L'Assemblea  Regionale  Siciliana,  nella  seduta del 10 novembre
2005   ha  approvato  il  disegno  di  legge  n. 77l-774  dal  titolo
«Modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa regionale in materia di
appalti»,  pervenuto  a  questo Commissariato dello Stato, ai sensi e
per  gli  effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 14 novembre
2005.
    Il  provvedimento  legislativo  introduce i necessari adeguamenti
alla   sopravvenuta  legislazione  statale  e  apporta  modifiche  ed
integrazioni  alla  vigente  normativa regionale sugli appalti di cui
una da' adito a censure di costituzionalita'.
    L'art. l,  quarto  comma  della  lett.  b) prevede che «rimangono
esclusi  dal conteggio gli onorari relativi ad ogni altro incarico di
consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri di cui al
decreto   legislativo   14   agosto   1996,   n. 494   e   successive
modificazioni,   ancorche'   affidato  allo  stesso  progettista  e/o
direttore dei lavori».
    Siffatta   norma   poiche'   esclude   le   cennate   prestazioni
professionali dal computo dell'importo stimato a base di gara, appare
costituire un'elusione della vigente normativa comunitaria in tema di
procedure  di  affidamento  di  incarichi  di  progettazione  e delle
disposizioni  sul  calcolo  del  valore degli appalti e potrebbe dare
origine  ad  una  procedura  di infrazione da parte della Commissione
europea a carico dello Stato italiano.
    L'applicazione  della  norma  in questione, invero, comporterebbe
l'esclusione  di  una  non indifferente cifra, derivante dal compenso
dovuto  usualmente  al  progettista  e al direttore dei lavori per le
attivita'  di  coordinamento  per  la  sicurezza  dei cantieri, dalla
quantificazione   dell'importo   complessivo   delle  prestazioni  da
affidare,  con  l'inevitabile  conseguenza  di  ridurre tale importo,
determinando   cosi'   una   indiretta   violazione  delle  direttive
comunitarie 92/50 e 2004/18.
    Le cennate direttive infatti rispettivamente agli articoli 7 e 9,
recepiti   in  ambito  statale  dagli  articoli  1  e  4  del  d.lgs.
n. 157/1995  e  dall'art. 17,  commi 10 e 11 della legge n. 109/1994,
che   disciplinano  le  modalita'  di  calcolo  dell'importo  stimato
dell'appalto,  vi  includono  gli  onorari, le commissioni e le altre
forme  di  remunerazione  da  pagare  al progettista senza esclusione
alcuna.
    La disposizione in questione appare altresi' censurabile sotto il
profilo del mancato rispetto dell'art. 97 della Costituzione giacche'
indirettamente   elevando  la  soglia  entro  la  quale  le  stazioni
appaltanti  possono  procedere  all'affidamento  di incarichi su base
fiduciaria  preclude  il  ricorso  a forme di selezioni pubbliche che
assicurano  piu'  di  ogni  altra  procedura  un  ottimale scelta del
professionista a garanzia del buon andamento dell'imparzialita' della
pubblica amministrazione.