ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 16, comma 1,
secondo  periodo,  della  legge della Regione Puglia 4 novembre 2004,
n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunita' montane), e
degli  artt. 1 e 4 dellalegge della Regione Toscana 29 novembre 2004,
n. 68,  recante  «Modifiche  alla  legge  regionale 28 dicembre 2000,
n. 82  (Norme in materia di Comunita' montane)», promossi con ricorsi
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  notificati il 3 e il
31 gennaio   2005   e   depositati   in  cancelleria  rispettivamente
l'11 gennaio  e  l'8 febbraio  2005  ed  iscritti  ai  nn. 5 e 18 del
registro ricorsi 2005;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15 novembre  2005  il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Fabio  Lorenzoni per la
Regione Toscana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 3 gennaio 2005, depositato il
successivo  11 gennaio ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2005,
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha impugnato l'art. 16,
comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre
2004,  n. 20  (Nuove  norme  in  materia  di riordino delle Comunita'
montane),  per  contrasto  con  gli  artt. 114  e 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione.
    Il  ricorrente  -  dopo  avere  esposto  il  contenuto essenziale
dell'intera legge regionale - assume la illegittimita' costituzionale
della   disposizione   impugnata   nella  parte  in  cui  prevede  la
incompatibilita' della carica di presidente dell'organo esecutivo con
quella  di  parlamentare,  consigliere  regionale  e sindaco. Cio' in
quanto  sarebbe  stata  invasa  la  competenza legislativa statale in
materia  di  «legislazione  elettorale,  organi di governo e funzioni
fondamentali  di  Comuni, Province e Citta' metropolitane» (art. 117,
secondo comma, lettera p), Cost.), e sarebbe stato leso il «principio
di   equiordinazione  tra  Stato,  Regioni  ed  Enti  locali»  e  «le
prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni».
    Piu'  in particolare, la difesa erariale ritiene che le Comunita'
montane - da qualificarsi quali enti costituzionalmente non necessari
appartenenti alla categoria degli enti locali a carattere associativo
intercomunale  -  rinvengono  nell'art. 27  del  decreto  legislativo
18 agosto  2000,  n. 267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento
degli   enti   locali),   la   norma  che  disciplina  le  regole  di
incompatibilita'  con  termini e modalita' compiutamente prefissati e
non  suscettibili  di  integrazioni  o  modificazioni  da  parte  del
legislatore   regionale.  La  disposizione  da  ultimo  richiamata  -
stabilendo  al  comma 2  che  «la  Comunita'  montana  ha  un  organo
rappresentativo  e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori
o consiglieri dei Comuni partecipanti. Il presidente puo' cumulare la
carica con quella di sindaco di uno dei Comuni della Comunita' (...)»
-  avrebbe  un  contenuto precettivo diverso da quello espresso dalla
disposizione censurata.
    Inoltre, il legislatore regionale, sottolinea la difesa erariale,
«si  spinge  a sancire incompatibilita' con la carica di parlamentare
sulla quale non ha alcuna competenza ad intervenire».
    Secondo  la  difesa  erariale  quanto esposto troverebbe conferma
nell'art. 2  della  legge  5  giugno 2003,  n. 131  (Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che, nel disporre la revisione
delle disposizioni in materia di enti locali per adeguarle alla legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), riconosce la persistente validita'
del d.lgs. n. 267 del 2000.
    2.  -  Con  successivo  ricorso  notificato  il  31 gennaio 2005,
depositato il successivo 8 febbraio ed iscritto al n. 18 del registro
ricorsi  del  2005,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ha,
altresi',  impugnato  gli  artt. 1  e  4  della  legge  della Regione
Toscana 29 novembre   2004,   n. 68  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale  28 dicembre  2000,  n. 82  (Norme  in materia di Comunita'
montane)»,  per  contrasto  con  gli  artt. 3,  97,  114  e 117 della
Costituzione.
    L'art. 1   della   predetta  legge  ha  inserito  il  comma 3-bis
all'art. 11  della  legge 28 dicembre 2000, n. 82, prevedendo che «in
caso  di  rinnovo,  l'organo  rappresentativo  puo'  essere insediato
quando  i  rappresentati  dei Comuni raggiungono i quattro quinti dei
componenti  o  il  valore  inferiore  stabilito  espressamente  dallo
statuto  comunque  tale  da  rappresentare  la maggioranza dei Comuni
(...)».
    Secondo  la  difesa erariale, sulla base di quanto disposto dagli
artt. 6,  27, 28, comma 7, e 32, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000,
la  Comunita' montana ha una piena autonomia statutaria, alla stregua
di  quella  dei  Comuni,  ed e' pertanto sovrana nella determinazione
della  propria  organizzazione, con la conseguenza che la Regione non
potrebbe  interferire con detta potesta' e non potrebbe imporre norme
organizzative  in  contrasto  con  i  criteri  generali dettati dallo
stesso  testo  unico,  in  particolare  sui parametri numerici per la
composizione  dei  consigli  e  per  la validita' delle sedute, quali
determinati  per  i  Comuni  dagli  artt. 37 e 38 del predetto d.lgs.
n. 267  del  2000. La norma censurata finirebbe, inoltre, per imporre
«un  quorum per la composizione dei consigli e per la validita' delle
sedute  irragionevolmente superiore a quello previsto dalla normativa
statale  di  riferimento  che  va ad incidere in termini negativi sul
funzionamento dell'organo rappresentativo e sulla sua efficienza». In
definitiva,  la  disposizione  in  esame  violerebbe:  a) l'art. 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, che riserva alla legge
statale  la materia dell'ordinamento degli enti locali; b) l'art. 114
della   Costituzione,  in  quanto  -  incidendo  indebitamente  sulla
specifica  competenza statutaria delle Comunita' montane - violerebbe
il  principio di equiordinazione tra gli enti contemplati dalla norma
costituzionale; c) gli artt. 3 e 97 della Costituzione, «nella misura
in  cui  l'imposizione  di  parametri  numerici  piu'  pesanti per la
composizione  dei  consigli  e per la validita' delle sedute nei casi
previsti,  introduce irragionevoli disuguaglianze fra organismi della
stessa  natura  e  funzione  e compromette l'efficienza, efficacia ed
operativita' delle loro funzioni».
    2.1.-  Per  quanto attiene, invece, all'art. 4 della stessa legge
della   Regione   Toscana   n. 68  del  2004,  tale  norma,  dettando
«disposizioni  transitorie  per la Comunita' montana Area Lucchese» e
prevedendo  che  essa continui ad operare fino all'individuazione del
nuovo ambito territoriale secondo le modalita' stabilite dall'art. 2,
comma 1,  della  legge  della  Regione  Toscana  n. 82  del  2000, si
porrebbe, secondo il ricorrente, in contrasto con gli artt. 114 e 117
della  Costituzione.  In  particolare,  si assume che la disposizione
censurata  violerebbe  l'autonoma  capacita'  dei Comuni di decidere,
alla  luce  dei principi sanciti dalla nuova formulazione della parte
seconda  del  titolo  V della Costituzione, sull'adesione o meno alla
costituenda  Comunita'  montana: dovrebbe spettare ai Comuni decidere
in  ordine  sia  alla determinazione sulla costituzione dell'ente che
alla   individuazione   dei  suoi  ambiti  territoriali.  Da  qui  la
violazione:  a)  dell'art. 114 della Costituzione, per la lesione del
principio  di  equiordinazione  tra  Stato,  Regioni ed enti locali e
delle  prerogative  istituzionali  dello  Stato,  dei  Comuni e delle
Comunita' montane; b) dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione,  «in  quanto non spetta alla Regione ed esula dalla sua
competenza legislativa la regolamentazione della materia disciplinata
dall'art. 27 del d.lgs. n. 267 del 2000».
    2.2.-  Si  e'  costituita  la  Regione  Toscana  chiedendo che le
questioni  sollevate vengano dichiarate «inammissibili ed infondate»,
con riserva di deduzioni e deposito documenti.
    3.  -  Nell'imminenza dell'udienza pubblica la difesa erariale ha
depositato  una  memoria,  in  riferimento  al ricorso n. 5 del 2005,
insistendo  per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 16,  comma 1,  della  legge  della Regione Puglia n. 20 del
2004.   In   particolare,   si   sottolinea   che:   a)  la  prevista
incompatibilita'  della  carica di presidente della Comunita' montana
con   quella  di  parlamentare,  anche  se  considerata  in  funzione
dell'assunzione della prima e senza interferenze sull'esercizio delle
prerogative  connesse  alla  seconda,  inciderebbe indirettamente sul
regime  delle  incompatibilita'  degli uffici di deputato e senatore,
che  l'art. 65  della  Costituzione  «riserva alla legge dello Stato»
(nella  specie la materia e' disciplinata, si sottolinea, dalla legge
13 febbraio 1953, n. 60, recante «Incompatibilita' parlamentari»); b)
anche  la  incompatibilita'  con  la carica di sindaco si porrebbe in
contrasto  con  quanto  disposto  dall'art. 2,  comma 2  (recte:  27,
comma 2),  del  d.lgs. n. 267 del 2000, che espressamente consente al
sindaco  di  uno  dei  Comuni  costituenti  la  Comunita'  montana di
assumere  anche la carica di presidente della Comunita' stessa; c) in
relazione,   infine,   alla  carica  di  consigliere  regionale,  pur
sussistendo  la  competenza  delle  Regioni  a disciplinare, ai sensi
dell'art. 122,  primo  comma,  della  Costituzione,  il  regime delle
incompatibilita', tale competenza deve essere esercitata nel rispetto
dei limiti stabiliti dall'art. 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004,
n. 165  (Disposizioni  di  attuazione dell'articolo 122, primo comma,
della  Costituzione), limiti che, secondo la difesa erariale, «appare
difficile»  ritenere  siano  stati  rispettati nel caso di specie. In
conclusione, la Regione Puglia avrebbe «legiferato in materia che non
le  competeva  (art. 117  Cost.)  ed  in violazione delle prerogative
dello Stato e dei suoi organi costituzionali (art. 114 Cost.)».
    L'Avvocatura  ritiene  che  le conclusioni esposte non potrebbero
essere  diverse  anche  a seguito della sentenza n. 244 del 2005, con
cui  questa  Corte  ha  escluso  che  possano  rientrare  nell'ambito
applicativo  degli  artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione,  le  Comunita'  montane,  per  le  quali, pertanto, non
opererebbe  ne'  il  principio  di equiordinazione, ne' la competenza
legislativa   esclusiva   dello   Stato   in   relazione  ai  profili
ordinamentali.  Cio'  in  quanto  il legislatore regionale, «sia pure
legiferando   in  materia  di  sua  esclusiva  competenza  (...),  ha
ugualmente  esorbitato  dai  limiti  della  sua  potesta' legislativa
perche'  ha invaso settori di esclusiva competenza della legislazione
statale,  sia  per  espressa disposizione del d.lgs. n. 267 del 2000,
sia  per  quanto  desumibile  dai  principi generali dell'ordinamento
(quali  espressi  anche dagli artt. 65-66 Cost.)». In definitiva, gli
artt. 114  e  117,  secondo  comma,  lettera p),  della Costituzione,
risulterebbero  comunque  violati,  atteso  che  la Regione «deve pur
sempre  rispettare  la  riserva  di  legge  di  spettanza dello Stato
allorche'  agisce nell'ambito delle sue competenze residuali ai sensi
dell'art. 117,  comma 4».  Mentre  nel  caso  deciso  con la sentenza
n. 244  del  2005 la Regione aveva disposto in ordine al regime dello
scioglimento,  sospensione  e  commissariamento  del  consiglio della
Comunita'  montana  «senza  interferire  con  le prerogative di altri
organi  statali  o  locali»,  nel caso de quo, invece, il legislatore
regionale,   disciplinando  le  cause  di  incompatibilita',  avrebbe
violato  «i principi desumibili dal combinato disposto degli art. 114
e  117  Cost.  che,  nella  loro unitarieta' di sistema e di lettura,
vietano  comunque  alle regioni di emanare disposizioni normative che
interferiscano  (...)  nelle  materie  riservate allo Stato, anche in
sede di legislazione residuale ex art. 117, comma 4».
    Infine,  la difesa erariale richiama le sentenze n. 60 del 1966 e
n. 127 del 1987 di questa Corte, che avrebbero affermato il principio
secondo  cui  spetta  alla  legge  statale  disciplinare  i  casi  di
incompatibilita' con l'ufficio di deputato o di senatore.
    3.1.   -   L'Avvocatura   generale  dello  Stato  ha  depositato,
nell'imminenza   dell'udienza   pubblica,   una   memoria  anche  con
riferimento  al  ricorso  n. 18 del 2005, sottolineando, in premessa,
che  i  profili  di incostituzionalita' degli artt. 1 e 4 della legge
della  Regione  Toscana  n. 68 del 2004 permarrebbero anche a seguito
dell'emanazione della citata sentenza n. 244 del 2005.
    In  particolare,  con riferimento all'art. 1 della predetta legge
si  ribadiscono  le  censure  di  violazione  degli art. 3 e 97 della
Costituzione  secondo  l'ordine  delle argomentazioni gia' illustrato
nel ricorso.
    Per  quanto  attiene,  invece,  all'art. 4,  si  rileva  come  la
disposta  protrazione transitoria dell'attuale ambito territoriale di
operativita'  della  Comunita'  montana  Area Lucchese si porrebbe in
contrasto  con  il  principio  di equiordinazione di cui all'art. 114
della   Costituzione,  in  quanto  verrebbe  compromessa  «l'autonoma
capacita'   di   ciascun   singolo   Comune,   di  decidere  riguardo
all'adesione  alla  costituenda  Comunita'  montana», senza che siano
neanche  previsti  «meccanismi  di consultazione e concertazione». In
definitiva,  dunque, il legislatore regionale, pur legiferando in una
materia  di  sua  competenza, secondo quanto gia' riconosciuto con la
citata  sentenza  n. 244  del  2005, avrebbe nondimeno invaso settori
disciplinati dalla legislazione statale e violato i principi generali
desumibili  dal  combinato  disposto  degli  artt. 114  e  117  della
Costituzione, nonche' «dall'intero nuovo titolo V della parte seconda
della Costituzione».
    4.  -  La  Regione  Toscana  -  con  memoria depositata anch'essa
nell'imminenza  dell'udienza  pubblica  -  dopo  avere  premesso,  in
relazione  alla  censura  che ha investito l'art. 1 della legge n. 68
del  2004,  che  tale  norma  persegue  il fine di garantire «la vita
dell'ente quando la grande maggioranza dei Comuni abbia provveduto ad
indicare  i  propri  rappresentanti»,  chiede  che  il  ricorso venga
dichiarato   non   fondato   per   il  seguente  ordine  di  ragioni.
Innanzitutto,   si   sottolinea  la  infondatezza  delle  censure  di
violazione  degli  art. 114  e  117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione,  avendo  gia'  questa  Corte  escluso,  con la sentenza
n. 244  del  2005,  che  tali  disposizioni si riferiscano anche alle
Comunita'  montane,  la  cui  disciplina  rientra  nell'ambito  della
competenza  legislativa  regionale  ex  art. 117, quarto comma, della
Costituzione. Allo stesso modo sarebbe infondata la censura formulata
in  relazione  agli  art. 3  e  97  della  Costituzione,  non essendo
pertinente il richiamo ai vincoli posti dal d.lgs. n. 267 del 2000 in
tema  di  composizione  dell'organo  e  di  quorum  costitutivo delle
sedute,  «sia  perche'  la disciplina delle Comunita' montane rientra
nella  potesta'  legislativa  regionale  residuale (...), sia perche'
(...)  la  norma  impugnata non incide sui suddetti profili, ma opera
sulla costituzione dell'organo e sull'attivita' del medesimo».
    4.1.-  Per  quanto  attiene  all'impugnazione relativa all'art. 4
della  stessa  legge  della Regione Toscana n. 68 del 2004, la difesa
regionale  argomenta  l'asserita  infondatezza delle censure muovendo
dalla  ratio  che  giustificherebbe  la  norma  in  esame, diretta ad
evitare  che  la  immediata rideterminazione dell'ambito territoriale
comporti  l'esclusione  di alcuni Comuni dalla Comunita' montana. Per
tale  ragione,  si  sottolinea  nella  memoria,  sono stati proprio i
Comuni  interessati a chiedere che venisse rinviata la individuazione
del nuovo ambito territoriale in attesa di ulteriori verifiche e cio'
attesterebbe,  contrariamente  a quanto sostenuto nel ricorso, che la
disposizione  impugnata  sarebbe  stata  emanata «non gia' per ledere
l'autonomia  dei  Comuni,  ma  proprio  per  rispondere  ad  una loro
specifica  istanza».  In  ogni  caso, si aggiunge, la censura sarebbe
comunque  infondata,  non  contemplando  gli artt. 114 e 117, secondo
comma,  lettera p),  della  Costituzione, tra i soggetti di autonomia
destinatari  del  precetto  in  essi  contenuto,  anche  le Comunita'
montane.

                       Considerato in diritto

    1.  -  I  due  ricorsi  indicati  in  epigrafe,  stante  la  loro
connessione  oggettiva,  devono  essere  riuniti  ai fini di un'unica
decisione.
    2.  -  Con  il  primo  ricorso  (n. 5 del 2005) il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato  l'art. 16,  comma 1, secondo
periodo,  della  legge  della  Regione  Puglia  4 novembre 2004 n. 20
(Nuove  norme  in  materia  di  riordino delle Comunita' montane), il
quale   prevede   l'incompatibilita'   della   carica  di  presidente
dell'organo   esecutivo   della   Comunita'  montana  con  quella  di
parlamentare, di consigliere regionale e di sindaco.
    Il  ricorrente  -  richiamandosi anche alla disciplina in materia
prevista  dalla legislazione statale (art. 27 del decreto legislativo
18 agosto   2000,   n. 267,   recante   «Testo   unico   delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali»), la quale troverebbe conferma
nell'art. 2  della  legge  5  giugno 2003,  n. 131  (Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale  18 ottobre 2001 n. 3) - ha lamentato che la normativa
impugnata  sarebbe  invasiva  della  competenza  statale esclusiva in
materia  di  «legislazione  elettorale,  organi di governo e funzioni
fondamentali  di  Comuni, Province e Citta' metropolitane» (art. 117,
secondo comma, lettera p), Cost.) e lederebbe, inoltre, il «principio
di  equiordinazione  tra  Stato,  Regioni  ed  Enti locali» (art. 114
Cost.).  Nel  ricorso  si  sottolinea,  altresi', come il legislatore
regionale si sia «spinto» fino «a sancire una incompatibilita' con la
carica  di  parlamentare  sulla  quale  non  ha  alcuna competenza ad
intervenire».
    2.1.  - Con il secondo ricorso (n. 18 del 2005) il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 4 della legge della
Regione  Toscana 29 novembre  2004,  n. 68,  recante  «Modifiche alla
legge   regionale  28 dicembre  2000,  n. 82  (Norme  in  materia  di
Comunita'  montane)»,  per  contrasto  con gli artt. 3, 97, 114 e 117
della Costituzione.
    L'art. 1   della   citata   legge   ha  aggiunto  il  comma 3-bis
all'art. 11  della  legge  della  stessa  Regione Toscana 28 dicembre
2000,  n. 82,  il quale ha disposto che «in caso di rinnovo, l'organo
rappresentativo  puo'  essere  insediato  quando i rappresentanti dei
Comuni  raggiungono  i  quattro  quinti  dei  componenti  o il valore
inferiore  stabilito  espressamente  dallo  statuto  comunque tale da
rappresentare la maggioranza dei Comuni (...)».
    Dopo aver ricordato che, in forza degli artt. 6, 27, 28, comma 7,
e  32,  comma 5,  del d.lgs. n. 267 del 2000, la Comunita' montana ha
piena  autonomia  statutaria ed e' sovrana nella determinazione della
propria  organizzazione,  per cui la Regione non puo' interferire con
tale  potesta',  ne'  imporre  norme organizzative in contrasto con i
criteri   stabiliti   dal   citato   decreto   (segnatamente  per  la
composizione  dei  consigli e la validita' delle sedute ex artt. 37 e
38  del  richiamato  d.lgs.),  la  difesa  erariale ha dedotto che le
disposizioni   impugnate   violano:  a)  l'art. 117,  secondo  comma,
lettera p),  della  Costituzione,  che  riserva allo Stato la materia
dell'ordinamento degli enti locali; b) l'art. 114 della Costituzione,
in quanto - incidendo indebitamente sulla competenza statutaria delle
Comunita'    montane    -   ledono   il   suindicato   principio   di
equiordinazione;  c)  gli  artt. 3  e  97  della Costituzione, «nella
misura in cui l'imposizione di parametri numerici piu' pesanti per la
composizione  dei  consigli  e per la validita' delle sedute nei casi
previsti,  introduce irragionevoli disuguaglianze tra organismi della
stessa  natura  e  funzione  e compromette l'efficienza, efficacia ed
operativita' delle loro funzioni».
    Quanto  all'art. 4  della  legge  regionale  in  questione,  pure
oggetto  di  impugnazione,  esso - dettando «disposizioni transitorie
per la Comunita' montana Area Lucchese» e prevedendo che quest'ultima
continui  ad  operare  fino  all'individuazione  del suo nuovo ambito
territoriale  secondo  le  modalita'  stabilite dall'art. 2, comma 1,
della  legge  regionale  n. 82  del  2000  -  viola,  a  giudizio del
ricorrente, l'autonoma capacita' dei Comuni di decidere sull'adesione
o  meno  alla  costituenda  Comunita'  montana.  Di  qui  il  dedotto
contrasto  con  i parametri costituzionali previsti dagli artt. 114 e
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
    3.-  Entrambi  i  ricorsi prospettano, in termini sostanzialmente
analoghi,  una prima questione di costituzionalita', la quale postula
che  si stabilisca se ed in quali ambiti spetti allo Stato, alla luce
delle  disposizioni  contenute nel nuovo titolo V della parte seconda
della  Costituzione, la potesta' legislativa esclusiva in ordine alla
struttura ed alle funzioni delle Comunita' montane.
    In  particolare,  si  tratta  di  verificare  se  possano trovare
applicazione  nei  confronti  delle  suddette  Comunita'  i parametri
costituzionali  (artt. 114 e 117, comma 2, lettera p, Cost.) previsti
specificamente  per  i  Comuni, sul presupposto della equiordinazione
delle prime ai secondi.
    In  base  alla  tesi  prospettata  nei  due  ricorsi dalla difesa
erariale,  ove  fosse  data  risposta  positiva  a  tale  preliminare
quesito,  le  norme  regionali  impugnate  sarebbero lesive di ambiti
riservati  alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello Stato, con
violazione  dei parametri costituzionali di cui agli artt. 114 e 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione.
    Agli   enunciati  profili  Comuni,  si  aggiungono,  nel  ricorso
proposto  contro  la  legge  regionale  della  Toscana, le censure di
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    4. - Con riferimento ai suddetti parametri, le questioni non sono
fondate.
    Questa Corte, in una fattispecie per molti aspetti analoga, ha di
recente  affrontato  la  tematica  concernente  le  Comunita' montane
(sentenza  n. 244  del 2005), esaminando, in linea di principio, come
esse si collocano nell'ambito dell'attuale sistema delle autonomie.
    La  Corte  ha cosi' affermato che l'evoluzione della legislazione
in  materia  si  caratterizza  per  il  riconoscimento alla Comunita'
montana  della  natura  di ente locale autonomo, quale proiezione dei
Comuni  che  ad  essa  fanno capo (art. 4 della legge 3 dicembre 1971
n. 1102,  recante  «Nuove  norme  per  lo sviluppo della montagna»; e
soprattutto   art. 28  della  legge  8  giugno 1990  n. 142,  recante
«Ordinamento  delle autonomie locali», nel testo originario). La piu'
recente  normativa  ha,  altresi',  specificato quale sia l'effettiva
natura  giuridica di tali enti, qualificandoli dapprima quale «unioni
montane»  (art. 28  della  legge  n. 142  del  1990,  come modificato
dall'art. 7,  comma 1,  della  legge  3 agosto  1999,  n. 265 recante
«Disposizioni  in  materia  di  autonomia  e  ordinamento  degli enti
locali,  nonche'  modifiche  alla  legge  8  giugno 1990,  n. 142») e
successivamente  quali  «unioni di Comuni, enti locali costituiti fra
Comuni  montani» (art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000). E lo
stesso  art. 27  da  ultimo  citato,  al  comma 4, demanda alla legge
regionale la disciplina delle Comunita' con specifico riferimento: a)
alle  modalita'  di  approvazione dello statuto; b) alle procedure di
concertazione;  c)  alla  disciplina dei piani zonali e dei programmi
annuali;  d)  ai criteri di ripartizione tra le Comunita' montane dei
finanziamenti  regionali  e  di  quelli  dell'Unione  europea;  e) ai
rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
    Si  tratta,  dunque,  di  un  caso  speciale di unioni di Comuni,
«create  in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo
di  esercitare,  in modo piu' adeguato di quanto non consentirebbe la
frammentazione  dei  Comuni  montani,  «funzioni  proprie», «funzioni
conferite» e funzioni comunali» (sentenza n. 229 del 2001, richiamata
dalla sentenza n. 244 del 2005).
    La  predetta  qualificazione pone in evidenza l'autonomia di tali
enti (non solo dalle Regioni ma anche) dai Comuni, come dimostra, tra
l'altro,   l'espressa   attribuzione   agli   stessi  della  potesta'
statutaria  e  regolamentare (art. 4, comma 5, della legge n. 131 del
2003).
    5.  -  Sulla  base  delle  suindicate  argomentazioni,  che vanno
ribadite  anche in relazione alla questione in esame, puo' escludersi
la  sussistenza  della  dedotta  violazione  degli  artt. 114  e 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione.
    Al  riguardo,  deve  innanzitutto ritenersi - in linea con quanto
affermato  con la citata sentenza n. 244 del 2005 - non conferente il
richiamo  alla  disposizione  costituzionale  da ultimo citata, nella
parte  in  cui  prevede,  tra  l'altro,  che rientra nella competenza
legislativa   esclusiva   dello   Stato   la  materia  relativa  alla
«legislazione  elettorale»  e  agli  «organi  di  governo» degli enti
territoriali  subregionali.  Cio'  in  quanto  in essa si fa espresso
riferimento  ai  Comuni,  alle Province e alle Citta' metropolitane e
l'indicazione  deve ritenersi tassativa. Da qui la conseguenza che la
disciplina  delle  Comunita'  montane,  pur  in  presenza  della loro
qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000,
rientra  ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ai
sensi  dell'art. 117,  quarto  comma, della Costituzione. Allo stesso
modo,  inconferente  deve ritenersi il riferimento, contenuto nei due
ricorsi,    all'art. 114   della   Costituzione,   non   contemplando
quest'ultimo  le  Comunita'  montane  tra  i  soggetti  di  autonomia
destinatari del precetto in esso contenuto.
    Cio'  comporta  che, ai fini dello scrutinio di costituzionalita'
delle  norme  regionali  in  questione,  non puo' neanche farsi utile
riferimento,   come   dedotto  dalla  difesa  erariale,  ai  principi
fondamentali  che  sarebbero desumibili dalla legislazione statale, e
segnatamente  dal  d.lgs.  n. 267  del  2000 in materia di disciplina
delle  autonomie  locali;  e  cio'  perche',  vertendosi  in  materia
rientrante nella competenza residuale delle Regioni, non puo' trovare
applicazione la disposizione di cui all'art. 117, terzo comma, ultima
parte,  della Costituzione, la quale presuppone, invece, che si verta
nelle materie di legislazione concorrente.
    6.  -  Orbene,  alla  luce delle considerazioni che precedono, le
disposizioni  della  legge  della  Regione  Toscana  n. 68  del  2004
(artt. 1  e 4) relative, da un lato, alla composizione dell'organo di
governo delle Comunita' montane e, dall'altro, alle norme transitorie
specificamente  dettate per quella dell'Area Lucchese, si sottraggono
alla censura di violazione degli indicati parametri costituzionali. E
inoltre,  devono  ritenersi  infondate  anche le censure formulate in
relazione  agli  artt. 3  e  97  della  Costituzione,  in  quanto,  a
prescindere  dal  difetto  di  una  idonea  motivazione,  non e' dato
ravvisare  alcuna  violazione  di  tali  parametri  con riferimento a
disposizioni   normative   che,   nell'esercizio  di  una  competenza
legislativa  caratterizzata  da  un  elevato  grado  di autonomia, la
Regione  ha  inteso  adottare  per  la composizione dei consigli e la
validita' delle sedute dell'organo di governo delle Comunita' montane
insediate nel suo territorio.
    7.  -  Per  quanto  attiene  alla  norma  contenuta nell'art. 16,
comma 1, della legge della Regione Puglia n. 20 del 2004, la quale ha
disposto  la  incompatibilita' della carica di presidente dell'organo
esecutivo   delle   Comunita'   montane   pugliesi   con   quelle  di
parlamentare,   consigliere   regionale  o  sindaco,  la  censura  di
violazione  degli  artt. 114  e 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione,  deve  ritenersi  non  fondata  per le medesime ragioni
innanzi esposte.
    Fondata  e',  invece,  la censura con la quale l'Avvocatura dello
Stato,  nel  ricorso  introduttivo,  ha  dedotto  che  il legislatore
regionale  non  ha  «alcuna  competenza» ad intervenire nella materia
relativa alle «incompatibilita' con la carica di parlamentare». Detta
censura  e'  stata  poi  ribadita e sviluppata, anche con riferimento
espresso all'art. 65 della Costituzione, piu' approfonditamente nella
successiva memoria difensiva.
    Questa  Corte ha gia' avuto modo di affermare che l'art. 65 della
Costituzione   -  stabilendo  che  «la  legge  determina  i  casi  di
ineleggibilita'  e di incompatibilita' con l'ufficio di deputato o di
senatore»  - pone una precisa riserva di legge statale e che, quindi,
e' precluso al legislatore regionale, anche se fornito, come nel caso
di   specie,   di   potesta'  legislativa  residuale  in  materia  di
ordinamento  delle  Comunita'  montane,  di  determinare  le cause di
incompatibilita'  (oltre  che  di  ineleggibilita)  con  l'ufficio di
deputato  o  di senatore (sentenze n. 127 del 1987 e n. 60 del 1966).
Non  essendo,  pertanto,  consentito  che una fonte diversa da quella
statale  possa  vietare il cumulo di due cariche, delle quali una sia
quella di membro del Parlamento, l'art. 16, comma 1, secondo periodo,
della  legge  della  Regione  Puglia  n. 20  del  2004,  deve  essere
dichiarato   costituzionalmente   illegittimo   nella  parte  in  cui
stabilisce  che  «la  carica  di  presidente dell'organo esecutivo e'
incompatibile con quella di parlamentare».