L'Assemblea regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio VIII dal titolo «Riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 23 gennaio 2006. L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie» per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a ripropone al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'. In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato. L'iniziativa legislativa teste' approvata riproduce con modifiche, che tuttavia non ne alterano nella sostanza il contenuto, la previsione normativa dell'art. 20, comma 18 del disegno di legge n. 1084 impugnata per violazione dell'art. 117, secondo comma della Costituzione. La norma infatti prevede l'istituzione presso le Camere di commercio del registro degli amministratori di condominio, cui possono iscriversi i soggetti che hanno esercitato continuamente e in maniera documentata, per almeno due anni, tale attivita'. La disposizione, anche nell'attuale testo, da' adito a censura di costituzionalita' sulla base delle argomentazioni svolte nel richiamato ricorso che si intendono qui integralmente richiamate. Codesta ecellentissima Corte con costante giurisprudenza (ex plunimis sentenza n. 405/2005, 424/2005, 335/2005, 3530/2003) ha dichiarato che «nel vigore della riforma del titolo V, parte II della Costituzione - continua a spettare allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente e che, ove non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto di quelli comunque risultanti dalla normativa statale gia' in vigore e da essa non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziativa legislativa regionale nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata» La norma, inoltre, poiche' prevede l'iscrizione in un apposito registro per lo svolgimento dell'attivita' in questione, in atto non soggetta ad alcuna regolamentazione, qualora fosse applicata costituirebbe un limite all'esercizio della stessa ponendosi in evidente contrasto con l'art. 120, primo comma della Costituzione. La disposizione e', infine, inficiata da un'intrinseca irragionevolezza giacche' prevede l'istituzione obbligatoria di un registro al quale gli interessati hanno facolta' di iscriversi in assenza della determinazione delle conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione per l'esercizio della relativa attivita'. L'attuale formulazione e' carente infatti di quella minima regolamentazione per il funzionamento del registro contenuta nella previsione gia' impugnata.