L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 9 novembre 2005, ha approvato il disegno di legge n. 988 dal titolo «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, l'11 novembre 2005. Il provvedimento legislativo teste' approvato contiene una puntuale disciplina in materia di concessione dei beni del demanio marittimo e sull'esercizio delle relative funzioni amministrative resasi necessaria, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa che precede il testo elaborato dalle competenti commissioni permanenti dell'A.R.S., dalla previsione dell'art. 6 della legge n. 172/2003 che ha sancito la definitiva cessazione del c.d. «avvalimento funzionale» delle autorita' marittime statali da parte dell'ammistrazione regionale e il conseguente passaggio della gestione degli stessi nella competenza della Regione Siciliana. Delle norme introdotte una, quella contenuta nella lettera e) dell'art. 1, che di seguito integralmente si trascrive, da' adito a rilievi per violazioni degli artt. 9, 3 e 97 della Costituzione e degli artt. 14 e 17 dello statuto speciale in relazione ai limiti posti al legislatore regionale in materia penale. «Art. 1. Esercizio di attivita' nei beni demaniali marittimi. - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita': a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attivita' sportive e ricreative; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonche' l'esercizio di attivita' di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attivita' correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attivita' di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni; d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime; e) mantenimento di porzioni di strutture in regola sotto il profilo urbanistico, compatibilmente con le esigenze di cui alle precedenti categorie di utilizzazione; f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.» Tale disposizione consentirebbe nella sostanza la sanatoria di immobili realizzati abusivamente sul demanio marittimo purche' questi costituiscano porzioni di strutture in regola sotto il profilo urbanistico, di cui non e' possibile in alcun modo la regolarizzazione stante l'esplicito divieto di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003. Tale norma ritenuta, peraltro, legittima da codesta ecc. Corte con sentenza n. 70 del 2005, infatti espressamente esclude dall'ambito di applicazione della sanatoria le opere realizzate sul demanio marittimo, lacuale e fluviale nella precipua considerazione della tutela dell'ambiente e del paesaggio. L'applicazione della disposizione oggetto di gravame potrebbe avere in Sicilia effetti dirompenti sull'equilibrio del territorio giacche' potrebbero essere mantenuti illegittimamente centinaia di manufatti realizzati sulle coste per uso turistico, balneare, sportivo o ricreativo su porzioni di demanio marittimo in violazione delle vigenti disposizioni, la cui edificazione era preclusa dal vincolo di inedificabilita' assoluta sulla fascia costiera posto a tutela del paesaggio nonche' per un corretto assetto idrogeologico. La norma appare altresi' in contrasto con l'art. 9 della Costituzione che tutela il paesaggio nazionale, tutela che si identifica nell'interesse alla conservazione della ricchezza estetica dell'intero territorio italiano, di cui e' parte fondamentale il litorale marino. Bellezza naturale questa che verrebbe gravemente compromessa dal mantenimento di strutture realizzate abusivamente su parte del demanio marittimo in palese contrasto con il preminente interesse pubblico della tutela del paesaggio e dell' ambiente. La lettera e) del primo comma dell'art. 1 appare, inoltre, censurabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di eguaglianza di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto introduce una nuova fattispecie per la concessione del demanio marittimo, non contemplata dalla legislazione (art. 1 decreto-legge n. 400/1993 convertito in legge n. 494/1993) creando al contempo una ingiustificata disparita' di trattamento sia con i cittadini del rimanente territorio nazionale sia con gli altri siciliani che avendo realizzato illegittimamente un immobile in terreni esenti da vincoli o di minore qualita' ambientale rispetto alle coste demaniali soggiacciono invece alla pena della demolizione.