IL GIUDICE DI PACE

    A    scioglimento    della    riserva    espressa    nell'udienza
predibattimentale   del  13  ottobre  2005  nel  procedimento  penale
R.G.269/2004  contro  Federici  Daniele,  imputato  del  reato di cui
all'art.  61  n. 10,  e  594  c.p.,  sulla  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 4 del d.lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288
per  violazione  dell'  art. 3 della Costituzione, nella parte in cui
non prevede che la disciplina dallo stesso prescritta non si applichi
anche  al  reato  di ingiuria o minaccia a norma degli articoli 594 e
612  c.p.  aggravati  ex  art.  61  n. 10 c.p. ha emanato la seguente
ordinanza.
    Premesso:
        L'art. 4 del d.lgs. lgt. citato dispone: «non si applicano le
disposizioni  degli  artt. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 del
codice  penale,  quando  il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato del
pubblico  servizio  o il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto
preveduto  negli  stessi  articoli,  eccedendo  con  atti arbitrari i
limiti delle sue attribuzioni».
    Tale  scriminante,  gia'  ammessa  nel codice penale del 1889, fu
abolita  con  l'introduzione  del  codice  penale del 1930, nel solco
dell'ideologia   del   regime   allora   vigente  e  fu  con  solerte
sollecitudine ripristinata, caduto il regime fascista, proprio con il
decreto in esame.
    Successivamente, ma dopo alquanto tempo, l'art. 18 della legge 25
giugno 1999,  n. 205,  ha  abrogato, tra gli altri, il delitto di cui
all'art.  341  del codice penale «Oltraggio a un pubblico ufficiale»,
in  ragione  delle  disparita'  che tale delitto creava tra la tutela
accordata  alla  lesione  del  prestigio  e dell'onore della pubblica
amministrazione  o  di  un  suo  rappresentante e quello accordato al
privato  cittadino.  Seguiva nell'interpretazione della Cassazione la
riqualificazione  di tale reato come ingiuria o minaccia, ponendo, e'
vero,  una  parificazione  della  situazione  del privato cittadino a
quella   della   pubblica   amministrazione,   ma  contemporaneamente
stabilendo per il cittadino una trattamento deteriore sul piano della
difesa  tutte  le  volte  che il delitto di ingiuria e minaccia fosse
aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 10.
        L'eccezione  di incostituzionalita' del richiamato art. 4 del
d.lgt., cosi' come sollevata si appalesa non manifestamente infondata
in  relazione  all'art.  3 della Costituzione e rilevante nel caso di
specie,  che  vede  il  Federici  imputato  di  ingiurie  e minacce a
pubblici  ufficiali  in  un  caso  in  cui  si  potrebbe rilevare nei
pubblici   ufficiali   stessi  un  eccesso  delle  loro  attribuzioni
effettuato con atti arbitrari.
    Pur   nella   diversita'  degli  interessi  protetti,  e'  chiara
l'affinita' tra l'abrogata figura criminosa dell'oltraggio a pubblico
ufficiale  e  quella  tuttora  valida,  dell'ingiuria aggravata dalla
qualita'  di  pubblico  ufficiale  della  persona offesa, per cui una
volta  abrogato  l'art.  341 c.p. avrebbe dovuto essere coordinata la
relativa  legge  25  giugno 1999,  n. 205,  con  l'art.  4 del d.lgt.
n. 288/1944.
    La  mancanza  di  tale  coordinamento,  rendendo inapplicabile la
relativa  scriminante,  ha reintrodotto, di fatto, relativamente alla
fattispecie  di  cui  agli  artt. 594 e 612 c.p. aggravati ex art. 61
n. 10  c.p.,  una  disciplina  non  paritaria  tra cittadini comuni e
pubblici  ufficiali che gia' il d.lgt. aveva eliminato mettendo sullo
stesso  piano  la  dignita' della lesione dell'onore e del decoro dei
cittadini  e la dignita' della lesione degli stessi beni del pubblico
ufficiale,  in  pratica  reintroducendo una disparita' di trattamento
priva  di  giustificazioni  per  situazioni  soggettive  riconosciute
uguali  dallo  Stato e sacrificando, quindi, il diritto di difesa del
cittadino.