Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, commi 4 e 7 della legge della regione Puglia n. 13 del 22 novembre 2005, pubblicata nel B.U.R. della regione Puglia del 25 novembre 2005, n. 146, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 19 gennaio 2006. F a t t o In data 25 novembre 2005 e' stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia la legge regionale n. 13 del 22 novembre 2005, recante «Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante». Con detta normazione la regione, nell'ambito dell'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro (legge n. 30 del 14 febbraio 2003) disposta dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha inteso regolamentare i profili formativi dell'apprendistato come previsto dal comma 5 dell'art. 49 del d.lgs. ora richiamato. In particolare, per quanto qui interessa, la legge regionale, all'art. 2, disciplina la definizione dei profili formativi, prevedendo che: 1) La Giunta regionale definisce i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante recependo, ove presenti, le indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti bilaterali e comunque d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale; 2) Nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede acquisiti i pareri delle organizzazioni di cui al comma 1; 3) Per profilo formativo s'intende l'insieme delle conoscenze e delle competenze necessarie per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali affini». Al successivo art. 3 («Struttura e contenuti della formazione») si prevede espressamente che: 1) La formazione formale dell'apprendista e' finalizzata all'acquisizione di competenze di base, a carattere trasversale e a carattere professionalizzante secondo quanto previsto dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998 (Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attivita' di formazione degli apprendisti) e 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei contenuti delle attivita' di formazione degli apprendisti), ed e' impartita sia all'interno che all'esterno dell'azienda. 2) Ferme restando le regolamentazioni collettive in materia di durata massima del contratto di apprendistato, l'apprendista ha diritto alla formazione formale per un monte ore complessivo non inferiore a: a) duecentoquaranta ore se il contratto di apprendistato ha durata biennale; b) trecentosettantacinque ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a due anni e sino a tre anni; c) cinquecentoventicinque ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a tre anni e sino a quattro anni; d) seicentonovantasei ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a quattro e sino a cinque anni; e) ottocentonovantuno ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a cinque anni e sino a sei anni; 3) Ferma restando l'articolazione del percorso formativo contenuta nel piano formativo individuale di cui all'art. 4, in nessun caso la formazione formale impartita annualmente all'apprendista puo' essere inferiore a centoventi ore; 4) La formazione formale da svolgersi durante il rapporto di apprendistato deve essere svolta prevalentemente all'esterno dell'azienda e comunque secondo le modalita' previste dalla contrattazione collettiva; 5) Ai contenuti di natura trasversale deve essere dedicato un numero di ore annuali almeno pari al 35 per cento della formazione esterna relativa ai primi due anni, al 25 per cento della formazione esterna nel terzo anno, al 15 per cento della formazione esterna nel quarto anno, al 10 per cento della formazione esterna nel quinto anno, al 5 per cento della formazione esterna nel sesto anno; 6) La formazione sui temi trasversali deve prevedere un periodo minimo iniziale della durata di venti ore sulla disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza e igiene sul lavoro; 7) La formazione interna deve avere a oggetto, per un periodo minimo iniziale della durata di venti ore da svolgersi nel primo mese di svolgimento del rapporto, i metodi di organizzazione della produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali». Il comma 2 dell'art. 2 e i commi 4 e 7 dell'art. 3 appaiono in contrasto con i principi fondamentali dettati in materia di tutela e sicurezza del lavoro e con il dettato costituzionale, eccedendo le competenze regionali, e devono pertanto essere dichiarati costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullati sulla base delle seguenti considerazioni in punto di: D i r i t t o 1. - Va preliminarmente rammentato che l'art. 49 comma 5 del d.lgs. n. 276/2003 e' gia' stato sottoposto al vaglio di codesto ecc.mo Consesso. La disposizione di cui si tratta era infatti stata impugnata da diverse regioni, contestavano la legittimita' costituzionale per essere detta disposizione in realta' invasiva di un'area di competenza degli enti territoriali. Si sosteneva, invero, che la formazione, in qualsiasi sede svolta, fosse attribuzione esclusiva delle regioni e delle province autonome, e che pertanto qualsiasi limitazione alla potesta' legislativa o regolamentare delle stesse comportasse violazione dell'art. 117 Cost. Con la sentenza n. 50/2005, tuttavia, le prospettate questioni sono state dichiarate non fondate, sull'assunto che la materia della formazione, lungi dall'essere di esclusiva spettanza regionale, puo' inerire al rapporto privatistico contrattuale (per quanto attiene alla formazione all'interno delle aziende) - di tal che la sua disciplina rientra nell'«ordinamento civile» -, mentre spetta invece alle regioni e alle province autonome disciplinare quella «pubblica». Tuttavia, «ne' l'una ne' l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto». Nel tener quindi conto di tali interferenze, codesta cc.ma Corte ha concluso nel senso che la commissione di competenze giustifica (e rende costituzionalmente legittima) la apposizione di principi da parte del legislatore statale, che, cosi' operando, non ha illegittimamente inciso nelle competenze regionali e ha fatto corretta attuazione del principio di leale collaborazione. 2. - Alla luce di tali principi va, oggi, letta la normativa regionale volta ad attuare la Legge Biagi in materia di apprendistato professionalizzante. E, in tale ottica, emerge evidente la violazione delle prerogative statali sulla tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, comma 3, Cost., che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali), nonche' l'invasione dell'area di potesta' legislativa esclusiva di cui alla lett. l) (ordinamento civile e penale) dell'art. 117 comma 2, Cost. 2.1. - Come visto, l'art. 2, comma 2 della legge della regione Puglia n. 13/2005 prevede, nell'ipotesi in cui entro un certo termine non sia raggiunta l'intesa tra i vari soggetti interessati in ordine alla definizione dei profili formativi, che gli stessi siano determinati dalla giunta regionale. Orbene, tale disposizione appare in palese contrasto con l'art. 49 comma 5 del d.lgs. n. 276/2003, che, nel porre precisi criteri e principi direttivi, impone che la regolamentazione dei richiamati profili sia effettuata dalle regioni «d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale». In altri termini, il legislatore statale, nel porre alla legislazione regionale uniformi e non derogabili principi, ha ritenuto fondamentale nella determinazione dei profili formativi il concorso di tutti i soggetti indicati. La legge statale, pertanto, non ammette che la comune violazione sia sostituita da un atto unilaterale della regione, che invece potrebbe limitarsi - secondo la norma qui censurata - ad acquisire i pareri delle parti sociali (evidentemente divergenti, non avendo consentito il perfezionarsi dell'accordo), declassate dunque ad organi meramente consultivi. La legge regionale, in contrasto con i principi fondamentali posti da legge dello Stato, appare pertanto costituzionalmente illegittima. 2.2. - Con il successivo art. 3, al comma 4, la legge della regione Puglia n. 13/2005 disciplina le modalita' con le quali deve svolgersi la formazione formale, prescrivendo che la stessa si svolga «prevalentemente all'esterno dell'azienda». Anche tale previsione e' costituzionalmente illegittima. Sotto un primo profilo, infatti, la stessa contrasta con il richiamato art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, che, al comma 4 lettera a), nel prevedere che la formazione sia aziendale o extra-aziendale, non pone alcuna precostituita gerarchia tra i due tipi. Sotto altro profilo, e comunque, la disposizione illegittimamente viola la previsione che rimette alla contrattazione collettiva la determinazione «delle modalita' di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende», laddove il richiamo alla normativa pattizia appare limitato dal vincolo di uno svolgimento prevalentemente esterno. Anche qui, dunque, la legge regionale si pone in contrasto con i principi fondamentali ed e' costituzionalmente illegittima. 2.3. - Da ultimo, l'art. 3, comma 7, della legge della regione Puglia n. 13/2005 non si sottrae a censura, laddove illegittimamente incide in materia di competenza legislativa statale esclusiva regolando le modalita' della formazione interna. Invero, come gia' ritenuto da codesto ecc.mo Collegio nella richiamata sentenza n. 50/2005, la formazione all'interno dell'azienda e' regolamentata pattiziamente, e afferisce pertanto al regime contrattuale privatistico. Come tale, qualunque disposizione di carattere generale non puo' che rientrare nella materia di legislazione esclusiva prevista dall'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione (ordinamento civile e penale). Qualunque disposizione regionale in tale ambito esula pertanto dalla competenza legislativa dell'ente territoriale. Concludendo, le tre richiamate disposizioni della legge regionale sono invasive delle competenze statali, e pertanto illegittime, per violazione dell'art. 117, comma 2 lett. l) e comma 3 della Costituzione, e devono essere dichiarate pertanto costituzionalmente illegittime.