L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 7 dicembre 2005, ha approvato il disegno di legge n. 1084 dal titolo «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie» pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 10 dicembre 2005. Il provvedimento legislativo presentato dalla giunta, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa che precede il testo normativo, utilizza le maggiori entrate, pari a 1.165.846 migliaia di euro, per finanziare nuove e/o maggiori spese in settori ritenuti strategici per l'azione di governo. Al testo originario sono stati presentati oltre 400 emendamenti esaminati dalla Commissione bilancio, a cui ne sono stati aggiunti altri in aula vertenti sulle piu' disparate materie di intervento regionale. La molteplicita' delle norme che suscitano rilievi di carattere costituzionale induce, per semplificare la redazione dell'atto di gravame, a riunire le stesse secondo la materia disciplinata e le norme costituzionali ritenute violate. Un primo gruppo di disposizioni: art. 12, quinto comma; art. 18, commi 7°, 12°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°; art. 20, commi 22°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 37° e 44°; art. 21, commi 22°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 35°, 36° e 37°; art. 23, undicesimo comma; art. 24, commi 1°, 7°, 8°, 9°, 10°, 15°, 19°, 27°, 28°, 29°, 30°, 33°, 37°, 38°, 40°, 42° e 43°; art. 26, decimo comma; art. 27, comma 2° e 10°; art. 28, terzo comma (cap. 373703, cap. 377729, cap. 377720, cap. 377722, cap. 377727 cap. 413311), attiene alla erogazione di contributi ad associazioni ed enti, per le finalita' piu' disparate, per oltre 10.000 migliaia di euro. Alcune di esse non identificano neppure l'ente destinatario (ad esempio, Associazione Casa dei Giovani, A.R.I.S., Associazione per l'arte, Istituto S. Pio V di cui non e' indicata neppure la sede) ne' chiariscono le finalita' ne' la destinazione del contributo. La vastita' del fenomeno, che riguarda decine di enti operanti in realta' locali e settori di intervento diversi, accompagnata dall'erogazione indiscriminata di contributi a vario titolo (anche per la copertura di passivita), in deroga alle ordinarie procedure amministrative volta alla verifica del possesso dei requisiti e della rilevanza sociale dell'azione svolta, tale da renderli meritevoli di percepire un sostegno pubblico, fa considerare tutte le disposizioni in palese contrasto con l'art. 97 della Costituzione. Tali norme, inoltre, costituiscono violazione del principio di eguaglianza di trattamento, sancito dall'art. 3 della Costituzione, rispetto a tutte le rimanenti associazioni che svolgono azioni di eguale natura ed eventualmente anche di maggiore impatto sociale e che richiedono sostegno pubblico per le proprie attivita' secondo le ordinarie procedure, conseguendo eventualmente finanziamenti per importi minori. Analoghe censure vanno svolte riguardo alle previsioni di un secondo gruppo di norme costituito dalle seguenti: art. 18, comma 8° e 10°, art. 21, comma 24°, art. 24, comma 32°, 35°, 36° e 44° e l'art. 27, comma 1. Queste prevedono il finanziamento di manifestazioni culturali di vario genere, riguardanti diversi ambiti del territorio regionale in deroga - poiche' disposto ope legis - alle ordinarie procedure amministrative che assistono l'erogazione di contributi pubblici, la programmazione degli interventi e il controllo successivo tramite la rendicontazione della spesa sostenuta. Un terzo gruppo di norme, vertenti su diversi settori di intervento regionale si ritiene lesivo del principio di buon andamento ed imparzialita' della p.a. in quanto ispirato al perseguimento di finalita' particolari. Le disposizioni contenute nell'art. 18, terzo e quinto comma, nell'art. 21, comma 5° e 25° nonche' nell'art. 23, comma 17°, prevedono tutte l'instaurazione di rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi, in deroga alle ordinarie procedure previste. L'art. 18, undicesimo comma si pone anch'esso in contrasto con l'art. 97 Cost. in quanto prevede l'erogazione di un contributo «nella misura forfettaria di 15 migliaia di euro per ciascun socio» della cooperativa edilizia «La Gazzella» di Messina, indipendentemente dalla valutazione sull'andamento del contenzioso in atto pendente. Censurabile sotto il profilo dell'irragionevolezza e' la disposizione dell'art. 20, comma 16°, che riproduce sostanzialmente una norma di analogo contenuto inserita nel ddl 1077 (art. 3) approvato nella medesima seduta. Del pari irragionevole e' la norma dell'art. 21, secondo comma, contenente l'interpretazione autentica della previsione di cui all'art. 13 l.r. n. 19/1997, gia' oggetto di intervento identico ad opera dell'art. 1 l.r. n. 16/2004. Irragionevole e contrario al principio di buon andamento della p.a. e' anche la previsione dell'art. 27, ottavo comma, che equipara alla radiazione di automezzi la cessione di questi ad enti ed associazioni no profit, nonostante la radiazione stessa abbia costituito presupposto per la concessione di sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo. Verrebbe vanificata cosi' la ratio di interventi pubblici finalizzati al rinnovo degli autoparchi destinati al trasporto pubblico di linea, in quanto verrebbero rimessi ora in circolazione automezzi di dubbia sicurezza con rischi per l'incolumita' pubblica. L'art. 21, comma 12°, appare anch'esso censurabile per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. laddove estende la disciplina agevolativa, anche fiscale, dettata in favore delle associazioni di volontariato ai consorzi costituiti dalle stesse con la partecipazione, seppur minoritaria, di altri soggetti ed enti che in ipotesi possono perseguire finalita' diverse, potenzialmente anche di lucro. Il comma 23° del medesimo art. 21 prevede l'erogazione di un contributo aggiuntivo in favore dei comuni capoluogo in dissesto, a valere sulla disponibilita' del fondo per le autonomie locali. Detta disposizione non appare conforme agli artt. 3 e 97 Cost., giacche' distoglie risorse agli enti con sana amministrazione, che hanno gia' redatto i propri documenti finanziari sulla base dell'originaria consistenza del fondo in questione, ponendoli in difficolta' nella gestione delle proprie funzioni. Censurabile ancora sotto il profilo del rispetto dell'art. 97 Cost. e' la previsione dell'art. 22, secondo comma, laddove viene posto come eventuale il pagamento da parte degli acquirenti di alloggi popolari di oneri per le opere di manutenzione straordinaria sostenuta dagli enti pubblici proprietari che procedono alla loro dismissione. A fronte di un innegabile beneficio per il privato, derivante dalla possibilita' di acquistare a prezzo oltremodo contenuto un immobile gia' restaurato, corrisponde per la pubblica amministrazione una mera eventualita' di compartecipazione agli oneri per le opere di manutenzione. L'art. 24, secondo comma e' del pari lesivo del principio di cui all'art. 97 Cost., in quanto prevede la deroga ai canoni e corrispettivi vigenti per il rilascio di autorizzazioni all'accesso di luoghi di cultura per l'esercizio di attivita' cinematografica, da parte di una struttura appositamente istituita ed operante per conto del competente dipartimento regionale. Qui non e' ravvisabile l'interesse specifico dell'amministrazione, non solo nella istituzione di una apposita struttura ma anche nell'autorizzazione ad agire in deroga agli ordinari corrispettivi e quindi potenzialmente escludendoli. Un quarto gruppo di norme - art. 19, comma 27°, art. 20, comma 18° e art. 25, quarto e quinto comma - che istituiscono nuove figure professionali non contemplate in via di principio dalla legislazione statale, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma della Costituzione. Infatti, non e' vigente in atto nessuna disciplina quadro statale sull'esercizio dell'attivita' di amministratore di condominio ne' di tecnico della riabilitazione equestre ne' di operatore delle discipline bio naturali, ne' tantomeno di pedagogista del ruolo sanitario. Lesiva del principio di eguaglianza e di parita' di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e' la norma contenuta nel primo comma dell'art. 25, con cui si dispone un trattamento di assistenza ospedaliera particolare in favore dei ciechi di guerra. Le particolari forme di assistenza previste, lodevoli nell'intento, piu' che essere oggetto di disposizione specifica dovrebbero essere estese a tutti i non vedenti ricoverati in nosocomi pubblici. L'art. 17, che contiene disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica, e' anch'esso lesivo dell'art. 97 Cost. atteso che prevede modalita' di esercizio della relativa attivita', compresa a cattura e l'abbattimento, in difformita' da quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 157/1992. Cio' comporta interferenza in materia penale, in quanto rende di fatto legittimo l'esercizio dell'attivita' venatoria al di fuori del calendario stabilito e anche nei confronti di specie protette, comportando altresi' un depauperamento indiscriminato della fauna selvatica, patrimonio indisponibile di tutta la collettivita', ledendo i principi di cui agli artt. 97 e 9 della Costituzione. Un quinto consistente gruppo di norme difetta dei normali requisiti che assicurano la corretta applicazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione. Gli articoli e le disposizioni di seguito riportati: art. 11; art. 16; art. 18, comma 6° e 14°; art. 19, comma 22°, 23°, 25°, 30°, 31°, 36°, 37°, 43° e 44°; art. 21, comma 11° e 16°, art. 25, comma 14° infatti, non contengono l'ammontare degli oneri derivanti con conseguente impossibilita' di verifica della relativa copertura. Le disposizioni degli articoli 20, comma 17°; 26°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° e 15°; 27, quinto comma sono tutte attinenti alla materia dell'edilizia e dell'urbanistica e a vario titolo e per diverse motivazioni danno adito a rilievi di ordine costituzionale. Nello specifico, il comma 17° dell'art. 20 introduce una disciplina derogatoria alle ordinarie norme di gestione del territorio per quanto attiene ad attivita' produttive cofinanziate da interventi pubblici di varia natura. Tale modo di procedere del legislatore costituisce un palese vulnus dell'autonomia degli enti locali, istituzionalmente preposti alla pianificazione e gestione del proprio territorio attraverso gli ordinari strumenti e compromette, altresi', le condizioni per un'adeguata tutela dell'ambiente e degli interessi della collettivita' che vi risiede. La norma si pone, pertanto, in contrasto con gli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione. Analoghe censure valgono per l'art. 26, undicesimo comma che prevede la possibilita' per i privati di realizzare in verde agricolo manufatti nell'ambito di progetti integrati territoriali, e nei PRUSST nonche' nei patti territoriali o nei contratti d'area. Parimenti, il comma 15° dell'art. 26 e il comma quinto dell'art. 27 sono censurati per violazione degli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione in quanto, rispettivamente, prevedono la realizzazione di insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero e di campeggi nelle zone destinate a verde agricolo, in deroga allo strumento urbanistico ed anche alla fascia di rispetto di cui all'art. 15 l.r. n. 78/1976. Del pari e per le medesime considerazioni e' censurata anche la disposizione del quattordicesimo comma dell'art. 26, che consente la realizzazione in verde agricolo di insediamenti produttivi, purche' ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia. Analoghe considerazioni valgono anche per le previsioni del sesto e settimo comma dell'art. 26, che amplia la portata delle disposizioni statali di cui all'art. 32 del d.l. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, in materia di condono edilizio. Viene prevista infatti la possibilita' di sanare gli edifici di tipo non residenziale, o che conseguono successivamente il parere favorevole della p.a. preposta alla tutela dei vari interessi ambientali, paesistici, geologici etc., esclusi dalla normativa statale, costituendo cosi' anche un'indebita interferenza in materia penale e violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiche' vengono legittimate condotte penalmente sanzionate per la generalita' dei cittadini. Per quanto attiene il nono comma, che introduce la certificazione della qualita' edilizia ed abitativa, si rileva che, a fronte dei previsti benefici ovvero ossia del titolo di priorita' nell'accesso alle provvidenze pubbliche, sussiste un mandato eccessivamente ampio per il presidente della regione ai fini dell'individuazione dei contenuti, delle modalita' e dei parametri richiesti, per l'attribuzione della certificazione stessa. Al presidente della regione e' altresi' demandata l'istituzione dell'elenco degli operatori autorizzati al rilascio della certificazione, che in ogni caso nella fase di prima attuazione viene conferita ad un non meglio identificato istituto siciliano di certificazione ambientale abitativa (ISCAA). Tale previsione si ritiene in contrasto, proprio per la estrema genericita' delle prescrizioni che non limitano la discrezionalita' dell'autorita' amministrativa, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Oggetto di censura e', altresi', il decimo comma del medesimo art. 26 secondo cui, in caso di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio possa solo coincidere in parte con quello preesistente, fermo restando il volume esistente e il rapporto di copertura sul lotto e il rispetto delle distanze. Tale disposizione consente nei fatti di modificare la sagoma degli edifici e potenzialmente la tipologia e destinazione d'uso, conducendo ad una incontrollabile alterazione, specie nelle zone rurali o sottoposte a vincolo del paesaggio e dell'ambiente in genere, e pertanto si pone in contrasto con gli articoli 97 e 9 della Costituzione. Lesiva degli artt. 97 e 114 della Costituzione e' anche la previsione dell'art. 26, dodicesimo comma che, pure sorretto da valide finalita', introduce una normativa derogatoria a favore di soggetti portatori di handicap per la realizzazione di manufatti ad ausilio dei medesimi, senza pero' vincolare l'utilizzo e la destinazione per un congruo periodo di tempo. Nei fatti, verosimilmente, la norma potrebbe essere distorta nell'applicazione e consentire la realizzazione di cubatura eccessiva rispetto ai fini in deroga ai parametri urbanistici vigenti da utilizzarsi per finalita' diverse da quelle originarie dopo un breve lasso di tempo (tre anni). Irragionevole, inoltre, per l'errato riferimento normativo in esso contenuto e' il tredicesimo comma del medesimo art. 26. L'art. 21, comma 13, che consente l'erogazione dell'indennita' di fine mandato ai Sindaci che per loro scelta non hanno percepito l'indennita' mensile di funzione, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione giacche' verosimilmente introdurrebbe un compenso aggiuntivo, non previsto dalle vigenti disposizioni, per coloro i quali hanno optato per indennita' provenienti da altre fonti. Un cospicuo numero di disposizioni attiene alla materia del personale, di ruolo e non, appartenente alla amministrazione regionale, al servizio sanitario regionale e a vari enti vigilati o strumentali della regione. In tutte queste norme si assiste ad un sovvertimento dei principi che devono ispirare la pubblica amministrazione nel perseguimento dei propri scopi, avvalendosi del personale secondo criteri e modalita' strettamente funzionali alle esigenze anche di economicita' dell'amministrazione stessa. Inoltre, va rilevato che nell'attuale congiuntura economica, al fine di rispettare i parametri di appartenenza all'Unione europea, costituisce un consolidato indirizzo della politica di tutti i livelli di governo il contenimento della spesa del personale ed il contingentamento delle assunzioni negli uffici pubblici. Detti principi inoltre sono trasfusi nei patti di stabilita' economica annualmente sottoscritti dalle regioni, anche a statuto speciale, con lo Stato. La Costituzione, inoltre, impone agli artt. 51 e 97 il concorso pubblico quale forma di accesso alla pubblica amministrazione, al fine di garantire la selezione delle migliori professionalita' a garanzia del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Orbene, da questi parametri logico-giuridici le norme che di seguito si trascrivono sembrano esulare: art. 6; art. 8, secondo comma; art. 9, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° comma; art. 13, secondo comma; art. 15; art. 19, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° 10°, 11°, 12°, 15°, 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 26°, 30°, 31°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 40°, 41°, 42°, 43° e 45° comma; art. 20, 35°, 40° e 43° comma; art. 23, settimo comma; art. 24, 39° comma; art. 25, 14° e 15° comma. La molteplicita' delle disposizioni censurate induce a suddividerle in categorie, per materia e tipologia di censura, al fine di semplificare l'esposizione delle motivazioni del presente atto di gravame. Le norme contenute nei commi 4°, 10°, 11°, 12° e 25° dell'art. 19 costituiscono tutte interventi in materia di previdenza in quanto estendono il regime previgente a quello statale, disposto per la generalita' dei dipendenti regionali a decorrere dalla l.r. n. 21/1986, a nuove categorie di dipendenti o introducono modalita' diverse rispetto alla normativa statale sul riscatto e il ricongiungimento di periodi contributivi. Esse pertanto esulano dall'ambito di competenza del legislatore regionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma lett. o) della Costituzione, che l'attribuisce allo Stato. Le disposizioni degli articoli 9, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° comma; 19, 19°, 24°, 33°, 36°, 37° e 45° comma; 20, 35° e 43° comma; 23, 7° comma, prevedono tutte o garanzie occupazionali o il rinnovo o la proroga di contratti a tempo determinato di personale in atto in servizio presso gli uffici regionali o presso enti sottoposti a vigilanza e/o strumentali della Regione. Il mantenimento e la prosecuzione di rapporti di lavoro precario di un non definito e quantificabile numero di soggetti, reclutati senza aver seguito le ordinarie procedure di selezione e verificato la necessita' specifica della p.a. destinataria, costituisce - come detto - violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonche' dell'art. 81, 4° comma per quelle norme che, pur prevedendo nuove e/o maggiori spese, non ne quantificano l'ammontare ne' ne determinano la copertura. L'art. 19, 35° comma e 8, 2° comma riproducono sostanzialmente le disposizioni del d.d.l. n. 778, approvato dall'ARS il 4 agosto 2005 ed impugnato da questo ufficio in data 12 agosto 2005 per violazione degli art. 97 e 81, quarto comma della Costituzione. Le motivazioni addotte a sostegno del cennato ricorso si intendono integralmente richiamate. Le disposizioni dell'8° comma dell'art. 19 e del 40° comma dell'art. 20 si ritengono censurabili per violazione del principio di ragionevolezza sancito dagli artt. 3 e 97 Cost., in quanto entrambe contengono rinvii a norme statali, nel primo caso abrogate e nel secondo gia' operanti in virtu' dell'art. 1, secondo comma della l.r. n. 10/2000. Le norme contenute negli articoli 15; 19, 1°, 2°, 3° 15°, 22°, 30° 40° e 43° comma; 24, 39° comma prevedono l'immissione nei ruoli dell'amministrazione regionale e di enti pubblici ed istituzioni locali e/o la progressione in carriera di personale gia' dipendente a vario titolo, senza le prescritte procedure di selezione pubblica nel rispetto degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione ed anche in assenza della quantificazione del maggiore onere derivante per gli enti interessati e della conseguente copertura finanziaria prescritta dall'art. 81 della Costituzione. Analoghe censure vanno mosse agli articoli 6, 1° e 4° comma; 19, 26° comma e 25, 14° e 15° comma, in quanto prevedono con diverse procedure l'immissione nel ruolo del servizio sanitario regionale, in assenza di una programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni destinatarie e della conseguente valutazione delle specifiche necessita' e priorita'. Inoltre gli articoli 6, 4° comma; 19, 26° comma e 25, 15° comma non contengono la quantificazione della spesa e la copertura finanziaria della stessa. La norma dell'art. 19 comma 21°, appare volta ad attribuire posizioni e retribuzioni dirigenziali a personale assunto con contratto a termine, senza una preventiva valutazione dell'idoneita' degli stessi allo svolgimento di mansioni superiori e della necessita' della p.a. ospitante della relativa utilizzazione. I commi 41° e 42° del medesimo articolo consentono il mantenimento in servizio presso la RESAIS S.p.a. di personale proveniente dai soppressi enti economici regionali e il conseguente loro potenziale utilizzo presso l'amministrazione regionale, notoriamente dotata di proprio personale in numero elevato. Il 5° comma dell'art. 19, che abroga lo spoil system nell'amministrazione regionale, va in direzione opposta ai vigenti criteri che ispirano il rapporto fiduciario tra l'alta dirigenza nella p.a. e l'autorita' di indirizzo politico e costituisce, pertanto, motivo di disparita' di trattamento rispetto alla generalita' dei funzionari di vertice nelle altre amministrazioni di ogni livello di governo. Il 6° comma del medesimo articolo, in quanto parifica ope legis e senza alcun criterio obiettivo e preordinato due uffici speciali dell'amministrazione ai dipartimenti regionali, comportando un notevole aggravio di spesa per la retribuzione dei rispettivi dirigenti, costituisce violazione dell'art. 97 Cost. Il 2° comma dell'art. 13, infine, laddove prevede la corresponsione di indennita' aggiuntive, la cui determinazione e' effettuata con atto del presidente della regione, in favore di un contingente di personale regionale, configura una indebita interferenza in materia di diritto privato giacche', a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, ogni forma di remunerazione deve essere rimessa alla contrattazione sindacale. L'art. 26, primo comma e' viziato da irragionevolezza in quanto prevede l'abrogazione di una norma, quella dell'art. 11 della l.r. n. 5/1999 che, a sua volta, abrogava l'art. 34, secondo comma della l.r. n. 25/1993 e riconosceva al contempo l'appartenenza al demanio marittimo dello Stato dell'area attrezzata Punta Cugno. L'eventuale reviviscenza della norma del 1993 comporterebbe l'acquisizione, ope legis, al patrimonio della Regione di un bene che invece appartiene allo Stato. Il comma 13 dello stesso art. 26 e' anch'esso affetto da illogicita' manifesta per errato riferimento normativo, in quanto la legge richiamata attiene a materia totalmente diversa da quella che si intende disciplinare.