ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 4,  6,
comma 2,  7, comma 2, 21, 25, commi 2, 3 e 4, lettera a), della legge
della  Regione  Marche  16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione
del  Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), promosso con
ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il
7 febbraio  2005, depositato il 15 febbraio 2005 ed iscritto al n. 20
del registro ricorsi 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13 dicembre  2005  il giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione
Marche.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con ricorso notificato il 7 febbraio 2005, il Presidente del
Consiglio  dei ministri ha impugnato, in via principale, l'art. 4 [«e
le  disposizioni  ad  esso  connesse:  quali l'art. 6, comma 2, e 25,
comma 4,  lettera a)»],  l'art. 7,  comma 2,  l'art. 21  e l'art. 25,
commi 2,  3  e  4, della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004,
n. 27  (Norme  per  l'elezione  del  Consiglio e del Presidente della
Giunta regionale).
    Il  ricorrente  osserva  che  la  potesta'  legislativa  prevista
dall'art. 122,  primo  comma,  della  Costituzione incontra, oltre ai
limiti  determinati  dai  principi  fondamentali  stabiliti con legge
dello Stato, anche i limiti derivanti da «riserve di statuto» [che al
momento   della  proposizione  del  ricorso  non  risulta(va)  ancora
promulgato]  e  dagli  insegnamenti  dati  dalla Corte costituzionale
nella  sentenza  n. 196  del  2003.  E,  poiche'  la  legge regionale
impugnata  prevede, all'art. 25, comma 3, che «Le disposizioni di cui
ai  titoli  I, II e III si applicano a seguito dell'entrata in vigore
del  nuovo statuto regionale», alla difesa erariale «appare doveroso»
-   in  previsione  dell'imminente  svolgimento  della  consultazione
elettorale  -  dare  della  legge  impugnata  (ed  in particolare del
combinato disposto degli artt. 7, comma 2, e 25, commi 3 e 4, in tema
di   indizione   delle  elezioni  e  di  presentazione  delle  liste)
un'interpretazione che ne escluda l'applicabilita' immediata.
    Altre  censure  riguardano  l'art. 4,  comma 1,  della legge, che
prevede  un  Consiglio  regionale  «composto  da 42 consiglieri e dal
Presidente  della  Giunta regionale». Secondo il ricorrente - essendo
la composizione del Consiglio regionale riservata dall'art. 123 Cost.
allo  statuto  regionale  -  il  numero  dei componenti del Consiglio
regionale  deve  rimanere,  fino  all'entrata  in  vigore del «nuovo»
statuto,  quello definito dalla normativa statale vigente. Inoltre la
norma  neppure  sarebbe  coerente  con  il «nuovo» statuto, che, agli
artt. 7,  comma 1, e 11, comma 2, stabilisce il numero dei componenti
del Consiglio regionale in quarantadue, e non quarantatre.
    Pertanto  l'art. 4,  comma 1 - e le norme ad esso connesse di cui
all'art. 6,  comma 2  (dal  quale dovrebbe essere eliminata la parola
«quarantadue»), all'art. 25, comma 4, lettera a) (che dovrebbe essere
soppressa),   e   all'art. 21  (che,  riguardando  la  supplenza  dei
consiglieri  sospesi,  dovrebbe  essere  «ospitata  dallo statuto») -
contrastano con la «riserva di statuto» prevista dall'art. 123 Cost.,
e  con gli artt. 122 Cost. e 5 della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1.
    Infine,   l'art. 25,   comma 2,   della   legge  (in  particolare
l'aggettivo  «necessarie»  riferito  alle  «intese  con  i competenti
organi  dello  Stato»  che  il  Presidente  della Giunta promuove per
l'applicazione  della  legge  stessa)  violerebbe l'art. 117, secondo
comma,  lettera g),  Cost.,  in  quanto la disposizione - per come e'
formulata  -  impone adempimenti ad (imprecisati) organi dello Stato,
cosi'  invadendo  la  competenza legislativa esclusiva del Parlamento
nazionale.
    2.  -  In  ragione della «sopravvenuta legge della Regione Marche
1° febbraio  2005, n. 5», con atto depositato il 15 febbraio 2005, la
difesa  erariale  ha  rinunciato all'istanza di sospensione formulata
nel ricorso introduttivo, «fermo restando il ricorso».
    3.  -  La  Regione  Marche  si  e'  costituita,  concludendo  per
l'infondatezza del ricorso.
    La  Regione  osserva  preliminarmente che la lettura dell'art. 4,
comma 1,  non  puo'  essere  disgiunta dalla disciplina transitoria e
finale  contenuta nell'art. 25 della stessa legge regionale n. 27 del
2004;  sicche' la norma si limita ad anticipare quanto disposto dagli
evocati   artt. 7,   comma 1,  e  11,  comma 2,  della  deliberazione
legislativa  statutaria  [allora]  approvata  dal Consiglio regionale
[poi promulgato con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1].
    Altrettanto  infondate,  per  la  Regione, sono infine le censure
riferite  all'art. 21 (giacche' la disciplina della supplenza rientra
nel  «sistema  di  elezione»  di  competenza della legge regionale ai
sensi  dell'art. 122  Cost.) ed all'art. 25, comma 2, che peraltro e'
stato  sostituito  dall'art. 1, comma 2, della citata legge regionale
n. 5 del 2005.
    4.  -  Nell'imminenza  dell'udienza,  l'Avvocatura generale dello
Stato  ha  depositato  memoria  illustrativa  in  cui  -  preso  atto
dell'intervenuta  modifica  della disciplina transitoria dell'art. 25
della  legge  regionale impugnata e della entrata in vigore del nuovo
statuto  regionale ed abbandonata la questione relativa all'art. 21 -
modifica   le   conclusioni   formulate  nel  ricorso,  chiedendo  la
declaratoria  di incostituzionalita' dell'art. 4 e consequenzialmente
dell'art. 6, comma 2, della medesima legge.
    5.  -  Anche  la  Regione Marche ha depositato memoria, assumendo
l'inammissibilita'  delle  questioni  riguardanti  l'art. 4, comma 2,
l'art. 6,   comma 2,   l'art. 7,  comma 2  e  l'art. 21  della  legge
regionale in esame (perche' tali norme non sono indicate come oggetto
di   impugnativa  dalla  delibera  governativa  di  autorizzazione  a
ricorrere),  nonche'  di  quella  riguardante  l'art. 25,  comma 2  e
comma 4,  lettera a),  della  legge  stessa,  sostituito  dalla legge
regionale n. 5 del 2005.
    Preso  atto  della delimitazione della materia del contendere, la
Regione osserva che l'oggetto del giudizio e' ormai circoscritto alla
questione  relativa  al  solo  art. 4, comma 1, della quale eccepisce
preliminarmente  l'inammissibilita',  per  difetto  di  interesse del
ricorrente,  giacche'  la norma e' stata impugnata prima dell'entrata
in   vigore  del  nuovo  statuto,  contestando  una  invasione  della
competenza statutaria non ancora attuale.
    Nel   merito,  la  Regione  deduce  la  non  fondatezza  di  tale
questione, in quanto la norma - del tutto compatibile con l'autonomia
dei consigli regionali nelle scelte sulla forma di governo, con norme
sia   statutarie   (art. 123,  primo  comma,  Cost.)  che  elettorali
(art. 122, primo comma, Cost.) - ha «espressamente indicato il numero
dei  consiglieri  solo  con  effetti  dichiarativi  rispetto a quanto
stabilito dallo statuto», anticipando e confermando il disposto degli
artt. 7, comma 1, e 11 della delibera legislativa statutaria (in quel
momento approvata e pubblicata, e in attesa di promulgazione).

                       Considerato in diritto

    1.  - Il presente giudizio di costituzionalita' riguarda la legge
della  Regione  Marche  16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione
del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale).
    Di  essa  il  Governo ha impugnato: a) l'art. 7, comma 2 (secondo
cui  «Il  decreto  di  indizione  delle elezioni e' pubblicato almeno
sessanta  giorni  prima del giorno delle elezioni»), per contrarieta'
«a  principio fondamentale della legislazione statale», ove non venga
interpretato  -  in  combinato  disposto  con  il successivo art. 25,
commi 3 e 4 - nel senso della sua inapplicabilita' prima dell'entrata
in  vigore  del  nuovo  statuto  della  Regione Marche (all'epoca non
ancora  promulgato);  b) l'art. 4, comma 1 (secondo cui «il Consiglio
regionale e' composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta
regionale»),  per  contrasto  con  la  «riserva  di statuto» prevista
dall'art. 123 della Costituzione, con l'art. 122 Cost. e con l'art. 5
della  legge  cost.  22 novembre  1999, n. 1, assieme alle «connesse»
norme  dell'art. 6 comma 2 (dal quale si dovrebbe eliminare la parola
«quarantadue»),  dell'art. 25, comma 4, lettera a) (da sopprimere), e
dell'art. 21,  in  tema  di supplenza dei consiglieri sospesi (che e'
materia  riservata  allo statuto); c) l'art. 25, comma 2 (secondo cui
«Il  Presidente  della  Giunta promuove tempestivamente le necessarie
intese  con i competenti organi dello Stato ai fini dell'applicazione
della  presente legge»), per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera g),  Cost., in quanto la disposizione - per come e' formulata
-  impone  adempimenti ad (imprecisati) organi dello Stato, e percio'
invade la competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale.
    2.  -  La  delibera del 28 gennaio 2005, con cui il Consiglio dei
ministri  ha  autorizzato  l'impugnazione della legge regionale n. 27
del   2004,  richiama  la  relazione  del  Ministro  per  gli  affari
regionali,  che muove rilievi di incostituzionalita' ai soli artt. 4,
comma 1, 25, comma 2, e 25, comma 4, lettera a), della legge.
    La  scelta  politica  del Governo di impugnare norme regionali si
esprime   nell'indicazione  delle  specifiche  disposizioni  ritenute
eccedenti  le  competenze  della  Regione,  salva l'autonomia tecnica
dell'Avvocatura dello Stato nell'individuazione dei motivi di censura
(sentenza n. 533 del 2002).
    Pertanto  le  questioni  proposte  nei  confronti  di  norme  non
considerate  da  tale  scelta  politica  sono inammissibili (sentenze
n. 106  del 2005, n. 166 del 2004 e n. 338 del 2003): nella specie si
tratta delle questioni relative agli artt. 6, comma 2, 7, comma 2, 21
e 25, commi 3 e 4, della legge regionale impugnata.
    2.1.  -  Per  quanto  concerne  in particolare il citato art. 25,
l'originario   testo   della  norma,  prima  della  proposizione  del
giudizio,  e'  stato  radicalmente  modificato  (in  senso ampiamente
satisfattivo  delle  pretese  del ricorrente) dall'art. 1 della legge
regionale  1 febbraio  2005 n. 5 (pubblicata nel bollettino ufficiale
della  Regione  Marche del 2 febbraio 2005, n. 12), entrata in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 3).
    Il  ricorso  introduttivo e' stato notificato alla Regione Marche
in  data  7 febbraio  2005.  Pertanto  -  a  parte  la  gia' rilevata
inammissibilita'   delle   questioni   riguardanti   i  commi 3  e  4
dell'art. 25  -  la  questione  relativa  al  secondo  comma  di tale
articolo  e'  inammissibile, in quanto riferita ad una norma non piu'
in   vigore,  che  non  risulta  avere  avuto  nel  frattempo  alcuna
applicazione,  con  conseguente  difetto  originario  di  interesse a
ricorrere.
    3.  -  Questa  Corte  deve dunque pronunciarsi solo sulle censure
concernenti  il  comma 1 dell'art. 4 della legge regionale impugnata,
secondo  cui  «Il Consiglio regionale e' composto da 42 consiglieri e
dal Presidente della Giunta regionale».
    3.1.   -   Di   tali   censure  la  Regione  Marche  ha  eccepito
preliminarmente  l'inammissibilita',  per  difetto  di  interesse del
ricorrente,  perche'  la  norma  e' stata impugnata dal Governo prima
dell'entrata in vigore del nuovo statuto, quando la dedotta invasione
della competenza statutaria non era ancora attuale.
    L'eccezione  e'  infondata.  Incontestata essendo la possibilita'
per  la  Regione  di  emanare  una  legge  elettorale  con  efficacia
differita al momento dell'entrata in vigore dello statuto, il ricorso
necessariamente  e'  stato  proposto entro i termini perentori di cui
agli  artt. 127, primo comma, della Costituzione e 31, comma 2, della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
    3.2. - Nel merito, la questione non e' fondata.
    La  norma e' censurata (in relazione agli artt. 122 e 123 Cost. e
all'art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1) sotto un duplice
profilo.
    Innanzi  tutto  il  ricorrente  deduce  che  la  composizione del
Consiglio  regionale e' materia riservata alla fonte statutaria, onde
fino  all'entrata  in  vigore  del  «nuovo»  statuto non puo' formare
oggetto di una legge regionale ordinaria.
    Ma  l'art. 25 della legge impugnata (nel testo vigente al momento
della  proposizione  del  ricorso,  risultante  dalle  modifiche gia'
apportate  dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2005)
prevede  espressamente  che  le  disposizioni della legge medesima si
applicano  solo  «a  seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto
regionale».  Neppure  in  astratto  avrebbe,  dunque, potuto porsi un
problema  di  determinazione  dell'ambito della potesta' regionale in
materia,  secondo  i  canoni del regime transitorio di cui all'art. 5
della  legge  cost.  n. 1  del 1999, che ha efficacia vincolante solo
fino  all'entrata  in  vigore  dei  nuovi statuti regionali (sentenza
n. 196 del 2003).
    3.3.  -  Sotto un secondo profilo, la norma impugnata non sarebbe
coerente  con  il  «nuovo» statuto, che (agli artt. 7, comma 1, e 11,
comma 2)  fissa  il  numero  dei componenti del Consiglio medesimo in
quarantadue, e non quarantatre.
    La   norma   impugnata  non  contraddice  gli  evocati  parametri
statutari, ma e' coerente con essi.
    Legittimamente  esercitando  la propria competenza in ordine alla
scelta  politica sottesa alla determinazione della «forma di governo»
della   Regione   (art. 123,  primo  comma,  Cost.),  il  legislatore
statutario delle Marche ha infatti stabilito che «Il Presidente della
Giunta  regionale  e'  eletto  a  suffragio  universale  e diretto in
concomitanza  con  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  fa parte
dell'organo   consiliare»  (art. 7,  comma 1)  e  che  «Il  Consiglio
[regionale]   e'   composto  da  quarantadue  consiglieri»  (art. 11,
comma 2).  Inoltre  ha  soggiunto  che  «Sono organi della Regione il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente» (art. 6, comma 1)
e  che  «Il  Consiglio  regionale  e'  l'organo  legislativo  e della
rappresentanza  democratica  della  Regione  ed e' eletto a suffragio
universale e diretto» (art. 11, comma 1).
    L'interpretazione   letterale   e   sistematica   di  tali  norme
statutarie  -  in  particolare  della previsione della «concomitanza»
delle due diverse elezioni dei due organi - porta ad escludere che il
legislatore  statutario della Regione Marche abbia inteso considerare
il  Presidente  della  Giunta  regionale  un componente del Consiglio
regionale   come   gli  altri  membri  di  esso,  come  viceversa  e'
espressamente  previsto  per il Presidente del medesimo Consiglio, la
cui elezione avviene tra i consiglieri (art. 13, comma 1).