L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 10 novembre 2005 ha approvato il disegno di legge n. 77l-774 dal titolo «Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 14 novembre 2005. Il provvedimento legislativo introduce i necessari adeguamenti alla sopravvenuta legislazione statale e apporta modifiche ed integrazioni alla vigente normativa regionale sugli appalti di cui una da' adito a censure di costituzionalita'. L'art. l, quarto comma della lett. b) prevede che «rimangono esclusi dal conteggio gli onorari relativi ad ogni altro incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, ancorche' affidato allo stesso progettista e/o direttore dei lavori». Siffatta norma poiche' esclude le cennate prestazioni professionali dal computo dell'importo stimato a base di gara, appare costituire un'elusione della vigente normativa comunitaria in tema di procedure di affidamento di incarichi di progettazione e delle disposizioni sul calcolo del valore degli appalti e potrebbe dare origine ad una procedura di infrazione da parte della Commissione europea a carico dello Stato italiano. L'applicazione della norma in questione, invero, comporterebbe l'esclusione di una non indifferente cifra, derivante dal compenso dovuto usualmente al progettista e al direttore dei lavori per le attivita' di coordinamento per la sicurezza dei cantieri, dalla quantificazione dell'importo complessivo delle prestazioni da affidare, con l'inevitabile conseguenza di ridurre tale importo, determinando cosi' una indiretta violazione delle direttive comunitarie 92/50 e 2004/18. Le cennate direttive infatti rispettivamente agli articoli 7 e 9, recepiti in ambito statale dagli articoli 1 e 4 del d.lgs. n. 157/1995 e dall'art. 17, commi 10 e 11 della legge n. 109/1994, che disciplinano le modalita' di calcolo dell'importo stimato dell'appalto, vi includono gli onorari, le commissioni e le altre forme di remunerazione da pagare al progettista senza esclusione alcuna. La disposizione in questione appare altresi' censurabile sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 97 della Costituzione giacche' indirettamente elevando la soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di incarichi su base fiduciaria preclude il ricorso a forme di selezioni pubbliche che assicurano piu' di ogni altra procedura un ottimale scelta del professionista a garanzia del buon andamento dell'imparzialita' della pubblica amministrazione.