L'assemblea  Regionale  Siciliana,  nella  seduta  del 25 ottobre
2005,  ha approvato il disegno di legge n. 1053 dal titolo «Norme sui
contratti  relativi  ai  collegamenti marittimi con le isole minori»,
pervenuto  a  questo  Commissariato  dello  Stato, ai sensi e per gli
effetti   dell'art. 28  dello  statuto  speciale,  il  successivo  28
ottobre.
    Il  provvedimento  legislativo,  e'  stato  predisposto a seguito
dell'approvazione, il 12 aprile 2005, di un ordine del giorno con cui
si  impegnava  il  Governo  a concedere un contributo una tantum alla
societa' che gestisce i collegamenti marittimi con le isole minori in
considerazione  dei  continui  incrementi  del  prezzo del carburante
nell'anno in corso, che incidono negativamente sui costi di esercizio
del servizio di trasporto.
     L'iniziativa legislativa teste' approvata, che recita:
        Art.  1.  «Il richiamo contenuto nei contratti di affidamento
del servizio di collegamento marittimo con le isole minori alla norma
di  cui  all'art.  44  della  legge  23  dicembre  1994,  n. 724,  va
interpretato  ed  applicato  nel senso che la revisione periodica dei
prezzi  deve  essere  calcolata  secondo le disposizioni dell'art. 6,
commi  4  e  6,  della  legge  24  dicembre  1993,  n. 537 (nel testo
modificato  dalla  predetta  legge  n. 724/1994) mediante istruttoria
condotta  dai dirigenti responsabili con l'ausilio dell'ISTAT e delle
Camere  di commercio previo accertamento da parte loro dell'incidenza
dei   singoli   costi   eventualmente  aumentati  rispetto  al  costo
complessivo  del  servizio», da' adito a censure di costituzionalita'
giacche'  costituisce  una  palese interferenza in materia di diritto
privato,  materia  questa  attribuita  dall'art. 117,  lett. l) della
Costituzione  alla  esclusiva  competenza  dello  Stato  e  che esula
dall'ambito di intervento della Regione, delimitato dagli articoli 14
e 17 dello statuto speciale.
    Il  legislatore  regionale con la soprariportata disposizione nei
fatti   incide   sul   contenuto   delle  disposizioni  contrattuali,
sottoscritte dalla Amministrazione regionale e dalla societa' «Ustica
Lines»,  aggiudicatrice  dell'appalto  del  servizio  di collegamento
marittimo  con  le  isole  minori  a seguito di procedure concorsuali
pubbliche,   conformi   alla   normativa   comunitaria  e  nazionale,
puntualmente disciplinate dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12.
    Infatti  l'art. 3,  penultimo  ed  ultimo  comma, di ciascuno dei
quattro  contratti di appalto dei servizi di collegamento tra e verso
le   isole   minori   della   Sicilia,  relativamente  alle  clausole
revisionali  del prezzo testualmente prevede: «A far data del secondo
anno  di  vigenza  del  contratto  di  servizio,  l'appaltatore  puo'
chiedere  la  revisione del prezzo pattuito, giusta art. 44, punto 4,
della  legge  23  dicembre  1994,  n. 724,  da  corrispondere  per il
restante  periodo  di  validita'  contrattuale,  secondo l'indice del
tasso  di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,
dei prezzi al consumo dell'intera collettivita', indicato dall'ISTAT.
La  revisione  del prezzo contrattuale, secondo l'indice ISTAT di cui
sopra,   avra'  decorrenza  a  far  data  dal  mese  successivo  alla
presentazione dell'istanza da parte dell'appaltatore».
    Il  legislatore  regionale interviene palesemente nella autonomia
contrattuale delle parti in quanto, non solo impone l'interpretazione
delle   norme   contrattuali,   definite   secondo  la  volonta'  dei
sottoscrittori,  ma  anche,  ne  vincola  l'applicazione  giungendo a
determinarne l'effetto finanziario.
    Il  successivo  art. 2  del  provvedimento  legislativo, infatti,
prevede  una  nuova  maggiore spesa per il corrente esercizio, pari a
1500  migliaia  di  euro,  di  cui  e'  disposta  la copertura con le
disponibilita' del capitolo 478110.
    E'  di  palmare  evidenza quindi che l'intervento del legislatore
regionale interferisce nei rapporti intersoggettivi di natura privata
che  fanno  parte  dell'ordinamento civile di competenza dello Stato,
poiche'  soddisfano  esigenze  di  unita'  ed eguaglianza che possono
essere salvaguardate esclusivamente dalla normativa statale.