ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 3,
del  decreto-legge  22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per
il  completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute
all'estero  e  di lavoro irregolare), convertito con modificazioni in
legge  23 aprile 2002 n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12,  recante  disposizioni
urgenti  per  il  completamento  delle  operazioni  di  emersione  di
attivita'  detenute  all'estero e di lavoro irregolare), promossi con
ordinanze  del  28 agosto  2004  (n. 4  ordinanze)  dalla Commissione
tributaria   provinciale  di  Avellino,  del  7 febbraio  2005  dalla
Commissione   tributaria   provinciale   di  Torino,  rispettivamente
iscritte  ai  nn.  da  276  a 279 e 294 del registro ordinanze 2005 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 23, 1ª
serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria provinciale di Avellino,
con  quattro ordinanze di contenuto sostanzialmente analogo, tutte in
data   28 agosto   2004,   ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  comma 3,  della  legge  23 aprile 2002,
n. 73  (recte:  dell'art. 3,  comma 3,  del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per il completamento delle
operazioni  di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare»,  convertito  in  legge dall'art. 1 della legge 23 aprile
2002, n. 73), per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;
        che,  riferisce  il  rimettente,  i giudizi a quibus hanno ad
oggetto  il  ricorso  proposto  da taluni datori di lavoro avverso la
sanzione  irrogata  nei loro confronti dalla Agenzia delle entrate ai
sensi  dell'art. 3,  comma 3,  del  decreto-legge  n. 12 del 2002, in
relazione  all'impiego  di  lavoratori non risultanti dalle scritture
obbligatorie,  riscontrato  a  seguito  di verifiche effettuate dalla
Guardia di finanza;
        che la Commissione tributaria provinciale ritiene rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  comma 3  del  decreto-legge citato, dal
momento  che  tale  disposizione,  nel  determinare  le  modalita' di
quantificazione della sanzione per l'impiego di lavoratori dipendenti
non   risultanti   dalle   scritture   o   da   altra  documentazione
obbligatoria,   violerebbe   il  principio  di  uguaglianza,  di  cui
all'art. 3 della Costituzione;
        che,  infatti,  nel  rapportare  l'entita'  della sanzione al
periodo   compreso   tra   l'inizio   dell'anno   e   la  data  della
contestazione,     la     disposizione    censurata    penalizzerebbe
ingiustificatamente  coloro  nei  cui  confronti la contestazione sia
effettuata nella parte finale dell'anno rispetto a coloro che abbiano
ricevuto    tale    contestazione    nei    primi   mesi   dell'anno,
indipendentemente dalla durata effettiva del rapporto di lavoro;
        che detta disposizione contrasterebbe, inoltre, con l'art. 24
Cost.,   in  quanto  non  consentirebbe  al  soggetto  sanzionato  di
difendersi  ne' in sede di verifica, ne' in sede contenziosa, facendo
valere  la  durata  effettiva  del  rapporto  di  lavoro  sulla quale
quantificare la sanzione;
        che  anche  la  Commissione tributaria provinciale di Torino,
con  ordinanza  in  data  22 marzo  2005,  ha  sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, comma 3, della legge n. 73
del  2002  (recte:  dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del
2002,  convertito  nella  legge  n. 73 del 2002), in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost.;
        che  il rimettente, chiamato a decidere su un ricorso avverso
l'atto  con  cui  l'Agenzia delle entrate di Torino aveva irrogato la
sanzione  prevista  dall'art. 3  citato  a seguito della verifica, da
parte  di  ispettori dell'INPS, dell'impiego di lavoratori irregolari
da  parte  della  societa' ricorrente, ritiene che la disposizione in
parola  contrasti  innanzitutto  con il principio di uguaglianza, dal
momento  che,  nel  determinare  l'entita' della sanzione a decorrere
dall'inizio  dell'anno  in  cui  avviene la verifica della irregolare
assunzione   dei  lavoratori  dipendenti,  e  nell'individuare  quale
termine  finale di computo del periodo oggetto della sanzione la data
della  constatazione  della  violazione,  tratterebbe  in modo uguale
situazioni  tra loro diverse ed in modo diseguale situazioni tra loro
uguali;
        che,  inoltre,  tale criterio di computo sarebbe irrazionale,
se  non  addirittura  arbitrario,  in  quanto  farebbe riferimento ad
elementi  del tutto casuali e comunque non connessi alla condotta del
trasgressore,  bensi'  alle  scelte di programmazione delle verifiche
degli enti di vigilanza;
        che la norma censurata, infine, contrasterebbe con il diritto
di  difesa, in quanto porrebbe una presunzione assoluta di durata del
rapporto di lavoro irregolare, non consentendo al soggetto sanzionato
di  provare  che tale rapporto abbia avuto inizio in una data diversa
da quella del 1° gennaio prevista dalla legge.
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Avellino
e  la  Commissione  tributaria  provinciale  di Torino hanno entrambe
sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,
comma 3,  del  decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12 (Disposizioni
urgenti  per  il  completamento  delle  operazioni  di  emersione  di
attivita'  detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in
legge  dall'art. 1  della  legge 23 aprile 2002, n. 73, per contrasto
con gli artt. 3 e 24 Cost. e che, pertanto, i relativi giudizi devono
essere riuniti;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte,  con  sentenza n. 144 del 2005, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  della  disposizione censurata «nella parte in cui non
ammette  la  possibilita'  di  provare  che  il  rapporto  di  lavoro
irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno
in  cui  e'  stata  constatata  la  violazione»,  affermando  che «il
meccanismo  di  tipo  presuntivo  previsto dalla norma censurata, con
finalita'  di  ulteriore  inasprimento  della  sanzione, determina la
lesione  del  diritto  di  difesa, in quanto preclude all'interessato
ogni  possibilita'  di provare circostanze che attengono alla propria
effettiva  condotta,  idonee ad incidere sulla entita' della sanzione
che   dovra'   subire,   determinando,   altresi',  la  irragionevole
equiparazione,   ai   fini   dell'applicazione   della  sanzione,  di
situazioni  tra  loro  diseguali,  con  riferimento  a  soggetti  che
utilizzano  i  lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali
la  constatazione  della  violazione  sia, in ipotesi, avvenuta nella
medesima data»;
        che,  conseguentemente,  deve essere disposta la restituzione
degli  atti  ai  giudici  rimettenti, perche' valutino la persistente
rilevanza   nei   rispettivi  giudizi  della  predetta  questione  di
legittimita'  costituzionale  a  seguito  della  pronuncia  di questa
Corte.