L'assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 25 ottobre 2005, ha approvato il disegno di legge n. 1053 dal titolo «Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 28 ottobre. Il provvedimento legislativo, e' stato predisposto a seguito dell'approvazione, il 12 aprile 2005, di un ordine del giorno con cui si impegnava il Governo a concedere un contributo una tantum alla societa' che gestisce i collegamenti marittimi con le isole minori in considerazione dei continui incrementi del prezzo del carburante nell'anno in corso, che incidono negativamente sui costi di esercizio del servizio di trasporto. L'iniziativa legislativa teste' approvata, che recita: Art. 1. «Il richiamo contenuto nei contratti di affidamento del servizio di collegamento marittimo con le isole minori alla norma di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato ed applicato nel senso che la revisione periodica dei prezzi deve essere calcolata secondo le disposizioni dell'art. 6, commi 4 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (nel testo modificato dalla predetta legge n. 724/1994) mediante istruttoria condotta dai dirigenti responsabili con l'ausilio dell'ISTAT e delle Camere di commercio previo accertamento da parte loro dell'incidenza dei singoli costi eventualmente aumentati rispetto al costo complessivo del servizio», da' adito a censure di costituzionalita' giacche' costituisce una palese interferenza in materia di diritto privato, materia questa attribuita dall'art. 117, lett. l) della Costituzione alla esclusiva competenza dello Stato e che esula dall'ambito di intervento della Regione, delimitato dagli articoli 14 e 17 dello statuto speciale. Il legislatore regionale con la soprariportata disposizione nei fatti incide sul contenuto delle disposizioni contrattuali, sottoscritte dalla Amministrazione regionale e dalla societa' «Ustica Lines», aggiudicatrice dell'appalto del servizio di collegamento marittimo con le isole minori a seguito di procedure concorsuali pubbliche, conformi alla normativa comunitaria e nazionale, puntualmente disciplinate dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12. Infatti l'art. 3, penultimo ed ultimo comma, di ciascuno dei quattro contratti di appalto dei servizi di collegamento tra e verso le isole minori della Sicilia, relativamente alle clausole revisionali del prezzo testualmente prevede: «A far data del secondo anno di vigenza del contratto di servizio, l'appaltatore puo' chiedere la revisione del prezzo pattuito, giusta art. 44, punto 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, da corrispondere per il restante periodo di validita' contrattuale, secondo l'indice del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettivita', indicato dall'ISTAT. La revisione del prezzo contrattuale, secondo l'indice ISTAT di cui sopra, avra' decorrenza a far data dal mese successivo alla presentazione dell'istanza da parte dell'appaltatore». Il legislatore regionale interviene palesemente nella autonomia contrattuale delle parti in quanto, non solo impone l'interpretazione delle norme contrattuali, definite secondo la volonta' dei sottoscrittori, ma anche, ne vincola l'applicazione giungendo a determinarne l'effetto finanziario. Il successivo art. 2 del provvedimento legislativo, infatti, prevede una nuova maggiore spesa per il corrente esercizio, pari a 1500 migliaia di euro, di cui e' disposta la copertura con le disponibilita' del capitolo 478110. E' di palmare evidenza quindi che l'intervento del legislatore regionale interferisce nei rapporti intersoggettivi di natura privata che fanno parte dell'ordinamento civile di competenza dello Stato, poiche' soddisfano esigenze di unita' ed eguaglianza che possono essere salvaguardate esclusivamente dalla normativa statale.