IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 528/2005 R.G., promossa da: S.R. Termotecnica S.n.c., con sede in Cascina (Pisa), via Friuli n. 3/5, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. Daniela Bilotti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Santa Maria n. 9, Pisa, ricorrente; Contro Comune di Crespina, in persona del sindaco pro tempore, resistente. Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge n. 689/1981 e successive modifiche. 1. - Con ricorso presentato in data 15 febbraio 2005, la S.R. Termotecnica S.n.c., con il patrocinio dell'avv. Daniela Bilotti, ha proposta opposizione avverso il verbale di contestazione n. 54/2004, notificatole in data 4 febbraio 2003, emesso in data 13 novembre 2004 dalla Polizia municipale del Comune di Crespina (Pisa), nel quale gli e' stata contestata la violazione dell'art. 180, comma 8, Codice della Strada, avendo accertato che il legale rappresentante della S.R. Termotecnica S.n.c., «ometteva di fornire i dati personali e della patente del conducente (art. 126-bis) in riferimento a precedente violazione dell'art. 142 C.d.s. (V. 289/04)». 2. - Riferisce la ricorrente che in data 8 settembre 2004, in qualita' di proprietaria dell'autovettura Fiat Panda targata CA 122 WH, le era stato notificato verbale n. 289/2004 del 24 agosto 2004, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, Codice della Strada; in detto verbale oltre alla sanzione pecuniaria di Euro 143,15, era contenuto l'invito a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. l26-bis, comma 2, Codice della Strada, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale, i dati personali di colui che si trovava alla guida del mezzo al momento del rilievo dell'infrazione, con l'avvertenza che l'omessa comunicazione avrebbe determinata l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180, comma 8, Codice della Strada. 3. - Riferisce ancora la ricorrente di avere prontamente adempiuto al pagamento della sanzione pecuniaria, nonche' di avere tempestivamente comunicato alla autorita' amministrativa procedente l'impossibilita' a fornire i dati di chi si trovasse alla guida della vettura trattandosi di un veicolo aziendale, utilizzato dai dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni. 4. - Si e' costituito in giudizio il Comune di Crespina, insistendo per la piena legittimita' della sanzione elevata a carico della S.R. Termotecnica S.n.c., deducendo l'inesistenza di giustificati motivi per la mancata comunicazione dei dati richiesti. 5. - Sussistono giustificati motivi per ritenere il combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo Codice della Strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al Codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), viziato da illegittimita' costituzionale sotto i profili che verranno appresso specificati, nella parte in cui detti articoli prevedono quale fattispecie di violazione amministrativa l'omissione da parte del proprietario del veicolo della comunicazione dei dati del conducente non immediatamente identificato al momento della violazione commessa ed accertata. 6. - L'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), prevede che la questione di legittimita' costituzionale possa essere sollevata anche d'ufficio dall'autorita' giurisdizionale davanti alla quale pende il giudizio. 7. - La rilevanza della questione di legittimita' nel processo in corso risulta da quanto gia' descritto ai precedenti paragrafi 2-3, in quanto laddove si ritenga ingiustificata la mancata comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario del veicolo (ed incombendo sul proprietario stesso l'onere della prova della oggettiva ed incolpevole impossibilita' di effettuare tale comunicazione), deve trovare applicazione la norma qui contestata, non risultando peraltro possibilita' di una interpretazione adeguatrice della stessa. 8. - Un primo profilo di costituzionalita' che si rimette al vaglio della Corte concerne la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza. La Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto la propria competenza a sindacare la «ragionevolezza» di disposizioni normative che ledono il principio di uguaglianza, anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, preveda un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in una situazione uguale (cfr. ad es. Corte cost. 29 dicembre 1972, n. 200), posto che un trattamento differenziato puo' trovare legittima applicazione solo ove vi sia l'indefettibile presenza di ragionevoli motivi oggettivamente rilevabili a giustificazione di tale trattamento differenziato. Nel caso specifico il difetto di ragionevolezza risulta rilevabile in considerazione del fatto che la norma di cui all'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., che stabilisce l'obbligo per il proprietario di comunicare i dati del conducente, si configura in sostanza come un obbligo di denuncia di violazioni di tipo amministrativo posto a carico della generalita' dei cittadini, laddove invece un obbligo di denuncia di tutti i reati, e quindi di fatti quantomeno in astratto configurabili come illeciti di natura piu' grave rispetto agli illeciti di tipo amministrativo, risulta previsto esclusivamente per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, mentre a sua volta il cittadino, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, commette un reato solo in caso di omissione di denuncia di un delitto contro la personalita' dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo; solo in tale ipotesi la legge sanziona l'omessa denuncia di reato, mentre non incorre in alcun illecito il cittadino, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che ometta la denuncia di reati tra quali, volendo indicare alcune fattispecie particolarmente gravi, l'omicidio volontario, lo stupro, la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Se dunque l'omessa denuncia di tali reati, anche gravissimi, non comporta conseguenze per il comune cittadino, risulta irragionevole sul piano del principio di uguaglianza la previsione di sanzioni per l'omessa denuncia di fatti costituenti semplici illeciti amministrativi. 9. - Qualora la norma contestata venga interpretata non tanto come un obbligo di denuncia (essendo l'autorita' gia' a conoscenza del fatto, del quale e' pero' sconosciuto l'autore) quanto come un obbligo di rendere testimonianza, emerge poi un secondo profilo di incostituzionalita' in relazione all'art. 24, comma 2, Cost. oltre che ancora in relazione all'art. 3. Se e' vero infatti che vi e' l'obbligo per il cittadino chiamato dall'autorita' giudiziaria a rendere testimonianza su fatti dei quali sia a conoscenza, e' anche vero che nessuno puo' essere chiamato non solo a testimoniare contro se stesso, ma neppure a rendere dichiarazioni dalle quali potrebbe scaturire un procedimento sanzionatorio a suo carico, e cio' in relazione al principio fondamentale nemo tenetur se detegere, riconosciuto in giurisprudenza anche in ambito extrapenale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18 giugno 2004, n. 11412: «in tema di procedimento disciplinare a carico del notaio, in applicazione del principio fondamentale nemo tenetur se detegere, il notaio non puo' essere costretto a rendere dichiarazioni in seguito alle quali possa essere successivamente esposto a un procedimento sanzionatorio»). La norma contestata viene invece a configurare un vero e proprio obbligo di testimoniare contro se stessi in tutte le ipotesi in cui il proprietario del veicolo sia stato anche l'effettivo conducente dello stesso al momento del rilievo dell'infrazione, con conseguente violazione dell'art. 24, comma 2, Cost.; cio' in quanto vi e' una evidente incompatibilita' tra l'obbligo di denuncia o di testimonianza, configurato dalla norma contestata, e la situazione di un soggetto (il proprietario del veicolo) che puo' essere portatore di un interesse che puo' contrastare con il dovere di rispondere secondo verita'; interesse riconosciuto e garantito dall'ordinamento in base al principio nemo tenetur se detegere, principio che deve ritenersi operante non soltanto nell'ambito del procedimento penale, ma anche nel sistema sanzionatorio amministrativo, i cui principi generali, stabiliti negli artt. 1 - 12, legge 24 novembre 1981, n. 689, in linea generale ricalcano principi del diritto penale. 10. - E' vero che la Corte costituzionale nella sentenza n. 27/2005 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo il caso che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziche': «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», ha precisato che «nel caso in cui il proprietario ometto di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, del Codice della Strada». Tuttavia la Corte ha precisato anche che «in tal modo viene fugato il dubbio - che pure e' stato avanzato da taluni dei remittenti - in ordine ad una ingiustificata disparita' di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente». La Corte si e' quindi limitata ad esaminare la questione di costituzionalita' della decurtazione a carico del proprietario persona fisica dei punti dalla patente, quale sanzione accessoria ad altra violazione, mentre nel caso di specie viene sottoposto alla Corte il giudizio sulla legittimita' costituzionale della omessa comunicazione quale autonoma fattispecie di violazione.