L'Assemblea  Regionale  Siciliana,  nella  seduta  del 9 novembre
2005,   ha   approvato   il   disegno  di  legge  n. 988  dal  titolo
«Disposizioni  sul  rilascio  delle  concessioni  di beni demaniali e
sull'esercizio  diretto  delle  funzioni amministrative in materia di
demanio  marittimo», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai
sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, l'11
novembre 2005.
    Il   provvedimento  legislativo  teste'  approvato  contiene  una
puntuale  disciplina  in  materia di concessione dei beni del demanio
marittimo  e  sull'esercizio  delle  relative funzioni amministrative
resasi   necessaria,   secondo   quanto   esposto   nella   relazione
illustrativa   che   precede  il  testo  elaborato  dalle  competenti
commissioni  permanenti  dell'A.R.S.,  dalla  previsione  dell'art. 6
della  legge  n. 172/2003 che ha sancito la definitiva cessazione del
c.d.  «avvalimento  funzionale»  delle autorita' marittime statali da
parte  dell'ammistrazione  regionale e il conseguente passaggio della
gestione degli stessi nella competenza della Regione Siciliana.
    Delle  norme  introdotte  una,  quella contenuta nella lettera e)
dell'art. 1,  che  di seguito integralmente si trascrive, da' adito a
rilievi  per  violazioni  degli  artt. 9, 3 e 97 della Costituzione e
degli  artt. 14  e  17  dello statuto speciale in relazione ai limiti
posti al legislatore regionale in materia penale.
    «Art.  1.  Esercizio di attivita' nei beni demaniali marittimi. -
1.   La   concessione   dei  beni  demaniali  marittimi  puo'  essere
rilasciata,  oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita'
portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita':
        a)  gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative
ad attivita' sportive e ricreative;
        b)  esercizi  di  ristorazione e somministrazione di bevande,
cibi precotti e generi di monopolio;
        c)  costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche
multipiano,  stazionamento,  noleggio  di  imbarcazioni  e natanti in
genere,  nonche'  l'esercizio di attivita' di porto a secco, cantieri
nautici  che  possono svolgere le attivita' correlate alla nautica ed
al  diporto,  comprese  le  attivita' di commercio di beni, servizi e
pezzi di ricambio per imbarcazioni;
        d)  esercizi  diretti  alla  promozione  e  al  commercio nel
settore   del   turismo,   dell'artigianato,   dello  sport  e  delle
attrezzature nautiche e marittime;
        e)  mantenimento  di porzioni di strutture in regola sotto il
profilo  urbanistico,  compatibilmente  con  le  esigenze di cui alle
precedenti categorie di utilizzazione;
        f)  porti  turistici,  ormeggi,  ripari, darsene in acqua o a
secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.»
    Tale  disposizione  consentirebbe  nella sostanza la sanatoria di
immobili realizzati abusivamente sul demanio marittimo purche' questi
costituiscano  porzioni  di  strutture  in  regola  sotto  il profilo
urbanistico,   di   cui   non   e'   possibile   in   alcun  modo  la
regolarizzazione  stante  l'esplicito  divieto di condono edilizio ai
sensi  dell'art. 32  del  decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003,
convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003.
    Tale  norma  ritenuta,  peraltro, legittima da codesta ecc. Corte
con   sentenza   n. 70   del   2005,  infatti  espressamente  esclude
dall'ambito  di  applicazione della sanatoria le opere realizzate sul
demanio  marittimo,  lacuale e fluviale nella precipua considerazione
della tutela dell'ambiente e del paesaggio.
    L'applicazione  della  disposizione  oggetto  di gravame potrebbe
avere  in  Sicilia  effetti dirompenti sull'equilibrio del territorio
giacche'  potrebbero  essere  mantenuti illegittimamente centinaia di
manufatti   realizzati  sulle  coste  per  uso  turistico,  balneare,
sportivo  o ricreativo su porzioni di demanio marittimo in violazione
delle  vigenti  disposizioni,  la  cui  edificazione era preclusa dal
vincolo  di  inedificabilita'  assoluta sulla fascia costiera posto a
tutela del paesaggio nonche' per un corretto assetto idrogeologico.
    La   norma  appare  altresi'  in  contrasto  con  l'art. 9  della
Costituzione  che  tutela  il  paesaggio  nazionale,  tutela  che  si
identifica nell'interesse alla conservazione della ricchezza estetica
dell'intero  territorio  italiano,  di  cui  e' parte fondamentale il
litorale  marino.  Bellezza  naturale  questa che verrebbe gravemente
compromessa  dal mantenimento di strutture realizzate abusivamente su
parte  del  demanio  marittimo  in palese contrasto con il preminente
interesse pubblico della tutela del paesaggio e dell' ambiente.
    La  lettera  e)  del  primo  comma  dell'art. 1  appare, inoltre,
censurabile  sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del
principio  di eguaglianza di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione
in  quanto  introduce  una  nuova  fattispecie per la concessione del
demanio   marittimo,  non  contemplata  dalla  legislazione  (art.  1
decreto-legge n. 400/1993 convertito in legge n. 494/1993) creando al
contempo  una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  sia con i
cittadini  del  rimanente  territorio  nazionale  sia  con  gli altri
siciliani  che  avendo  realizzato  illegittimamente  un  immobile in
terreni  esenti  da  vincoli o di minore qualita' ambientale rispetto
alle coste demaniali soggiacciono invece alla pena della demolizione.