ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettere c)  e  d),  della  legge  della Regione Umbria 6 agosto 2004,
n. 18   (Interventi  di  assistenza  sanitaria  in  favore  di  paesi
extracomunitari   in   gravi  difficolta'  assistenziali  sanitarie),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato   il   18 ottobre   2004,  depositato  in  cancelleria  il
26 ottobre 2004 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2004.
    Udito  nella  camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  18 ottobre  2004  e
depositato  il 26 ottobre successivo, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   ha   promosso   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2,  comma 1,  lettere c)  e  d),  della legge della Regione
Umbria  6 agosto  2004,  n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in
favore  di  paesi  extracomunitari in gravi difficolta' assistenziali
sanitarie),  in  riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a),
della Costituzione;
        che la Regione Umbria non si e' costituita;
        che,  con  atto  depositato il 6 aprile 2005, il ricorrente -
premesso  che la Regione Umbria, con la legge 23 dicembre 2004, n. 32
(Integrazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 - Interventi
di  assistenza  sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi
difficolta'  assistenziali  sanitarie) ha apportato alle disposizioni
oggetto  di  censura  modifiche tali da far venire meno gli originari
vizi di legittimita' costituzionale - ha rinunciato al ricorso.
    Considerato  che,  in  mancanza di costituzione in giudizio della
parte   resistente,   la  rinuncia  al  ricorso  comporta,  ai  sensi
dell'articolo 25  delle  norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte   costituzionale,   l'estinzione  del  processo  (ex  plurimis,
ordinanze nn. 353 e 6 del 2005, n. 234 del 1999).