IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo   la  riserva  nella  causa  civile  n. 2092/03  R.G.
promossa  da  Landucci  Renato, assistito dall'avv. Francesco Atzeni,
nei   confronti   di   Lloyd   Adriatico   Ass.ni   S.p.A.  assistito
dall'avv. Alfonso   Donadio,   avente   ad  oggetto  la  restituzione
dell'indebito  in  misura pari al 20% del premio pagato o comunque da
liquidarsi in via equitativa nella stessa misura;
    Rilevato che il legale di parte attrice ha sollevato eccezione di
incostituzionalita',  in  ordine alla violazione degli artt. 24, 111,
3,  101, 102, 104 e 41 della Costituzione da parte dell'art. 1 d.l. 8
febbraio  2003,  n. 18,  conv.  in  legge 7 aprile 2000, n. 63, per i
seguenti:

                             M o t i v i

    A)  Violazione  del  diritto  di  difesa  ex  art. 24 Cost. e del
principio del giusto processo, ex art. 111 Cost.
    Art.  24  Cost.:  l'esclusione  del  giudizio secondo equita' del
giudice  di  pace  per  le  controversie  di  valore inferiore a euro
1.100,00  ed aventi ad oggetto i contratti di cui all'art. 1342 c.c.,
comporta  un  aggravamento  dell'esercizio  del diritto di difesa dei
consumatori,  in  quanto rende appellabili le sentenze rese in questa
materia   dal   giudice   di  pace,  cosi'  da  rendere  obbligatoria
l'assistenza di un avvocato ex art. 82, tredicesimo comma c.p.c.
    Tale  divieto,  quindi,  rende  di  fatto antieconomica la tutela
giudiziaria   dei  diritti  dei  consumatori  che  hanno  aderito  ai
contratti   di   massa,   cosi'  dal  dissuaderli  dall'intraprendere
qualsiasi  azione  giudiziaria,  perche' lunga, e soprattutto costosa
(rispetto al valore della controversia).
    Art. 111 Cost.: profili d'incostituzionalita' si apprezzano anche
rispetto  al principio del giusto processo e della ragionevole durata
del  giudizio,  sicuramente  compromessi da una dilatazione dei tempi
della  giustizia,  tale  da  creare una macroscopica sperequazione di
trattamento con le controversie del medesimo valore, ma non aventi ad
oggetto  i  contratti  di massa ex art. 1342 c.c. (decise dal giudice
con il criterio di equita).
    Inoltre  la  sottrazione  delle suddette controversie al giudizio
secondo  equita'  andrebbe contro anche alla legge n. 63/2003, il cui
spirito mira al raggiungimento di una uniformita' di giudizi.
    B)  Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. sotto
il profilo della ragionevolezza.
    Art.  3  Cost.: l'applicazione della legge n. 63/2003 sicuramente
scoraggera',  per  i  suddetti  motivi,  l'accesso  alla giustizia di
determinate     categorie    deboli,    cosi'    da    avvantaggiare,
ingiustificatamente  e  contro  l'attuale  tendenza  legislativa (sia
interna che comunitaria), i contraenti forti (quelli che impongono la
sottoscrizione di contratti standard).
    Quindi  si  conferma  la  violazione  dell'art. 3  Cost. sotto il
profilo    del    principio    della   ragionevolezza,   perche'   la
discrezionalita'  legislativa  deve  sempre  trovare  un limite nella
ragionevolezza  delle disposizioni volte a giustificare la disparita'
di trattamento fra cittadini.
    C)  Violazione  delle  funzioni  costituzionalmente  riservate al
potere giudiziario ex art. 101, 102 e 104 Cost.
    Artt.  101,  102 e 104: secondo un orientamento ormai consolidato
della Corte costituzionale il legislatore viola le funzioni riservate
al  potere giudiziario, quando il suo intervento sia intenzionalmente
diretto ad incidere su concrete fattispecie sub iudice.
    Non  vi  e'  dubbio  che  nel  caso in esame l'art. 1 della legge
n. 63/2003   anziche'   presentare   caratteri   di   astrattezza   e
generalita',  si dimostra diretta ad incidere su concrete fattispecie
gia'   realizzate   (ancorche'   non   notificata  la  citazione),  e
segnatamente  ai  procedimenti  di  risarcimento e rimborso contro le
societa'   assicuratrici,   nel   settore   r.c.  auto,  colpite  dal
provvedimento sanzionatorio dell'autorita' Antitrust n. 8546/2000.
    D) Violazione dell'art. 41 Cost.
    Art.  41  Cost.:  l'art. 1  della legge n. 63/2003 viene a ledere
fortemente   anche   l'art. 41   Cost.  per  la  ragione  che  limita
l'esercizio  del  diritto  dei  consumatori, comprimendone i relativi
interessi    garantiti,    viceversa,    dal   regolare   svolgimento
dell'inizativa economica privata.
    Limitazione   acclarata,  proprio  dal  sanzionamento  (da  parte
dell'antitrust)  di  un'intesa  vietata  (n. 287/1990, art. 2), quale
accordo  di  cartello  intervenuto  tra  un  certo  numero di imprese
assicuratrici, teso ad aumentare, senza giustificazione, i premi r.c.
auto, tale da aggravare le condizioni contrattuali dei clienti.
    Quindi   l'impugnata  legge,  oltre  a  non  rispettare  l'azione
dell'autorita'   (Antitrust,  Tribunale  amministrativo  regionale  e
Consiglio di Stato), falsa la regolarita' della concorrenza, cozzando
nettamente con l'art. 41 Cost.