del legislatore, ma in ogni caso vale la
lettera  della  legge.  Va  rilevato  inoltre,  per  quanto  riguarda
l'art. 19,   che   l'intenzione  del  legislatore,  cioe'  quella  di
consolidare   innanzitutto   e   soprattutto   la   conoscenza  della
madrelingua,  si  manifesta  dal  contesto.  La  struttura normativa,
ovvero  la  lettera  ed  il  nesso  sistematico  del  citato art. 19,
appaiono  chiari ed in suscettibili di diverse opzioni ermeneutiche a
questo  Collegio:  l'insegnamento  della  seconda lingua inizia nella
seconda o terza classe, secondo come stabilito con legge provinciale.
E'  risaputo  che  interpretando  la legge deve darsi prevalenza alle
espressioni  letterali,  tanto  piu' quando appaiono chiare, come nel
caso  di  specie.  Non vi e' traccia di altra previsione, neppure per
analogia.   La  disposizione  dell'art. 2-bis  legge  provinciale  30
dicembre 1988, n. 64 non puo' essere giustificata su base statutaria.
Se  si',  soltanto  de jure condendo sul piano costituzionale, atteso
che  ad  un'interpretazione  conforme  allo statuto osta la chiara ed
univoca lettera della norma.
    Questo  collegio  nutre pertanto dubbi sulla costituzionalita' di
questo  articolo di legge e ritiene necessario rimettere davanti alla
Corte  costituzionale  la questione della legittimita' costituzionale
dell'art. 2-bis legge provinciale 31 dicembre 1988 n. 64 e succ. mod.
e  integr.  con riferimento agli artt. 19 e 103 dello statuto (d.P.R.
10 febbraio1983, n. 89).
    La  rilevanza  della  questione sollevata e' manifesta, in quanto
l'incostituzionalita'    del    citato    art. 2-bis    comporta   la
illegittimita'  dei  provvedimenti  impugnati per violazione di legge
(motivi n. 1 e 2).
    Il  ricorso in epigrafe va quindi sospeso e gli atti inviati alla
Corte Costituzionale.
    Tutto cio' premesso e