ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficolta' assistenziali sanitarie), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2004 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2004. Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Franco Gallo. Ritenuto che, con ricorso notificato il 18 ottobre 2004 e depositato il 26 ottobre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficolta' assistenziali sanitarie), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione; che la Regione Umbria non si e' costituita; che, con atto depositato il 6 aprile 2005, il ricorrente - premesso che la Regione Umbria, con la legge 23 dicembre 2004, n. 32 (Integrazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 - Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficolta' assistenziali sanitarie) ha apportato alle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da far venire meno gli originari vizi di legittimita' costituzionale - ha rinunciato al ricorso. Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze nn. 353 e 6 del 2005, n. 234 del 1999).