IL GIUDICE DEL LAVORO Pronuncia la seguente ordinanza, nella causa n. 609/2004 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 21 giugno 2004 da Acuti Roberto + 449, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Laratta e Paolo Rosa, giuste procure speciali in calce al ricorso, contro la Provincia autonoma di Bolzano, l'Azienda sanitaria di Bolzano, l'Azienda sanitaria di Merano, l'Azienda sanitaria di Bressanone, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Enrico Bertorelle e Giampaolo Parodi, in virtu' di procura a margine della rispettiva memoria di costituzione, nonche' contro l'Azienda sanitaria di Brunico. Osservato e ritenuto che con la presente controversia i ricorrenti, tutti dirigenti sanitari dipendenti delle convenute aziende sanitarie di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano domandano l'accertamento del proprio diritto di optare per l'esercizio della libera professione intramoenia o extramoenia l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennita' di esclusivita', a far tempo dal 1° gennaio 2000, per essere stati da tale data di fatto obbligati al rapporto di lavoro esclusivo e le conseguenti statuizioni di condanna delle aziende datrici di lavoro in solido con la Provincia autonoma di Bolzano; l'accertamento del proprio diritto all'esercizio della libera professione intramoenia nel rispetto della normativa nazionale e la disapplicazione dell'art. 52 del CCPL pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige in data 8 aprile 2003 per la parte in cui prevede l'autorizzazione del direttore generale, per la parte in cui consente la detta attivita' in alternativa alle tre ore di plus orario e per tutti gli altri aspetti incompatibili con la normativa nazionale e la condanna delle aziende datrici di lavoro, in solido con la Provincia autonoma di Bolzano, al risarcimento del danno cagionato dalla preclusione dell'esercizio di attivita' libero professionale intramoenia dal 1° gennaio 2000; che a fondamento delle domande di accertamento e della richiesta di disapplicazione della menzionata disposizione contrattuale (cfr. note autorizzate depositate il 26 maggio 2005) i ricorrenti richiamano la disciplina di cui all'art. 13 del d.lgt. 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), modificatrice dell'art. 15 dei d.lgt. 30 dicembre 1992, n. 502 e introduttrice degli artt. 15-bis e segg., nonche' la disciplina di cui all'art. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito nella legge 26 maggio 2004, n. 138, a sua volta modificatrice del comma 4 dell'art. 15-quater del d.lgt. n. 502/1992 cit.; che l'interesse ad agire per quanto riguarda la prima delle dette domande, la cui carenza e' stata eccepita dalle convenute, sembra sussistere quanto meno per i trentuno ricorrenti che in corso di causa hanno depositato altrettante dichiarazioni di esercizio del diritto di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi dell'art. 2-septies del decreto-legge n. 81/2004; che l'art. 15-quater del d.lgt. n. 502/1992 stabilisce l'assoggettamento al rapporto di lavoro esclusivo per i dirigenti sanitari assunti in data successiva al 31 dicembre 1998 nonche' per coloro che abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria alla data di entrata in vigore del d.lgt. n. 229/1999 (primo comma) e l'irreversibilita' del rapporto di lavoro esclusivo (quarto comma) e demanda alla contrattazione collettiva l'entita' del trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo (comma quinto) mentre il successivo art. 15-quinquies definisce le caratteristiche e le tipologie del rapporto di lavoro esclusivo e i principi ai quali deve attenersi la disciplina contrattuale nazionale nell'individuazione del corretto equilibrio tra attivita' istituzionale attivita' libero professionale; che l'art. 2-septies del decreto-legge n. 81/2004 modifica il principio di irreversibilita' del rapporto di lavoro esclusivo attribuendo ai dirigenti sanitari la facolta' di optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e precisa che coloro che mantengono l'esclusivita' del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5 dell'art. 15-quater, «trattandosi di indennita' di esclusivita' e non di indennita' di irreversibilita»; che l'applicazione delle richiamate disposizioni di legge e' impedita dalla disposizione di cui all'art. 14, comma 1, lettera i) della l.p. 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della provincia), introdotta dall'art. 38 comma 4 della l.p. 11 agosto 1998 n. 9, a norma della quale «per il personale del ruolo sanitario e' esclusa ogni forma di esercizio di attivita' libero-professionale extramuraria», negando tale disposizione non solo il diritto di opzione per l'attivita' libero-professionale extramuraria, ma anche, implicitamente, omettendone ogni regolamentazione o accenno, il diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, integrante il compenso per l'esclusivita' del rapporto imposto dalla legge nel regime stabilito dall'art. 15-quater del d.lgt. n. 502/1992 nel testo introdotto dal d.lgt. n. 229/1999 e il compenso per la mancata opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo nel regime introdotto dall'art. 2-septies del decreto-legge n. 81/2004; che l'art. 2 del d.lgt. 16 marzo l992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento) prevede che la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale, restando nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti e che, decorso il detto termine, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto per violazione di esso, trovando altresi' applicazione la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; che in caso di mancato adeguamento ai nuovi vincoli discendenti, in base alle previsioni dello statuto e a seconda del tipo di competenza legislativa provinciale coinvolta, dai principi fondamentali o dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalle disposizioni della legge statale, la legislazione provinciale non adeguata e' pertanto suscettibile di essere caducata per sopravvenuta illegittimita' costituzionale anche a seguito di incidente di costituzionalita', «aprendosi cosi' la strada, se del caso, ad una applicabilita' diretta della normativa statale nel vuoto creato dall'eliminazione di quella provinciale» (cfr. Corte cost. 15 febbraio 2000, n. 63); che la Provincia autonoma di Bolzano non ha adeguato nel termine anzidetto la propria legislazione ai principi desumibili dalle menzionate disposizioni del d.lgt. n. 229/1999 e del d.l. n. 81/2004; che nelle note autorizzate depositate il 26 maggio 2005 alcuni ricorrenti, sostenendo che in tema di stato giuridico del personale addetto al Servizio sanitario provinciale la Provincia autonoma di Bolzano sarebbe dotata di competenza legislativa concorrente riconducibile alla materia «dell'igiene e sanita' ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» di cui all'art. 9 n. 10) dello statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige»), hanno eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i) della l.p. n. 16/1995 per violazione della «competenza statale in materia», ossia dei limiti posti alla legislazione provinciale dagli artt. 9 e 5 dello statuto con riferimento ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato, nonche', attraverso il rinvio operato dall'art. 5 all'art. 4, con riferimento alle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica; che la questione di illegittimita' costituzionale appare rilevante rispetto alle domande di accertamento proposte dal ricorrenti, inibendo la censurata disposizione, come si e' sopra accennato, non soltanto l'accertamento del diritto dei ricorrenti di optare per l'esercizio della libera professione extramuraria al sensi dell'art. 2-septies del d.l. n. 81/2004 cit., ma anche l'accertamento del diritto dei ricorrenti, assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo in applicazione della disposizione censurata di illegittimita', alla corresponsione anche per il passato del trattamento economico aggiuntivo ovvero dell'indennita' di esclusivita', trattandosi di emolumento non previsto dalla disposizione della legge provinciale e correlato, invece, all'esclusivita' del rapporto nel regime del d.lgt. 229/1999 e alla mancata opzione per la libera professione extramuraria nel regime introdotto dal decreto-legge n. 81/2004; che la questione appare rilevante anche per le domande di accertamento del diritto di esercizio della libera professione intramoenia nel rispetto della normativa nazionale e di accertamento della nullita' delle disposizioni del contratto collettivo provinciale in contrasto con quella disciplina; che la questione appare non manifestamente infondata sotto il profilo della violazione dei principi desumibili dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, affermando l'art. 19 del d.lgt. n. 502/1992, nel testo risultante dopo la sentenza n. 354/1994 della Corte costituzionale, che per le Province autonome di Trento e Bolzano i principi desumibili dagli artt. da 15 a 18, relativi al disciplina della dirigenza del ruolo sanitario e al personale in genere, costituiscono norme fondamentali di riforme economico sociali e dovendosi ritenere che il rinvio operato dall'art. 19 alle dette disposizioni costituisce un rinvio mobile, da intendersi come tale riferito agli artt. 15 e 15-bis e segg. introdotti, in sostituzione dell'originario art. 15, dall'art. 13 del d.lgt. n. 229/1999, trattandosi di disposizioni anch'esse relative al personale ed in particolare alla dirigenza sanitaria; che la questione appare non manifestamente infondata anche sotto il profilo della violazione da parte della disposizione censurata di illegittimita' dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, dovendosi ritenere che la competenza legislativa esercitata dalla Provincia autonoma di Bolzano con l'emanazione dell'art. 14 primo comma lettera i) della l.p. n. 16/1995 e' effettivamente riconducibile alla materia «igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera», di cui all'art. 9 n. 10) dello statuto e non a quella dell'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto di cui all'art. 8 n. 1) dello statuto, come asserito dalle convenute; che l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino Alto Adige in materia di igiene e sanita) nel testo sostituito dal comma primo dell'art. 1 del d.lgt. 16 marzo 1992, n. 267, dopo avere precisato al primo e al secondo comma che la Regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari e che alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, stabilisce invero al terzo comma che «le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo Statuto»; che tale disposizione, inserita nel contesto della disciplina di attuazione relativa alla materia igiene e sanita', dopo avere esplicitato, in conformita' alla previsione statutaria di attribuzione alla Regione di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri (art. 4 n. 7 dello statuto), che la Regione disciplina il modello di organizzazione di tali enti, laddove chiarisce che alle province autonome e' riservata la potesta' legislativa relativa alla gestione degli enti medesimi, non puo' che riferirsi alla competenza legislativa secondaria delle province prevista dall'art. 9 n. 10 dello statuto, non essendo rinvenibile nello statuto medesimo e in particolare nell'art. 8, alcuna previsione di competenza legislativa primaria delle province in materia di sanita'; che il terzo comma dell'art. 2 in esame, precisando che le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto agli enti considerati dal secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto, riconduce pertanto necessariamente la regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale sanitario all'unica competenza legislativa provinciale statutariamente prevista in materia di sanita', oggetto della disposizione di attuazione di cui al secondo comma, e cioe' a quella di cui all'art. 9 n. 10 dello statuto rinviando quindi, ai limiti statutariamente previsti per tale competenza ivi compreso quello relativo ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato; che la riconduzione alla competenza provinciale di rango «secondario» di cui all'art. 9 n. 10 dello statuto con soggezione ai limiti di cui all'art. 5 dello stesso statuto e' stata espressamente affermata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 373/1995 con riferimento alla regolamentazione della nomina e della revoca dei direttori generali delle USL, oggetto di una serie di disposizioni del d.l. 27 agosto 1994, n. 512 convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, impugnate dalla Provincia autonoma di Bolzano sull'assunto della violazione della propria competenza concorrente per l'igiene e la sanita'; che con la sentenza n. 63/2000, nella parte relativa all'impugnazione dell'art. 4 del d.l. n. 175/1997 demandante al Ministro della sanita' «le linee guida dell'organizzazione dell'attivita' libero professionale intramuraria», la Corte costituzionale ha altresi' affermato che la materia oggetto dell'atto ministeriale riguarda «la competenza delle province autonome in ordine all'organizzazione del servizio sanitario»; che l'attribuzione della disciplina delle limitazioni e dell'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei dirigenti sanitari e in particolare di quella intramuraria alla materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera piuttosto che a quella dell'ordinamento del personale addetto agli uffici provinciali appare logica, tenuto conto che, come e' ancora stato osservato dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 63/2000, la detta disciplina «non concerne il modo in cui si esplica la professione medica, ma l'utilizzo, ai fini delle prestazioni rese dai sanitari in regime di libera professione, delle strutture sanitarie pubbliche, l'impiego a tal fine di personale e risorse appartenenti alle aziende sanitarie ed il relativo regime amministrativo e finanziario e, quindi, oggetti facenti capo, da un lato, allo stato giuridico dei dirigenti sanitari e dall'altro all'organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche; che la soggezione della competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano al limite dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato non puo' dirsi venuta meno a seguito della riforma dell'art. 117 Cost. operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dovendosi ritenere, per le ragioni appena esposte, che la disciplina in questione non e' riconducibile alle materie di competenza regionale esclusiva di cui al quarto comma del nuovo testo dell'art. 117, ma alla materia di legislazione regionale concorrente «tutela della salute» di cui al terzo comma del nuovo testo dell'art. 117 sottoposta al limite dei «principi fondamentali» riservati alla legislazione dello Stato, come e ulteriormente comprovato dalla circostanza che la piu' recente disciplina legislativa in materia di diritto di opzione, esclusivita' del rapporto e indennita' di esclusivita' e' stata dettata, successivamente alla riforma, dall'art. 2-septies del d.l. n. 81/2004 convertito nella legge n. 138/2004 e dunque, da una disposizione di legge statale, con la conseguenza che, non prevedendo la riforma forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite dallo statuto, resta fermo quanto previsto dallo statuto medesimo, a norma dell'art. 10 della citata legge costituzionale e dell'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131; che la disposizione di cui all'art. 14, comma 1, lettera i della l.p. n 16/1995, con l'esplicita esclusione di ogni forma di attivita' libero professionale extramuraria e con l'omissione del benche' minimo accenno al diritto all'attribuzione di un compenso per l'esclusivita' del rapporto e alla regolamentazione dell'attivita' libero professionale nell'ambito di tale rapporto viola il principio del diritto di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo stabilito dall'art. 2-septies del d.l. n. 81/2004, il principio del diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo affermato, con richiamo all'art. 1, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal quinto comma dell'art. 15-quater del d.lgt. n. 502/1992 introdotto dall'art. 13 del d.lgt. n. 229/1999, il principio del diritto all'indennita' di esclusivita' ribadito dall'art. 2-septies del d.l. n. 81/2004 e i principi relativi alle tipologie dell'attivita' professionale e all'equilibrio tra quest'ultima e l'attivita' istituzionale desumibili dall'art. 15-quinquies del d.lgt. n. 502/ 1992 introdotto dall'art. 13 del d.lgt. n. 229/1999; che non puo' revocarsi in dubbio che si tratta di principi ai quali la legislazione provinciale e' tenuta ad adeguarsi ai sensi delle richiamate disposizioni dello statuto e dell'art. 2 del d.lgt. n. 266/1992 cit., tenuto conto che l'art. 2 secondo comma della legge 30 novembre 1998, n. 419 di delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per modifiche al d.lgt. n. 502/1992, poi attuata col d.lgt. n. 229/1999, prevede espressamente che le province autonome di Trento e Bolzano «adeguano la propria legislazione, in coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, ai principi fondamentali dei decreti legislativi attuativi della presente legge» e considerato che l'affermazione ad opera dell'art. 2-septies del decreto-legge n. 81/2004, successivamente alla modifica dell'art. 117 Cost., del diritto di opzione e di quello all'indennita' di esclusivita' si risolve appunto, come gia' sopra rilevato, nell'introduzione di principi fondamentali, circostanza questa desumibile anche dall'attribuzione alle regioni della facolta' di stabilire una cadenza temporale piu' breve per l'esercizio del diritto di opzione; che per gli esposti motivi va dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i) della l.p. 10 agosto 1995, n. 16 introdotto dall'art. 38 della l.p. 11 agosto 1998, n. 9 per violazione degli artt. 9 n. l0), 5 e 4 dello statuto;