ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 204-bis del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  in relazione all'art. 126-bis, comma 2, del medesimo d.lgs.
n. 285 del 1992, disposizioni rispettivamente introdotte dall'art. 4,
comma 1-septies,  del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche
ed   integrazioni   al   codice   della   strada),   convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  1° agosto  2003, n. 214, e dall'art. 7,
comma 1,  del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni
integrative  e  correttive  del  nuovo  codice  della strada, a norma
dell'articolo 1,  comma 1,  della  legge  22 marzo  2001, n. 85), nel
testo  risultante  all'esito  della  modifica  apportata dall'art. 7,
comma 3,  del  gia' citato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito,
con   modificazioni,  nella  legge  n. 214  del  2003,  promosso  con
ordinanza  del  22 settembre 2004 dal giudice di pace di Varazze, nel
procedimento  civile  vertente  tra  Pellero  Nicola  e  il comune di
Varazze,  iscritta  al n. 45 del registro ordinanze 2005 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale,
dell'anno 2005.
    Udito  nella  camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.

                          Ritenuto in fatto

    1.   -   Il  giudice  di  pace  di  Varazze,  con  ordinanza  del
22 settembre   2004,   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale   -   per   contrasto  con  gli  artt. 3  e  24  della
Costituzione  -  dell'art. 204-bis  del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «in relazione al precedente
art. 126-bis,   comma 2»,   del   medesimo   codice   della   strada,
disposizioni rispettivamente introdotte dall'art. 4, comma 1-septies,
del  decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
al  codice  della strada), convertito, con modificazioni, nella legge
1° agosto   2003,   n. 214,   e  dall'art. 7,  comma 1,  del  decreto
legislativo   15 gennaio   2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e
correttive  del  nuovo  codice della strada, a norma dell'articolo 1,
comma 1,  della  legge  22 marzo  2001,  n. 85), nel testo risultante
all'esito  della  modifica  apportata  dall'art. 7, comma 3, del gia'
citato  decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 214 del 2003.
    1.1.   -   Il   giudice   a   quo  premette  di  dover  giudicare
dell'opposizione   proposta,  avverso  verbale  di  contestazione  di
infrazione stradale, dal conducente di un autoveicolo, per essersi lo
stesso  reso artefice - circostanza dal medesimo non negata, fondando
egli  su  altri  rilievi  l'iniziativa giudiziaria intrapresa - della
violazione dell'art. 145, commi 4 e 10, del codice della strada.
    Deduce,  inoltre,  che,  costituitosi  in  giudizio il comandante
della   polizia   municipale   di   Varazze,   questi   ha   eccepito
l'inammissibilita'   del   ricorso,   dal  momento  che  il  soggetto
coobbligato  in  solido  per  la sanzione pecuniaria ha provveduto al
pagamento  della  stessa  in  misura ridotta ex art. 202 del medesimo
codice.  Siffatta  circostanza  -  a dire del predetto resistente nel
giudizio  a  quo  -  dovrebbe  indurre  il  giudicante  «a confermare
l'inammissibilita'    del    ricorso»,    giacche',    alla   stregua
dell'art. 126-bis  del  codice  della  strada,  la  «contestazione si
intende  definita  quando  sia  avvenuto  il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria».
    1.2.  - Cio' premesso, il giudice a quo ricorda che il ricorrente
ha   depositato   «una   istanza   di   eccezione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 204-bis del codice della strada in relazione
al  sopra  citato  art. 126-bis, comma 2, per contrasto con l'art. 24
della Costituzione e con il precedente art. 3».
    Nella  stessa  si  evidenzia  -  osserva  il rimettente - che, «a
fronte  dell'avvenuto  pagamento  in  misura  ridotta  della sanzione
amministrativa  da  parte  dell'obbligato  in solido», al ricorrente,
autore  dell'infrazione  stradale,  «viene  preclusa,  in  violazione
dell'art. 24  della  Costituzione,  ogni  possibilita'  di  "agire in
giudizio"»,  evenienza  vieppiu' censurabile sul piano costituzionale
giacche'  l'iniziativa  giudiziale  dallo stesso assunta si indirizza
«avverso  un  verbale  che (...) va ben al di la' della pur rilevante
sanzione   pecuniaria»,   ponendosi   come   titolo   anche  per  «la
applicazione   dell'ulteriore  contestuale  sanzione»  (quella  della
«decurtazione  di punti dalla patente ex art. 126-bis») «ad esclusivo
carico   e   danno   del   solo  ricorrente»  (essendo  stato  questi
riconosciuto quale autore del contestato illecito amministrativo).
    In  tal  modo  «il  diritto  di  difesa»  dell'odierno ricorrente
«risulta   palesemente   condizionato   dal  comportamento  di  altro
soggetto,  l'obbligato  in  solido»,  donde  l'ipotizzata  violazione
dell'art. 24 della Costituzione.
    Ne' in senso contrario si potrebbe addurre la circostanza secondo
cui   il  contenuto  del  verbale  di  contestazione  dell'infrazione
stradale,   stando   alla   sua   formulazione   letterale,  parrebbe
identificarsi  nella  (mera)  «segnalazione per sospensione patente e
decurtazione  di  05 punti», cio' che lascerebbe ipotizzare come tali
ulteriori  sanzioni, accessorie a quella principale pecuniaria, siano
soggette  «ad  un ulteriore provvedimento amministrativo, a sua volta
impugnabile  da  parte  del ricorrente». Difatti, nel caso di specie,
viene  in  rilievo  «una  unica  sanzione»,  comprendente «sia quella
pecuniaria»  che quella relativa tanto alla «decurtazione dei punti»,
che alla «sospensiva della patente in caso di recidiva».
    Il  giudice a quo sottolinea, inoltre, come il ricorrente lamenti
pure  -  donde l'ipotizzato contrasto delle norme impugnate anche con
l'art. 3 della Costituzione - una evidente «disparita' di trattamento
tra  l'ipotesi  di  violazione  del  codice  della strada commessa da
soggetto che e' altresi' unico titolare ed utilizzatore del veicolo e
l'ipotesi  in  cui l'autore della violazione sia soggetto diverso dal
proprietario  o  altro  soggetto  obbligato  comunque  in  solido  ex
art. 196» del codice della strada.
    Soltanto  nel primo caso, infatti, «l'autore della violazione nel
pieno  e consapevole esercizio del proprio diritto di difesa avra' la
scelta  se  procedere  al  pagamento  in  misura ridotta ed accettare
quindi   la   decurtazione  dei  punti  della  patente»  (atteso  che
l'operativita'  della fattispecie ex art. 202 del codice della strada
non   preclude  l'applicazione  delle  sanzioni  accessorie),  ovvero
«proporre  ricorso  giurisdizionale per ottenere l'annullamento della
contestazione»,   e  con  esso  l'eliminazione  di  ogni  conseguenza
sanzionatoria  dell'ipotizzata violazione amministrativa. Nel secondo
dei  casi  sopra  indicati,  invece,  «tale  scelta non potra' essere
operata   in   piena   liberta'   perche'   sara'   condizionata  dal
comportamento  di  un  terzo»  (il  proprietario  del veicolo o altro
coobbligato   solidale),   per  giunta  «portatore  di  un  interesse
confliggente con quello dell'autore della violazione».
    1.3.  -  Su  tali basi, pertanto, il giudice di pace di Varazze -
non  senza  evidenziare  la  rilevanza  che  le  esposte  censure  di
costituzionalita' (fatte proprie dal rimettente, quanto alla loro non
manifesta  infondatezza)  dispiegano nel giudizio a quo, giacche' «il
ricorso  non  puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione»
delle stesse - ha sollevato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione,     questione     di     legittimita'    costituzionale
dall'art. 204-bis   del   codice   della  strada,  «in  relazione  al
precedente  art. 126-bis,  comma 2».  Il  predetto combinato disposto
normativo e' censurato, segnatamente, «nella parte in cui consente il
ricorso  al  giudice  di  pace alternativamente alla proposizione del
ricorso  al  prefetto, solo nel caso in cui "non sia stato effettuato
il   pagamento  in  misura  ridotta"  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria,  intendendosi  definita  la  contestazione  quando  detto
pagamento  abbia  avuto  luogo,  indipendentemente  dalla contestuale
applicazione  della  sanzione  relativa  alla  decurtazione dei punti
dalla patente e dalla sospensione della stessa in caso di recidiva».

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  giudice  di  pace di Varazze ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  -  per  contrasto  con gli artt. 3 e 24
della   Costituzione  -  dell'art. 204-bis  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «in relazione al
precedente  art. 126-bis, comma 2», del medesimo codice della strada,
disposizioni rispettivamente introdotte dall'art. 4, comma 1-septies,
del  decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
al  codice  della strada), convertito, con modificazioni, nella legge
1° agosto   2003,   n. 214,   e  dall'art. 7,  comma 1,  del  decreto
legislativo   15 gennaio   2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e
correttive  del  nuovo  codice della strada, a norma dell'articolo 1,
comma 1,  della  legge  22 marzo  2001,  n. 85), nel testo risultante
all'esito  della  modifica  apportata  dall'art. 7, comma 3, del gia'
citato  decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 214 del 2003.
    2.  -  In  via  preliminare,  deve  chiarirsi  come  la questione
sollevata  dal  giudice  a  quo  abbia,  in realta', una portata piu'
circoscritta   rispetto   al  petitum  risultante  dalle  conclusioni
dell'ordinanza di rimessione.
    L'iniziativa  del  rimettente - che investe le norme sopra citate
nella  parte  in  cui  consentono  «il  ricorso  al  giudice  di pace
alternativamente  alla proposizione del ricorso al prefetto, solo nel
caso in cui "non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta"
della  sanzione  amministrativa pecuniaria» - e' volta ad ottenere la
declaratoria  d'illegittimita'  costituzionale  delle norme censurate
solo  con  riferimento  ad  un'ipotesi  del  tutto  peculiare.  Essa,
difatti,  dovrebbe  riguardare  unicamente  il  caso - qual e' quello
oggetto del giudizio a quo - in cui, avendo provveduto il coobbligato
in  solido  per  la  sanzione pecuniaria al pagamento della stessa in
misura  ridotta  (ex  art. 202 del codice della strada), e non invece
l'autore  dell'infrazione,  sia  pero'  quest'ultimo  ad adire le vie
giudiziali  per  ottenere  -  a  norma dell'art. 204-bis del medesimo
codice   -   l'accertamento   della  illegittimita'  del  verbale  di
contestazione   dell'infrazione   stradale  e,  conseguentemente,  la
mancata  applicazione delle altre sanzioni (segnatamente quella della
decurtazione  dei punti dalla patente di guida) «accessorie» a quella
pecuniaria.
    3. - La questione non e' fondata nei sensi di cui in motivazione.
    3.1. - La censura formulata dal giudice a quo si basa sul rilievo
che,  solo  quando  l'infrazione  stradale  sia  stata  commessa  dal
soggetto  «unico  titolare ed utilizzatore del veicolo», e' possibile
ritenere  che  costui, «nel pieno e consapevole esercizio del proprio
diritto  di  difesa»,  abbia  «la scelta se procedere al pagamento in
misura  ridotta  ed  accettare quindi la decurtazione dei punti della
patente»,  ovvero  «proporre  ricorso  giurisdizionale  per  ottenere
l'annullamento  della  contestazione». Ove non ricorra, viceversa, la
descritta  coincidenza  di  posizioni, «tale scelta non potra' essere
operata   in   piena   liberta'   perche'   sara'   condizionata  dal
comportamento  di  un  terzo»  (il  proprietario  del veicolo o altro
coobbligato  solidale  che procedano al pagamento in misura ridotta),
portatore  di  un  interesse  che  puo' anche essere confliggente con
quello  dell'autore  della  violazione.  In  queste stesse condizioni
sarebbe  ipotizzabile un contrasto, oltre che con l'art. 3, anche con
l'art. 24  della  Costituzione,  giacche'  il «diritto di difesa» del
ricorrente  «risulta  palesemente  condizionato  dal comportamento di
altro soggetto, l'obbligato in solido».
    A riguardo, occorre partire dalla considerazione che questa Corte
-  con  sentenza  di  pari  data  (n. 468  del  2005) - chiarisce, in
relazione all'ipotesi in cui la persona che si avvalga della facolta'
di  cui  all'art. 202  del codice della strada sia proprio quella che
decide di adire le vie giudiziali, che la scelta tra pagare in misura
ridotta  (e  cioe'  la  somma  costituente  il  minimo edittale della
sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione) ed impugnare invece il
verbale    e'    «il   risultato   di   una   libera   determinazione
dell'interessato,  il  quale  non  subisce condizionamenti di sorta»,
considerato  oltretutto  che,  qualora  egli opti per l'esercizio del
diritto  di  azione, «non per questo e' destinato, necessariamente, a
subire un aggravamento della sanzione pecuniaria», dal momento che il
giudice  adito  e'  «tenuto a rispettare unicamente (ex art. 204-bis,
comma 7,  del  citato  codice)  il  divieto di applicare una sanzione
inferiore al minimo edittale, ma non anche in misura pari al suddetto
minimo».
    3.2.  -  I rilievi che precedono, tuttavia, non comportano che si
debba   pervenire   alla  richiesta  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale, prospettata dal rimettente come necessitata.
    Come, infatti, ha ripetutamente affermato questa Corte, allorche'
risulti  possibile  un'interpretazione  sistematica  che sottragga la
disposizione  impugnata  alle  censure  formulate  nell'ordinanza  di
rimessione,  il  dubbio  di costituzionalita' sollevato dal giudice a
quo deve ritenersi non fondato (sentenza n. 283 del 2005).
    Cio'  premesso,  va ricordato come la Corte abbia gia' avuto modo
di  evidenziare (sentenza n. 31 del 1996) che al «complessivo sistema
di  irrogazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle
accessorie,  conseguenti a violazioni delle norme di disciplina della
circolazione  stradale,  risulta  intimamente  riconnessa la generale
previsione» del «rimedio dell'opposizione», regolata dagli artt. 22 e
23  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689  (Modifiche  al  sistema
penale).
    E' evidente, quindi, che - una volta definita la vicenda relativa
alla  sanzione  pecuniaria, in virtu' del pagamento in misura ridotta
effettuato  da  taluno  dei  soggetti coobbligati solidalmente per la
stessa, ex art. 196 del codice della strada (soggetti, tra l'altro, a
carico  dei  quali  non  si  potrebbe irrogare la sanzione accessoria
della  decurtazione  del  punteggio  dalla  patente di guida, secondo
quanto  affermato  da  questa Corte con la sentenza n. 27 del 2005) -
nessuna  norma  preclude  al conducente del veicolo, autore materiale
dell'infrazione  stradale,  di  adire le vie giudiziali per escludere
l'applicazione,  a  suo  carico, della sanzione «personale» suddetta.
Essa,  oltretutto, non riveste piu' carattere meramente «accessorio»,
ma  assume  valore  di sanzione principale per il contravventore, per
tale  motivo presentandosi come l'unica suscettibile di contestazione
in  sede giudiziaria; contestazione, invece, preclusa per la sanzione
pecuniaria,  proprio  per l'avvenuto pagamento della stessa in misura
ridotta, da parte di uno dei coobbligati in solido.
    E'    chiaro,    infine,   come   l'iniziativa   intrapresa   dal
contravventore  non  possa  essere  considerata  propriamente diretta
all'annullamento   del   verbale   di  contestazione  dell'infrazione
stradale  ex  art. 204-bis  del  codice  della strada, bensi' al mero
accertamento  della  sua illegittimita', al solo e specifico scopo di
escludere  che  lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale
soggetto  la  sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente
di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso.
    Siffatta    interpretazione    sistematica   delle   disposizioni
impugnate,  dunque,  permette  di  superare il dubbio di legittimita'
costituzionale,  escludendo,  in particolare, che il diritto di agire
in  giudizio  - seppur ai soli effetti sopra illustrati - dell'autore
materiale   dell'infrazione  stradale  possa  ritenersi  «palesemente
condizionato  dal  comportamento  di  altro  soggetto, l'obbligato in
solido», come ipotizzato invece dal giudice rimettente.