IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2283/2003 RG proposto da Alse Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Como ed Ennio Luponio presso i quali e' elettivamente domiciliata in Roma, Michele Mercati n. 51; Contro l'Azienda Policlinico Umberto I in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Capparelli e Mariangela Rinaldi dell'Avvocatura aziendale e domiciliata in Roma, viale del Policlinico n. 155, per l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Roma n. 19825/2000 del 7 dicembre 2000. Viste le sentenze di questa sezione 29 ottobre 2003, n. 9142 e 29 gennaio 2005, n. 704 di nomina e successiva sostituzione del commissario ad acta, per l'esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe; Vista l'istanza della ricorrente, depositata il 6 aprile 2005, con la quale lamenta che il predetto commissario ad acta, con proprio fax del 4 aprile 2005, abbia comunicato, alla scadenza del termine concessogli per l'espletamento dell'incarico, di rinviare sine die l'emissione della delibera di pagamento, ritenendo ostativa la disposizione di cui all'art. 7-quater del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Viste le memorie successivamente proposte dalle parti, in previsione della discussione in camera di consiglio del relativo incidente di esecuzione; Visti gli atti tutti della causa; Uditi nella camera di consiglio del 4 maggio 2005, relatore il cons. Guido Romano, i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue. F a t t o e d i r i t t o 1. - Con sentenza n. 9142, pubblicata in data 29 ottobre 2003, questa sezione, in accoglimento del ricorso n. 2283/2003 R.G., proposto dall'istante per l'esecuzione del decreto ingiuntivo dei Tribunale civile di Roma n. 19825 del 7 dicembre 2000, verificata l'esecutivita' del decreto anzidetto, ordinava all'azienda Policlinico Umberto I di Roma ed al suo legale rappresentante pro tempore di darvi piena ed integrale esecuzione mediante pagamento delle relative somme, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica della sentenza, «... fatto salvo il regresso nei confronti della gestione liquidatoria ...». Disponeva, nello stesso contesto decisorio, che, in caso di ulteriore inottemperanza dell'azienda suddetta, pur dopo il nuovo termine assegnato, il direttore generale in carica dell'azienda debitrice, dott. Dino Cosi, provvedesse, quale commissario ad acta, direttamente o «... mediante apposito funzionario delegato ...», ad emanare i «provvedimenti di esecuzione...», entro ulteriori sessanta giorni, per garantire l'esatta e tempestiva ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in questione. Con istanza depositata il 19 gennaio 2005, l'istante lamentava che il commissario ad acta predetto fosse rimasto del tutto inerte, con suo gravissimo danno, essendo «... societa' di modeste dimensioni, incapace di' sopportare gli effetti negativi della insolvenza dell'Azienda Policlinico, in relazione ad un credito di notevoli proporzioni (euro 3.200.000 circa), maturato ormai da oltre cinque anni...», e chiede la sostituzione di detto commissario. Con sentenza n. 704 del 29 gennaio 2005 questa Sezione - rilevato su istanza di parte che, pur dopo la notifica da parte dell'impresa creditrice, in data 16 novembre 2004, di apposito atto di diffida ad adempiere, nessun atto era stato posto in essere, ne' spontaneamente dall'azienda debitrice, ne dal nominato commissario ad acta - pur tenuto all'esecuzione in virtu' dell'apposito incarico conferitogli iussu judicis - per cui poteva ritenersi provata, allo stato degli atti, la permanente inottemperanza all'ordine impartito con la sentenza n. 9142 del 29 ottobre 2003, non solo da parte dell'azienda in parola, ma anche da parte del citato commissario, disponeva con la stessa sentenza la nomina di un nuovo commissario ad acta il quale, previa verifica che nelle more il soggetto obbligato non avesse eventualmente gia' provveduto all'esecuzione del decreto ingiuntivo in questione, adottasse tutti gli atti necessari all'adempimento dell'incarico conferitogli nel termine nuovamente indicato. Con istanza depositata il 6 aprile 2005, il ricorrente solleva incidente di esecuzione, lamentando che il predetto commissario ad acta, con proprio fax del 4 aprile 2005, abbia deciso, alla scadenza del termine concessogli per l'espletamento dell'incarico, di rinviare sine die l'emissione della delibera di pagamento, ritenendo ostativa la disposizione di cui all'art. 7-quater del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Si e' costituita l'azienda Policlinico Umberto I che con due memorie ha eccepito che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, anche di ufficio, alla luce dell'espresso disposto dell'art. 7-quater del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Con memoria la ricorrente ha controdedotto all'eccezione anzidetta, affermando: che la norma andrebbe interpretata, per costante giurisprudenza del giudice delle leggi e del giudice amministrativo, come inapplicabile alla fattispecie in esame, non essendo consentito al legislatore ordinario travolgere il giudicato con norme successive al formarsi del giudicato stesso; che, in subordine, la stessa norma sarebbe sospetta di incostituzionalita' per violazione degli articoli 3, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113, comma 2, della Costituzione, motivando sul punto alla luce della giurisprudenza, sia della Corte costituzionale, sia del giudice amministrativo. Nella camera di consiglio del 4 maggio 2005, uditi i difensori dellle parti, come da verbale, il ricorso e' stato assegnato in decisione. 2. - Parte resistente, come gia' indicato nel capo che precede, sostiene che il presente giudizio dovrebbe essere dichiarato estinto per effetto dell'entrata in vigore della citata disposizione dell'art. 7-quater del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sotto la rubrica «Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I». Tale disposizione stabilisce quanto segue: «1) I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quando disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 2) I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio. 3) Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modficazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453. 4) Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il riferimento ai decreti di ingiunzione di cui all'art. 641 c.p.c. rende chiaro che la disposizione che ne dispone l'inefficacia e stabilisce l'estinzione dei relativi giudizi di ottemperanza si applica a tutti i decreti ingiuntivi emessi nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I dopo la sua istituzione ma per obbligazioni contrattuali anteriori ad esse, in qualunque modo divenuti esecutivi, sia per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente (art. 647 c.p.c.) che per rigetto dell'opposizione o per estinzione del giudizio di opposizione (art. 653 c.p.c.). Ne' dal fatto che nel presente giudizio siano gia' intervenute due sentenze di ottemperanza puo' condurre a ritenere che non si sia in presenza di un giudizio pendente. Il giudizio di ottemperanza, infatti, si esaurisce soltanto con l'integrale attuazione dell'interesse del ricorrente accertato dal giudicato, com'e' fatto palese dal presente incidente di esecuzione promosso dalla ricorrente per rimuovere un arresto operativo del commissario ad acta. L'eccezione anzidetta dovrebbe quindi essere accolta ed il giudizio dichiarato estinto. 3. - Cio' rende manifesta la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della disposizione in esame eccepita dalla ricorrente in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113, comma 2 della Costituzione, trattandosi di disposizione di cui il giudice adito deve fare applicazione al fine di decidere circa l'eccezione di estinzione formulata dalla resistente. 3.1. - La predetta questione di' legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata. La ratio legis della disposizione in esame sembra essere quella di estendere ai giudizi di esecuzione pendenti il criterio della limitazione della successione della nuova azienda ospedaliera Policlinico Umberto I nei rapporti in corso facenti capo alla soppressa omonima azienda universitaria al solo troncone delle obbligazioni relative alla esecuzione dei contratti di durata successivo alla data della sua istituzione, criterio stabilito con la norma dell'art. 8-sexies del d.l. 28 maggio 2004, n. 136 inserito dall'art. 1 della legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, interpretativa dell'art. 2 del d.l. 1° ottobre 1999, n. 341 convertito nella legge 3 dicembre 1999, n. 453. La tecnica normativa usata e' quella di stabilire l'inefficacia dei titoli esecutivi (decreti ingiuntivi e sentenze divenuti esecutivi) formatisi nei confronti dell'azienda ospedaliera per crediti sorti in data anteriore a quella di' istituzione della stessa e come corollario l'inefficacia dei pignorantenti e l'estinzione dei giudizi di ottemperanza pendenti. Per le azioni esecutive iniziate per gli stessi titoli alla soppressa azienda universitaria subentra il commissario preposto dalle norme vigenti (art. 2, d.l. n. 341/1999 conv. nella legge n. 453/1999) alla sua liquidazione. Quanto meno per i decreti ingiuntivi, la norma, riferendosi sie et simpliciter a provvedimenti divenuti esecutivi di cui sancisce l'inefficacia, ne presuppone il passaggio in giudicato. 3.2. - Circa le leggi retroattive, la Corte costituzionale ha ripetutamente segnalato, da ultimo con la sentenza n. 282 del 2005, che l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenze n. 376 del 2004, n. 291 del 2003 e n. 446 del 2002) e che in particolare, al legislatore e' precluso intervenire, con norme aventi portata retroattiva, «per annullare gli effetti del giudicato» (sentenza n. 525 del 2000): se vi fosse un'incidenza sul giudicato, la legge di interpretazione autentica non si limiterebbe a muovere, come ad essa e' consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della regola e del modello di decisione cui l'esercizio della potesta' di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (sentenze n. 374 del 2000 e n. 15 del 1995). Nella disposizione in esame, per l'appunto, il legislatore non si limita a intervenire con lo strumento dell'interpretazione autentica sulle norme precedenti che disciplinavano la successione dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I alla omonima azienda universitaria, cio' che del resto aveva gia' fatto con l'art. 8-sexies del d.l. 28 maggio 2004, n. 136 inserito dall'art. 1 della legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, ma, disponendo l'inefficacia dei decreti ingiuntivi divenuti esecutivi dopo la data di istituzione dell'azienda ospedaliera, pone nel nulla non meri provvedimenti giurisdizionali impugnati o impugnabili, ma giudicati gia' formatisi. A nulla poi rileva che l'intervento legislativo in esame tenda non tanto a negare i diritti soggettivi dei creditori pecuniari dell'azienda ospedaliera quanto piuttosto ad escludere la legittimazione passiva di quest'ultima in favore della gestione liquidatoria della soppressa azienda universitaria. La disposizione in esame, infatti, travolge interamente i giudicati, cosi' sembrando vulnerare il diritto di agire in giudizio, in quanto implicante il diritto del cittadino di ottenere una pronuncia di merito senza onerose reiterazioni (Corte cost., sent. n. 123 del 1987). Inoltre, la legittimazione passiva concorre comunque a formare oggetto dell'accertamento giurisdizionale coperto da giudicato. Infine, appare dubbia anche la conformita' al principio di ragionevolezza di una disposizione che incide sui giudicati allo scopo di dare rilevanza esterna retroattiva ad un criterio organizzativo di centri di spesa che si sarebbe potuto conseguire con strumenti interni di regresso. La questione di legittimazione costituzionale della disposizione in esame, pertanto, appare non manifestamente infondata in riferimento: agli articoli 101 e 103 Cost., sotto il profilo della lesione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giurisdizionale; agli artt. 24 e 113 Cost., sotto il profilo della lesione del diritto del cittadino di agire in giudizio e di ottenere una pronuncia di merito senza onerose reiterazioni; all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza. di uguaglianza e di tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti dell' ordinamento. Deve disporsi, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della su indicata disposizione.