IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti di causa; Rilevata una evidente contraddizione tra le motivazioni addotte dalla S.C. in sentenza 1ª Sez. Civ. n. 17475/2002 e quella a ss.uu. n. 2207/2005 in quanto viene travisata tutta la normativa sostanziale e processuale di diritto amministrativo, tra cui quello di confondere l'interesse legittimo con il diritto soggettivo, tanto da dubitare sulla compatibilita' costituzionale dell'art. 33, comma 2 della legge n. 287/1990; Considerato, altresi', che l'art. 7 della legge n. 205/2000 (che e' successiva alla citata legge n. 287/1990) ha stabilito che il giudice amministrativo e' sempre il giudice del risarcimento dell'interesse legittimo, sicche' nel ritenere il soggetto terzo al trust titolare di interesse legittimo, la domanda risarcitoria andrebbe rivolta solo al G.A. onde la S.C. avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione; Considerato e valutato che per le suindicate ragioni e del loro conseguente risultato, appare evidente che l'art. 33, comma 2 della legge n. 287/19990, cosi' come interpretato, e' in palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana «per lesione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa».