IL GIUDICE DEL LAVORO

    Pronuncia  la  seguente ordinanza, nella causa n. 609/2004 R.G.L.
promossa  con ricorso depositato il 21 giugno 2004 da Acuti Roberto +
449,  rappresentati  e difesi dagli avvocati Domenico Laratta e Paolo
Rosa,  giuste  procure  speciali  in  calce  al  ricorso,  contro  la
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  l'Azienda  sanitaria  di  Bolzano,
l'Azienda  sanitaria  di  Merano,  l'Azienda sanitaria di Bressanone,
tutte  rappresentate  e  difese  dagli  avvocati  Enrico Bertorelle e
Giampaolo  Parodi,  in  virtu'  di procura a margine della rispettiva
memoria  di  costituzione,  nonche'  contro  l'Azienda  sanitaria  di
Brunico.
    Osservato   e   ritenuto  che  con  la  presente  controversia  i
ricorrenti,  tutti  dirigenti  sanitari  dipendenti  delle  convenute
aziende  sanitarie di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano domandano
l'accertamento  del  proprio  diritto di optare per l'esercizio della
libera  professione  intramoenia  o  extramoenia  l'accertamento  del
proprio  diritto alla corresponsione dell'indennita' di esclusivita',
a  far  tempo  dal  1° gennaio 2000, per essere stati da tale data di
fatto  obbligati  al  rapporto  di  lavoro esclusivo e le conseguenti
statuizioni di condanna delle aziende datrici di lavoro in solido con
la  Provincia autonoma di Bolzano; l'accertamento del proprio diritto
all'esercizio della libera professione intramoenia nel rispetto della
normativa  nazionale  e  la  disapplicazione  dell'art. 52  del  CCPL
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige
in  data  8  aprile 2003 per la parte in cui prevede l'autorizzazione
del  direttore  generale,  per  la  parte  in  cui  consente la detta
attivita'  in alternativa alle tre ore di plus orario e per tutti gli
altri  aspetti incompatibili con la normativa nazionale e la condanna
delle  aziende datrici di lavoro, in solido con la Provincia autonoma
di  Bolzano,  al  risarcimento  del danno cagionato dalla preclusione
dell'esercizio  di  attivita'  libero  professionale  intramoenia dal
1° gennaio 2000;
        che  a  fondamento  delle  domande  di  accertamento  e della
richiesta    di   disapplicazione   della   menzionata   disposizione
contrattuale  (cfr.  note autorizzate depositate il 26 maggio 2005) i
ricorrenti  richiamano la disciplina di cui all'art. 13 del d.lgt. 19
giugno  1999,  n. 229  (Norme  per  la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998,
n. 419),  modificatrice  dell'art. 15  dei  d.lgt.  30 dicembre 1992,
n. 502  e  introduttrice  degli  artt. 15-bis  e  segg.,  nonche'  la
disciplina di cui all'art. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 81  convertito  nella  legge  26  maggio 2004, n. 138, a sua volta
modificatrice  del comma 4 dell'art. 15-quater del d.lgt. n. 502/1992
cit.;
        che  l'interesse  ad agire per quanto riguarda la prima delle
dette  domande,  la  cui  carenza  e' stata eccepita dalle convenute,
sembra  sussistere quanto meno per i trentuno ricorrenti che in corso
di  causa hanno depositato altrettante dichiarazioni di esercizio del
diritto  di  opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi
dell'art. 2-septies del decreto-legge n. 81/2004;
        che   l'art. 15-quater   del  d.lgt.  n. 502/1992  stabilisce
l'assoggettamento  al  rapporto  di  lavoro esclusivo per i dirigenti
sanitari  assunti  in data successiva al 31 dicembre 1998 nonche' per
coloro    che   abbiano   optato   per   l'esercizio   dell'attivita'
libero-professionale  intramuraria alla data di entrata in vigore del
d.lgt. n. 229/1999 (primo comma) e l'irreversibilita' del rapporto di
lavoro   esclusivo  (quarto  comma)  e  demanda  alla  contrattazione
collettiva   l'entita'   del   trattamento  economico  aggiuntivo  da
attribuire  ai  dirigenti  sanitari  con rapporto di lavoro esclusivo
(comma  quinto)  mentre  il successivo art. 15-quinquies definisce le
caratteristiche  e  le tipologie del rapporto di lavoro esclusivo e i
principi ai quali deve attenersi la disciplina contrattuale nazionale
nell'individuazione    del    corretto   equilibrio   tra   attivita'
istituzionale attivita' libero professionale;
        che l'art. 2-septies del decreto-legge n. 81/2004 modifica il
principio  di  irreversibilita'  del  rapporto  di  lavoro  esclusivo
attribuendo ai dirigenti sanitari la facolta' di optare, su richiesta
da  presentare  entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto
di  lavoro  non  esclusivo  con  effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo  e  precisa  che  coloro che mantengono l'esclusivita' del
rapporto  non  perdono  i  benefici  economici  di  cui  al  comma  5
dell'art. 15-quater, «trattandosi di indennita' di esclusivita' e non
di indennita' di irreversibilita»;
        che  l'applicazione delle richiamate disposizioni di legge e'
impedita  dalla  disposizione di cui all'art. 14, comma 1, lettera i)
della  l.p.  10  agosto  1995,  n. 16  (Riforma  dell'ordinamento del
personale  della  provincia),  introdotta  dall'art. 38 comma 4 della
l.p.  11  agosto 1998 n. 9, a norma della quale «per il personale del
ruolo  sanitario  e'  esclusa  ogni  forma  di esercizio di attivita'
libero-professionale  extramuraria»,  negando  tale  disposizione non
solo  il  diritto  di  opzione  per  l'attivita' libero-professionale
extramuraria,    ma    anche,    implicitamente,   omettendone   ogni
regolamentazione  o  accenno,  il  diritto  al  trattamento economico
aggiuntivo   per  i  dirigenti  con  rapporto  di  lavoro  esclusivo,
integrante  il compenso per l'esclusivita' del rapporto imposto dalla
legge nel regime stabilito dall'art. 15-quater del d.lgt. n. 502/1992
nel  testo  introdotto  dal  d.lgt.  n. 229/1999 e il compenso per la
mancata  opzione  per  il rapporto di lavoro non esclusivo nel regime
introdotto dall'art. 2-septies del decreto-legge n. 81/2004;
        che  l'art. 2  del  d.lgt.  16  marzo  l992, n. 266 (Norme di
attuazione   dello  statuto  speciale  per  il  Trentino  Alto  Adige
concernente   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali  e  provinciali  nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento)  prevede  che  la legislazione regionale e provinciale
deve  essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati
dagli  articoli 4  e  5  dello  statuto  speciale  e  recati  da atto
legislativo   dello   Stato   entro   i   sei  mesi  successivi  alla
pubblicazione  dell'atto  medesimo nella Gazzetta Ufficiale, restando
nel  frattempo  applicabili  le  disposizioni legislative regionali e
provinciali   preesistenti  e  che,  decorso  il  detto  termine,  le
disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate possono
essere   impugnate   davanti   alla  Corte  costituzionale  ai  sensi
dell'art. 97  dello statuto per violazione di esso, trovando altresi'
applicazione   la  legge  costituzionale  9  febbraio  1948,  n. 1  e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
        che   in   caso  di  mancato  adeguamento  ai  nuovi  vincoli
discendenti,  in  base  alle previsioni dello statuto e a seconda del
tipo  di  competenza  legislativa provinciale coinvolta, dai principi
fondamentali  o dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale
desumibili  dalle  disposizioni  della legge statale, la legislazione
provinciale  non adeguata e' pertanto suscettibile di essere caducata
per  sopravvenuta  illegittimita'  costituzionale  anche a seguito di
incidente  di  costituzionalita',  «aprendosi cosi' la strada, se del
caso, ad una applicabilita' diretta della normativa statale nel vuoto
creato  dall'eliminazione di quella provinciale» (cfr. Corte cost. 15
febbraio 2000, n. 63);
        che  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano non ha adeguato nel
termine  anzidetto  la  propria  legislazione  ai principi desumibili
dalle  menzionate  disposizioni  del  d.lgt.  n. 229/1999  e del d.l.
n. 81/2004;
        che  nelle  note  autorizzate  depositate  il  26 maggio 2005
alcuni  ricorrenti,  sostenendo  che  in  tema di stato giuridico del
personale  addetto  al  Servizio  sanitario  provinciale la Provincia
autonoma   di   Bolzano  sarebbe  dotata  di  competenza  legislativa
concorrente  riconducibile  alla  materia  «dell'igiene e sanita' ivi
compresa  l'assistenza  sanitaria  e  ospedaliera»  di cui all'art. 9
n. 10) dello statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale    per    il   Trentino   Alto   Adige»),   hanno   eccepito
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma  1, lettera i)
della  l.p.  n. 16/1995  per  violazione della «competenza statale in
materia»,  ossia dei limiti posti alla legislazione provinciale dagli
artt. 9 e 5 dello statuto con riferimento ai principi stabiliti dalle
leggi  dello Stato, nonche', attraverso il rinvio operato dall'art. 5
all'art. 4,  con  riferimento  alle  norme fondamentali delle riforme
economico sociali della Repubblica;
        che  la  questione  di  illegittimita'  costituzionale appare
rilevante   rispetto   alle  domande  di  accertamento  proposte  dal
ricorrenti,  inibendo  la  censurata  disposizione,  come si e' sopra
accennato,  non soltanto l'accertamento del diritto dei ricorrenti di
optare per l'esercizio della libera professione extramuraria al sensi
dell'art. 2-septies del d.l. n. 81/2004 cit., ma anche l'accertamento
del  diritto  dei  ricorrenti,  assoggettati  al  rapporto  di lavoro
esclusivo   in   applicazione   della   disposizione   censurata   di
illegittimita',   alla   corresponsione  anche  per  il  passato  del
trattamento    economico   aggiuntivo   ovvero   dell'indennita'   di
esclusivita',   trattandosi   di   emolumento   non   previsto  dalla
disposizione   della   legge   provinciale   e   correlato,   invece,
all'esclusivita'  del  rapporto nel regime del d.lgt. 229/1999 e alla
mancata  opzione  per  la  libera professione extramuraria nel regime
introdotto dal decreto-legge n. 81/2004;
        che  la  questione  appare  rilevante anche per le domande di
accertamento  del  diritto  di  esercizio  della  libera  professione
intramoenia  nel rispetto della normativa nazionale e di accertamento
della   nullita'   delle   disposizioni   del   contratto  collettivo
provinciale in contrasto con quella disciplina;
        che la questione appare non manifestamente infondata sotto il
profilo   della   violazione  dei  principi  desumibili  dalle  norme
fondamentali  delle  riforme  economico-sociali, affermando l'art. 19
del  d.lgt.  n. 502/1992,  nel  testo  risultante  dopo  la  sentenza
n. 354/1994  della Corte costituzionale, che per le Province autonome
di  Trento  e  Bolzano  i principi desumibili dagli artt. da 15 a 18,
relativi  al  disciplina  della  dirigenza  del  ruolo sanitario e al
personale  in  genere,  costituiscono  norme  fondamentali di riforme
economico   sociali  e  dovendosi  ritenere  che  il  rinvio  operato
dall'art. 19 alle dette disposizioni costituisce un rinvio mobile, da
intendersi  come  tale  riferito  agli  artt. 15  e  15-bis  e  segg.
introdotti, in sostituzione dell'originario art. 15, dall'art. 13 del
d.lgt. n. 229/1999, trattandosi di disposizioni anch'esse relative al
personale ed in particolare alla dirigenza sanitaria;
        che  la  questione  appare non manifestamente infondata anche
sotto  il  profilo  della  violazione  da  parte  della  disposizione
censurata  di illegittimita' dei principi stabiliti dalle leggi dello
Stato,  dovendosi  ritenere  che la competenza legislativa esercitata
dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano con l'emanazione dell'art. 14
primo  comma  lettera  i)  della  l.p.  n. 16/1995  e' effettivamente
riconducibile   alla   materia   «igiene   e  sanita',  ivi  compresa
l'assistenza sanitaria e ospedaliera», di cui all'art. 9 n. 10) dello
statuto  e  non  a quella dell'ordinamento degli uffici provinciali e
del  personale ad essi addetto di cui all'art. 8 n. 1) dello statuto,
come asserito dalle convenute;
        che  l'art. 2  del  d.P.R.  28  marzo  1975, n. 474 (Norme di
attuazione  dello  statuto  per  la  Regione  Trentino  Alto Adige in
materia  di  igiene  e  sanita)  nel testo sostituito dal comma primo
dell'art. 1 del d.lgt. 16 marzo 1992, n. 267, dopo avere precisato al
primo   e  al  secondo  comma  che  la  Regione  Trentino-Alto  Adige
disciplina  il  modello  di  organizzazione delle istituzioni ed enti
sanitari   e   che  alle  province  autonome  competono  le  potesta'
legislative  ed  amministrative  attinenti  al  funzionamento  e alla
gestione  delle  istituzioni  ed  enti sanitari, stabilisce invero al
terzo  comma  che  «le  competenze  provinciali  relative  allo stato
giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti
di  cui  al  secondo  comma sono esercitate nei limiti previsti dallo
Statuto»;
        che tale disposizione, inserita nel contesto della disciplina
di  attuazione  relativa  alla  materia  igiene e sanita', dopo avere
esplicitato,   in   conformita'   alla   previsione   statutaria   di
attribuzione  alla  Regione  di  competenza  legislativa  primaria in
materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri (art. 4 n. 7
dello   statuto),   che   la   Regione   disciplina   il  modello  di
organizzazione  di  tali  enti,  laddove  chiarisce che alle province
autonome  e' riservata la potesta' legislativa relativa alla gestione
degli   enti   medesimi,  non  puo'  che  riferirsi  alla  competenza
legislativa  secondaria  delle  province  prevista  dall'art. 9 n. 10
dello  statuto,  non  essendo rinvenibile nello statuto medesimo e in
particolare  nell'art. 8, alcuna previsione di competenza legislativa
primaria delle province in materia di sanita';
        che  il  terzo  comma dell'art. 2 in esame, precisando che le
competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del
personale  addetto  agli  enti  considerati  dal  secondo  comma sono
esercitate  nei  limiti  previsti  dallo  statuto, riconduce pertanto
necessariamente   la   regolamentazione   dello  stato  giuridico  ed
economico  del  personale  sanitario all'unica competenza legislativa
provinciale  statutariamente  prevista in materia di sanita', oggetto
della  disposizione  di attuazione di cui al secondo comma, e cioe' a
quella  di  cui  all'art. 9  n. 10 dello statuto rinviando quindi, ai
limiti  statutariamente  previsti  per  tale  competenza ivi compreso
quello relativo ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato;
        che  la  riconduzione  alla  competenza  provinciale di rango
«secondario»  di cui all'art. 9 n. 10 dello statuto con soggezione ai
limiti  di cui all'art. 5 dello stesso statuto e' stata espressamente
affermata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 373/1995 con
riferimento  alla  regolamentazione  della  nomina e della revoca dei
direttori  generali  delle  USL, oggetto di una serie di disposizioni
del  d.l.  27  agosto  1994, n. 512 convertito nella legge 17 ottobre
1994,   n. 590,   impugnate   dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano
sull'assunto  della  violazione  della propria competenza concorrente
per l'igiene e la sanita';
        che   con   la  sentenza  n. 63/2000,  nella  parte  relativa
all'impugnazione  dell'art. 4  del  d.l.  n. 175/1997  demandante  al
Ministro   della   sanita'   «le   linee   guida  dell'organizzazione
dell'attivita'   libero   professionale   intramuraria»,   la   Corte
costituzionale ha altresi' affermato che la materia oggetto dell'atto
ministeriale  riguarda  «la  competenza  delle  province  autonome in
ordine all'organizzazione del servizio sanitario»;
        che  l'attribuzione  della  disciplina  delle  limitazioni  e
dell'esercizio   dell'attivita'  libero-professionale  dei  dirigenti
sanitari  e  in  particolare  di  quella  intramuraria  alla  materia
dell'assistenza  sanitaria  e  ospedaliera  piuttosto  che  a  quella
dell'ordinamento del personale addetto agli uffici provinciali appare
logica,  tenuto conto che, come e' ancora stato osservato dalla Corte
costituzionale   nella   menzionata  sentenza  n. 63/2000,  la  detta
disciplina  «non  concerne  il  modo in cui si esplica la professione
medica, ma l'utilizzo, ai fini delle prestazioni rese dai sanitari in
regime  di  libera  professione, delle strutture sanitarie pubbliche,
l'impiego a tal fine di personale e risorse appartenenti alle aziende
sanitarie  ed  il  relativo  regime  amministrativo  e finanziario e,
quindi,  oggetti  facenti  capo, da un lato, allo stato giuridico dei
dirigenti  sanitari  e  dall'altro all'organizzazione delle strutture
sanitarie pubbliche;
        che   la   soggezione   della  competenza  legislativa  della
Provincia  autonoma di Bolzano al limite dei principi stabiliti dalle
leggi  dello Stato non puo' dirsi venuta meno a seguito della riforma
dell'art. 117  Cost.  operata  dalla  legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, dovendosi ritenere, per le ragioni appena esposte, che la
disciplina   in  questione  non  e'  riconducibile  alle  materie  di
competenza regionale esclusiva di cui al quarto comma del nuovo testo
dell'art. 117,  ma alla materia di legislazione regionale concorrente
«tutela  della  salute»  di  cui  al  terzo  comma  del  nuovo  testo
dell'art. 117   sottoposta  al  limite  dei  «principi  fondamentali»
riservati   alla  legislazione  dello  Stato,  come  e  ulteriormente
comprovato   dalla   circostanza   che  la  piu'  recente  disciplina
legislativa  in  materia  di  diritto  di  opzione,  esclusivita' del
rapporto   e   indennita'   di   esclusivita'   e'   stata   dettata,
successivamente alla riforma, dall'art. 2-septies del d.l. n. 81/2004
convertito  nella  legge n. 138/2004 e dunque, da una disposizione di
legge  statale,  con  la  conseguenza  che, non prevedendo la riforma
forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite dallo
statuto,  resta fermo quanto previsto dallo statuto medesimo, a norma
dell'art. 10  della  citata legge costituzionale e dell'art. 11 della
legge 5 giugno 2003, n. 131;
        che  la  disposizione  di cui all'art. 14, comma 1, lettera i
della  l.p.  n  16/1995,  con l'esplicita esclusione di ogni forma di
attivita'  libero  professionale  extramuraria  e con l'omissione del
benche' minimo accenno al diritto all'attribuzione di un compenso per
l'esclusivita'  del  rapporto  e alla regolamentazione dell'attivita'
libero  professionale nell'ambito di tale rapporto viola il principio
del  diritto  di  opzione  per  il  rapporto  di lavoro non esclusivo
stabilito  dall'art. 2-septies  del d.l. n. 81/2004, il principio del
diritto  al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti sanitari
con  rapporto di lavoro esclusivo affermato, con richiamo all'art. 1,
comma  12  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, dal quinto comma
dell'art. 15-quater  del  d.lgt.  n. 502/1992 introdotto dall'art. 13
del  d.lgt.  n. 229/1999,  il principio del diritto all'indennita' di
esclusivita'  ribadito  dall'art. 2-septies  del  d.l. n. 81/2004 e i
principi  relativi  alle  tipologie  dell'attivita'  professionale  e
all'equilibrio   tra   quest'ultima   e   l'attivita'   istituzionale
desumibili  dall'art. 15-quinquies del d.lgt. n. 502/ 1992 introdotto
dall'art. 13 del d.lgt. n. 229/1999;
        che non puo' revocarsi in dubbio che si tratta di principi ai
quali  la  legislazione  provinciale  e' tenuta ad adeguarsi ai sensi
delle  richiamate disposizioni dello statuto e dell'art. 2 del d.lgt.
n. 266/1992 cit., tenuto conto che l'art. 2 secondo comma della legge
30   novembre   1998,   n. 419   di   delega   al   Governo   per  la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per modifiche al
d.lgt.  n. 502/1992,  poi  attuata  col  d.lgt.  n. 229/1999, prevede
espressamente  che le province autonome di Trento e Bolzano «adeguano
la   propria   legislazione,   in   coerenza   con   il   sistema  di
autofinanziamento  del  settore sanitario e nei limiti dei rispettivi
statuti   e   delle   relative   norme  di  attuazione,  ai  principi
fondamentali  dei decreti legislativi attuativi della presente legge»
e  considerato  che  l'affermazione  ad opera dell'art. 2-septies del
decreto-legge n. 81/2004, successivamente alla modifica dell'art. 117
Cost.,   del  diritto  di  opzione  e  di  quello  all'indennita'  di
esclusivita'   si   risolve   appunto,   come  gia'  sopra  rilevato,
nell'introduzione   di   principi  fondamentali,  circostanza  questa
desumibile  anche  dall'attribuzione  alle  regioni della facolta' di
stabilire  una  cadenza  temporale  piu'  breve  per  l'esercizio del
diritto di opzione;
        che  per  gli  esposti motivi va dichiarata la rilevanza e la
non   manifesta   infondatezza   della  questione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i) della l.p. 10 agosto
1995,  n. 16  introdotto dall'art. 38 della l.p. 11 agosto 1998, n. 9
per violazione degli artt. 9 n. l0), 5 e 4 dello statuto;