L'Assemblea  Regionale  Siciliana,  nella  seduta  del 7 dicembre
2005,  ha  approvato  il  disegno di legge n. 1084 dal titolo «Misure
finanziarie  urgenti  e  variazioni  al  bilancio  della  Regione per
l'esercizio  finanziario 2005. Disposizioni varie» pervenuto a questo
Commissariato  dello  Stato,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 28
dello Statuto Speciale, il 10 dicembre 2005.
    Il  provvedimento  legislativo  presentato  dalla giunta, secondo
quanto  esposto  nella  relazione  illustrativa  che precede il testo
normativo, utilizza le maggiori entrate, pari a 1.165.846 migliaia di
euro,  per  finanziare  nuove  e/o maggiori spese in settori ritenuti
strategici  per  l'azione  di governo. Al testo originario sono stati
presentati   oltre   400   emendamenti  esaminati  dalla  Commissione
bilancio,  a  cui ne sono stati aggiunti altri in aula vertenti sulle
piu' disparate materie di intervento regionale.
    La  molteplicita'  delle norme che suscitano rilievi di carattere
costituzionale  induce,  per  semplificare  la redazione dell'atto di
gravame,  a  riunire  le  stesse secondo la materia disciplinata e le
norme costituzionali ritenute violate.
    Un  primo gruppo di disposizioni: art. 12, quinto comma; art. 18,
commi 7°, 12°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°; art. 20, commi 22°, 30°, 31°,
32°,  33°,  34°,  37°  e 44°; art. 21, commi 22°, 26°, 27°, 28°, 29°,
30°,  31°,  32°,  35°, 36° e 37°; art. 23, undicesimo comma; art. 24,
commi  1°,  7°,  8°, 9°, 10°, 15°, 19°, 27°, 28°, 29°, 30°, 33°, 37°,
38°,  40°, 42° e 43°; art. 26, decimo comma; art. 27, comma 2° e 10°;
art. 28,  terzo  comma  (cap.  373703, cap. 377729, cap. 377720, cap.
377722,   cap.  377727  cap.  413311),  attiene  alla  erogazione  di
contributi  ad associazioni ed enti, per le finalita' piu' disparate,
per oltre 10.000 migliaia di euro.
    Alcune  di  esse non identificano neppure l'ente destinatario (ad
esempio,  Associazione  Casa  dei Giovani, A.R.I.S., Associazione per
l'arte, Istituto S. Pio V di cui non e' indicata neppure la sede) ne'
chiariscono le finalita' ne' la destinazione del contributo.
    La vastita' del fenomeno, che riguarda decine di enti operanti in
realta'   locali   e  settori  di  intervento  diversi,  accompagnata
dall'erogazione  indiscriminata  di  contributi a vario titolo (anche
per  la  copertura  di passivita), in deroga alle ordinarie procedure
amministrative volta alla verifica del possesso dei requisiti e della
rilevanza  sociale dell'azione svolta, tale da renderli meritevoli di
percepire  un sostegno pubblico, fa considerare tutte le disposizioni
in palese contrasto con l'art. 97 della Costituzione.
    Tali  norme,  inoltre,  costituiscono violazione del principio di
eguaglianza  di  trattamento, sancito dall'art. 3 della Costituzione,
rispetto  a  tutte  le  rimanenti associazioni che svolgono azioni di
eguale  natura  ed  eventualmente anche di maggiore impatto sociale e
che  richiedono sostegno pubblico per le proprie attivita' secondo le
ordinarie  procedure,  conseguendo  eventualmente  finanziamenti  per
importi minori.
    Analoghe  censure  vanno  svolte  riguardo  alle previsioni di un
secondo  gruppo di norme costituito dalle seguenti: art. 18, comma 8°
e  10°,  art. 21,  comma  24°,  art. 24,  comma 32°, 35°, 36° e 44° e
l'art. 27,   comma   1.   Queste   prevedono   il   finanziamento  di
manifestazioni  culturali di vario genere, riguardanti diversi ambiti
del  territorio  regionale  in  deroga - poiche' disposto ope legis -
alle ordinarie procedure amministrative che assistono l'erogazione di
contributi   pubblici,   la  programmazione  degli  interventi  e  il
controllo   successivo   tramite   la   rendicontazione  della  spesa
sostenuta.
    Un  terzo  gruppo  di  norme,  vertenti  su  diversi  settori  di
intervento   regionale  si  ritiene  lesivo  del  principio  di  buon
andamento   ed   imparzialita'  della  p.a.  in  quanto  ispirato  al
perseguimento  di  finalita'  particolari.  Le disposizioni contenute
nell'art. 18,  terzo  e  quinto  comma,  nell'art. 21, comma 5° e 25°
nonche'  nell'art. 23,  comma 17°, prevedono tutte l'instaurazione di
rapporti  contrattuali  per la fornitura di beni e servizi, in deroga
alle ordinarie procedure previste.
    L'art. 18,  undicesimo  comma  si pone anch'esso in contrasto con
l'art. 97  Cost.  in  quanto  prevede  l'erogazione  di un contributo
«nella  misura  forfettaria di 15 migliaia di euro per ciascun socio»
della     cooperativa     edilizia    «La Gazzella»    di    Messina,
indipendentemente dalla valutazione sull'andamento del contenzioso in
atto pendente.
    Censurabile   sotto   il   profilo  dell'irragionevolezza  e'  la
disposizione  dell'art. 20,  comma 16°, che riproduce sostanzialmente
una  norma  di  analogo  contenuto  inserita  nel  ddl  1077 (art. 3)
approvato nella medesima seduta.
    Del  pari  irragionevole e' la norma dell'art. 21, secondo comma,
contenente   l'interpretazione  autentica  della  previsione  di  cui
all'art. 13  l.r.  n. 19/1997, gia' oggetto di intervento identico ad
opera dell'art. 1 l.r. n. 16/2004.
    Irragionevole  e  contrario  al principio di buon andamento della
p.a.  e' anche la previsione dell'art. 27, ottavo comma, che equipara
alla  radiazione  di  automezzi  la  cessione  di  questi  ad enti ed
associazioni   no  profit,  nonostante  la  radiazione  stessa  abbia
costituito  presupposto per la concessione di sovvenzioni pubbliche a
qualsiasi titolo.
    Verrebbe   vanificata  cosi'  la  ratio  di  interventi  pubblici
finalizzati  al  rinnovo  degli  autoparchi  destinati  al  trasporto
pubblico  di  linea, in quanto verrebbero rimessi ora in circolazione
automezzi di dubbia sicurezza con rischi per l'incolumita' pubblica.
    L'art. 21, comma 12°, appare anch'esso censurabile per violazione
degli  artt. 3  e 97 Cost. laddove estende la disciplina agevolativa,
anche  fiscale,  dettata in favore delle associazioni di volontariato
ai  consorzi  costituiti  dalle  stesse con la partecipazione, seppur
minoritaria,  di  altri  soggetti  ed  enti  che  in  ipotesi possono
perseguire finalita' diverse, potenzialmente anche di lucro.
    Il  comma  23°  del  medesimo  art. 21 prevede l'erogazione di un
contributo  aggiuntivo  in favore dei comuni capoluogo in dissesto, a
valere sulla disponibilita' del fondo per le autonomie locali.
    Detta  disposizione  non appare conforme agli artt. 3 e 97 Cost.,
giacche'  distoglie  risorse  agli enti con sana amministrazione, che
hanno   gia'   redatto  i  propri  documenti  finanziari  sulla  base
dell'originaria  consistenza  del  fondo  in  questione, ponendoli in
difficolta' nella gestione delle proprie funzioni.
    Censurabile  ancora  sotto  il  profilo del rispetto dell'art. 97
Cost.  e'  la  previsione  dell'art. 22, secondo comma, laddove viene
posto  come  eventuale  il  pagamento  da  parte  degli acquirenti di
alloggi  popolari di oneri per le opere di manutenzione straordinaria
sostenuta  dagli  enti  pubblici  proprietari che procedono alla loro
dismissione.  A  fronte  di  un  innegabile beneficio per il privato,
derivante   dalla  possibilita'  di  acquistare  a  prezzo  oltremodo
contenuto  un  immobile  gia' restaurato, corrisponde per la pubblica
amministrazione una mera eventualita' di compartecipazione agli oneri
per le opere di manutenzione.
    L'art. 24,  secondo comma e' del pari lesivo del principio di cui
all'art. 97   Cost.,   in  quanto  prevede  la  deroga  ai  canoni  e
corrispettivi  vigenti  per il rilascio di autorizzazioni all'accesso
di luoghi di cultura per l'esercizio di attivita' cinematografica, da
parte  di una struttura appositamente istituita ed operante per conto
del competente dipartimento regionale.
    Qui      non     e'     ravvisabile     l'interesse     specifico
dell'amministrazione,  non  solo  nella  istituzione  di una apposita
struttura  ma  anche  nell'autorizzazione  ad  agire  in  deroga agli
ordinari corrispettivi e quindi potenzialmente escludendoli.
    Un  quarto  gruppo  di norme - art. 19, comma 27°, art. 20, comma
18°  e art. 25, quarto e quinto comma - che istituiscono nuove figure
professionali  non contemplate in via di principio dalla legislazione
statale,  si  pone  in  contrasto con l'art. 117, secondo comma della
Costituzione.
    Infatti, non e' vigente in atto nessuna disciplina quadro statale
sull'esercizio  dell'attivita' di amministratore di condominio ne' di
tecnico   della   riabilitazione  equestre  ne'  di  operatore  delle
discipline  bio  naturali,  ne'  tantomeno  di  pedagogista del ruolo
sanitario.
    Lesiva  del  principio di eguaglianza e di parita' di trattamento
di  cui  all'art. 3  Cost.  e'  la  norma  contenuta  nel primo comma
dell'art. 25,  con  cui  si  dispone  un  trattamento  di  assistenza
ospedaliera particolare in favore dei ciechi di guerra.
    Le   particolari   forme   di   assistenza   previste,   lodevoli
nell'intento,  piu'  che  essere  oggetto  di  disposizione specifica
dovrebbero essere estese a tutti i non vedenti ricoverati in nosocomi
pubblici.
    L'art. 17,  che  contiene  disposizioni  in  materia di controllo
della  fauna selvatica, e' anch'esso lesivo dell'art. 97 Cost. atteso
che prevede modalita' di esercizio della relativa attivita', compresa
a  cattura  e  l'abbattimento,  in  difformita'  da  quanto  previsto
dall'art. 19 della legge n. 157/1992.
    Cio'  comporta interferenza in materia penale, in quanto rende di
fatto  legittimo l'esercizio dell'attivita' venatoria al di fuori del
calendario  stabilito  e  anche  nei  confronti  di  specie protette,
comportando  altresi'  un  depauperamento  indiscriminato della fauna
selvatica,   patrimonio  indisponibile  di  tutta  la  collettivita',
ledendo i principi di cui agli artt. 97 e 9 della Costituzione.
    Un  quinto  consistente  gruppo  di  norme  difetta  dei  normali
requisiti  che  assicurano  la  corretta  applicazione  dell'art. 81,
quarto comma della Costituzione.
    Gli  articoli  e  le  disposizioni di seguito riportati: art. 11;
art. 16;  art. 18, comma 6° e 14°; art. 19, comma 22°, 23°, 25°, 30°,
31°,  36°,  37°,  43° e 44°; art. 21, comma 11° e 16°, art. 25, comma
14°  infatti,  non  contengono  l'ammontare degli oneri derivanti con
conseguente impossibilita' di verifica della relativa copertura.
    Le  disposizioni  degli  articoli 20, comma 17°; 26°, 6°, 7°, 9°,
10°,  11°, 12°, 13°, 14° e 15°; 27, quinto comma sono tutte attinenti
alla  materia dell'edilizia e dell'urbanistica e a vario titolo e per
diverse motivazioni danno adito a rilievi di ordine costituzionale.
    Nello   specifico,   il  comma  17°  dell'art. 20  introduce  una
disciplina   derogatoria   alle   ordinarie  norme  di  gestione  del
territorio per quanto attiene ad attivita' produttive cofinanziate da
interventi pubblici di varia natura.
    Tale  modo  di  procedere  del  legislatore costituisce un palese
vulnus  dell'autonomia  degli enti locali, istituzionalmente preposti
alla  pianificazione e gestione del proprio territorio attraverso gli
ordinari   strumenti  e  compromette,  altresi',  le  condizioni  per
un'adeguata    tutela   dell'ambiente   e   degli   interessi   della
collettivita' che vi risiede.
    La norma si pone, pertanto, in contrasto con gli articoli 9, 97 e
114 della Costituzione.
    Analoghe  censure  valgono  per  l'art. 26,  undicesimo comma che
prevede la possibilita' per i privati di realizzare in verde agricolo
manufatti  nell'ambito  di  progetti  integrati  territoriali,  e nei
PRUSST nonche' nei patti territoriali o nei contratti d'area.
    Parimenti,   il   comma   15°  dell'art. 26  e  il  comma  quinto
dell'art. 27 sono censurati per violazione degli articoli 9, 97 e 114
della   Costituzione   in   quanto,   rispettivamente,  prevedono  la
realizzazione  di  insediamenti  di carattere sportivo e per il tempo
libero e di campeggi nelle zone destinate a verde agricolo, in deroga
allo  strumento  urbanistico  ed anche alla fascia di rispetto di cui
all'art. 15 l.r. n. 78/1976.
    Del  pari  e per le medesime considerazioni e' censurata anche la
disposizione  del quattordicesimo comma dell'art. 26, che consente la
realizzazione  in  verde agricolo di insediamenti produttivi, purche'
ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia.
    Analoghe considerazioni valgono anche per le previsioni del sesto
e   settimo   comma   dell'art. 26,   che  amplia  la  portata  delle
disposizioni   statali   di  cui  all'art. 32  del  d.l.  n. 269/2003
convertito in legge n. 326/2003, in materia di condono edilizio.
    Viene  prevista  infatti la possibilita' di sanare gli edifici di
tipo  non  residenziale,  o  che conseguono successivamente il parere
favorevole  della  p.a.  preposta  alla  tutela  dei  vari  interessi
ambientali,  paesistici,  geologici  etc.,  esclusi  dalla  normativa
statale,  costituendo cosi' anche un'indebita interferenza in materia
penale  e  violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiche' vengono
legittimate  condotte  penalmente  sanzionate  per la generalita' dei
cittadini.
    Per quanto attiene il nono comma, che introduce la certificazione
della  qualita'  edilizia  ed  abitativa, si rileva che, a fronte dei
previsti  benefici  ovvero ossia del titolo di priorita' nell'accesso
alle  provvidenze pubbliche, sussiste un mandato eccessivamente ampio
per  il  presidente  della  regione  ai  fini dell'individuazione dei
contenuti,   delle   modalita'   e   dei   parametri  richiesti,  per
l'attribuzione della certificazione stessa.
    Al  presidente  della regione e' altresi' demandata l'istituzione
dell'elenco   degli   operatori   autorizzati   al   rilascio   della
certificazione, che in ogni caso nella fase di prima attuazione viene
conferita  ad  un  non  meglio  identificato  istituto  siciliano  di
certificazione ambientale abitativa (ISCAA).
    Tale  previsione  si ritiene in contrasto, proprio per la estrema
genericita'  delle  prescrizioni che non limitano la discrezionalita'
dell'autorita'   amministrativa,  con  gli  articoli  3  e  97  della
Costituzione.
    Oggetto  di  censura  e',  altresi', il decimo comma del medesimo
art. 26 secondo cui, in caso di demolizione e ricostruzione, il nuovo
edificio  possa  solo  coincidere  in  parte con quello preesistente,
fermo  restando  il  volume  esistente e il rapporto di copertura sul
lotto  e  il  rispetto delle distanze. Tale disposizione consente nei
fatti  di  modificare  la  sagoma  degli  edifici e potenzialmente la
tipologia  e  destinazione  d'uso,  conducendo ad una incontrollabile
alterazione,  specie  nelle  zone  rurali  o sottoposte a vincolo del
paesaggio  e dell'ambiente in genere, e pertanto si pone in contrasto
con gli articoli 97 e 9 della Costituzione.
    Lesiva  degli  artt. 97  e  114  della  Costituzione  e' anche la
previsione  dell'art. 26,  dodicesimo  comma  che,  pure  sorretto da
valide  finalita',  introduce  una  normativa derogatoria a favore di
soggetti  portatori  di handicap per la realizzazione di manufatti ad
ausilio   dei   medesimi,  senza  pero'  vincolare  l'utilizzo  e  la
destinazione   per   un   congruo   periodo   di  tempo.  Nei  fatti,
verosimilmente, la norma potrebbe essere distorta nell'applicazione e
consentire la realizzazione di cubatura eccessiva rispetto ai fini in
deroga  ai parametri urbanistici vigenti da utilizzarsi per finalita'
diverse da quelle originarie dopo un breve lasso di tempo (tre anni).
    Irragionevole,  inoltre,  per  l'errato  riferimento normativo in
esso contenuto e' il tredicesimo comma del medesimo art. 26.
    L'art. 21, comma 13, che consente l'erogazione dell'indennita' di
fine  mandato  ai  Sindaci  che  per  loro scelta non hanno percepito
l'indennita'  mensile  di  funzione,  si  pone  in  contrasto con gli
articoli   3   e   97   della  Costituzione  giacche'  verosimilmente
introdurrebbe  un  compenso  aggiuntivo,  non  previsto dalle vigenti
disposizioni,   per  coloro  i  quali  hanno  optato  per  indennita'
provenienti da altre fonti.
    Un  cospicuo  numero  di  disposizioni  attiene  alla materia del
personale,   di   ruolo  e  non,  appartenente  alla  amministrazione
regionale,  al  servizio sanitario regionale e a vari enti vigilati o
strumentali della regione.
    In tutte queste norme si assiste ad un sovvertimento dei principi
che devono ispirare la pubblica amministrazione nel perseguimento dei
propri  scopi,  avvalendosi del personale secondo criteri e modalita'
strettamente   funzionali   alle   esigenze   anche  di  economicita'
dell'amministrazione stessa.
    Inoltre,  va  rilevato che nell'attuale congiuntura economica, al
fine  di  rispettare  i parametri di appartenenza all'Unione europea,
costituisce  un  consolidato  indirizzo  della  politica  di  tutti i
livelli  di  governo  il contenimento della spesa del personale ed il
contingentamento delle assunzioni negli uffici pubblici.
    Detti  principi  inoltre  sono  trasfusi  nei patti di stabilita'
economica  annualmente  sottoscritti  dalle  regioni, anche a statuto
speciale, con lo Stato.
    La  Costituzione,  inoltre, impone agli artt. 51 e 97 il concorso
pubblico  quale  forma  di  accesso alla pubblica amministrazione, al
fine  di  garantire  la  selezione  delle migliori professionalita' a
garanzia del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
    Orbene,  da  questi  parametri  logico-giuridici  le norme che di
seguito  si  trascrivono  sembrano  esulare:  art. 6; art. 8, secondo
comma;  art. 9,  1°,  2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° comma; art. 13, secondo
comma;  art. 15;  art. 19,  1°,  2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° 10°, 11°,
12°, 15°, 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 26°, 30°, 31°, 33°, 34°, 35°, 36°,
37°,  40°,  41°, 42°, 43° e 45° comma; art. 20, 35°, 40° e 43° comma;
art. 23, settimo comma; art. 24, 39° comma; art. 25, 14° e 15° comma.
    La   molteplicita'   delle   disposizioni   censurate   induce  a
suddividerle  in  categorie,  per  materia e tipologia di censura, al
fine  di  semplificare  l'esposizione  delle motivazioni del presente
atto di gravame.
    Le norme contenute nei commi 4°, 10°, 11°, 12° e 25° dell'art. 19
costituiscono  tutte  interventi  in  materia di previdenza in quanto
estendono  il  regime  previgente  a  quello statale, disposto per la
generalita'   dei   dipendenti   regionali  a  decorrere  dalla  l.r.
n. 21/1986,  a  nuove categorie di dipendenti o introducono modalita'
diverse   rispetto   alla   normativa   statale  sul  riscatto  e  il
ricongiungimento  di  periodi  contributivi.  Esse  pertanto  esulano
dall'ambito   di  competenza  del  legislatore  regionale,  ai  sensi
dell'art. 117,   primo   comma   lett.  o)  della  Costituzione,  che
l'attribuisce allo Stato.
    Le  disposizioni  degli  articoli  9, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°
comma;  19, 19°, 24°, 33°, 36°, 37° e 45° comma; 20, 35° e 43° comma;
23, 7° comma, prevedono tutte o garanzie occupazionali o il rinnovo o
la  proroga  di contratti a tempo determinato di personale in atto in
servizio  presso  gli  uffici  regionali  o  presso enti sottoposti a
vigilanza e/o strumentali della Regione.
    Il  mantenimento e la prosecuzione di rapporti di lavoro precario
di  un  non  definito  e quantificabile numero di soggetti, reclutati
senza  aver  seguito le ordinarie procedure di selezione e verificato
la  necessita'  specifica della p.a. destinataria, costituisce - come
detto - violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonche'
dell'art. 81, 4° comma per quelle norme che, pur prevedendo nuove e/o
maggiori spese, non ne quantificano l'ammontare ne' ne determinano la
copertura.
    L'art. 19, 35° comma e 8, 2° comma riproducono sostanzialmente le
disposizioni  del  d.d.l. n. 778, approvato dall'ARS il 4 agosto 2005
ed  impugnato da questo ufficio in data 12 agosto 2005 per violazione
degli  art. 97  e 81, quarto comma della Costituzione. Le motivazioni
addotte  a  sostegno  del  cennato ricorso si intendono integralmente
richiamate.
    Le  disposizioni  dell'8°  comma  dell'art. 19  e  del  40° comma
dell'art. 20 si ritengono censurabili per violazione del principio di
ragionevolezza  sancito  dagli artt. 3 e 97 Cost., in quanto entrambe
contengono  rinvii  a  norme  statali,  nel primo caso abrogate e nel
secondo gia' operanti in virtu' dell'art. 1, secondo comma della l.r.
n. 10/2000.
    Le  norme  contenute  negli articoli 15; 19, 1°, 2°, 3° 15°, 22°,
30°  40°  e 43° comma; 24, 39° comma prevedono l'immissione nei ruoli
dell'amministrazione  regionale  e  di  enti  pubblici ed istituzioni
locali e/o la progressione in carriera di personale gia' dipendente a
vario titolo, senza le prescritte procedure di selezione pubblica nel
rispetto  degli  articoli  3,  51 e 97 della Costituzione ed anche in
assenza  della  quantificazione  del maggiore onere derivante per gli
enti interessati e della conseguente copertura finanziaria prescritta
dall'art. 81 della Costituzione.
    Analoghe  censure vanno mosse agli articoli 6, 1° e 4° comma; 19,
26°  comma  e  25,  14°  e 15° comma, in quanto prevedono con diverse
procedure l'immissione nel ruolo del servizio sanitario regionale, in
assenza  di  una  programmazione  delle  assunzioni  da  parte  delle
amministrazioni  destinatarie  e  della conseguente valutazione delle
specifiche necessita' e priorita'.
    Inoltre  gli  articoli 6, 4° comma; 19, 26° comma e 25, 15° comma
non   contengono  la  quantificazione  della  spesa  e  la  copertura
finanziaria della stessa.
    La  norma  dell'art. 19  comma  21°,  appare  volta ad attribuire
posizioni   e  retribuzioni  dirigenziali  a  personale  assunto  con
contratto  a termine, senza una preventiva valutazione dell'idoneita'
degli   stessi   allo  svolgimento  di  mansioni  superiori  e  della
necessita' della p.a. ospitante della relativa utilizzazione.
    I   commi   41°   e  42°  del  medesimo  articolo  consentono  il
mantenimento  in  servizio  presso  la  RESAIS  S.p.a.  di  personale
proveniente  dai  soppressi enti economici regionali e il conseguente
loro   potenziale   utilizzo   presso   l'amministrazione  regionale,
notoriamente dotata di proprio personale in numero elevato.
    Il   5°   comma   dell'art. 19,   che   abroga  lo  spoil  system
nell'amministrazione  regionale,  va  in direzione opposta ai vigenti
criteri  che  ispirano  il  rapporto  fiduciario tra l'alta dirigenza
nella  p.a.  e  l'autorita'  di  indirizzo  politico  e  costituisce,
pertanto,   motivo   di   disparita'  di  trattamento  rispetto  alla
generalita'  dei funzionari di vertice nelle altre amministrazioni di
ogni livello di governo.
    Il 6° comma del medesimo articolo, in quanto parifica ope legis e
senza  alcun  criterio  obiettivo  e  preordinato due uffici speciali
dell'amministrazione   ai   dipartimenti  regionali,  comportando  un
notevole  aggravio  di  spesa  per  la  retribuzione  dei  rispettivi
dirigenti, costituisce violazione dell'art. 97 Cost.
    Il   2°   comma   dell'art. 13,   infine,   laddove   prevede  la
corresponsione  di  indennita'  aggiuntive,  la cui determinazione e'
effettuata  con  atto  del  presidente della regione, in favore di un
contingente   di   personale   regionale,   configura   una  indebita
interferenza  in materia di diritto privato giacche', a seguito della
privatizzazione  del  rapporto di lavoro, ogni forma di remunerazione
deve essere rimessa alla contrattazione sindacale.
    L'art. 26,  primo  comma e' viziato da irragionevolezza in quanto
prevede  l'abrogazione  di  una norma, quella dell'art. 11 della l.r.
n. 5/1999  che,  a sua volta, abrogava l'art. 34, secondo comma della
l.r.  n. 25/1993  e riconosceva al contempo l'appartenenza al demanio
marittimo dello Stato dell'area attrezzata Punta Cugno.
    L'eventuale  reviviscenza  della  norma  del  1993  comporterebbe
l'acquisizione, ope legis, al patrimonio della Regione di un bene che
invece appartiene allo Stato.
    Il  comma  13  dello  stesso  art. 26  e'  anch'esso  affetto  da
illogicita'  manifesta per errato riferimento normativo, in quanto la
legge  richiamata  attiene a materia totalmente diversa da quella che
si intende disciplinare.