Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso  dalla Avvocatura generale dello Stato, contro Regione Molise,
in  persona  del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la
declaratoria  di  illegittimita' degli artt. 6 (nella parte in cui ha
sostituito  il  comma  3 dell'art. 7 della legge regionale 13 gennaio
2003,  n. 1),  8,  10 e 14, 1 della legge regionale Molise 10 ottobre
2005, n. 34, pubblicata nel B.U.R. 15 ottobre 2005, n. 29.

    La  legge regionale Molise 10 ottobre 2005, n. 34 (pubblicata nel
B.U.R.   15 ottobre   2005,   n. 29),   che   contiene  modifiche  ed
integrazioni  alla legge regiona1e 13 gennaio 2003, n. 1, concernente
«disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito
in  discarica  di  rifiuti  solidi  di  cui all'art. 3 della legge 28
dicembre  1995,  n. 549,  nonche'  determinazione  dell'ammontare del
tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006», ha, in particolare:
        a) all'art.  6  sostituito anche il comma 3 dell'art. 7 della
legge  regionale  n. 1/2003,  disponendo  che  l'importo  del tributo
speciale  deve  essere  versato  entro  i termini di cui al comma 1 e
secondo le modalita' previste con apposito provvedimento della giunta
regionale»;
        b) all'art.  8, nel sostituire le corrispondenti disposizioni
dell'art.  9 della legge regionale n. 1/2003, disposto al comma 1 che
«per  l'omessa  registrazione  delle  operazioni  di  conferimento si
applica  la  sanzione  amministrativa  del quattrocento per cento del
tributo    speciale    relativo    all'operazione.   Per   l'infedele
registrazione delle operazioni di conferimento si applica la sanzione
amministrativa  del  duecento per cento del tributo speciale relativo
all'operazione.  Restano  comunque ferme le sanzioni stabilite per le
violazioni di altre norme»;
        c) all'art.  10,  nell'introdurre  il comma 3-bis all'art. 11
della  legge  regionale  n. 1/2003,  statuito  che  «nel  caso  delle
violazioni  individuate  nel  presente  articolo  non si applicano le
misure agevolative indicate nell'art. 9, comma 4»;
        d) infine,  all'art.  4 disposto che «l'ammontare del tributo
speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei rifiuti solidi di cui
all'art. 6  della  legge  regionale  n. 1/2003  e'  determinato,  con
decorrenza  dal  1° gennaio  2006,  nelle  misure minime previste dal
comma 29 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549».
    Le   or  richiamate  disposizioni  della  legge  regionale  n. 34
appaiono  costituzionalmente  illegittime in riferimento ai parametri
in appresso indicati e pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della
delibera  del  Consiglio  dei ministri 2 dicembre 2005 che si produce
sub  1  con  la  richiamata relazione, il Governo propone il presente
ricorso deducendo i seguenti

                             M o t i v i

    Violazione  degli  artt.  117,  comma  secondo,  lettera e) e 119
Cost.,  in  relazione  all'art. 3,  comma  29  e  segg.,  della legge
18 dicembre 1995, n. 549.
    1.  -  L'art. 3  della legge statale 18 dicembre 1995, n. 549, al
comma  24  ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 1996 il tributo
speciale  per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosi' come
definiti dall'art. 2 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
    Lo  stesso  articolo,  ai  commi  25,  26  e  28 rispettivamente,
definisce il presupposto dell'imposta, individua il relativo soggetto
passivo e determina la base imponibile del tributo che e' dovuto alle
Regioni,  salva una quota spettante alle province, ed e' destinato ad
affluire  in apposito fondo regionale finalizzato agli scopi indicati
nel comma 27.
    Il comma 29 dell'art. 3 citato, nel testo parzialmente modificato
dall'art. 26   della   legge   18 aprile  2005,  n. 62,  prevede  che
«l'ammontare dell'imposta e' fissato con legge della regione entro il
31  luglio  di  ogni  anno  per  l'anno successivo per chilogrammo di
rifiuti  conferiti  in  misura  non  inferiore  ad  euro  0,001 e non
superiore  a  euro  0,01  per  rifiuti ammissibili al conferimento in
discarica  per  rifiuti  inerti...;  in  misura non inferiore ad euro
0,00517  e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al
conferimento    in   discarica   per   rifiuti   non   pericolosi   e
pericolosi...».
    Il comma 30 dell'art. 3 prevede che «con legge della regione sono
stabilite  le  modalita' di versamento del tributo e di presentazione
della dichiarazione».
    Il  successivo  comma  31  disciplina le sanzioni applicabili per
l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in
discarica,  disponendo  la  applicabilita' di sanzione amministrativa
dal   duecento   al  quattrocento  per  cento  del  tributo  relativo
all'operazione, salva la riduzione ad un quarto in caso di tempestiva
adesione  del  contribuente  con  contestuale pagamento del tributo e
della sanzione.
    Il  comma  32  prevede,  a  carico di chi esercita l'attivita' di
discarica   abusiva   o   abbandona,   scarica  o  effettua  deposito
incontrollato  di rifiuti, (anche) l'obbligo di pagamento del tributo
e  di  una  sanzione  amministrativa  pari  a  tre  volte  il tributo
medesimo,  aggiungendo  che  «si  applicano  a carico di chi esercita
l'attivita' le sanzioni di cui al comma 31».
    2.  -  La  Regione  Molise  ha dettato con legge 13 gennaio 2003,
n. 1,  le disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il
deposito  in  discarica dei rifiuti solidi, di cui al predetto art. 3
della legge n. 549/1995, e ha provveduto in particolare a determinare
l'ammontare  del  tributo  de quo, con il suo art. 6, successivamente
sostituito  dall'art.  1  della legge 31 agosto 2004, n. 18, peraltro
dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  dalla Corte con sentenza
n. 397  del  2005  «nella parte in cui prevede un aumento del tributo
speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi  con
decorrenza dal 1° gennaio 2005».
    Con   la  legge  n. 34/2005,  la  Regione  Molise  ha  introdotto
ulteriori  modifiche  alla  propria  legge n. 1/2003, introducendo in
particolare  le  disposizioni di cui ai gia' indicati articoli la cui
legittimita' costituzionale viene con il presente ricorso contestata.
    3. - Non pare discutibile che il tributo speciale per il deposito
in  discarica  di  rifiuti  solidi  e'  da  qualificare  come tributo
statale,  in quanto istituito e sostanzialmente disciplinato nei suoi
elementi    fondamentali   (presupposto,   soggetti   passivi,   base
imponibile,  limiti minimo e massimo dell'aliquota, in funzione della
conferibilita' dei rifiuti nelle diverse discariche, sanzioni, ecc.),
con legge dello Stato, sia pure con destinazione del relativo gettito
alle  regioni,  alle quali sono attribuite solo specifiche competenze
attuative  nei  limiti  e  termini e secondo le forme precisate nella
norma  statale  (ed  in specie per quanto attiene alla determinazione
dell'ammontare  del  tributo,  con  la  prevista  decorrenza  ed alla
disciplina con propria legge delle modalita' di versamento, oltre che
di dichiarazione).
    Va,  pertanto  escluso - sulla scorta del resto del piu' generale
indirizzo interpretativo della Corte e specificamente, delle sentenza
335  e 397 del 2005 - che trattasi di tributo «proprio» della Regione
nel  senso  di  cui  al  vigente art. 119 Cost., a nulla rilevando in
contrario,  al  fine qui in rilievo, la prevista destinazione del suo
gettito;   correlativamente  deve  ritenersi  tuttora  precluso  alla
regione  modificare  la relativa disciplina - cio' competendo tuttora
esclusivamente  allo  Stato  -  in  difformita'  ed  al  di fuori dei
«limiti»  attribuiti  alla potesta' legislativa regionale dall'art. 3
della  legge n. 549/1995, ponendosi altrimenti la relativa disciplina
regionale  in  contrasto  con l'art. 117, comma secondo, lettera e) e
con  l'art.  119  Cost.:  violazione  che,  nella  specie,  e'  stata
realizzata  con  la  introduzione delle sopra specificate norme della
legge regionale n. 34/2005.
    4. - Quanto alla disposizione introdotta con il menzionato art. 6
della  citata  legge  regionale - nella parte in cui ha sostituito il
comma  3  dell'art.  7 della legge regionale n. 1/2003 prevedendo ora
che le modalita' di versamento del tributo speciale sono fissate «con
apposito  provvedimento  della  giunta  regionale»  -  siffatta norma
appare  in  insuperabile  contrasto  con quanto disposto dal comma 30
dell'art. 3  della  legge  statale  n. 549 del 1995 secondo la quale,
invece,  «con  legge  della  regione  sono  stabilite le modalita' di
versamento  del  tributo»:  e  la violazione della or accennata norma
della  legge  statale  «interposta»  comporta  pertanto la denunciata
violazione degli artt. 117, comma due, lettera e) e 119 Cost.
    Il mero riferimento ad un successivo provvedimento amministrativo
di  competenza  della  g.r.  -  senza  che, del resto, il legislatore
regionale  si  sia  in  alcun  modo  dato  cura di indicare neppure i
criteri  e  i  principi cui la stessa giunta si dovrebbe attenere nel
disciplinare  in  concreto  le  modalita'  di  versamento del tributo
dovuto  dai  soggetti passivi - si pone in insuperabile contrasto con
la   previsione  della  legge  statale,  secondo  la  quale  siffatta
disciplina e' riservata alla legge regionale e viene a costituire una
modifica  della  conformazione  normativa  del  tributo quale dettata
dalla norma statale, modifica che pertanto non rientra nella limitata
competenza legislativa attribuita alla regione.
    Evidente  e', di conseguenza la illegittimita' costituzionale, in
relazione ai dedotti profili, della disposizione de qua.
    5.  -  Alla  stessa  conclusione  deve  pervenirsi,  e sempre con
riferimento  ai  parametri  costituzionali  di  cui  in  rubrica, con
riguardo all'art. 8 della legge regionale n. 34.
    Con  tale  disposizione,  nel  sostituire  il comma 1 dell'art. 9
della   legge   regionale  n. 1/2003,  il  legislatore  regionale  ha
differenziato  il  trattamento  sanzionatorio  delle  violazioni  ivi
considerate  (omessa  registrazione  delle operazioni di conferimento
rifiuti e infedele registrazione degli stessi) e inoltre ha previsto,
tanto  per  il  primo tipo di infrazioni (omissione di registrazione)
quanto   per   il   secondo   tipo  delle  stesse  (infedelta'  della
registrazione),   sanzioni   amministrative   determinate  in  misura
«fissa»,  pur  rapportata  al  tributo-base  (pari  ad  Euro 400% del
tributo  per  il  caso  di omissione; 200% del tributo per il caso di
registrazione infedele).
    Ma  in  tal  modo  la legge regionale e' venuta ad introdurre una
disciplina  sanzionatoria  che profondamente si discosta da quella in
proposito  dettata  dal  legislatore  statale al comma 31 dell'art. 3
della  legge  n. 549/1995,  venendo  cosi' ad esercitare una potesta'
legislativa  che  non compete alla regione, ma unicamente allo Stato:
e'  indubitabile, invero, da un lato, che secondo il richiamato comma
31, la omissione o la infedelta' nella registrazione sono considerate
equipollenti  al  fine  del  relativo  trattamento  sanzionatorio  e,
d'altro  lato  e  soprattutto,  che  per  tali violazioni la sanzione
edittale  e' ivi prevista in misura variabile, e cioe' graduabile tra
un minimo ad un massimo (dal 200% al 400% del tributo dovuto) - salva
la  sua  concreta  applicazione  entro  tali limiti in relazione alla
gravita'  della  violazione  ed alla personalita' dell'autore - e non
gia'  nella misura fissa, differenziata, come prevista dall'art. 8 in
discussione.
    6.   -   Considerazioni  consimili,  con  la  stessa  conseguente
illegittimita'  costituzionale  della  relativa  disposizione,  vanno
fatte  a proposito dell'art. 10 della legge regionale n. 34 il quale,
nell'integrare  con  il  comma  3-bis l'art. 11 della legge regionale
n. 1/2003,  dispone  (con  riferimento  al  trattamento sanzionatorio
applicabile  a  chi  esercita  attivita' di gestione di una discarica
abusiva  ovvero  abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato
di  rifiuti),  la inapplicabilita' delle misure agevolative di cui al
comma  4 del precedente art. 9, secondo cui «le sanzioni sono ridotte
ad  un  quarto  se,  entro  il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie,   interviene  adesione  del  contribuente  e  contestuale
pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.
    Tale  ultima disposizione, a sua volta, non costituisce altro che
il  recepimento  di  quanto previsto nel secondo periodo del comma 31
dell'art.  3  della  legge  statale  n. 549/1995:  e, come si e' gia'
accennato,   il   successivo  comma  32  di  tale  legge  dispone  la
applicabilita'  delle  sanzioni  di  cui al comma 31 per chi esercita
l'attivita'  di  discarica  abusiva  e  richiama  pertanto, come reso
evidente dal generico richiamo al trattamento sanzionatorio contenuto
in  tale  comma,  anche  la  ivi  prevista  riduzione al quarto delle
sanzioni  irrogabili, a fronte di intervenuta tempestiva adesione del
contribuente   con  pagamento  contestuale  (con  evidente  finalita'
premiale e/o disincentivante del contenzioso).
    Ancora  una volta arrogandosi una potesta' legislativa che non le
compete  e  in  difformita'  rispetto alla legge dello Stato al quale
esclusivamente   spetta   dettare,  cosi'  come  ha  dettato  con  la
richiamata  norma  interposta e con riguardo al sistema sanzionatorio
del tributo speciale de quo, la relativa disciplina, l'impugnato art.
10,  escludendo  la  operativita'  della predetta riduzione al quarto
delle  sanzioni  di cui sopra nei confronti dell'esercente discariche
abusive  che  presti adesione all'accertamento, incappa nella dedotta
violazione  degli  artt. 117, comma secondo, lett. e) e dell'art. 119
della  Costituzione  e,  come  tale, va dichiarato costituzionalmente
illegittimo.
    7. - Quanto, da ultimo, alla norma di cui all'art. 14 della legge
regionale n. 34/2005, altrettanto palese ed incontestabile ne appare,
con   riferimento   agli  evidenziati  parametri,  la  illegittimita'
costituzionale.
    Nonostante  la  non inequivoca formulazione della norma, la quale
fa  letteralmente  riferimento alle «misure minime previste dal comma
29  dell'art.  3  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549» senza alcuna
menzione  delle  successive  e  sostanziali  modifiche  in tale comma
introdotte   dalla   legge   statale  18  aprile  2005,  n. 62,  puo'
ragionevolmente  assumersi  che  il  legislatore  regionale  abbia in
realta'  voluto  far richiamo (alle misure minime del tributo di cui)
all'attualmente  vigente  comma  29:  essendo  evidente,  in  diversa
ipotesi  -  e  cioe' se la norma regionale de qua debba essere intesa
nel  senso  che  le  misure applicabili sono quelle minime indicate e
modulate  nell'originario comma 29 della legge n. 549 - che la stessa
non  potrebbe  sfuggire  alla dedotta censura di incostituzionalita',
ancorata  al  chiaro  rilievo  che  il  legislatore  regionale  - con
l'ignorare  la  intervenuta legge n. 62 del 2005 e le modifiche dalla
stessa  introdotte,  e  nel  rapportare il tributo alle misure minime
fissate  nel  previgente  comma 29 in funzione della «natura» propria
dei  rifiuti,  anziche' a quelle minime di cui al nuovo testo del co.
mod.  dalla  legge n. 62 del 2005 ivi differenziatamente precisate, a
seconda  della  loro  conferibilita'  nei diversi tipi di discarica -
avrebbe  proceduto  alla  determinazione  del  tributo in difformita'
rispetto  ai criteri ed ai limiti fissati dalla vigente norma statale
e pertanto al di fuori della propria potesta' legislativa in materia,
attribuendosi una competenza a legiferare che, trattandosi di tributo
statale, e' costituzionalmente riservata allo Stato.
      Ma, pur interpretato nel senso che il richiamo ivi contenuto al
comma  29  dell'art. 3  della  legge n. 549/1995 sia stato in effetti
fatto  a  tale comma nel testo modificato dalla legge n. 62 del 2005,
l'impugnato   art.  14  non  si  sottrae  comunque  alla  sollecitata
declaratoria  di  illegittimita' costituzionale nella parte in cui lo
stesso  dispone  la decorrenza della cosi' operata determinazione del
tributo  «dal  1° gennaio 2006». Invero, la legge n. 34/2005 e' stata
promulgata  in  data  10 ottobre  2005  e  pubblicata  nel B.U.R. del
15 ottobre  2005: prevista ai sensi dell'art. 3, comma 29 della legge
n. 549 del 1995 la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta
deve  essere  emanata  entro il 31 luglio di ciascun anno con effetto
per l'anno successivo.
    E'  pertanto costituzionalmente illegittimo (cfr. del resto sent.
n. 397/2005),  per  violazione  della  or  richiamata  norma  statale
interposta  ed  in  relazione  ai  parametri costituzionali di cui in
rubrica,  l'art. 14  della  legge  n. 34  per  quanto esso prevede la
decorrenza  dell'ammontare del tributo come determinato con lo stesso
articolo «dal 1° gennaio 2006» (anziche' dal 1° gennaio 2007).