IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo pertanto la riserva espressa all'udienza del 14 marzo 2005, O s s e r v a L'esame della normativa che ha introdotto il tentativo di conciliazione nella materia delle telecomunicazioni, costituisce, a giudizio dello scrivente, un ingiustificabile onere che viene posto a carico di chi vuol far valere un proprio diritto nei confronti dei soggetti destinatari di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attivita' di telecomunicazioni. Appare discutibile infatti subordinare l'esercizio dell'azione giudiziale all'esperimento obbligatorio da fare presso appositi comitati regionali chiamati CORECOM, sottoponendo cosi' l'utente ad un paggaggio obbligatorio extragiudiziale che non serve ad altro che allungare i tempi della pretesa giustizia e allontanare in termini chilometrici il cittadino dal giudice. Basti pensare che i predetti CORECOM hanno sede in ogni capoluogo di regione per rendersi conto delle difficolta' e spese che l'utente deve affrontare per instaurare e coltivare un giudizio in contrasti con una societa' di TLC. Senza dire che viene sottratto al giudice naturale l'esame di un giudizio che solo al giudice compete e che non puo' essergli sottratto sia per legge che per regolamento al cittadino che in ossequio ai principi fondamentali della Carta costituzionale nel caso in ispecie vedrebbe impunemente violati le norme contenute agli artt. 3, 24, 25 e 102 della Costituzione e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Rileva al riguardo la difesa dell'utente che viene a realizzarsi una disparita' di trattamento tra coloro che hanno vertenze in materie di TLC e quelli che ad esempio hanno un contenzioso nei confronti di societa' che erogano un servizio elettrico o di gas. Il richiamato art. 24 della Costituzione recita, come e' noto, che tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e che nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, inoltre l'art. 102 sempre della Cost. fissa il divieto di costituire giudici speciali al di fuori degli organi giudiziari ordinari. Sotto tale aspetto la disposizione concernente l'invocato obbligo di preventivo esperimento del tentativo di conciliazione potrebbe essere risolto con la disapplicazione dell'atto regolamentare ma in considerazione della sfera di interessi che vengono ad essere colpiti e per dare maggiore certezza nell'applicazione di un principio, si ritiene conferire e sottoporre al vaglio della Corte costituzionale il problema qui sorto e di cui si e' esposta l'eccezione di incostituzionalita'. C'e' da sottolineare ancora che il dovere dello Stato di rendere sempre piu' accessibile ai cittadini la giustizia trova un clamoroso caso di smentita nelle norme di legge e regolamentari emanate e di cui Telecom chiede l'applicazione perche' vigenti. Immaginarsi che un cittadino - utente di Pachino in Provincia di Siracusa, estremo lembo della Sicilia, per dirla con Dante (da Capo Passero) si deve spostare a Palermo - sede del Cirecom e' intuibile gli oneri a cui deve far fronte!