IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    L'imputato si e' trattenuto nel territorio dello Stato nonostante
la   rituale   notifica   del   provvedimento   di   espulsione   con
accompagnamento  alla  frontiera e del provvedimento del questore con
cui  si  dava  atto  della  impossibilita' di trattenere lo straniero
presso  un  centro  di  assistenza  temporanea  e  gli si ordinava di
lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni.
    L'imputato  non  ha  fornito  valide giustificazioni circa la sua
permanenza,  di  tal  che dovrebbe pronunciarsi sentenza di condanna.
Sussiste    per   altro   un   fondato   dubbio   di   illegittimita'
costituzionale,  per  violazione  dell'art. 3  Cost.  in relazione al
diritto  di  difesa,  del comma 5-bis dell'art. 14, d.lgs. 286/1998 e
succ.  modd.  in  quanto - a differenza di quanto previsto in caso di
espulsione   con   accompagnamento  alla  frontiera  e  nel  caso  di
trattenimento  presso  un  centro  di permanenza temporanea non viene
prevista  la  convalida da parte del giudice di pace, determinando in
tal  modo una immotivata e ingiustificata deminatio delle garanzie di
difesa, sulla base della semplice discrezionalita' amministrativa.
    La  questione e' senz'altro rilevante nel procedimento de quo, ed
appare altresi' non manifestatamente infondata.