IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2283/2003 RG
proposto  da Alse Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante
in  carica,  rappresentata  e  difesa dagli avv. Sergio Como ed Ennio
Luponio  presso i quali e' elettivamente domiciliata in Roma, Michele
Mercati n. 51;
    Contro  l'Azienda  Policlinico  Umberto  I  in persona del legale
rappresentante  in  carica,  rappresentata  e  difesa  dagli avvocati
Antonio  Capparelli  e Mariangela Rinaldi dell'Avvocatura aziendale e
domiciliata  in  Roma, viale del Policlinico n. 155, per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Roma n. 19825/2000 del
7 dicembre 2000.
    Viste le sentenze di questa sezione 29 ottobre 2003, n. 9142 e 29
gennaio   2005,  n. 704  di  nomina  e  successiva  sostituzione  del
commissario  ad  acta,  per  l'esecuzione  del  decreto ingiuntivo in
epigrafe;
    Vista  l'istanza  della  ricorrente, depositata il 6 aprile 2005,
con la quale lamenta che il predetto commissario ad acta, con proprio
fax  del  4  aprile 2005, abbia comunicato, alla scadenza del termine
concessogli  per  l'espletamento  dell'incarico, di rinviare sine die
l'emissione  della  delibera  di  pagamento,  ritenendo  ostativa  la
disposizione  di cui all'art. 7-quater del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
    Viste   le  memorie  successivamente  proposte  dalle  parti,  in
previsione  della  discussione  in  camera  di consiglio del relativo
incidente di esecuzione;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  nella  camera  di consiglio del 4 maggio 2005, relatore il
cons. Guido Romano, i difensori delle parti, come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

                              F a t t o

   e  d i r i t t o     1. - Con sentenza n. 9142, pubblicata in data
29   ottobre  2003,  questa  sezione,  in  accoglimento  del  ricorso
n. 2283/2003 R.G., proposto dall'istante per l'esecuzione del decreto
ingiuntivo dei Tribunale civile di Roma n. 19825 del 7 dicembre 2000,
verificata l'esecutivita' del decreto anzidetto, ordinava all'azienda
Policlinico  Umberto I  di  Roma  ed al suo legale rappresentante pro
tempore  di  darvi  piena  ed integrale esecuzione mediante pagamento
delle  relative somme, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni,
decorrente dalla data di notifica della sentenza, «... fatto salvo il
regresso nei confronti della gestione liquidatoria ...».
    Disponeva,  nello  stesso  contesto  decisorio,  che,  in caso di
ulteriore  inottemperanza  dell'azienda  suddetta,  pur dopo il nuovo
termine  assegnato,  il  direttore  generale  in  carica dell'azienda
debitrice,  dott.  Dino Cosi, provvedesse, quale commissario ad acta,
direttamente  o  «... mediante apposito funzionario delegato ...», ad
emanare  i «provvedimenti di esecuzione...», entro ulteriori sessanta
giorni,   per   garantire  l'esatta  e  tempestiva  ottemperanza  del
giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in questione.
    Con  istanza  depositata  il 19 gennaio 2005, l'istante lamentava
che  il  commissario ad acta predetto fosse rimasto del tutto inerte,
con   suo   gravissimo   danno,  essendo  «...  societa'  di  modeste
dimensioni,  incapace  di'  sopportare  gli  effetti  negativi  della
insolvenza  dell'Azienda  Policlinico,  in relazione ad un credito di
notevoli  proporzioni (euro 3.200.000 circa), maturato ormai da oltre
cinque anni...», e chiede la sostituzione di detto commissario.
    Con sentenza n. 704 del 29 gennaio 2005 questa Sezione - rilevato
su  istanza  di parte che, pur dopo la notifica da parte dell'impresa
creditrice,  in data 16 novembre 2004, di apposito atto di diffida ad
adempiere,  nessun atto era stato posto in essere, ne' spontaneamente
dall'azienda  debitrice,  ne  dal  nominato commissario ad acta - pur
tenuto  all'esecuzione  in virtu' dell'apposito incarico conferitogli
iussu  judicis  -  per cui poteva ritenersi provata, allo stato degli
atti,  la  permanente  inottemperanza  all'ordine  impartito  con  la
sentenza  n. 9142 del 29 ottobre 2003, non solo da parte dell'azienda
in parola, ma anche da parte del citato commissario, disponeva con la
stessa  sentenza  la nomina di un nuovo commissario ad acta il quale,
previa  verifica  che  nelle  more  il  soggetto obbligato non avesse
eventualmente  gia'  provveduto all'esecuzione del decreto ingiuntivo
in  questione,  adottasse  tutti  gli  atti necessari all'adempimento
dell'incarico conferitogli nel termine nuovamente indicato.
    Con  istanza  depositata  il 6 aprile 2005, il ricorrente solleva
incidente  di  esecuzione,  lamentando che il predetto commissario ad
acta,  con proprio fax del 4 aprile 2005, abbia deciso, alla scadenza
del termine concessogli per l'espletamento dell'incarico, di rinviare
sine  die l'emissione della delibera di pagamento, ritenendo ostativa
la  disposizione  di  cui all'art. 7-quater del d.l. 31 gennaio 2005,
n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
    Si  e'  costituita  l'azienda  Policlinico  Umberto I che con due
memorie  ha  eccepito che il presente giudizio deve essere dichiarato
estinto,   anche   di   ufficio,  alla  luce  dell'espresso  disposto
dell'art. 7-quater  del  d.l.  31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43.
    Con   memoria   la   ricorrente  ha  controdedotto  all'eccezione
anzidetta, affermando:
        che    la   norma   andrebbe   interpretata,   per   costante
giurisprudenza  del giudice delle leggi e del giudice amministrativo,
come  inapplicabile alla fattispecie in esame, non essendo consentito
al legislatore ordinario travolgere il giudicato con norme successive
al formarsi del giudicato stesso;
        che,  in  subordine,  la  stessa  norma  sarebbe  sospetta di
incostituzionalita' per violazione degli articoli 3, 24, 25, 97, 101,
102, 104 e 113, comma 2, della Costituzione, motivando sul punto alla
luce  della  giurisprudenza,  sia della Corte costituzionale, sia del
giudice amministrativo.
    Nella  camera  di  consiglio del 4 maggio 2005, uditi i difensori
dellle  parti,  come  da  verbale,  il  ricorso e' stato assegnato in
decisione.
    2.  -  Parte resistente, come gia' indicato nel capo che precede,
sostiene  che il presente giudizio dovrebbe essere dichiarato estinto
per   effetto   dell'entrata  in  vigore  della  citata  disposizione
dell'art. 7-quater  del  d.l.  31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla
legge  31  marzo 2005, n. 43, sotto la rubrica «Controversie relative
alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I».
    Tale disposizione stabilisce quanto segue:
        «1)  I  decreti  di  ingiunzione  di cui all'articolo 641 del
codice  di  procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la
data  di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453,
sono  inefficaci  nei  confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico
Umberto  I,  qualora  gli stessi siano relativi a crediti vantati nei
confronti   della   soppressa   omonima   azienda  universitaria  per
obbligazioni  contrattuali  anteriori  alla data di istituzione della
predetta  azienda  ospedaliera  Policlinico Umberto I, secondo quando
disposto  dall'articolo  2,  comma 1, del citato decreto-legge n. 341
del  1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186.
        2)  I  pignoramenti  eventualmente  intrapresi  in  forza dei
titoli   di  cui  al  comma  1  perdono  efficacia  e  i  giudizi  di
ottemperanza  in  base  al  medesimo  titolo pendenti sono dichiarati
estinti anche d'ufficio.
        3) Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui
al  comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto
I  subentra  il  commissario  di  cui  al comma 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge  1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modficazioni,
dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.
        4)  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    Il  riferimento  ai  decreti  di  ingiunzione di cui all'art. 641
c.p.c.  rende chiaro che la disposizione che ne dispone l'inefficacia
e  stabilisce  l'estinzione  dei  relativi giudizi di ottemperanza si
applica   a   tutti   i   decreti  ingiuntivi  emessi  nei  confronti
dell'Azienda  Policlinico  Umberto  I  dopo la sua istituzione ma per
obbligazioni  contrattuali  anteriori  ad  esse,  in  qualunque  modo
divenuti  esecutivi,  sia  per  mancata  opposizione  o  per  mancata
attivita'   dell'opponente   (art. 647   c.p.c.)   che   per  rigetto
dell'opposizione   o  per  estinzione  del  giudizio  di  opposizione
(art. 653 c.p.c.).
    Ne'  dal  fatto  che nel presente giudizio siano gia' intervenute
due  sentenze di ottemperanza puo' condurre a ritenere che non si sia
in presenza di un giudizio pendente.
    Il  giudizio  di ottemperanza, infatti, si esaurisce soltanto con
l'integrale  attuazione  dell'interesse  del ricorrente accertato dal
giudicato,  com'e'  fatto palese dal presente incidente di esecuzione
promosso  dalla  ricorrente  per  rimuovere  un arresto operativo del
commissario ad acta.
    L'eccezione  anzidetta  dovrebbe  quindi  essere  accolta  ed  il
giudizio dichiarato estinto.
    3.  -  Cio'  rende  manifesta  la  rilevanza  della  questione di
legittimita'  costituzionale  della  disposizione  in  esame eccepita
dalla  ricorrente  in  riferimento  agli articoli 3, 24, 25, 97, 101,
102,   104   e  113,  comma  2  della  Costituzione,  trattandosi  di
disposizione  di  cui il giudice adito deve fare applicazione al fine
di   decidere   circa   l'eccezione  di  estinzione  formulata  dalla
resistente.
    3.1.  - La  predetta  questione  di'  legittimita' costituzionale
appare non manifestamente infondata.
    La  ratio  legis della disposizione in esame sembra essere quella
di  estendere  ai  giudizi  di  esecuzione pendenti il criterio della
limitazione   della   successione  della  nuova  azienda  ospedaliera
Policlinico  Umberto  I  nei  rapporti  in  corso  facenti  capo alla
soppressa  omonima  azienda  universitaria  al  solo  troncone  delle
obbligazioni   relative  alla  esecuzione  dei  contratti  di  durata
successivo alla data della sua istituzione, criterio stabilito con la
norma  dell'art. 8-sexies  del  d.l.  28 maggio 2004, n. 136 inserito
dall'art. 1  della  legge  di  conversione  27  luglio  2004, n. 186,
interpretativa   dell'art. 2   del   d.l.  1°  ottobre  1999,  n. 341
convertito nella legge 3 dicembre 1999, n. 453.
    La  tecnica  normativa usata e' quella di stabilire l'inefficacia
dei   titoli   esecutivi  (decreti  ingiuntivi  e  sentenze  divenuti
esecutivi)  formatisi  nei  confronti  dell'azienda  ospedaliera  per
crediti sorti in data anteriore a quella di' istituzione della stessa
e  come corollario l'inefficacia dei pignorantenti e l'estinzione dei
giudizi di ottemperanza pendenti.
    Per  le  azioni  esecutive  iniziate  per  gli stessi titoli alla
soppressa  azienda  universitaria  subentra  il  commissario preposto
dalle  norme  vigenti  (art. 2,  d.l.  n. 341/1999  conv. nella legge
n. 453/1999) alla sua liquidazione.
    Quanto  meno  per i decreti ingiuntivi, la norma, riferendosi sie
et  simpliciter  a  provvedimenti  divenuti esecutivi di cui sancisce
l'inefficacia, ne presuppone il passaggio in giudicato.
    3.2.  -  Circa  le  leggi retroattive, la Corte costituzionale ha
ripetutamente  segnalato,  da ultimo con la sentenza n. 282 del 2005,
che  l'emanazione  di  leggi  con  efficacia retroattiva da parte del
legislatore   incontra   una  serie  di  limiti  che  attengono  alla
salvaguardia,   tra  l'altro,  di  fondamentali  valori  di  civilta'
giuridica  posti  a tutela dei destinatari della norma e dello stesso
ordinamento,  tra  i quali vanno ricompresi il rispetto del principio
generale    di   ragionevolezza   e   di   eguaglianza,   la   tutela
dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei soggetti quale principio
connaturato  allo  Stato  di  diritto  e  il  rispetto delle funzioni
costituzionalmente  riservate  al potere giudiziario (sentenze n. 376
del 2004, n. 291 del 2003 e n. 446 del 2002) e che in particolare, al
legislatore   e'  precluso  intervenire,  con  norme  aventi  portata
retroattiva,  «per  annullare  gli  effetti  del giudicato» (sentenza
n. 525 del 2000): se vi fosse un'incidenza sul giudicato, la legge di
interpretazione  autentica non si limiterebbe a muovere, come ad essa
e'  consentito,  sul  piano  delle  fonti  normative,  attraverso  la
precisazione  della regola e del modello di decisione cui l'esercizio
della  potesta'  di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi
relativi  ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale
e  le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e
degli  interessi  legittimi  (sentenze  n. 374  del  2000 e n. 15 del
1995).
    Nella disposizione in esame, per l'appunto, il legislatore non si
limita  a intervenire con lo strumento dell'interpretazione autentica
sulle norme precedenti che disciplinavano la successione dell'azienda
ospedaliera Policlinico Umberto I alla omonima azienda universitaria,
cio'  che  del resto aveva gia' fatto con l'art. 8-sexies del d.l. 28
maggio  2004,  n. 136 inserito dall'art. 1 della legge di conversione
27  luglio  2004,  n. 186,  ma,  disponendo l'inefficacia dei decreti
ingiuntivi   divenuti   esecutivi   dopo   la   data  di  istituzione
dell'azienda  ospedaliera,  pone  nel  nulla  non  meri provvedimenti
giurisdizionali impugnati o impugnabili, ma giudicati gia' formatisi.
    A  nulla  poi  rileva che l'intervento legislativo in esame tenda
non  tanto  a  negare  i  diritti  soggettivi dei creditori pecuniari
dell'azienda   ospedaliera   quanto   piuttosto   ad   escludere   la
legittimazione  passiva  di  quest'ultima  in  favore  della gestione
liquidatoria della soppressa azienda universitaria.
    La   disposizione  in  esame,  infatti,  travolge  interamente  i
giudicati, cosi' sembrando vulnerare il diritto di agire in giudizio,
in  quanto  implicante  il  diritto  del  cittadino  di  ottenere una
pronuncia  di  merito  senza onerose reiterazioni (Corte cost., sent.
n. 123 del 1987).
    Inoltre,  la  legittimazione  passiva concorre comunque a formare
oggetto dell'accertamento giurisdizionale coperto da giudicato.
    Infine,  appare  dubbia  anche  la  conformita'  al  principio di
ragionevolezza  di  una  disposizione  che  incide sui giudicati allo
scopo   di   dare   rilevanza  esterna  retroattiva  ad  un  criterio
organizzativo di centri di spesa che si sarebbe potuto conseguire con
strumenti interni di regresso.
    La  questione di legittimazione costituzionale della disposizione
in   esame,   pertanto,   appare   non  manifestamente  infondata  in
riferimento:
        agli articoli 101 e 103 Cost., sotto il profilo della lesione
delle     funzioni    costituzionalmente    riservate    al    potere
giurisdizionale;
        agli artt. 24 e 113 Cost., sotto il profilo della lesione del
diritto  del  cittadino  di  agire  in  giudizio  e  di  ottenere una
pronuncia di merito senza onerose reiterazioni;
        all'art. 3  Cost.,  sotto  il  profilo  della  violazione dei
principi    di   ragionevolezza.   di   uguaglianza   e   di   tutela
dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti dell' ordinamento.
    Deve  disporsi,  pertanto,  la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del  giudizio, per la
pronuncia   sulla   legittimita'  costituzionale  della  su  indicata
disposizione.