Ricorso promosso dalla Regione Abruzzo, in persona del presidente
pro  tempore  della  giunta  regionale,  sen. Ottaviano Del Turco, al
presente  atto  autorizzato  in  forza  di deliberazione della giunta
regionale  n. 1299  in data  7 dicembre 2005, rappresentata e difesa,
come  da  procura  speciale  apposta  a  margine  del  presente atto,
dall'avv.  Sandro  Pasquali  dell'Avvocatura regionale, elettivamente
domiciliata  in  Roma,  piazzale  delle Belle Arti, 8, presso e nello
studio del prof. avv. Nino Longobardi;

    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente  pro  tempore  del Consiglio dei ministri, rappresentata e
difesa   ex  lege  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  via  dei
Portoghesi,   12  -  Roma;  avverso  la  sentenza  del  Commissariato
regionale per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo, L'Aquila cron.
n. 571,  rep. n. 25, del 13-21 ottobre 2005, per la dichiarazione che
non  spetta  allo Stato, e nello specifico al Commissariato regionale
per il Riordinamento degli Usi Civici in Abruzzo, L'Aquila, concedere
la legittimazione di suoli di uso civico occupati da privati, a mente
della  attribuzione  costituzionale  di  competenze  e ai sensi degli
artt. 9  della  legge n. 1766 del 1927; 66 e 71 del d.P.R. n. 616 del
1977; 5 della legge regionale d'Abruzzo n. 25 del 1988; 3 della legge
regionale n. 68 del 1999.

                              F a t t o

    Con  sentenza  cron.  n. 571, rep. n. 25, del 13-21 ottobre 2005,
resa  dal Commissariato regionale per il Riordino degli Usi Civici in
Abruzzo,   L'Aquila,   nella   causa  demaniale  n. 10  del  registro
contenzioso dell'anno 2000, promossa d'ufficio ex art. 29 della legge
n. 1766 del 1927 e vertente tra il Comune di Casalbordino (contumace)
e  Marinelli Sabia, occupatore abusivo dei demani civici del predetto
comune,  originata dalla circostanza che quest'ultima aveva inoltrato
allo   stesso   Commissariato   istanza   diretta   ad   ottenere  la
legittimazione  di  taluni  predii  occupati, il giudicante dopo aver
accertato  e dichiarato (punto 1 del dispositivo) la natura demaniale
civica dei suoli per i quali era stata richiesta la legittimazione ha
inoltre  sentenziato (punto 2) «che in ordine a tali fondi sussistono
i  presupposti  voluti dall'art. 9 della legge n. 1766/27 per la loro
legittimazione,   che,   dunque,   va  dichiarata  in  questa  sede»,
sentenziando  ancora  (punto  3) «che i fondi medesimi possono essere
affrancati con il pagamento di una somma capitale pari ad Euro 382,50
ex  l.r.  n. 68/1999,  ha,  infine  (punto 4), disposto «che copia di
questa  sentenza  sia  inoltrata  al  sig.  Ministro  delle politiche
agrarie  per  la  definitiva  approvazione  della legittimazione e al
Comune  di  Casalbordino affinche' perfezioni l'atto di affrancazione
subordinatamente all'approvazione del suddetto Ministero.».
    La  suindicata  sentenza  del  Commissariato per il Riordinamento
degli  Usi  Civici in Abruzzo, L'Aquila, e' invasiva delle competenze
esclusivamente  ad  essa  attribuite dalla Costituzione nella materia
degli  usi  civici,  comprendenti  anche  il  potere  di concedere il
beneficio della legittimazione, per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    L'istituto  della legittimazione dei beni di uso civico in favore
degli  abusivi  occupatori  -  eccezione  alla  regola generale della
reintegra  al  demanio  delle  occupazioni  ex  art. 176  della legge
sull'Amministrazione  Civile  del 12 dicembre 1816 - comporta, com'e'
noto,  la  trasformazione  del  demanio  di  uso  civico  in allodio,
compresenti  i tre requisiti previsti dall'art. 9 della legge n. 1766
del  1927, che segue il solco tracciato dalla previgente legislazione
napoletana e napoleonica sull'eversione della feudalita'.
    I   requisiti  ancora  oggi  richiesti  sono  a)  la  occupazione
ultradecennale  dei  suoli; b) la non interruzione dei demani civici;
c) l'apporto al suolo di sostanziali e permanenti migliorie.
    Ai sensi del d.P.R. n. 616 del 1977, artt. 66 e 71, a partire dal
1°  gennaio  1978  «tutte  le  funzioni amministrative» nella materia
degli  usi civici, comprese quelle del Commissario agli Usi Civici in
sede  amministrativa,  sono  state  trasferite alle regioni a statuto
ordinario   conservando   lo   Stato   la   sola  approvazione  delle
legittimazioni  sugli  usi civici di cui alla legge n. 1766 del 1927,
peraltro  da  darsi  con  «decreto  del  Presidente  della Repubblica
d'intesa con la regione interessata».
    Dal 1° gennaio 1978 competente ad assentire la legittimazione dei
beni  di  uso  civico  abusivamente occupati e' la regione residuando
allo  Stato  unicamente  la  funzione  relativa alla sua approvazione
d'intesa con la regione interessata.
    Sulla   base   di   tale   attribuzione  la  Regione  Abruzzo  ha
direttamente operato in tema di legittimazioni, statuendo peraltro la
sua  attribuzione  in  capo  al  consiglio regionale (legge regionale
n. 25 del 1988, art. 5, primo comma).
    Successivamente, l'art. 2 della legge n. 13 del 1991 con riguardo
alla    competenza    dello   Stato   ha   spostato   la   competenza
all'approvazione   d'intesa   con   la   regione   interessata  delle
legittimazioni  accordate  dalla  Regione  dal  Capo  dello  Stato al
Ministro dell'agricoltura.
    Tale    competenza    residuale    del    Ministro    (all'epoca)
dell'agricoltura  e'  poi definitivamente venuta meno a seguito della
legge  n. 491  del  1993, art. 5, che ha attribuito, in ragione della
loro  esclusiva  natura  giurisdizionale, le competenze in materia di
Commissariati    agli    Usi   Civici   dal   (soppresso)   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste a quello di grazia e giustizia.
    E'  cosi'  cessata  ogni  interferenza dello Stato nell'esercizio
delle  funzioni  amministrative  in  materia, tant'e' che il medesimo
Ministero  di grazia e giustizia ha denegato la propria competenza in
casi  consimili,  emanando  anche  apposita  disposizione, per essere
competenti esclusivamente le regioni.
    Con  legge  regionale  n. 68  del  1999,  art. 3,  comma  1, come
modificato  con  legge regionale n. 6 del 2005, art. 104, comma 6, e'
stato   statuito   che  la  legittimazione,  la  quotizzazione  e  la
conciliazione in via amministrativa dei suoli di uso civico sono rese
definitive  con decreto del presidente della giunta regionale, previa
conforme deliberazione della giunta regionale.
    Peraltro, secondo la giurisprudenza di codesta Corte (sent. n. 46
del 1995) la figura del Commissario agli usi civici e' stata inserita
nell'ordinamento  giudiziario  (cfr. sent. 133 del 1993) e dunque, il
Commissario   agli  Usi  Civici  non  puo'  autonomamente  recuperare
funzioni amministrative sottrattegli dalla normazione statuale, dalla
normazione regionale, dalla riforma del Titolo V della Costituzione.
    Ha,  pertanto,  il decidente violato con l'autoattribuzione delle
funzioni  amministrative  in  tema  di legittimazione, esclusivamente
invece  spettanti  alla  regione,  gli artt. 24, 101, 117 e 118 della
Costituzione.