IL GIUDICE DI PACE

    Letti gli atti di causa;
    Rilevata  una  evidente contraddizione tra le motivazioni addotte
dalla  S.C.  in sentenza 1ª Sez. Civ. n. 17475/2002 e quella a ss.uu.
n. 2207/2005 in quanto viene travisata tutta la normativa sostanziale
e processuale di diritto amministrativo, tra cui quello di confondere
l'interesse  legittimo  con  il diritto soggettivo, tanto da dubitare
sulla compatibilita' costituzionale dell'art. 33, comma 2 della legge
n. 287/1990;
    Considerato,  altresi', che l'art. 7 della legge n. 205/2000 (che
e'  successiva  alla  citata  legge  n. 287/1990) ha stabilito che il
giudice   amministrativo   e'  sempre  il  giudice  del  risarcimento
dell'interesse  legittimo,  sicche' nel ritenere il soggetto terzo al
trust  titolare  di  interesse  legittimo,  la  domanda  risarcitoria
andrebbe  rivolta solo al G.A. onde la S.C. avrebbe dovuto dichiarare
il proprio difetto di giurisdizione;
    Considerato  e  valutato che per le suindicate ragioni e del loro
conseguente  risultato,  appare evidente che l'art. 33, comma 2 della
legge  n. 287/19990, cosi' come interpretato, e' in palese violazione
degli  artt.  3  e  24  della  Costituzione italiana «per lesione del
principio di ragionevolezza e del diritto di difesa».