IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva; Letto il ricorso n. 271/C/05 , depositato il 21 aprile 2005 da Tiberio Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliana Lusi come da mandato a margine del ricorso introduttivo, con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 3152/A-CF/04, elevato in data 20 novembre 2004 dalla Polizia municipale dell'Unione dei Comuni «Citta' della Frentania e Costa dei Trabocchi», notificato a mezzo servizio postale in data 24 febbraio 2005. Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso e' stato tempestivamente proposto; Considerato che e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 commi 1, 2, 4 del decreto legge n. 121/2002, come modificato dalla legge n. 168/2002 violazione degli artt. 76, 77 e 24 Cost. e dell'art. 2, lett. s), legge n. 85/2001 nella parte in cui prevede che il prefetto (organo amministrativo) possa con proprio decreto eliminare, su alcuni tratti di strade , l'obbligo di contestazione immediata della violazione, prevista dall'art. 200 del c.d.s. Ritenuto che nel caso de quo il collegamento giuridico tra la res giudicanda e la norma su indicata ritenuta incostituzionale appare rilevante: poiche', nel caso di specie, l'omessa contestazione immediata e' giustificata nel verbale contestato proprio sulla base di tali norme di cui non e' da escludere, quindi, l'applicazione ai fini della decisione della causa. Ritenuta la non manifesta infondatezza: per violazione dell'articolo 76 della Costituzione che prevede che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti; per violazione della legge delega il Parlamento infatti promulgo' la legge n. 85 del 22 marzo 2001 (legge delega) con la quale fissava all'art. 2 i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo doveva uniformare l'esercizio della funzione legislativa. In particolare in materia di velocita' l'art. 2, lett. s), della legge delega attribuiva al Governo il potere di rivedere la disciplina della velocita' dei veicoli al fine di adeguarla alle caratteristiche ed alla classificazione delle strade ma non conferiva alcuna delega , neppure implicita all'emanazione di norme che innovano sostanzialmente il quadro normativo previdente. In particolare la legge delega non attribuisce al Governo il potere di adottare norme che abrogano diritti soggettivi, quale e' quella dell'obbligo della contestazione immediata, prevista dall'art. 200 c.d.s. Nel caso in esame il Parlamento ha conferito un mero potere di riesame e di riordino dell'istituto, da intendersi in senso minimale tale cioe' da non consentire l'adozione da parte del legislatore delegato di norme innovative e restrittive. Nel caso de quo nella legge delega non e' individuabile alcun principio o criterio direttivo idoneo a giustificare l'innovazione introdotta dal Governo, avente carattere di maggior rigore rispetto alla legislazione precedente, in quanto abroga in sostanza il diritto di difesa immediato dell'automobilista. Cio' comporta che il Governo non era abilitato ad adottare norme quali quelle dell'art. 4, commi 1, 2, 4, d.l. 121/2002. L' articolo infatti prevede che su alcuni tratti di strade da individuarsi a mezzo di decreti prefettizi e' possibile l'accertamento e la contestazione differita delle violazioni dell'art. 142 e 148 c.d.s. in modo automatico abrogando il diritto soggettivo della contestazione immediata. La previsione di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 del d.l. n. 121/2002 pertanto, realizza un eccesso di delega ed integra violazione dell'art. 76 Cost. Il Governo e' incorso in eccesso di delega e ha realizzato violazione dell'art. 76 Cost. anche sotto il profilo della delega conferita all'organo amministrativo, prefetto, per l'individuazione delle strade sulle quali e' possibile l'omessa contestazione immediata, la quale configura una sub delega della funzione legislativa non prevista dal Parlamento. L'eliminazione dell'obbligo di contestazione immediata e' basata , infatti, su un decreto prefettizio, che e' atto amministrativo che deroga ed abroga una legge ordinaria (art. 200 c.d.s.). Che inoltre l'art. 4 citato potrebbe essere incostituzionale per violazione dell'art. 24 della Costituzione. L'abrogazione sostanziale dell'art. 200 c.d.s., ad opera dell'art. 4, comma 2 e 4, d.l. 121/2002 fa venir meno il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. L'art. 200 c.d.s. e', infatti, la realizzazione e concretizzazione di detto principio costituzionale mentre la deroga a detto articolo per effetto della legge citata e' la negazione del diritto di difesa dell'automobilista che si vede notificare dopo alcuni mesi un verbale di contestazione per avei circolato su una strada ove non vige l'obbligo della contestazione immediata in forza di una decisione di un organo amministrativo che ha deciso quando e come il diritto di difesa puo' essere esercitato.