IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza nel corso di causa in opposizione
(R.G.  n. 995/05)  ex  artt. 22  e 23 della legge n. 689/1981 avverso
verbale  di  sequestro  della  Polizia  stradale  di Trento datato 11
settembre   2005   avente   ad   oggetto  un  motoveicolo  (Moratelli
Denis-ricorrente,  Commissariato  del  Governo  per  la  Provincia di
Trento-resistente).
    Il  veicolo  e'  stato  sottoposto al sequestro amministrativo, a
norma  dell'art. 213,  comma  secondo-sexies  del codice della strada
(come modificato dalla legge n. 168/2005), a seguito di constatazione
di  un fatto che costituisce reato commesso dal conducente alla guida
del motoveicolo (guida in stato d'ebbrezza alcolica).
    Nel  corso  del  giudizio  il  rappresentante  del  ricorrente ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  riferita alla
norma da cui trae origine il provvedimento impugnato.
    Il   giudice   e'  chiamato  ad  esaminare,  preliminarmente,  la
rilevanza  ai  fini  decisori della questione ed a verificarne la non
manifesta infondatezza.
    Invero,  dell'intera  questione  posta  al suo vaglio, cosi' come
argomentata nel ricorso in esame, il giudice ritiene fondata, ai fini
della  promozione del giudizio di legittimita' costituzionale, quella
parte  riferita  alle  disposizioni  legislative che stabiliscono «la
confisca  ...  in  tutti  i  casi in cui ... un motoveicolo sia stato
adoperato   ...   per   commettere   un   reato»,   laddove  previste
dall'art. 213,  comma  2-sexies  del  decreto  legislativo  n. 285/30
aprile 1992.
    Questo  lascia  intravvedere  profili  di incostituzionalita' per
contrasto  con l'art. 3 della Carta costituzionale nella parte in cui
il  legislatore  ha  regolato  in  termini radicalmente divergenti la
situazione  del  proprietario,  del motoveicolo rispetto a quella del
proprietario  di  qualsiasi  altro veicolo, allorquando, a seguito di
una identica violazione commessa dal conducente, soltanto il primo e'
destinatario di un provvedimento di confisca.
    Il   dubbio   di   costituzionalita'   della  norma  sorge  dalla
diversificazione  del  trattamento  sanzionatorio  nei  confronti  di
comportamenti    antigiuridici    esattamente   identici,   facendolo
discendere  esclusivamente  dalla circostanza che il trasgressore sia
alla  guida d'un motoveicolo, riservandogli un trattamento molto piu'
severo  di  quello  riferito al conducente di qualsiasi altro veicolo
stradale.
    Cio'   sembra   in  contrasto  col  principio  d'uguaglianza  dei
cittadini  di  fronte  alla  legge,  il quale presuppone che identici
comportamenti illeciti non possono essere sanzionati in modo diverso,
allo  scopo  di evitare che da una forzata parificazione si producano
disparita' di trattamento giuridico.
    Questo  giudice  e'  ben  consapevole che la norma censurata trae
origine  dalla  gravita'  del  fenomeno  da  sanzionare, in relazione
all'intendimento  di  favorire  un'azione  di  prevenzione  diretta a
ridurre  sensibilmente  il  numero  dei  reati  commessi con l'uso di
motoveicoli;  pur  tuttavia - fermo restando il rispetto delle scelte
discrezionali   del   legislatore   quando   non   menomino  in  modo
discriminante  la  sfera  giuridica  d'una  parte  degli utenti della
strada  - ritiene che restino validi, per le considerazioni svolte, i
motivi di dubbia costituzionalita' della norma censurata.
    La questione non appare di manifesta infondatezza. La medesima e'
la  sola  che  resta  rilevante,  di per se', ai fini della decisione
giudiziale,  tra  le  altre  questioni  preliminari  che il giudice -
chiamato a pronunciare - ha dichiarato infondate.