IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. L'imputato si e' trattenuto nel territorio dello Stato nonostante la rituale notifica del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera e del provvedimento del questore con cui si dava atto della impossibilita' di trattenere lo straniero presso un centro di assistenza temporanea e gli si ordinava di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni. L'imputato non ha fornito valide giustificazioni circa la sua permanenza, di tal che dovrebbe pronunciarsi sentenza di condanna. Sussiste per altro un fondato dubbio di illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione al diritto di difesa, del comma 5-bis dell'art. 14, d.lgs. 286/1998 e succ. modd. in quanto - a differenza di quanto previsto in caso di espulsione con accompagnamento alla frontiera e nel caso di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea non viene prevista la convalida da parte del giudice di pace, determinando in tal modo una immotivata e ingiustificata deminatio delle garanzie di difesa, sulla base della semplice discrezionalita' amministrativa. La questione e' senz'altro rilevante nel procedimento de quo, ed appare altresi' non manifestatamente infondata.