Ricorso promosso dalla Regione Abruzzo, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, sen. Ottaviano Del Turco, al presente atto autorizzato in forza di deliberazione della giunta regionale n. 1299 in data 7 dicembre 2005, rappresentata e difesa, come da procura speciale apposta a margine del presente atto, dall'avv. Sandro Pasquali dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale delle Belle Arti, 8, presso e nello studio del prof. avv. Nino Longobardi; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi, 12 - Roma; avverso la sentenza del Commissariato regionale per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo, L'Aquila cron. n. 571, rep. n. 25, del 13-21 ottobre 2005, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e nello specifico al Commissariato regionale per il Riordinamento degli Usi Civici in Abruzzo, L'Aquila, concedere la legittimazione di suoli di uso civico occupati da privati, a mente della attribuzione costituzionale di competenze e ai sensi degli artt. 9 della legge n. 1766 del 1927; 66 e 71 del d.P.R. n. 616 del 1977; 5 della legge regionale d'Abruzzo n. 25 del 1988; 3 della legge regionale n. 68 del 1999. F a t t o Con sentenza cron. n. 571, rep. n. 25, del 13-21 ottobre 2005, resa dal Commissariato regionale per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo, L'Aquila, nella causa demaniale n. 10 del registro contenzioso dell'anno 2000, promossa d'ufficio ex art. 29 della legge n. 1766 del 1927 e vertente tra il Comune di Casalbordino (contumace) e Marinelli Sabia, occupatore abusivo dei demani civici del predetto comune, originata dalla circostanza che quest'ultima aveva inoltrato allo stesso Commissariato istanza diretta ad ottenere la legittimazione di taluni predii occupati, il giudicante dopo aver accertato e dichiarato (punto 1 del dispositivo) la natura demaniale civica dei suoli per i quali era stata richiesta la legittimazione ha inoltre sentenziato (punto 2) «che in ordine a tali fondi sussistono i presupposti voluti dall'art. 9 della legge n. 1766/27 per la loro legittimazione, che, dunque, va dichiarata in questa sede», sentenziando ancora (punto 3) «che i fondi medesimi possono essere affrancati con il pagamento di una somma capitale pari ad Euro 382,50 ex l.r. n. 68/1999, ha, infine (punto 4), disposto «che copia di questa sentenza sia inoltrata al sig. Ministro delle politiche agrarie per la definitiva approvazione della legittimazione e al Comune di Casalbordino affinche' perfezioni l'atto di affrancazione subordinatamente all'approvazione del suddetto Ministero.». La suindicata sentenza del Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici in Abruzzo, L'Aquila, e' invasiva delle competenze esclusivamente ad essa attribuite dalla Costituzione nella materia degli usi civici, comprendenti anche il potere di concedere il beneficio della legittimazione, per i seguenti motivi di D i r i t t o L'istituto della legittimazione dei beni di uso civico in favore degli abusivi occupatori - eccezione alla regola generale della reintegra al demanio delle occupazioni ex art. 176 della legge sull'Amministrazione Civile del 12 dicembre 1816 - comporta, com'e' noto, la trasformazione del demanio di uso civico in allodio, compresenti i tre requisiti previsti dall'art. 9 della legge n. 1766 del 1927, che segue il solco tracciato dalla previgente legislazione napoletana e napoleonica sull'eversione della feudalita'. I requisiti ancora oggi richiesti sono a) la occupazione ultradecennale dei suoli; b) la non interruzione dei demani civici; c) l'apporto al suolo di sostanziali e permanenti migliorie. Ai sensi del d.P.R. n. 616 del 1977, artt. 66 e 71, a partire dal 1° gennaio 1978 «tutte le funzioni amministrative» nella materia degli usi civici, comprese quelle del Commissario agli Usi Civici in sede amministrativa, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario conservando lo Stato la sola approvazione delle legittimazioni sugli usi civici di cui alla legge n. 1766 del 1927, peraltro da darsi con «decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata». Dal 1° gennaio 1978 competente ad assentire la legittimazione dei beni di uso civico abusivamente occupati e' la regione residuando allo Stato unicamente la funzione relativa alla sua approvazione d'intesa con la regione interessata. Sulla base di tale attribuzione la Regione Abruzzo ha direttamente operato in tema di legittimazioni, statuendo peraltro la sua attribuzione in capo al consiglio regionale (legge regionale n. 25 del 1988, art. 5, primo comma). Successivamente, l'art. 2 della legge n. 13 del 1991 con riguardo alla competenza dello Stato ha spostato la competenza all'approvazione d'intesa con la regione interessata delle legittimazioni accordate dalla Regione dal Capo dello Stato al Ministro dell'agricoltura. Tale competenza residuale del Ministro (all'epoca) dell'agricoltura e' poi definitivamente venuta meno a seguito della legge n. 491 del 1993, art. 5, che ha attribuito, in ragione della loro esclusiva natura giurisdizionale, le competenze in materia di Commissariati agli Usi Civici dal (soppresso) Ministero dell'agricoltura e delle foreste a quello di grazia e giustizia. E' cosi' cessata ogni interferenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia, tant'e' che il medesimo Ministero di grazia e giustizia ha denegato la propria competenza in casi consimili, emanando anche apposita disposizione, per essere competenti esclusivamente le regioni. Con legge regionale n. 68 del 1999, art. 3, comma 1, come modificato con legge regionale n. 6 del 2005, art. 104, comma 6, e' stato statuito che la legittimazione, la quotizzazione e la conciliazione in via amministrativa dei suoli di uso civico sono rese definitive con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale. Peraltro, secondo la giurisprudenza di codesta Corte (sent. n. 46 del 1995) la figura del Commissario agli usi civici e' stata inserita nell'ordinamento giudiziario (cfr. sent. 133 del 1993) e dunque, il Commissario agli Usi Civici non puo' autonomamente recuperare funzioni amministrative sottrattegli dalla normazione statuale, dalla normazione regionale, dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Ha, pertanto, il decidente violato con l'autoattribuzione delle funzioni amministrative in tema di legittimazione, esclusivamente invece spettanti alla regione, gli artt. 24, 101, 117 e 118 della Costituzione.