il giudice di pace Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 862/2005 del R.G.S.A. tra Varcaccio Garofalo Giuseppe, C.F. VRCGPP45B22L245G, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), Corso Umberto I n. 283, presso l'avv. Carmela Corradini che lo rappresenta e difende, in virtu' di procura a margine dell'atto di opposizione, opponente; Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, c/o Ministero dell'interno, opposto e Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Napoli, in persona del prefetto, legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Napoli, Palazzo del Governo, opposto (per conoscenza). Oggetto: opposizione a Verbale di contestazione. N a r r a t i v a Con ricorso depositato nei termini di cui all'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Varcaccio Garofalo Giuseppe ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 503525517, serie 2005 n. 0010255, elevato il 5 ottobre 2005, alle ore 13.20, nel comune di Trecase (NA), in via C. Cattaneo, dai Carabinieri della Stazione di Boscoreale (NA), per violazione dell'art. 171, commi 1 e 2 del c.d.s., in suo danno, e relativi al ciclomotore Piaggio Beverly 500 cc, tg. BX57819, di cui e' proprietario, con il quale veniva effettuato il sequestro del predetto ciclomotore, che circolava contro la sua volonta', condotto nell'occasione da Varcaccio Garofalo Ivo, con terza trasportata Ciniglio Gisella, priva di casco. Ha dedotto la illegittimita' della opposta contravvenzione, Preliminarmente: la illegittimita' costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 c.d.s: e 213, comma 2-sexies, cosi' come modificati dal d.l. 30 giugno 2005, conv. in legge 17 agosto 2005, n. 168, recante «disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative» per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111, 42, della Costituzione; Nel merito: che il passeggero terzo trasportato era privo di casco protettivo, poiche' sottrattogli poco prima, come da denunzia in atti. Della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. Cio' premesso, il giudicante, aderendo all'eccezione formulata dall'opponente, rileva la non conformita' al dettato costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 del c.d.s. e dell'art. 213, comma 2-sexies, cosi' come modificato dal d.l. 30 giugno 2005, conv. in legge 17 agosto 2005, n. 168, e solleva questione di legittimita' costituzionale dei detti articoli nella parte in cui «E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171», per i seguenti motivi: 1 - Violazione dell'art. 42 della Costituzione, in quanto con la sanzione accessoria del sequestro, prodromica alla confisca obbligatoria, si sottrae la proprieta' del bene al legittimo proprietario e/o possessore, gravandolo inoltre delle spese di custodia senza limite di tempo, ancorche' ormai privo della legittimazione attiva. 2 - Ulteriore violazione dell'art. 42 della Costituzione e' la mancata previsione della norma dell'appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo non trasgressore, il che costituisce una sottrazione immotivata, illegittima ed, in ultima analisi, illecita del bene a soggetto non responsabile. In ogni caso non puo' ritenersi superata la detta violazione dalla previsione di cui al n. 6 dell'art. 213 che risulta in contrasto insuperabile con il contenuto del comma 2-sexies del medesimo art. 213. 3 - Violazione dell'art. 3 della Costituzione per la evidente sproporzione tra violazione e sanzione e relative conseguenze economiche, in quanto anche la differenza di valore del singolo ciclomotore o motoveicolo confiscato varia, punendo in modo diverso il trasgressore rispetto alla medesima violazione. Atteso, inoltre, il collegamento tra l'art. 3 e l'art. 2 della Costituzione si appalesa quindi anche la violazione di quest'ultimo che garantisce il diritto inviolabile dell'uomo tra i quali va compreso il diritto all'uguaglianza. 4 - Violazione degli artt. 3 e 2 della Costituzione in quanto la norma in commento pone una evidente disparita' di trattamento tra il conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di tutti gli altri veicoli, rispetto alla medesima ratio di salvaguardia della integrita' fisica e del cittadino. Infatti non e' prevista sanzione analoga per chi non utilizza la cintura di sicurezza, ovvero utilizza apparecchi cellulari stando alla guida di veicoli diversi dal ciclomotore o motoveicolo, per chi guida contro il senso di marcia, attraversa con semaforo emettente luce rossa e neppure in caso di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope. 5 - Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione. Va, altresi', rilevato il contrasto tra i piu' volte citati articoli ed il dettato costituzionale previsto dall'art. 24 Cost. che prevede: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Invero la disposizione normativa in parola sottrae a qualsivoglia giudice terzo la comminatoria di una sanzione, ancorche' amministrativa, di una gravita' economica tale, da superare in alcune ipotesi, l'entita' di sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali. Ponendo su un piano di non parita' le parti secondo il dettato dell'art. 111 Cost. Va sottolineato che, nel nostro ordinamento, la tutela giurisdizionale e' il solo sistema, costituzionalmente garantita, nel rispetto della separazione dei poteri. Va da ultimo rilevato che l'utilizzo del termine (art. 213, comma 2-sexies) «...adoperato per commettere una delle violazioni amministrative...» presuppone la volontarieta' al fine della commissione della violazione stessa e cio', se da un lato postula la prova incombente alla PA di dimostrare la volontarieta' di tale comportamento, la cui mancata prova inficia il provvedimento di confisca, dall'altro contrasta con il principio secondo il quale in materia di sanzione amministrativa e' ininfluente l'elemento psicologico. E' appena il caso di ricordare che tali principi, sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale decidendo questioni analoghe (sent. 27 del 12 gennaio 2005), non soffermandosi sui singoli profili di legittimita', una volta verificata la palese irragionevolezza della sanzione amministrativa in se', in quanto contrastante con l'art. 3 Cost. E anche alla luce degli artt. 3 e 6 della legge 689/1981 nei quali viene espressamente prevista sia la personalita' della responsabilita' per illecito amministrativo, sia la solidarieta' passiva tra il proprietario della cosa (nel caso specifico il ciclomotore) e l'autore del fatto, ma solo per il caso di sanzioni amministrative pecuniarie.