IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

    Premesso  che  Billetta  Roberto, nato a Palermo il 6 marzo 1967,
detenuto  presso la Casa circondariale Palermo-Ucciardone, in data 24
ottobre   2005   ha  avanzato  istanza  di  sospensione  condizionata
dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge 207/2003;
    Premesso  che  la  Corte  costituzionale con sentenza 278/2005 ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma  3,
lett.  d),  della legge 207/2003, sotto il profilo dell'irragionevole
disparita' di trattamento consistente nella preclusione del beneficio
nei  confronti  dei  soggetti ammessi alle misure alternative, semmai
ancor piu' «meritevoli» rispetto agli altri condannati;
    Senonche'  il  cancellato  comma  3 costituiva, altresi', la base
letterale   e   normativa   di   quell'indirizzo  interpretativo  che
precludeva  l'accesso  al  c.d.  indultino  anche a quei soggetti che
«erano stati ammessi alla misura alternativa», poi pero' revocata per
fatto  colpevole, argomentando, sia dal tenore letterale che usava il
verbo   al   passato  e  dalla  irrilevanza  quindi,  ai  fini  della
preclusione,     dei    fatti    successivi    all'ammissione,    sia
dall'irragionevole  disparita'  di trattamento tra soggetti in misura
alternativa  che  non  potevano  accedere  all'indultino e coloro che
invece, avuta la misura alternativa, l'avevano infranta;
    Oggi, dopo la sentenza della Corte costituzionale, tale indirizzo
interpretativo e' rimasto privo di base testuale; il che comporta non
solo  la  conseguenza  dell'ammissibilita'  del beneficio nei casi di
revoca  della  misura  alternativa  antecedenti all'entrata in vigore
della   legge   207/2003,   ma,  quella  piu'  grave  e  paradossale,
dell'ammissibilita'  anche  nei  confronti dei soggetti cui la misura
alternativa  e'  stata  revocata,  come  nel  caso  di specie (confr.
posizione  giuridica  detentiva in atti), dopo l'entrata in vigore di
tale  legge,  magari  qualche  giorno  prima dell'avanzata istanza di
indultino.
    La  concessione  di  tale  beneficio  ad  un  soggetto  che si e'
mostrato   «immeritevole»   di  una  misura  alternativa  (magari  di
contenuto analogo come nel caso dell'affidamento in prova al Servizio
sociale),  rispetto  al quale l'intervenuta revoca puo' costituire un
indice  di  accresciuta  pericolosita' sociale, appare irragionevole,
fonte  di  irragionevole disparita' di trattamento in casi simili (si
pensi  alla  comparazione con la disciplina di cui all'art. 58-quater
o.p.),   causa   di   possibili   gravi   pregiudizi  ai  beni  della
collettivita',  esposti  al  ritorno  in  liberta'  di un soggetto in
ipotesi  piu'  pericoloso,  e soprattutto manifestamente contrario al
principio rieducativo cui la pena e la sua esecuzione nelle sue varie
forme deve necessariamente tendere.