ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 3, commi 2
e  3,  e  5, comma 2, della legge della Regione Piemonte del 3 agosto
2004,  n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo
1992,  n. 16  «Diritto  allo  studio universitario», modificata dalla
legge  regionale  7 dicembre  2000,  n. 58)  promosso con ricorso del
Presidente  del Consiglio dei ministri, notificato il 4 ottobre 2004,
depositato in cancelleria il 12 ottobre 2004 ed iscritto al n. 98 del
registro dei ricorsi 2004;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29 novembre  2005  il giudice
Gaetano Silvestri;
    Udito  l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto   che,  con  ricorso  notificato  il  4 ottobre  2004  e
depositato  il successivo 12 ottobre, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  dello Stato, ha
proposto   questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,
commi 2  e  3,  e  dell'art. 5,  comma 2,  della  legge della Regione
Piemonte  3 agosto  2004, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale  18 marzo  1992, n. 16 «Diritto allo studio universitario»,
modificata   dalla   legge  regionale  7 dicembre  2000,  n. 58),  in
riferimento  all'art. 117,  secondo  comma,  lettere m) e n), e terzo
comma, Cost.;
        che  il  ricorrente,  nell'epigrafe  e  nelle conclusioni del
ricorso, erroneamente indica, come norme impugnate, l'art. 3, commi 2
e  3,  e  l'art. 5,  comma 2, della legge reg. del Piemonte n. 20 del
2004;
        che,  in  realta',  gli  artt. 3  e 5 della legge de qua sono
entrambi  costituiti  da  un  solo comma; in particolare, l'art. 3 ha
sostituito  l'art. 6  della  legge  reg. n. 16 del 1992 (Diritto allo
studio  universitario)  - costituito di 3 commi -, mentre l'art. 5 ha
inserito,  dopo  l'art. 6  della  legge reg. n. 16 del 1992, un nuovo
articolo, il 6-ter (composto di 4 commi);
        che, nella parte motiva del ricorso, il ricorrente precisa di
voler impugnare il nuovo testo dell'art. 6 della legge reg. n. 16 del
1992 e l'art. 6-ter della stessa legge;
        che  nello stesso errore era gia' incorso il Dipartimento per
gli  affari  regionali  nella  relazione  allegata  alla delibera del
Consiglio  dei  ministri  di  impugnazione della legge reg. n. 20 del
2004;
        che  nel  medesimo  errore  e'  caduto  pure  il  legislatore
regionale  all'atto  di  redigere  l'art. 9 della legge della Regione
Piemonte 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per
l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennali), la' dove dichiara
di  apportare  modifiche  all'art. 3,  commi 2  e  3,  e  all'art. 5,
comma 2, della legge reg. n. 20 del 2004;
        che, pertanto, le norme impugnate sono da ritenersi l'art. 6,
commi 2  e  3,  e  l'art. 6-ter,  comma 2,  della legge della Regione
Piemonte n. 16 del 1992, come modificati, rispettivamente dall'art. 3
e dall'art. 5 della legge reg. n. 20 del 2004;
        che  il  ricorrente,  prima di entrare nel merito delle norme
impugnate,   ricostruisce  il  contesto  normativo  in  cui  esse  si
collocano, precisando innanzitutto che l'art. 3 della legge regionale
impugnata  ha  modificato l'art. 6 della legge della Regione Piemonte
n. 16   del   1992.   Questa   disposizione,   nella  sua  originaria
formulazione,  disponeva  al  comma 1  che  «le  borse di studio sono
attribuite  per concorso secondo le modalita' di cui all'art. 8 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390». L'art. 8 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390  (Norme  sul  diritto  agli studi universitari) riconosce alle
Regioni  la  competenza  a  determinare «la quota dei fondi destinati
agli  interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere
annualmente  all'erogazione  di  borse  di  studio  per  gli studenti
iscritti  ai  corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti
minimi  stabiliti  ai  sensi  dell'articolo 4  e secondo le procedure
selettive  di  cui  all'articolo 7,  comma 1,  lettera c)». L'art. 7,
comma 1,  lettera c),  della  legge  n. 390  dispone  che le Regioni,
nell'esercizio   della  competenza  legislativa  in  materia,  devono
conformarsi,  tra  l'altro,  al  principio  secondo cui «l'accesso ai
servizi  e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalita'
degli  studenti,  e' regolato con procedure selettive in applicazione
dei  criteri  di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificita'
degli interventi». Infine, l'art. 4 citato dispone che i «criteri per
la  determinazione  del  merito  e  delle condizioni economiche degli
studenti,  nonche'  per  la  definizione  delle relative procedure di
selezione»  sono  stabiliti  con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
        che,  ad  avviso  del  ricorrente,  l'art. 6,  commi 2 e 3, e
l'art. 6-ter,  comma 2, della legge reg. del Piemonte n. 16 del 1992,
come  modificati,  rispettivamente,  dall'art. 3  e dall'art. 5 della
legge reg. n. 20 del 2004, si porrebbero in contrasto con la predetta
disciplina.  Le  norme  impugnate,  infatti,  prevedono che la Giunta
regionale  stabilisca,  rispettivamente,  i  requisiti di merito, per
l'assegnazione  della borsa di studio per la durata dell'intero corso
legale  di  studi  agli  studenti  risultati  idonei  e che abbiano i
requisiti  economici  (art. 6,  comma 2)  e  per l'assegnazione della
borsa  in  parola agli studenti iscritti ad anni successivi al primo,
ove  non  l'abbiano,  per  qualsiasi motivo, precedentemente ottenuta
(art. 6,  comma 3),  ed  i  criteri per la concessione delle borse di
studio per la mobilita' internazionale (art. 6-ter, comma 2);
        che in questo modo, secondo la difesa erariale, verrebbe meno
l'«uniformita'   di   trattamento,   perseguita   dalla  legislazione
nazionale»;
        che  cio'  determinerebbe,  in  primo  luogo,  la  violazione
dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera n), Cost.; le norme generali
sull'istruzione,  infatti,  richiedono  una «applicazione uniforme su
tutto   il   territorio  nazionale»  e  tali  sarebbero,  secondo  il
ricorrente,  le  norme di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 390 del
1991,  in  quanto  dirette  ad «attuare uniformita' di trattamento su
tutto il territorio nazionale»;
        che qualora, pero', si ritenesse che da tale obiettivo non si
possa dedurre la «generalita' delle norme», si rientrerebbe, «in ogni
caso»,  nella  materia  dell'istruzione  di  cui  all'art. 117, terzo
comma,  Cost.,  con  la  conseguente violazione, da parte delle norme
regionali,  dei  principi  fondamentali della materia, che andrebbero
individuati negli articoli sopra richiamati della legge n. 390;
        che, infine, il sostegno finanziario agli studenti meritevoli
e  bisognosi rientrerebbe, in ogni caso, nella lettera m) del comma 2
dell'art. 117  Cost.,  in  quanto  la  prestazione  in parola sarebbe
sicuramente essenziale;
        che  si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Piemonte,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato. In particolare, la
difesa  regionale  osserva  che, a seguito della riforma del titolo V
della  Costituzione,  il  diritto  allo  studio universitario sarebbe
divenuto  materia  di competenza legislativa residuale delle Regioni,
«salvo  il potere-dovere del legislatore statale di fissare i livelli
essenziali   delle   prestazioni   pubbliche».   Inoltre,   requisito
imprescindibile per accedere alla borsa di studio sarebbe solo quello
economico previsto dalla normativa nazionale; cio' consentirebbe alla
Regione   di  «uscire  da  una  logica  meramente  assistenzialistica
premiando  i  piu'  capaci  e  meritevoli  ancorche' privi di mezzi»,
senza,  per  cio' solo, violare ne' un principio fondamentale ne' una
norma generale sull'istruzione;
        che,   ad   avviso   della   difesa  regionale,  le  suddette
considerazioni escluderebbero l'eccepita incostituzionalita';
        che,  in  data  6 settembre  2005,  la  Regione  Piemonte  ha
depositato  un'istanza,  peraltro non notificata, per la declaratoria
della cessazione della materia del contendere;
        che,  secondo la difesa regionale, l'art. 9 della legge della
Regione  Piemonte  n. 31  del  2004,  modificando le norme impugnate,
avrebbe accolto i rilievi mossi nel ricorso erariale. In particolare,
il detto art. 9 ha aggiunto: a) all'art. 3, comma 2, della legge reg.
n. 20  del  2004  (recte: all'art. 6, comma 2, della legge reg. n. 16
del  1992,  come  modificato  dall'art. 3  della legge reg. n. 20 del
2004),  dopo  le  parole  «i requisiti di merito fissati dalla Giunta
regionale»,   le   seguenti  «secondo  i  criteri  previsti,  per  la
valutazione  del  merito,  dalla  normativa  statale»; b) all'art. 3,
comma 3, della legge reg. n. 20 del 2004 (recte: all'art. 6, comma 3,
della  legge  reg.  n. 16 del 1992, come modificato dall'art. 3 della
legge  reg.  n. 20  del  2004), dopo le parole «i requisiti di merito
previsti  dalla  Giunta  regionale», le seguenti «in applicazione dei
criteri  fissati,  per  la  valutazione  del  merito, dalla normativa
statale»;  c)  all'art. 5,  comma 2,  della legge reg. n. 20 del 2004
(recte:  all'art. 6-ter,  comma 2,  della  legge reg. n. 16 del 1992,
come modificato dall'art. 5 della legge reg. n. 20 del 2004), dopo le
parole  «le  borse  di  studio  sono  concesse sulla base dei criteri
fissati  dalla  Giunta  regionale»,  le  seguenti «in applicazione di
quanto disciplinato dalla normativa statale»;
        che all'udienza pubblica il Presidente del Consiglio, tramite
l'Avvocatura  dello Stato, ha dichiarato di aderire alla richiesta di
cessazione della materia del contendere.
    Considerato   che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  ha proposto
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 3, e
dell'art. 6-ter, comma 2, della legge della Regione Piemonte 18 marzo
1992,  n. 16  (Diritto  allo  studio universitario), come modificati,
rispettivamente,  dall'art. 3 e dall'art. 5 della legge della Regione
Piemonte  3 agosto  2004, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale  18 marzo  1992, n. 16 «Diritto allo studio universitario»,
modificata   dalla   legge  regionale  7 dicembre  2000,  n. 58),  in
riferimento  all'art. 117,  secondo  comma,  lettere m) e n), e terzo
comma, della Costituzione;
        che  le  norme  impugnate  sono  state modificate dall'art. 9
della  legge della Regione Piemonte 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche
alla  legge  finanziaria  per  l'anno 2004  e provvedimenti di natura
pluriennali);
        che l'intervenuta modificazione della disposizione oggetto di
censura  deve  ritenersi satisfattiva delle pretese del ricorrente e,
conseguentemente  (sentenze numeri 407 e 272 del 2005, 196 del 2004 e
ordinanza  n. 137 del 2004), va dichiarata - aderendo, peraltro, alla
concorde  richiesta  della  Regione  resistente  e del Presidente del
Consiglio  dei ministri - la cessazione del contendere in riferimento
alle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  poste  sulle norme
impugnate.