IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nel corso di causa in opposizione (R.G. n. 995/05) ex artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 avverso verbale di sequestro della Polizia stradale di Trento datato 11 settembre 2005 avente ad oggetto un motoveicolo (Moratelli Denis-ricorrente, Commissariato del Governo per la Provincia di Trento-resistente). Il veicolo e' stato sottoposto al sequestro amministrativo, a norma dell'art. 213, comma secondo-sexies del codice della strada (come modificato dalla legge n. 168/2005), a seguito di constatazione di un fatto che costituisce reato commesso dal conducente alla guida del motoveicolo (guida in stato d'ebbrezza alcolica). Nel corso del giudizio il rappresentante del ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale riferita alla norma da cui trae origine il provvedimento impugnato. Il giudice e' chiamato ad esaminare, preliminarmente, la rilevanza ai fini decisori della questione ed a verificarne la non manifesta infondatezza. Invero, dell'intera questione posta al suo vaglio, cosi' come argomentata nel ricorso in esame, il giudice ritiene fondata, ai fini della promozione del giudizio di legittimita' costituzionale, quella parte riferita alle disposizioni legislative che stabiliscono «la confisca ... in tutti i casi in cui ... un motoveicolo sia stato adoperato ... per commettere un reato», laddove previste dall'art. 213, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 285/30 aprile 1992. Questo lascia intravvedere profili di incostituzionalita' per contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale nella parte in cui il legislatore ha regolato in termini radicalmente divergenti la situazione del proprietario, del motoveicolo rispetto a quella del proprietario di qualsiasi altro veicolo, allorquando, a seguito di una identica violazione commessa dal conducente, soltanto il primo e' destinatario di un provvedimento di confisca. Il dubbio di costituzionalita' della norma sorge dalla diversificazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di comportamenti antigiuridici esattamente identici, facendolo discendere esclusivamente dalla circostanza che il trasgressore sia alla guida d'un motoveicolo, riservandogli un trattamento molto piu' severo di quello riferito al conducente di qualsiasi altro veicolo stradale. Cio' sembra in contrasto col principio d'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, il quale presuppone che identici comportamenti illeciti non possono essere sanzionati in modo diverso, allo scopo di evitare che da una forzata parificazione si producano disparita' di trattamento giuridico. Questo giudice e' ben consapevole che la norma censurata trae origine dalla gravita' del fenomeno da sanzionare, in relazione all'intendimento di favorire un'azione di prevenzione diretta a ridurre sensibilmente il numero dei reati commessi con l'uso di motoveicoli; pur tuttavia - fermo restando il rispetto delle scelte discrezionali del legislatore quando non menomino in modo discriminante la sfera giuridica d'una parte degli utenti della strada - ritiene che restino validi, per le considerazioni svolte, i motivi di dubbia costituzionalita' della norma censurata. La questione non appare di manifesta infondatezza. La medesima e' la sola che resta rilevante, di per se', ai fini della decisione giudiziale, tra le altre questioni preliminari che il giudice - chiamato a pronunciare - ha dichiarato infondate.