ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 14,
comma 5-quinquies,   e  13,  comma 13-ter,  del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  come  modificato  dalla  legge  30 luglio  2002,  n. 189
(Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di asilo),
promosso  con ordinanza del 18 novembre 2002 dal Tribunale di Firenze
- sezione distaccata di Pontassieve, nel procedimento penale a carico
di  X.B.  ed  altro, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 ottobre 2005 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze
-  sezione  distaccata  di  Pontassieve, ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3,  13,  primo  comma,  27,  secondo  comma,  e  97 della
Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale  degli
artt. 14,   comma 5-quinquies,   e   13,  comma 13-ter,  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di asilo),
nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'arresto obbligatorio
nella  flagranza  del  reato  di  cui  all'art. 14,  comma 5-ter, del
medesimo decreto legislativo, e l'arresto facoltativo nella flagranza
del reato di cui all'art. 13, comma 13, dello stesso decreto;
        che  il  giudice  a  quo  riferisce  di  essere chiamato alla
convalida dell'arresto di due cittadini extracomunitari, imputati dei
reati  di  ingiustificato  trattenimento e di illecito reingresso nel
territorio  dello  Stato,  di  cui  agli artt. 14, comma 5-ter, e 13,
comma 13,  del d.lgs. n. 286 del 1998: reati in relazione ai quali la
misura da convalidare e' prevista, rispettivamente, come obbligatoria
e  facoltativa dagli artt. 14, comma 5-quinquies, e 13, comma 13-ter,
del citato decreto legislativo;
        che  -  dopo aver premesso che, nel caso di specie, l'arresto
dovrebbe   essere   convalidato,  in  quanto  operato  dalla  polizia
giudiziaria  nel  rispetto  dei  presupposti di legge - il rimettente
dubita,  tuttavia,  della  compatibilita'  delle norme denunciate con
plurimi  parametri  costituzionali,  rilevando  come esse impongano o
consentano,  da  parte dell'autorita' amministrativa, una restrizione
della   liberta'   personale   priva   di  qualsiasi  finalita',  sia
processuale che extraprocessuale;
        che  l'arresto eseguito ai sensi delle predette disposizioni,
difatti,  non potrebbe assolvere al suo fine tipico di anticipazione,
per  ragioni  contingenti di necessita' ed urgenza, dell'applicazione
di   una   misura   cautelare   coercitiva  ad  opera  dell'autorita'
giudiziaria, rimanendo tale applicazione preclusa dalla pena edittale
dei    reati    anzidetti,   configurati   entrambi   come   semplici
contravvenzioni;
        che   neppure,   d'altra  parte,  si  potrebbe  ritenere  che
l'arresto  -  destinato  inevitabilmente  alla perenzione nel termine
massimo di quarantotto ore - miri a permettere l'immediata espulsione
dello  straniero,  facendo si' che esso rimanga nella «disponibilita'
fisica»  delle  forze  di  polizia:  gli  artt. 13,  comma 13,  e 14,
comma 5-ter,  del  d.lgs. n. 286 del 1998, infatti, stabiliscono che,
nel  caso  di  commissione  dei  reati da essi previsti, si procede a
immediato    accompagnamento    alla   frontiera   dello   straniero,
dimostrando,  cosi', che il legislatore ha affidato ad altri istituti
l'effettivita'  dell'espulsione; e cio' senza considerare che, stante
l'inapplicabilita'  di  misure  coercitive  in  relazione ai reati in
parola,  il  pubblico ministero dovrebbe ordinare (come del resto era
avvenuto nel caso di specie) l'immediata liberazione dell'arrestato a
norma  dell'art. 121  delle  disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, anche con provvedimento verbale: sicche' la persona
arrestata  rimarrebbe nella disponibilita' dell'autorita' di pubblica
sicurezza  per  un  tempo  eccessivamente  breve onde consentire alla
stessa di apprestare l'espulsione coatta;
        che   la  circostanza  che  l'arresto  -  tanto  nella  forma
obbligatoria  che  in  quella  facoltativa  - contemplato dalle norme
denunciate  risulti  privo  di  qualsiasi  giustificazione renderebbe
dunque  la  misura  «meramente  vessatoria»,  trasformandola  in  una
inammissibile  anticipazione  dell'applicazione di una pena detentiva
in  relazione  a  reati  contravvenzionali  ancora  da accertare; con
conseguente  violazione degli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo
comma, Cost;
        che risulterebbe compromesso, altresi', l'art. 97 Cost., dato
che   l'adozione   di   una   misura   restrittiva   senza  finalita'
comporterebbe  un  inutile  dispendio  di  energie  e di mezzi per la
pubblica  amministrazione,  in  contrasto  con  il  principio di buon
andamento della medesima;
        che  nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata;
        che  con  successiva  memoria,  la difesa erariale - rilevato
come  le  disposizioni impugnate siano state medio tempore modificate
dal  decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in
tema  di  immigrazione),  convertito,  con  modificazioni,  in  legge
12 novembre 2004, n. 271 - ha chiesto che gli atti vengano restituiti
al giudice a quo.
    Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza  di rimessione,
questa   Corte,   con   sentenza   n. 223  del  2004,  ha  dichiarato
costituzionalmente  illegittimo,  per  violazione  degli artt. 3 e 13
Cost.,   l'art. 14,   comma 5-quinquies,   del   decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  nella  parte  in  cui  stabiliva  che  per  il  reato di
ingiustificato  trattenimento  dello  straniero  nel territorio dello
Stato,   previsto   dal   comma 5--ter   del  medesimo  articolo,  e'
obbligatorio  l'arresto  dell'autore del fatto: e cio' in quanto tale
misura  «precautelare»  si  risolveva  in una limitazione provvisoria
della   liberta'   personale   priva   di  qualsiasi  giustificazione
processuale,  non  potendo  essere  finalizzata all'adozione di alcun
provvedimento  coercitivo,  data  la  natura  contravvenzionale della
fattispecie,   ne'   costituendo  un  presupposto  del  provvedimento
amministrativo di espulsione;
        che,   di   seguito   a   tale  pronuncia,  il  decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione),  convertito,  con  modificazioni, in legge 12 novembre
2004,   n. 271,   ha   mutato   il  trattamento  sanzionatorio  delle
fattispecie   criminose  di  illegale  rientro  e  di  ingiustificato
trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, di cui agli
artt. 13,  comma 13,  e  14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998,
trasformandole da contravvenzioni in delitti puniti con la reclusione
da  uno  a  quattro  anni  -  configurazione  che  consente, ai sensi
dell'art. 280  cod. proc. pen., l'applicazione di misure coercitive -
fatta  eccezione  per l'ipotesi dell'ingiustificato trattenimento nel
caso  di  espulsione  disposta  perche'  il  permesso di soggiorno e'
scaduto  da  piu'  di  sessanta  giorni  e  non e' stato richiesto il
rinnovo,  la  quale  mantiene  l'originaria  natura contravvenzionale
(commi  2-ter  e 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 241 del 2004,
aggiunti dalla legge di conversione);
        che, correlativamente, e' stata ripristinata - per le ipotesi
di   ingiustificato  trattenimento  che  hanno  assunto  connotazione
delittuosa  - la misura dell'arresto obbligatorio (comma 5-quinquies,
terzo   periodo,  dell'art. 14  del  d.lgs.  n. 286  del  1998,  come
sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 241 del 2004);
        che  gli  atti vanno pertanto restituiti al giudice a quo, ai
fini  di  una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta
infondatezza  della  questione,  alla luce dell'intervenuto mutamento
del quadro normativo.