LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1753/2003 depositato il 5 novembre 2003, avverso Cartella di pagamento n. 11020030097092762 I.V.A. 1997 Sanzioni, contro Agenzia entrate Ufficio Torino 1 proposto dal ricorrente: Nadim S.p.A., C.so Montecucco n. 131, Torino, difeso da Gay Franca, Corso Montevecchio 38 - 10100 Torino; Terzi chiamati in causa: Conc. Uniriscossioni S.p.A. via Arcivescovado 6 - 10121 Torino. La Commissione, letti gli atti, osserva quanto segue. Con ricorso del 15 ottobre 2003 la Nadim S.p.A. (incorporante dell'impresa F.lli Navone S.p.A.), impugnava la cartella esattoriale del Centro di Servizio di Torino (ora Agenzia delle entrate) notificata il 4 luglio 2003, concernente il pagamento di imposta sul valore aggiunto per l'anno 1997, oltre a relativi interessi e sanzioni, per complessivi Euro 418.496,56, ed esponeva che la stessa, non essendo stata tempestivamente notificata, era viziata da nullita' ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Affermava che il ruolo, «dichiarato» esecutivo entro il 31 dicembre 2000, doveva essere consegnato all'esattore entro il 30 giugno 2001, il quale, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modifiche, avrebbe dovuto notificarlo entro i quattro mesi successivi alla consegna, a pena di nullita'. In conclusione, nell'incertezza della norma e delle date di consegna, aveva ritenuto di aderire al condono dei ruoli ex art. 12 legge n. 289/2002. Richiedeva pertanto che fosse dichiarata l'illegittimita' della cartella di pagamento o condonato il ruolo ex art. 12 della citata legge n. 289/2002. L'ufficio, regolarmente costituitosi, chiedeva il rigetto osservando che, in conformita' a quanto disposto dall'art. 9, primo comma, della legge 28 dicembre 1998 n. 448, il ruolo era stato reso esecutivo entro il 30 dicembre 2000 mediante l'applicazione del visto di esecutivita', e che la consegna dei ruoli era avvenuta il 10 dicembre 2001. Rilevava inoltre che l'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 si limita a fissare i termini entro cui il concessionario alla riscossione deve emettere la cartella una volta che il ruolo gli sia stato trasmesso, ma che non prevede alcun termine tra il visto di esecutivita' del ruolo e la sua trasmissione al concessionario. Concludeva sostenendo che, nel caso in esame, vi e' la preclusione all'accesso della sanatoria prevista dall'art. 12. All'udienza del 6 maggio 2004 il ricorrente, in subordine alla sua principale domanda di ritenere validamente effettuato il condono di cui alla legge n. 289/2002, prospettava un contrasto tra la norma dell'art. 12, comma 2-ter, di tale legge e il principio costituzionale di ragionevolezza ed uguaglianza, segnalando l'assoluta aleatorieta' del criterio dell'«affidamento» dei ruoli, emessi da uffici statali, ai concessionari del servizio nazionale di riscossione in un termine compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001. L'aleatorieta', assolutamente illogica e ingiusta in simile materia, nascerebbe dal fatto che i detti ruoli vengono «affidati» a seguito di una complessa procedura disciplinata dal decreto interministeriale del 3 settembre 1999 n. 321, e affidata a tutta una serie di incombenti che esulano del tutto dalla razionale fissazione di un dies ad quem di ammissibilita' della istanza di condono, quale potrebbe essere, ad esempio nel campo penale, il giorno entro il quale il reato deve essere commesso per essere amnistiabile. In effetti, a parere di questa Commissione, la prospettazione di tale questione di costituzionalita' appare convincente. Una cosa, infatti, e' che, ai fini di un provvedimento di clemenza (all'interno della quale categoria puo' ben essere annoverato il condono in materia fiscale e in particolare quello di cui si discute), razionalita' esige che venga fissato un limite temporale oggettivo, cioe' tale da porre tutti gli interessati nella identica condizione di fruibilita', limite che potrebbe, ad esempio, essere riferito all'anno di imposta; ben altro e', invece, il riferimento del si' o del no ad un fatto, rimesso alla mera casualita' (affidamento dei ruoli al concessionario), come se - ponendo mente di nuovo al settore penale - si dicesse che l'amnistia o il condono si applicano ai reati per cui sia stato di disposto il rinvio a giudizio, non bastando che sia in corso la fase delle indagini preliminari. Ognuno vede, dunque, che il sistema previsto dall'art. 12 della citata legge n. 289/2002, puo' facilmente dar luogo a disparita' di trattamento tra contribuenti che teoricamente avrebbero diritto al condono, ma che praticamente non ne possono fruire perche', per mero accidente procedurale, i ruoli sono stati «affidati» al concessionario oltre il termine del 30 giugno 2001. Si tratta di una questione rilevante nel presente giudizio, in quanto dalla soluzione di essa dipende l'accoglimento o il rigetto del proposto ricorso, nonche', per quanto sopra detto, non manifestamente infondata. Pertanto, la questione va rimessa alla Corte costituzionale e il giudizio va sospeso.